N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2016

Ordinanza  del  4  novembre  2016  del  Tribunale  di   Pistoia   nel
procedimento penale a carico di Zhang Kangdian e Qiu Jinhua. 
 
Processo  penale  -  Decreto  di  citazione  a  giudizio   -   Avviso
  all'imputato  della  facolta'  di  richiedere  tempestivamente   la
  sospensione  del  procedimento  con  messa  alla  prova  -  Mancata
  previsione. 
- Codice di procedura penale, art. 552, comma 1, lett. f). 
(GU n.10 del 8-3-2017 )
 
                         TRIBUNALE DI PISTOIA 
 
    Nella persona  del  Giudice  penale  Jacqueline  Monica  Magi  ha
pronunciato la seguente ordinanza  nel  procedimento  n.  1401/16  R.
DIB., n. 5807/13 R.G.N. R., c/ Zhang Kangdian e Qiu Jinhua, difesi di
fiducia dall'avv. M. Bonistalli del Foro di Pisa. 
    Per la dichiarazione di rilevanza e  non  manifesta  infondatezza
della questione di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  552
primo comma lettera f) del codice di procedura penale  per  contrasto
con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. 
 
                           Sulla rilevanza 
 
    Nel caso in specie il PM citava a giudizio Zhang Kangdian  e  Qiu
Jinhua per farli rispondere del reato di cui all'art. 6 comma  3  del
decreto legislativo n. 286/98, per non aver fornito documenti  ad  un
controllo dei CC nell'ottobre 2013. 
    Il loro difensore chiedeva che  si  sollevasse  la  questione  di
legittimita' costituzionale di cui sopra  poiche'  allo  stato,  dopo
l'introduzione    dell'istituto    della     Messa     alla     prova
(legge n. 67/2014), non e' previsto che il  decreto  di  citazione  a
giudizio, che pure deve contenere l'avviso che, ove  ne  ricorrano  i
presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento di primo grado, puo' presentare  le  richieste  previste
dagli articoli 438 e 444  del  codice  di  procedura  penale,  ovvero
presentare domanda di oblazione (si veda art. 552 comma 1 lettera  f)
del codice di procedura penale)), contenga  anche  il  richiamo  alla
possibilita' di aderire alla richiesta di messa alla prova,  istituto
di recente introduzione ed avente analogo termine di decadenza  degli
istituti richiamati all'art. 552 comma 1 lettera  f)  del  codice  di
procedura penale. 
    Il difensore dubita  della  conformita'  della  formulazione  del
decreto di citazione a giudizio come ora previsto nel codice con  gli
articoli 3 e 24 della Costituzione. 
    La questione appare rilevante ai fini della presente decisione  e
non e' manifestamente infondata. 
    Invero,  dal  decreto  di  citazione  a  giudizio  contenuto  nel
fascicolo emerge la assenza, nel caso di specie, dell'avvio di  poter
richiedere  il  nuovo  istituto  della  messa  alla  prova,  istituto
ammissibile perche' si verte in uno dei casi di cui all'art.  168-bis
del codice penale. Del resto il decreto di citazione  a  giudizio  e'
conforme all'attuale art. 552 del codice di procedura penale. 
 
                         Tutto cio' premesso 
 
    Risulta di tutta evidenza la rilevanza della  questione  ai  fini
della decisione di questo Giudice in questo procedimento, atteso che,
a  fronte  dell'astratta  possibilita'  per  l'imputato  di  accedere
all'istituto  della  messa  alla   prova,   difettano,   nell'attuale
formulazione legislativa dell'articolo che definisce la  formulazione
del decreto di citazione a giudizio,  alcune  essenziali  indicazioni
circa la  possibilita'  di  adesione  all'istituto  stesso  da  parte
dell'imputato. 
    All'imputato non e' dato avviso alcuno della sua possibilita'  di
aderire al nuovo  istituto,  avente  efficacia  estintiva  del  reato
stesso, cio' in violazione del diritto di  difesa  costituzionalmente
sancito. 
    Come  ha  diritto  di  essere   avvisato   di   poter   ricorrere
all'oblazione, altra causa estinzione del reato, cosi' ha diritto  di
essere informato della possibilita' di aderire alla messa alla prova. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
      il Giudice penale ritiene di rimettere il ricorso  alla  ecc.ma
Corte alla stregua delle seguenti osservazioni: 
        a) con riferimento all'art. 3 Costituzione: 
          la formulazione  dell'art.  552  del  codice  di  procedura
penale attuale  risulta  in  palese  contrasto  con  l'art.  3  della
Costituzione, che stabilisce il principio generale di uguaglianza dei
cittadini di fronte all'ordinamento, principio da cui discende, quale
logico corollario, il divieto di trattare situazioni omogenee in modo
differenziato e, parimenti,  quello  di  trattare  in  modo  identico
situazioni differenti. 
    Ebbene, nel caso di specie il  legislatore,  con  l'art.  168-bis
c.p., ha riconosciuto la possibilita'  della  sospensione  con  messa
alla prova per un numero cospicuo di reati  tra  loro  molto  diversi
(«reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria  o  con  la  pena
edittale  detentiva  non  superiore  nel  massimo  a  4  anni  (sola,
congiunta o alternativa a quella pecuniaria) e delitti  indicati  dal
comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale»), con possibile
esito positivo di estinzione del reato,  esattamente  come  nel  caso
dell'oblazione. 
    Il trattamento di situazioni omogenee allo stesso  modo  dovrebbe
quindi prevedere che all'imputato sia dato avviso della  possibilita'
di chiedere la messa, alla prova esattamente allo stesso modo in  cui
gli e' dato, dalla  legge  nell'attuale  formulazione,  avviso  della
possibilita' di accedere all'oblazione. Cio' a  maggior  ragione  ove
l'accesso ad uno o l'altro degli istituti presenta lo stesso  termine
di decadenza e richiede  una  serie  di  attivita'  extra-processuali
effettuate personalmente  dall'imputato  o  a  mezzo  di  Procuratore
speciale. L'imputato personalmente deve quindi  essere  informato  di
tutte le possibilita' che la legge gli  mette  a  disposizione  prima
dell'inizio del dibattimento ed indipendentemente dalle  informazioni
che  puo'  ricevere  dal  difensore,  proprio  per   la   particolare
specificita' di queste scelte, da compiersi personalmente. 
        b) Con riferimento all'art. 24 Costituzione:  il  diritto  di
difesa impone la conoscenza, da parte dell'imputato,  delle  sanzioni
in cui puo' incorrere e di tutti i  mezzi  processuali  di  cui  puo'
disporre, conoscenza adesso impossibile, mancando appunto l'avviso su
uno degli istituti che permettono l'estinzione del reato. 
    Il nuovo istituto della messa alla  prova,  pur  presentando  una
connotazione afflittiva, costituisce un percorso di risocializzazione
e reinserimento alternativo per gli autori di reati di minore allarme
sociale, che, consentendo di  evitare  il  dibattimento,  rappresenta
altresi' un importante strumento deflattivo del contenzioso. 
    Tali caratteristiche riflettono il doppio profilo, sostanziale  e
processuale, della sospensione con messa alla prova che si  atteggia,
per un verso, a causa di  estinzione  del  reato  (articoli  168-bis,
168-ter, 168-quater del codice penale) e, per altro,  a  procedimento
speciale  (titolo  V-bis,  articoli  464-bis-nonies  del  codice   di
procedura penale). 
    La messa  alla  prova,  dunque,  assume  una  veste  analoga  sia
all'oblazione  che  ai  procedimenti  di  applicazione  pena   e   al
procedimento cd abbreviato e puo'  assumere  una  notevole  rilevanza
nelle scelte di difesa dell'imputato. 
    E' pacifica giurisprudenza costituzionale  che  la  richiesta  di
riti  alternativi  costituisce  «una  garanzia  essenziale   per   il
godimento di un diritto di difesa» (sentenza n. 497 del 1995). 
    Si  tenga  conto  della  particolare  specificita'  di  riti   da
richiedersi personalmente entro uno  stretto  termine  di  decadenza,
come evidenziato poco fa. Cio'  richiede  la  massima  conoscenza  da
parte di chi si vede citato in giudizio. 
    Sulla base di quanto detto  in  precedenza  appare  opportuna  la
trasmissione  degli  atti   alla   Corte   costituzionale   per   una
considerazione  della  questione  con  conseguente  sospensione   del
presente giudizio. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'  art.  552  comma  1  lett.  f) del
codice di procedura penale con  riferimento  agli  articoli  3  e  24
Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che a cura della cancelleria la presente  ordinanza  venga
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia  comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Pistoia, 4 novembre 2016 
 
                          Il Giudice: Magi