AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Paracetamolo S.A.L.F.» (17A08073) 
(GU n.283 del 4-12-2017)

 
       Estratto determina AAM/PPA n. 1108 del 16 novembre 2017 
 
    Codice pratica: N1A/2017/1330BIS. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
PARACETAMOLO S.A.L.F., in aggiunta alle confezioni gia'  autorizzate,
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
      confezioni: 
        «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in PP DA 100 ml
- A.I.C. n. «041495084 (base 10) 17LBKD (base 32); 
        «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro da 100
ml - A.I.C. n. 041495096 (base 10) 17LBKS (base 32). 
    Forma farmaceutica soluzione per infusione 
    Principio attivo: Paracetamolo. 
    Titolare  A.I.C.:  S.A.L.F.  S.p.a.   Laboratorio   farmacologico
(codice fiscale 00226250165) con sede legale e domicilio  fiscale  in
via Marconi, 2, 24069 - Cenate Sotto - Bergamo. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura:  RR  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale.Il titolare dell'A.I.C. del  farmaco
generico e'  altresi'  responsabile  del  pieno  rispetto  di  quanto
disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.