N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8  marzo  2017  (del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri) . 
 
Turismo - Norme della Regione Toscana -  Disciplina  della  locazione
  turistica  di  immobili  -  Definizione  dell'attivita'  di   guida
  ambientale. 
- Legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016, n.  86  (Testo  unico
  del sistema turistico regionale), artt. 70, 122 e 123. 
(GU n.19 del 10-5-2017 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della costituzione del  Presidente
del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui
uffici domicilia  in  Roma,  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12  (fax
0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) 
    Contro la Regione Toscana  (c.f.  01386030488),  in  persona  del
Presidente della Giunta Regionale in carica, per la dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale degli articoli  70,  122  e  123  della
legge della Regione Toscana, 20 dicembre 2016, n. 86 recante:  «Testo
unico del sistema turistico  regionale»  (pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana del 28 dicembre 2016, n. 57). 
    1. - Con legge regionale 20 dicembre  2016,  n.  86,  la  Regione
Toscana ha emanato  il  nuovo  «testo  unico  del  sistema  turistico
regionale», disciplinando (art. 1, comma 1) «il sistema organizzativo
del  turismo  della  Regione»,  nonche'   «le   strutture   turistico
ricettive, le imprese e le professioni del turismo». 
    Come si evince  dal  preambolo  (par.  1)  alla  predetta  legge,
l'esigenza di approvare il testo in esame e' sorta  a  seguito  delle
modifiche apportate nel tempo alla legge regionale 23 marzo 2000,  n.
23, contenente il precedente «Testo unico delle  leggi  regionali  in
materia di turismo», «sia al fine di introdurre le molteplici novita'
di carattere normativo ed economico  intervenute  negli  ultimi  anni
nella  disciplina  del  sistema  organizzativo  del  turismo,   delle
strutture turistiche ricettive nonche' delle  imprese  e  professioni
turistiche, sia allo scopo di  realizzare  una  maggiore  organicita'
della disciplina». 
    A tal fine  il  legislatore  regionale  e'  intervenuto  con  una
novella integrale della disciplina previgente (che, infatti, e' stata
espressamente  abrogata  dall'art.  160  della  l.r.   n.   86/2016),
normando,  altresi',  fattispecie  che,  in  precedenza,  non   erano
contemplate dalla legge; e'  il  caso,  ad  esempio,  degli  immobili
locati per  finalita'  esclusivamente  turistiche,  con  riguardo  ai
quali, nel par. 7 del citato preambolo, si precisa che  «Al  fine  di
regolamentare  l'ospitalita'  offerta  dagli   alloggi   locati   per
finalita'  esclusivamente  turistiche,   attualmente   non   soggetta
all'applicazione della legge regionale 23 marzo 2000,  n.  42  (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo),  viene  previsto,
per i proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto di alcune
condizioni, tra  cui  l'obbligo  di  comunicazione  al  comune  delle
informazioni relative all'attivita' svolta e alla forma di  gestione,
nonche' la possibilita' di esercizio delle locazioni turistiche,  sia
in forma imprenditoriale  sia  non  imprenditoriale,  anche  mediante
gestione indiretta tramite agenzie immobiliari e societa' di gestione
immobiliare turistica». 
    2. -  Nell'ambito  di  tale  disciplina  viene  in  rilievo,   in
particolare, l'art. 70 del testo  unico  appena  emanato,  intitolato
«Locazioni turistiche», il quale contiene le seguenti disposizioni: 
        «1.  Ai  fini  del  presente  testo  unico,  sono   locazioni
turistiche le locazioni per finalita'  esclusivamente  turistiche  di
case e appartamenti arredati e senza alcuna  prestazione  di  servizi
accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non  si  applica
la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di  cui  all'art.
57. 
        2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate: 
          a) in forma non imprenditoriale da parte di  proprietari  o
usufruttuari nel caso in cui: 
1) destinano alla locazione turistica non piu'  di  due  alloggi  nel
corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni
di locazione turistica effettuate; 
2) destinano alla locazione turistica piu' di due alloggi  nel  corso
dell'anno  solare  e  effettuano  complessivamente  sino  a   ottanta
comunicazioni di locazione turistica nel corso dell'anno solare; 
          b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di
alloggi gestiti. 
        3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e  b),  possono
essere gestite in  forma  indiretta  tramite  agenzie  immobiliari  e
societa' di gestione immobiliare turistica. 
        4.  I  proprietari  e  gli  usufruttuari  che  concedono   in
locazione alloggi per finalita' turistiche nonche'  gli  intermediari
con mandato della locazione turistica comunicano al comune  dove  gli
alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non  imprenditoriale
di esercizio dell'attivita' e le informazioni relative  all'attivita'
svolta, utili anche a fini  statistici,  definite  con  deliberazione
della Giunta regionale, previo parere  della  commissione  consiliare
competente. 
        5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresi'
le modalita' e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni  di
cui al comma 4. 
        6.  Gli  alloggi  locati  per  finalita'  turistiche   devono
possedere: 
          a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per
le case di civile abitazione; 
          b) le condizioni di sicurezza e salubrita' degli edifici  e
degli impianti negli  stessi  installati  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
        7.   Gli   alloggi   locati   per    finalita'    turistiche,
indipendentemente dalla forma della gestione,  sono  parificati  alle
strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  in
materia di imposta di soggiorno. 
        8. Coloro che stipulano contratti di locazione  turistica  in
violazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: 
          a) nel caso in cui vengono forniti i  servizi  accessori  o
complementari,  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
1.000,00 a euro 6.000,00; 
          b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione  ai  sensi
del comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a
euro 1.500,00. 
        9. Coloro che esercitano attivita' di locazione turistica  in
forma non imprenditoriale  direttamente  o  in  forma  indiretta,  in
assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad
una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  1.000,00  a  euro
6.000,00». 
    3. - Nel Titolo III, dedicato  alle  professioni  turistiche,  la
l.r. n. 86/2016 reca, inoltre (Capo III) disposizioni concernenti  la
figura  della  «Guida  ambientale»,  disciplinando,  in  particolare,
all'art. 122, la  definizione  di  tale  figura  professionale  e  il
contenuto della sua attivita', nonche', all'art. 123, i  requisiti  e
gli obblighi per il relativo esercizio. 
    4. - Le predette norme della legge regionale in esame  presentano
profili di illegittimita' costituzionale, eccedendo dai limiti  della
competenza  legislativa  regionale  e  vengono,  pertanto,  impugnate
dinanzi a codesta Ecc.ma  Corte,  ai  sensi  dell'art.  127  Cost.  e
dell'art. 33, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87,  giusta
deliberazione assunta in data 23  febbraio  2017  dal  Consiglio  dei
ministri, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
A) Art. 70 della l.r. 20 dicembre 2016,  n.  86:  illegittimita'  per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), terzo  e  quarto
comma, cost., nonche' dei principi di uguaglianza  e  ragionevolezza,
ex articoli 3 e 97 cost. 
    5. - Come risulta dalla lettura del testo dell'art.  70  l.r.  n.
86/2016, riportato integralmente in premessa, quest'ultimo  reca,  al
comma 1, la definizione  della  locazione  turistica,  stabilendo  le
caratteristiche degli immobili che ne  formano  oggetto  e  i  limiti
della  prestazione  del  locatore;  il  comma  2  della  disposizione
identifica  le  locazioni  turistiche  che,  secondo  il  legislatore
regionale, si considerano gestite in forma imprenditoriale  e  quelle
che si considerano gestite in forma non imprenditoriale: a tale  fine
la norma stabilisce che in quest'ultimo novero rientrino  le  ipotesi
in cui il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile  destini  alla
locazione  turistica  non  piu'  di  due  alloggi  nell'anno  solare,
indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione  turistica
effettuate (lettera a), numero 1), o piu' di due alloggi, ma  con  il
limite di ottanta comunicazioni di locazione turistica  nello  stesso
periodo (lettera a), numero 2); il comma 3 prevede che  le  locazioni
di cui al comma 2 possano essere gestite in forma  indiretta  tramite
agenzie immobiliari e societa' di  gestione  turistica;  il  comma  4
della norma in esame prescrive, per i proprietari e gli  usufruttuari
che concedono in locazione alloggi per finalita' turistiche,  nonche'
per i rispettivi intermediari, l'obbligo di comunicazione  al  comune
nel  quale  gli  alloggi  sono  situati,  tra  l'altro,  della  forma
imprenditoriale e non imprenditoriale  di  esercizio  dell'attivita',
secondo modalita' definite  dalla  Giunta  regionale,  ai  sensi  del
successivo comma 5; i commi  8  e  9,  infine,  individuano  sanzioni
amministrative  applicabili  a  coloro  che  stipulano  contratti  di
locazione turistica in violazione delle  disposizioni  dell'art.  70,
con particolare  riguardo  alla  fornitura  di  servizi  accessori  e
complementari  (comma  8,  lettera  a),  alla  incompleta  o   omessa
comunicazione  ai  sensi  del  comma  4   (comma   8,   lettera   b),
all'esercizio   dell'attivita'   in   questione    in    forma    non
imprenditoriale direttamente o in forma  indiretta,  in  assenza  dei
requisiti di cui al comma 2, lettera a). 
    6. - La norma citata viola sotto vari profili l'art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione,  poiche'  lede  la  competenza
esclusiva del legislatore statale nella materia «ordinamento civile»,
sia con riguardo al regime delle locazioni,  sia  con  riguardo  alla
disciplina dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale. 
    7. - Per quanto  concerne  il  regime  delle  locazioni,  occorre
ricordare che il legislatore statale  ha  disciplinato  la  locazione
turistica  -  gia'  individuata  come  tipologia  negoziale  autonoma
dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431
- come contratto rientrante nella fattispecie generale del  contratto
di locazione, disciplinata dagli articoli 1571 ss. del codice civile.
Invero l'art. 53 del  Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo  (d'ora  in  avanti  indicato  come
«Codice del turismo»), approvato con il decreto legislativo 23 maggio
2011,  n.  79,  stabilisce  espressamente  che  «Gli  alloggi  locati
esclusivamente per finalita' turistiche, in qualsiasi luogo  ubicati,
sono regolati  dalle  disposizioni  del  codice  civile  in  tema  di
locazione». 
    Non  vi  e'  dubbio  che  la  disposizione  predetta  costituisca
espressione  della  potesta'  legislativa  esclusiva   riservata   al
legislatore statale, nella  materia  dell'ordinamento  civile,  dalla
norma  costituzionale  sopra  menzionata,  come  interpretata   dalla
costante giurisprudenza di  codesta  Ecc.ma  Corte  (v.,  ex  multis,
sentenza  290/2013  e,  con  specifico  riferimento  al  tema   delle
locazioni,  sentenza  245/2015),  siccome  basata  sull'esigenza   di
garantire  l'uniformita'  di  trattamento,   nell'intero   territorio
nazionale, dei rapporti civilistici che operano in regime  privato  e
volta a disciplinare tali rapporti. 
    Il comma 1 dell'art. 70 della legge  regionale  censurata,  nello
stabilire  che  costituiscono  locazioni  turistiche   le   locazioni
effettuate in via esclusiva  per  finalita'  turistiche  «di  case  e
appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori
o complementari», comprime le facolta'  concesse  al  locatore  dalle
disposizioni del codice civile richiamate dalla normativa statale. 
    Invero e' pacifico  che  la  locazione  disciplinata  dal  codice
civile possa avere ad oggetto anche  immobili  privi  di  arredamento
(art. 1574, n. l;  per  quanto  riguarda  le  locazioni  di  immobili
urbani, arg. anche ex art. 1608  c.c.);  fattispecie,  peraltro,  non
incompatibile con  la  locazione  a  fini  turistici,  ben  potendosi
configurare l'ipotesi  in  cui  ad  equipaggiare  l'immobile  per  le
proprie esigenze di soggiorno  provveda  il  conduttore,  ad  esempio
installandovi attrezzature rimuovibili per dormire e riporre i propri
effetti personali. 
    Ed e' altrettanto pacifico e costituisce, del resto,  espressione
dell'autonomia negoziale sancita dall'art. 1322 del codice civile, il
fatto che, in aggiunta alle  obbligazioni  principali  del  locatore,
individuate dall'art.  1575  del  codice  civile,  nel  contratto  di
locazione le parti ben possano prevedere la fornitura,  da  parte  di
quest'ultimo, di  servizi  accessori  o  complementari,  purche'  non
prevalenti, senza mutare la natura del negozio e  la  sua  soggezione
alla disciplina civilistica (per  la  giurisprudenza  in  tal  senso,
cfr., tra le tante, Cassazione 20 gennaio 2005, n.  1150;  Cassazione
22 gennaio 2001, n. 707). 
    Incidono, altresi', riduttivamente sulla portata della disciplina
del codice civile in materia di locazioni: 
        a) il  comma  2  dell'art.  70,  laddove,  alla  lettera  a),
considera necessariamente «imprenditoriale» (per esclusione  rispetto
alle previsioni contenute nella lettera b) l'attivita'  di  locazione
di  immobili  a  fini  turistici   esercitata   dai   proprietari   o
usufruttuari degli stessi, qualora la stessa  riguardi  piu'  di  due
alloggi nel corso dell'anno solare, ovvero un  numero  superiore,  ma
nel  solo  caso  in  cui  gli  stessi  effettuino  sino   a   ottanta
comunicazioni di locazione  turistica  nel  corso  dell'anno  solare.
Invero nel contratto di locazione disciplinato  dagli  articoli  1571
ss. del codice civile  il  locatore  non  assume  necessariamente  la
qualifica di imprenditore e puo'  locare,  senza  altre  limitazioni,
diverse da quelle previste dalla  normativa  civilistica,  un  numero
indefinito di immobili; 
        b) il comma 3 della disposizione di legge regionale, laddove,
prevedendo che le locazioni di cui al comma 2 possano «essere gestite
in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e societa' di gestione
immobiliare turistica», impedisce altre forme di  gestione  indiretta
(come, ad esempio, nel caso in  cui  si  ricorra  alla  sublocazione,
ammessa come regola generale dall'art. 1594 c.c.); 
        c) il comma 4 dello stesso art. 70, il quale, nello stabilire
un obbligo  di  comunicazione  al  comune  competente,  da  parte  di
proprietari, usufruttuari o intermediari, della forma imprenditoriale
o   non    imprenditoriale    dell'attivita'    svolta,    introduce,
evidentemente,  a  carico  del  locatore,   un   onere   direttamente
dipendente dalla restrizione all'autonomia negoziale di  quest'ultimo
e  all'estensione  della   portata   del   contratto   di   locazione
disciplinato dal codice, operata  dalla  disposizione  indicata  alla
lettera a); 
        d) i commi 8 e 9 della disposizione censurata, i  quali,  nel
prevedere  sanzioni  amministrative  a  carico   dei   locatori   che
forniscano  servizi  accessori,  ovvero  di   omessa   o   incompleta
comunicazione ai sensi del comma 4, o di esercizio  di  attivita'  di
locazione turistica in forma  non  imprenditoriale,  in  assenza  dei
requisiti di cui al comma 2, lettera a) (dunque in caso di  locazione
turistica per piu' di due alloggi nell'anno  solare  da  parte  dello
stesso soggetto, ovvero per piu' di due immobili, ma  con  limite  di
ottanta comunicazioni nello stesso periodo di tempo), rendono  ancora
piu' stringenti le rilevate limitazioni all'esercizio dei  diritti  e
delle facolta' dei locatori, previste dal comb. disp.,  dell'art.  53
del codice del consumo e delle disposizioni del  codice  civile  alle
quali quest'ultimo rinvia,  ledendo  la  potesta'  legislativa  dello
Stato in materia di ordinamento civile anche per tale aspetto. 
    8. - Le disposizioni dell'art. 70 in esame violano,  inoltre,  la
riserva di competenza legislativa dello  Stato,  ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma,  lettera  l),  Cost.,  anche  con  riguardo  alla
disciplina  civilistica  in   materia   di   impresa   ed   attivita'
imprenditoriale. 
    Invero l'art. 2082 del codice civile definisce come  imprenditore
«chi esercita professionalmente una attivita'  economica  organizzata
al fine della produzione o dello  scambio  di  beni  o  di  servizi»,
delimitando il contenuto dell'attivita'  d'impresa,  sulla  base  dei
noti connotati  di  economicita',  professionalita',  organizzazione,
messi in risalto dalla dottrina e dalla giurisprudenza,  nell'analisi
della norma, la quale, del resto, trova una analoga declinazione,  in
ambito turistico, nell'art. 4 del Codice del turismo, il  quale  (con
disposizione   anch'essa   ritenuta   legittima   espressione   della
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
«ordinamento civile», dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte  -
sentenza 80/2012) individua, al  comma  1,  come  imprese  turistiche
«quelle che  esercitano  attivita'  economiche,  organizzate  per  la
produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e  la  gestione
di prodotti, di servizi ... concorrenti alla formazione  dell'offerta
turistica». 
    I predetti connotati sono  individuati  dalla  norma  del  codice
civile in  via  generale  e  con  riferimento  all'intero  territorio
nazionale. 
    Ne consegue che l'art. 70  (comma  2),  nel  definire  la  natura
imprenditoriale dell'attivita' in questione, sulla base del numero di
alloggi locati e delle comunicazioni di locazione  turistica  inviate
al comune nell'anno  solare,  prescindendo  dalla  natura  economica,
professionale  e  organizzata  della  stessa  attivita',  poiche'  fa
riferimento ad elementi che non sono, di per se', indicativi di  tale
connotazione,  contrasta  col  menzionato  art.  2082  e   viola   la
competenza legislativa statale in materia  di  «ordinamento  civile»,
sia in quanto introduce su  un  territorio  limitato  una  disciplina
difforme rispetto a quella vigente sul territorio nazionale,  sia  in
quanto altera le regole  fondamentali  che  disciplinano  l'esercizio
dell'attivita'  d'impresa  nei   rapporti   tra   i   privati.   Tale
alterazione, inoltre,  risalta  ancor  di  piu',  rendendo  la  norma
ulteriormente illegittima anche sotto tale profilo, se si considerano
i connessi obblighi di comunicazione della gestione  delle  locazioni
in  forma  imprenditoriale,  previsti  al  comma  4,  e  le  sanzioni
amministrative, contemplate nei commi  8  e  9,  per  le  ipotesi  di
omissione  o  incompletezza  della  suddetta  comunicazione,   o   di
esercizio  dell'attivita'  di  locazione  turistica  in   forma   non
imprenditoriale in assenza dei requisiti di cui al comma  2,  lettera
a). 
    Un ulteriore parametro normativo indicante  la  violazione  della
competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost.,  puo',  inoltre,  essere  ravvisato
nell'art. 2555 del codice civile, il quale, nel definire  la  nozione
di azienda come «il complesso dei beni organizzati  dall'imprenditore
per l' esercizio dell'impresa», risulta anch'esso  incompatibile  con
le disposizioni dell'art.  70  censurato  col  presente  ricorso,  le
quali,  nel  considerare  attivita'  imprenditoriale   la   locazione
turistica di alloggi in numero superiore a due o con  riguardo  a  un
numero di comunicazioni  superiore  al  limite  numerico  considerato
dalla norma regionale, nel corso di un anno solare,  finiscono  anche
per attribuire natura di azienda a cespiti  privi  dei  requisiti  di
organizzazione e di  destinazione  ad  un'attivita'  imprenditoriale,
come  individuata  dall'art.  2082,  in  contrasto   con   la   norma
civilistica sopra indicata. 
    9. - Si confida, con le considerazioni che  precedono,  di  avere
sufficientemente dimostrato l'illegittimita', dell'art.  70  sotto  i
profili indicati. E' appena il caso di rilevare, peraltro,  che  alle
predette motivazioni non potrebbero utilmente opporsi, da parte della
Regione Toscana, le finalita' alle quali e' ispirato il  testo  unico
approvato con la l.r.  86/2016,  sostenendo  che  l'emanazione  dello
stesso  sia  avvenuta  nell'esercizio  della  competenza  legislativa
esclusiva regionale nella materia residuale del turismo e allo  scopo
di regolamentare la materia per finalita' esclusivamente  turistiche.
Invero, da un lato, e' evidente, in base a quanto si e' in precedenza
rilevato, che, a discapito delle affermazioni in quest'ultimo  senso,
contenute nel par. 7 del preambolo alla legge regionale  e  nel  piu'
tenue incipit dello stesso art. 70, la norma  travalica  comunque  le
suddette finalita', incidendo in modo  sostanziale  sulla  disciplina
privatistica  delle  locazioni  e  sullo  svolgimento  dei   rapporti
negoziali tra i privati, in  considerazione  della  portata  generale
delle censurate disposizioni regionali, nonche' della  previsione  di
specifiche  sanzioni  amministrative  a  carico   di   chi   eserciti
l'attivita'  di  locazione  turistica  in  violazione  delle  stesse;
dall'altro,  occorre   considerare   che,   come   ha   rilevato   la
giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte - con specifico riferimento  a
una legge regionale che incideva su rapporti disciplinati dal  codice
civile, nell'esercizio della competenza  legislativa  in  materia  di
turismo - nelle materie di competenza legislativa regionale residuale
o concorrente, la regolamentazione statale, in forza  dell'art.  117,
secondo comma, lettera l) Cost., assolve  proprio  alla  funzione  di
porre un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un
principio di ordinamento civile (sent. 369/2008). 
    Pertanto il richiamo alla  competenza  residuale  in  materia  di
turismo, oltre ad  essere  smentito  dalla  portata  oggettiva  delle
disposizioni impugnate, risulterebbe del tutto privo  di  pregio  nel
caso di  specie,  evidenziando,  semmai,  l'ulteriore  illegittimita'
delle disposizioni impugnate  anche  per  violazione  dell'art.  117,
quarto comma, poiche' le stesse risultano emanate eccedendo i  limiti
della predetta competenza esclusiva. 
    10. - Per mera completezza, infine, si osserva che l'art.  70  in
esame presenta profili di incostituzionalita' anche per il fatto  che
la materia disciplinata dalla Regione Toscana, ancorche'  riguardante
un intreccio di competenze sia regionali sia statali, per la  novita'
e la delicatezza  del  tema  trattato  -  attualmente  all'esame  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo anche in
vista  di  una  possibile  definizione  di  una  disciplina  generale
«quadro» diretta a stabilire principi fondamentali - non puo' essere,
allo stato attuale, regolata singolarmente da ciascuna regione,  pena
la  precostituzione  di  un  panorama  inevitabilmente  eterogeneo  e
diversificato sul  territorio  regionale,  con  impatti  negativi  su
materie e istituti, quali la locazione, il comodato d'uso,  l'impresa
turistica-recettiva e i relativi ambiti di concorrenza e di  mercato,
appartenenti alla competenza legislativa statale.  In  tal  senso  la
disciplina censurata si pone  anche  in  contrasto  con  il  disposto
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Essa, inoltre, nella misura in cui,  come  si  e'  detto,  altera
l'uniformita' della disciplina dell'ordinamento civile in materia  di
locazioni, di impresa e di esercizio  dell'attivita'  imprenditoriale
sul  territorio  nazionale,  risulta  costituzionalmente  illegittima
anche per violazione  degli  articoli  3  e  97  Cost.,  nonche'  dei
principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza. 
B)  Articoli  122  e  123  della  l.r.  20  dicembre  2016,  n.   86:
illegittimita' per violazione dell'art. 117, terzo comma, cost. 
    11. - Merita, altresi', censura, l'art. 122 della  l.r.  86/2016,
il  quale  risulta  costituzionalmente  illegittimo,   laddove,   nel
definire l'attivita' di guida  ambientale,  lede  la  competenza  del
legislatore statale ad individuare nuove figure professionali,  anche
nel settore turistico. 
    Invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza  della
Corte costituzionale, ai sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione,  l'individuazione   delle   figure   professionali   e'
riservata allo Stato (sentenze n. 117/2015; n. 98/2013; n.  138/2009;
n. 93/2008). 
    Tale asserzione e' stata formulata anche con  specifico  riguardo
alle professioni turistiche e nel periodo successivo  all'entrata  in
vigore del Codice del turismo (decreto  legislativo n.  79/2011),  il
cui  art.  6  contiene  una  definizione  generale   di   professione
turistica. Infatti l'enucleazione di peculiari figure  professionali,
a partire da un genus individuato dalla legge statale, e' preclusa al
legislatore regionale (sent. n. 328/2009). 
    Il  profilo  di  illegittimita'  costituzionale  per   violazione
dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  si  estende,  inoltre,   alle
disposizioni regionali conseguenti e connesse e segnatamente all'art.
123 della l.r. 86/2016, che disciplina i requisiti (titolo di  studio
e abilitazione all'esercizio della professione) e  gli  obblighi  per
l'esercizio della professione di guida ambientale (la stipulazione di
una polizza assicurativa), prevendendo l'invio di  una  SCIA  in  via
telematica. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si  conclude  perche',  in  accoglimento  del  presente  ricorso,
codesta   Ecc.ma    Corte    voglia    dichiarare    l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 70, 122 e 123 della legge della Regione
Toscana, 20 dicembre 2016, n. 86, recante: «Testo unico  del  sistema
turistico regionale». 
    Unitamente all'originale del presente  ricorso  notificato  sara'
depositata copia autentica  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 23 febbraio 2017, con l'allegata relazione. 
        Roma, 25 febbraio 2017 
 
                   Avvocato dello Stato: Del Gaizo