MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 9 novembre 2017 

Revoca dell'abilitazione dell'«Istituto di Gruppoanalisi» ad attivare
nella sede di Bologna un corso di specializzazione  in  psicoterapia.
(17A08034) 
(GU n.280 del 30-11-2017)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto  in  data  15  novembre  2011  con  l'Istituto  di
Gruppoanalisi e' stato abilitato ad istituire e ad attivare un  corso
di specializzazione in psicoterapia nella sede di Bologna, per i fini
di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 17  febbraio  2015  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede didattica di Bologna; 
  Preso atto che  il  predetto  Istituto  non  ha  mai  trasmesso  le
relazioni annuali previste dall'art. 4, comma 2 del precitato decreto
n. 509/1998 e che, pertanto, non risulta svolgere alcuna attivita' di
formazione; 
  Vista la nota del 24 luglio 2017, con  la  quale  il  Ministero  ha
comunicato l'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge  n.
241/1990 e s.m.i.; 
  Visto l'art. 4, comma 4 del citato decreto n. 509/1998, secondo cui
la revoca e',  comunque,  disposta  in  caso  di  interruzione  o  di
cessazione dell'attivita' formativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni espresse in premessa, e' revocata l'abilitazione
dell'«Istituto di Gruppoanalisi», disposto con  decreto  in  data  15
novembre 2011,  ad  attivare  nella  sede  di  Bologna  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 novembre 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini