N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 marzo 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17  marzo  2017  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo -  Modificazioni  della  legge
  regionale n. 42 del 2016 recante "Istituzione Rete  Escursionistica
  Alpinistica Speleologica  Torrentistica  Abruzzo  (REASTA)  per  lo
  sviluppo sostenibile socio-economico delle  zone  montane  e  nuove
  norme per il Soccorso in ambiente montano" - Funzioni e  competenze
  della Regione - Programma triennale degli  interventi  straordinari
  sulla REASTA. 
- Legge della Regione Abruzzo 12  gennaio  2017,  n.  4  (Proroga  di
  termini  previsti  da  disposizioni  legislative,  disposizioni  in
  materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti), art. 1,  comma
  17, lett. a) [, che ha inserito il comma  2-bis  all'art.  5  della
  legge  regionale  27  dicembre  2016,  n.  42   (Istituzione   Rete
  Escursionistica  Alpinistica  Speleologica  Torrentistica   Abruzzo
  (REASTA) per lo sviluppo  sostenibile  socio-economico  delle  zone
  montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)] e c) [,
  che ha sostituito il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale  27
  dicembre 2016, n. 42]. 
(GU n.20 del 17-5-2017 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge contro la Regione Abruzzo, in persona
del Presidente in carica, con sede a L'Aquila, Via Leonardo da Vinci,
6 (Palazzo  I.  Silone)  per  la  declaratoria  della  illegittimita'
costituzionale  giusta  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri
assunta nella seduta del giorno 3 marzo 2017, dell'art. 1, comma  17,
lettera a) e c), della legge della Regione Abruzzo 12  gennaio  2017,
n. 4 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo  n.  4
del 13 gennaio 2017 
 
                              Premessa 
 
    Sul Bollettino ufficiale della  Regione  Abruzzo  n.  28  del  28
dicembre 2016 e' stata pubblicata la legge 27 dicembre  2016,  n.  42
intitolata «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica
Torrentistica  Abruzzo   (REASTA)   per   lo   sviluppo   sostenibile
socio-economico delle zone montane e nuove norme per il  Soccorso  in
ambiente montano». 
    Alcune disposizioni di tale legge regionale sono state  impugnate
dinanzi a codesta Ecc.ma Corte per  violazione  degli  articoli  117,
commi 2, lettera s) e 6, e 118, commi 1  e  2,  Cost.  in  quanto  le
funzioni programmatorie e gli interventi gestori da esse  previsti  e
disciplinati - nella misura in cui sono destinati a trovare  concreta
applicazione anche nei territori dei parchi nazionali, delle  riserve
naturali statali e delle altre aree naturali  protette  presenti  sul
territorio abruzzese - sono  stati  ritenuti  gravemente  lesivi  del
ruolo e delle prerogative che la legge quadro sulle aree  protette  -
1. 6 dicembre 1991, n. 394 - riserva agli enti parco  e  ai  soggetti
gestori delle altre aree naturali protette esistenti  nel  territorio
regionale nonche', piu' in generale, contrastanti con le norme  della
legislazione  statale   emanate   nell'esercizio   della   competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema» (ric. n. 27/2017). 
    L'art. 1, comma 17, della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 4 -
intitolata «Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative,
disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti» -
alle lettere a) e c) ha, rispettivamente, integrato e sostituito  gli
articoli 5 e 10 della legge regionale n. 42 del 2016. 
    In particolare: 
      - l'art. 1, comma 17, lettera a) ha disposto  che  "all'art.  5
[della l.r. a 42 del 2016: n.d.r.], dopo il comma 2  e'  inserito  il
seguente: «2-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale di
cui al comma 1 viene stabilito, tra le attivita' elencate al comma 2,
quali   siano   quelle   da   ritenersi    prioritarie    nell'ambito
dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad  individuare
altresi', tra i soggetti indicati sempre  al  comma  1,  quali  siano
quelli  di  cui  avvalersi  nonche'  determinare  l'importo  per   la
copertura delle eventuali spese»"; 
      - l'art. 1, comma 17, lettera c) ha  invece  previsto  che  "il
comma 4  dell'art.  10  [della  l.r.  n.  42  del  2016:  n.d.r.]  e'
sostituito dal  seguente:  «4.  In  via  di  prima  attuazione  della
presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui  al
comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale  competente
in materia di pianificazione territoriale  viene  stabilito,  fra  le
attivita' elencate al  comma  2,  quali  siano  quelle  da  ritenersi
prioritarie, provvedendo  altresi'  ad  individuare  i  soggetti  cui
demandare  la  relativa   attuazione,   nonche'   la   determinazione
dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016»". 
    Le modifiche apportate dall'art. 1, comma 17, lettera  a)  e  c),
della l.r. n. 4 del 2017 alla precedente l.r. n. 42 del 2016 invadono
ulteriormente la  competenza  legislativa  esclusiva  riservata  allo
Stato in  materia  di  "tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema"  e
presentano vizi di  legittimita'  costituzionale  analoghi  a  quelli
denunziati con il ricorso proposto dinanzi  a  codesta  Ecc.ma  Corte
costituzionale nei confronti della l.r. n. 42 del 2016. 
    Lo  ius  superveniens,  infatti,  non   solo   non   rimuove   le
illegittimita' costituzionali in precedenza  censurate,  ma  e'  esso
stesso, e per le medesime ragioni, costituzionalmente illegittimo. 
    Le norme di cui alle lettere a) e c) del  comma  17  dell'art.  1
della l.r. n. 4 del 2017 vengono pertanto impugnate con  il  presente
ricorso  ex  art.  127  Cost.  affinche'   ne   sia   dichiarata   la
illegittimita' costituzionale e ne  sia  pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Per meglio comprendere il senso e la portata delle  questioni  di
legittimita' costituzionale che si verranno  prospettando  e'  d'uopo
rammentare che, come s'e' detto, la l.r. 27 dicembre 2016, n.  42  ha
previsto  l'istituzione,  l'individuazione  e  la  definizione  delle
modalita' di gestione di una rete escursionistica regionale  (REASTA)
«quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al  controllo,
alla fruizione ed alla valorizzazione  delle  aree  naturali  montane
dell'Abruzzo» (art. 1, comma 3). 
    Tale rete - e' bene precisarlo - interessa  tutto  il  territorio
regionale, ivi  compreso  quindi  quello  ricadente  all'interno  dei
parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle  altre  aree
naturali protette della regione. 
    La  medesima  legge,  inoltre,  ha  stabilito  che  le   funzioni
concernenti la programmazione, la gestione e  l'organizzazione  della
rete escursionistica siano attribuite  alla  stessa  Regione  con  la
collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni  di
Uso Civico (ASBUC),  del  CAI  Abruzzo,  dei  Collegi  regionali  dei
maestri di sci, delle guide alpine e delle guide  speleologiche,  del
Comitato regionale della Federazione ciclistica italiana, degli  enti
gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali e con il
supporto di un Coordinamento tecnico regionale (v. art. 5). 
    La predetta normativa e' stata percio' impugnata avanti a codesta
Corte perche', ledendo gravemente le funzioni e i poteri che la legge
statale ha inteso riservare agli enti parco  e  ai  soggetti  gestori
delle altre aree protette esistenti nel territorio regionale, essa si
pone in contrasto con le norme  della  legge  quadro  statale  e,  di
conseguenza, con  l'art.  117,  comma  2,  lettera  s)  Cost.  -  che
attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia
di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema -, con l'art. 117, comma 6,
della Carta fondamentale - che parallelamente riserva allo  Stato  la
potesta' regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva -, con
l'art. 118, commi 1 e 2, della stessa Costituzione -  che  garantisce
le funzioni amministrative attribuite dallo Stato (nella specie  agli
enti   parco)   sulla   base   dei   principi   di    sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza -. 
    Per  tali  motivi  sono  state  percio'  impugnate  le   seguenti
disposizioni della l.r. n. 42/2016: 
      - l'art. 5, commi 1 e 2, letta b), c), d), e), h) ed i); 
      - l'art. 6, comma 1, lettera a) n. 1, lettera b)  nn.  1  e  3,
lettera d) nn. 1 e 3; 
      - l'art. 7, comma 1, lettera a), b), c), d) e f); 
      - l'art. 10, commi 1 e 2; 
      - l'art. 14, comma 2, lettera a), b) ed e). 
    L'art. 5 stabilisce le funzioni e  le  competenze  della  Regione
Abruzzo in materia, per quanto qui interessa, di: 
      1)  "promozione  dell'attivita'  di   validazione   in   ambito
regionale dei nuovi sentieri e  percorsi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' escursionistiche, alpinistiche e speleologiche"  (comma  2,
lettera b); 
      2) "promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della
REASTA, anche  attraverso  la  realizzazione,  l'aggiornamento  e  la
pubblicazione  della  carta  escursionistica  regionale"  (comma   2,
lettera c); 
      3)  "approvazione  del  programma  triennale  degli  interventi
straordinari" (comma 2, lettera d); 
      4) "promozione della  formazione  e  coordinamento  della  rete
delle strutture ricettive funzionali alle attivita' escursionistiche,
alpinistiche, speleologiche e torrentistiche" (comma 2, lettera e); 
      5) "promozione, anche attraverso appositi finanziamenti,  della
ordinaria gestione e manutenzione  della  REASTA  e  attivazione  dei
controlli sull'esecuzione degli interventi" (comma 2, lettera h); 
      6) "predisposizione, all'occorrenza, di programmi  di  gestione
della  REASTA,  ivi  inclusi  i  progetti   afferenti   ai   percorsi
escursionistici a valenza regionale nonche' quelli di coordinamento e
collegamento con reti escursionistiche nazionali  (comma  2,  lettera
i). 
    L'art. 6 elenca invece le funzioni e le competenze: 
      1) del CAI  Abruzzo:  "controllo,  indicazione  e  monitoraggio
degli interventi di segnaletica sentieristica" (comma 1,  lettera  a)
n. 1); 
      2) del Collegio guide alpine Abruzzo: "attribuzione del  numero
identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via
alpinistica, via di arrampicata sportiva,  tratturo,  ippovia,  pista
ciclabile e di mountain biking e  itinerario  free  ride"  (comma  1,
lettera b) n. 1) e "manutenzione dei  sentieri  e  percorsi  inseriti
nella REASTA" (comma 1, lettera b) n. 3); 
      3) del Collegio Guide Speleologiche Abruzzo: "attribuzione  del
numero  identificativo  all'ingresso  di  ogni  cavita'  e  di   ogni
torrente" (comma 1, lettera d) n. 1)  e  "manutenzione  dei  percorsi
attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA"  (comma  1,
lettera d) n. 3). 
    L'art. 7 fissa invece come segue le competenze dei Comuni e,  ove
presenti, delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico: 
      1) "gestiscono la  porzione  di  REASTA  afferente  al  proprio
territorio e presiedono all'ordinaria  manutenzione  dei  percorsi  e
sentieri ..., in collaborazione e raccordo con gli enti  gestori  dei
parchi nazionali  e  delle  aree  protette  regionali  ricadenti  nel
territorio  di   loro   competenza   e   stipulando   convenzioni   e
collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale  maestri  di
sci Abruzzo,  il  Collegio  regionale  guide  alpine  Abruzzo  ed  il
Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo" (lett. a); 
      2) "predispongono ed approvano entro il  30  novembre  di  ogni
anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei
percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici  e  torrentistici
ricadenti nel territorio  di  loro  competenza,  ivi  inclusi  quelli
interni  ad  aree  naturali  protette,  individuandone  i  costi;  il
programma di  manutenzione  ordinaria  comprende  anche  i  necessari
interventi  di  omogeneizzazione  della  segnaletica  ...;   per   la
manutenzione   ordinaria   i   Comuni   interessati   si    avvalgono
prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del  Collegio
regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle  guide
alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo  e
della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo" (lett. b); 
      3) "verificano che la manutenzione dei percorsi sia  effettuata
nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  legge   e   dal
regolamento attuativo" (lett. c); 
      4) "predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni
sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio  della  REASTA  ed
inviano alla Regione,  al  fine  dell'inserimento  nello  stesso,  le
proposte di variazione ed implementazione  dei  percorsi  e  sentieri
escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute
per il territorio di propria competenza, corredate dalla  descrizione
del percorso e dalla  documentazione  inerente  la  proprieta'  della
viabilita'" (lett. d); 
      5) "possono stipulare convenzioni con le  forze  dell'ordine  e
con le associazioni preposte,  per  l'affidamento  dell'attivita'  di
controllo e vigilanza del rispetto dei divieti" (lett. f). 
    L'art 10  disciplina  il  programma  triennale  degli  interventi
straordinari sulla rete escursionistica regolandone  il  procedimento
di formazione e di approvazione da parte degli organi e degli  uffici
regionali, "previa acquisizione delle proposte  dei  Comuni  e  degli
enti gestori dei parchi nazionali e delle  aree  protette  regionali"
(comma 1), e definendone  dettagliatamente  il  contenuto  (comma  2,
lettera da a) a q). 
    L'art. 14, infine, prevede un regolamento attuativo  della  legge
il quale, tra  l'altro,  dovra'  stabilire,  sempre  per  quanto  qui
interessa: 
      1) "le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la
segnaletica  della  REASTA,   prevedendo   anche   un   termine   per
l'adeguamento della segnaletica esistente (comma 2, lettera a); 
      2) "i criteri e le  prescrizioni  per  la  progettazione  e  la
realizzazione  degli  itinerari   escursionistici,   speleologici   e
torrentistici rientranti nella REASTA" (comma 2, lettera b); 
      3) "i criteri  generali  di  manutenzione  dei  percorsi  della
REASTA" (comma 2, lettera e). 
    Si tratta, com'e' evidente, di norme  che  incidono  pesantemente
sui poteri di programmazione  e  di  intervento  che  il  legislatore
statale ha inteso riservare agli enti parco e agli altri enti gestori
delle aree naturali protette  relativamente  ai  territori  ricadenti
negli ambiti di rispettiva competenza. 
    E per tale ragione il Governo ha  denunciato  la  violazione  dei
parametri costituzionali sopra indicati con riferimento, quali  norme
interposte, alle disposizioni della legge n. 394/1991 che  prevedono,
da un lato, i poteri di pianificazione, programmazione ed  intervento
degli organismi cui e' affidata la tutela e la  gestione  delle  aree
naturali  protette  e,  dall'altro,  gli  strumenti,   pianificatori,
programmatori  e  regolatori  attraverso  i  quali  quei  poteri   si
esercitano (v., in particolare, l'art. 12, che  individua  nel  piano
per il parco lo strumento  per  la  tutela  dei  valori  naturali  ed
ambientali nonche'  storici,  culturali,  antropologici  tradizionali
affidata all'Ente parco e ne articola quindi il contenuto; l'art. 11,
che rimette al regolamento del  parco  la  disciplina  dell'esercizio
delle attivita' consentite e stabilisce quelle invece  vietate  entro
il territorio del parco; l'art. 13, che sottopone al preventivo nulla
osta dell'ente parco il rilascio di concessioni o  di  autorizzazioni
relative ad interventi, impianti  ed  opere  all'interno  del  parco;
l'art. 17, che prevede per le riserve naturali statali  strumenti  di
pianificazione e di regolamentazione analoghi a quelli previsti per i
parchi - piano di  gestione  della  riserva  e  relativo  regolamento
attuativo -; l'art. 29, infine, il quale fissa, in generale, i poteri
degli organismi di gestione delle aree naturali protette). 
    Le dedotte illegittimita' della l.r. n. 42 del 2016 si  connotano
poi di una particolare gravita' ove si  abbia  mente  alla  peculiare
morfologia del territorio abruzzese nel quale sono presenti  ben  tre
parchi  nazionali,  i  quali  si  estendono  esclusivamente  in  aree
montuose per una superficie complessiva di oltre 233 mila  ettari,  e
tre riserve naturali statali, esterne agli stessi, anch'esse  ubicate
prevalentemente in aree di montagna. 
    Ora, posto che la superficie dell'intera Regione  Abruzzo  e'  di
1.079.121,72 ettari, ne consegue che ben  il  21,97%  del  territorio
regionale e' compreso all'interno di un'area protetta statale. 
    La rilevanza e la fondatezza delle  proposte  censure  trova  del
resto  conferma  nella  ben   nota   e   consolidata   giurisprudenza
costituzionale secondo la quale  la  "materia  delle  aree  protette"
statali e regionali di cui alla legge n.  394/1991  rientra  a  pieno
titolo nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in  materia
di tutela dell'ambiente di cui all'art.  117,  comma  2,  lettera  s)
Cost. (sentenze nn. 20 del 2010, 315 del 2010, 44 del 2011,  212  del
2014 e, da ultimo, 36 del 2017). 
    La richiamata normativa statale, cui  la  legislazione  regionale
deve necessariamente uniformarsi, "enunciando la normativa-quadro  di
settore sulle aree proteste,  detta  i  principi  fondamentali  della
materia ai quali la legislazione regionale e' chiamata ad  adeguarsi,
assumendo, dunque, anche i connotati di normativa interposta"  (cosi'
la sentenza n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto). 
    La  Regione,  dunque,  puo'  esercitare   le   proprie   funzioni
legislative anche  in  tale  ambito,  ma  "senza  potervi  derogare",
potendo, viceversa, "determinare, sempre  nell'ambito  delle  proprie
competenze, livelli maggiori di tutela" (sentenze nn.  61  del  2009,
193 del 2010 e 44 del 2011). 
    In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come
"il territorio dei parchi, siano  essi  nazionali  o  regionali;  ben
(possa) essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in
materie riconducibili ai commi terzo e quarto  dell'art.  117  Cost.,
purche' in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del  patrimonio
naturale, da ritenere vincolante per le Regioni"  (sentenze  nn.  232
del 2008, punto 5. del Considerato in diritto  e  44  del  2011  gia'
citata). 
    Codesto Collegio ha inoltre precisato che "la disciplina  statale
delle aree protette, che inerisce  alle  finalita'  essenziali  della
tutela della natura  attraverso  la  sottoposizione  di  porzioni  di
territorio a speciale protezione", assolve a tali  finalita'  in  due
modi: da un lato,  mediante  la  regolamentazione  sostanziale  delle
attivita'  che  possono  essere  svolte  in  quelle  aree,  come   le
«limitazioni all'esercizio della caccia» (sentenza n. 315 del 2010  e
n. 44 del 2011 citate); dall'altro, mediante la  «predisposizione  di
strumenti  programmatici  e  gestionali   per   la   valutazione   di
rispondenza delle  attivita'  svolte  nei  parchi  alle  esigenze  di
protezione della flora e della fauna» (sentenze n. 387 del 2008 e  n.
44 del 2011). 
    Tanto premesso, la l.r. n. 4 del 2017 - come gia' la l.r.  n.  42
del 2016 - si pone - anch'essa  -  in  contrasto  con  gli  strumenti
programmatori e gestionali predisposti dalla legislazione statale per
la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    Con le norme indicate in epigrafe la Regione Abruzzo  ha  infatti
nuovamente ecceduto dalla propria  competenza  legislativa  invadendo
quella statale e violando cosi' i  parametri  di  cui  all'art.  117,
comma 2, lettera s) e all'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione. 
 
                                  I 
 
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 17,  lettera  a)
della l.r. n. 4 del 2017 -  che,  mediante  l'inserimento  del  comma
2-bis, modifica l'art. 5 della l.r. n. 42 del 2016 -  per  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. e dell'art. 118, commi  1  e
2, Cost., con riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9
e  12  della  legge  n.  394  del  1991  ("Legge  quadro  sulle  aree
protette"). 
    Come gia' evidenziato supra, l'art. 1, comma 17,  lettera  a)  ha
integrato l'art. 5 della l.r. n. 42 del 2016 aggiungendovi  il  comma
2-bis. 
    Nella sua  originaria  formulazione  la  disposizione  in  parola
constava di soli due commi, il primo dei quali prevedeva - e  prevede
tuttora - che alla "gestione e organizzazione della REASTA"  provvede
la  "Regione  Abruzzo,  per  il  tramite  della  struttura  regionale
competente in materia di pianificazione territoriale ed  il  supporto
del Coordinamento tecnico regionale di cui all'art. 8, [...]  con  la
collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni  di
Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio  regionale  maestri
di sci Abruzzo, del Collegio  regionale  guide  alpine  Abruzzo,  del
Collegio regionale guide  speleologiche  Abruzzo,  della  Federazione
Ciclistica Italiana-comitato Abruzzo e degli enti gestori dei  parchi
nazionali e delle aree protette regionali" (enfasi aggiunta). 
    In particolare, tale norma - per quel che rileva in questa sede -
riguarda le funzioni specificamente individuate dal successivo  comma
2 dell'art. 5 alle lettera b), c), d), e), h) ed i). 
    Come s'e' detto in  precedenza,  le  funzioni  individuate  dalle
menzionate lettere dell'art. 5, comma 2, della l.r. n.  42/2016  sono
tutte  di  tipo  specificatamente   programmatorio   e   gestorio   e
comprendono anche la pianificazione, la promozione e la realizzazione
di interventi nei parchi nazionali e nelle  aree  naturali  protette,
comprese, tra queste, anche le riserve naturali statali. 
    Il comma 2-bis - introdotto dall'art. 1,  comma  17,  lettera  a)
della l.r. n. 4/2017 - ha specificato che  "con  atto  del  Dirigente
della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito,  fra  le
attivita' elencate al  comma  2,  quali  siano  quelle  da  ritenersi
prioritarie nell'ambito dell'attivazione  e  gestione  della  REASTA,
provvedendo ad individuare altresi', tra i soggetti  indicati  sempre
al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi  nonche'  determinare
l'importo per la copertura delle eventuali spese". 
    La disposizione  in  esame  radica  in  capo  all'amministrazione
regionale  la  competenza  al  compimento  di   specifici   atti   di
programmazione  gestoria  -  la  determinazione  delle  attivita'  da
ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e  gestione  della
rete  escursionistica,  l'individuazione  dei  soggetti   dei   quali
avvalersi per la loro realizzazione nonche' la quantificazione  delle
risorse da destinare alla copertura delle relative spese -  destinati
a trovare attuazione anche  all'interno  del  territorio  dei  parchi
nazionali e delle riserve naturali  statali  abruzzesi  senza  alcuna
"previa intesa" con  gli  enti  preposti  alla  gestione  delle  aree
naturali protette: ma,  cosi'  disponendo,  essa  contrasta  con  gli
articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12 della legge quadro  sulle
aree protette. 
    La legge statale e' infatti assolutamente  chiara  ed  inequivoca
nell'affidare agli enti parco e, piu' in generale, agli organismi  di
gestione delle aree naturali protette, l'attivita'  di  gestione  dei
territori compresi  all'interno  del  perimetro  di  quelle  aree  e,
quindi,  anche  l'autorizzazione  all'esecuzione   degli   interventi
destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali. 
    In tal senso depone inequivocabilmente l'art. 1, comma  3,  della
citata  l.  n.  394/1991  il  quale  individua  espressamente   nella
disciplina dal medesimo dettata lo "speciale regime di  tutela  e  di
gestione" al quale i territori delle aree protette sono sottoposti. 
    Per quanto  specificamente  riguarda  i  parchi  nazionali,  tale
speciale "regime di tutela e di gestione" e' imperniato -  dal  punto
di vista del soggetto titolato  allo  svolgimento  dell'attivita'  di
gestione  -  sull'ente  parco,  quale  individuato   e   disciplinato
dall'art. 9 della l. n. 394/1991, e - dal punto di vista funzionale -
sul piano per il parco di cui all'art.  12  della  stessa  legge,  in
corrispondenza tra loro biunivoca. 
    Nello stesso senso depone anche l'art. 29 della l. n. 394/1991 il
quale affida agli organismi  gestori  delle  aree  naturali  protette
speciali  poteri  di  controllo  sulla  conformita'  delle  attivita'
esercitate  all'interno  delle  medesime  rispetto   al   piano,   al
regolamento o al nulla osta. 
    Cio'  posto,  poiche'  la  rete   escursionistica,   alpinistica,
speleologica e torrentistica  abruzzese  interessa  sia  porzioni  di
territorio comprese all'interno dei parchi nazionali e delle  riserve
naturali statali sia  parti  di  territorio  esterne  a  quelle  aree
naturali protette, e poiche' l'intervento legislativo regionale  mira
a  raccordare  e  a  coordinare  tutti  i  percorsi   escursionistici
abruzzesi, e' evidente che la possibilita' per la Regione Abruzzo  di
programmare e realizzare interventi all'interno  del  territorio  dei
parchi  nazionali  e  delle  riserve  naturali  statali  e,  piu'  in
generale,  all'interno  delle  aree  naturali  protette  deve  essere
necessariamente subordinata e condizionata al fatto che  quegli  atti
non pregiudichino gli interessi pubblici  affidati  alle  cure  degli
organismi di gestione delle aree stesse e non ledano quindi il ruolo,
i poteri e le  prerogative  che  la  legge  statale  ha  inteso  loro
conferire per la miglior tutela e salvaguardia di quegli interessi...
pena, altrimenti, la violazione della normativa statale interposta e,
di conseguenza, dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.. 
    In  realta',  come  s'e'  detto  nel   precedente   ricorso,   la
partecipazione degli enti e degli organismi statali alla  gestione  e
alla organizzazione  della  REASTA  per  le  porzioni  di  territorio
rientranti nella loro competenza avrebbe dovuto realizzarsi  mediante
il  meccanismo  della  previa  intesa   non   essendo   evidentemente
sufficiente la semplice previsione di  una  mera  collaborazione  (v.
art. 5, comma 1, l. n. 42/2016) o di un potere di  proposta,  per  di
piu' non vincolante (v. art. 10, comma 1, l.r. citata), degli enti  e
degli organismi gestori dei parchi nazionali, delle riserve  naturali
statali  e  delle  aree  naturali  protette  regionali  perche'  tali
modalita' partecipative sono palesemente inidonee a garantire appieno
le prerogative  di  quelli  e  la  tutela  degli  interessi  pubblici
affidati alle loro cure. 
    Sotto questo profilo, anche la novella che qui si impugna incorre
nel medesimo vizio obliterando e trascurando  il  ruolo  e  i  poteri
degli enti gestori delle aree naturali protette. 
    E' infatti evidente che la disposizione regionale,  per  come  e'
congegnata, consente alla Regione di realizzare  comunque  interventi
in  ordine  ai  quali  -  nonostante  lo  svolgimento   di   pratiche
collaborative - gli enti parco o gli organismi  di  gestione  possono
anche non avere prestato il proprio consenso  o,  addirittura,  avere
manifestato  il  loro  dissenso,  di  talche'  la  Regione  puo'   in
definitiva prescindere dalla loro volonta' posto che  questa  non  e'
ne'  vincolante  ne'  determinante  ai  fini  dell'attuazione   degli
interventi previsti dalla legge regionale sui territori di rispettiva
competenza. 
    La qual cosa si traduce  di  per  se'  nella  lesione  di  quello
standard di tutela  ambientale  che  la  l.  n.  394/1991  ha  inteso
garantire allorquando ha posto gli enti parco e gli  altri  organismi
di  gestione  a  presidio  dei  "valori  naturalistici,  scientifici,
estetici, culturali, educativi e ricreativi" dei rispettivi territori
(v. art. 2, comma 1, l. n. 394/1991); standard che,  come  pure  s'e'
detto,   potrebbe   essere   salvaguardato   solo   se   alla    mera
"collaborazione" fosse sostituita la previsione di'  una  necessaria,
previa "intesa" con i soggetti gestori delle aree naturali protette. 
    - Naturalmente, le  considerazioni  e  i  rilievi  che  precedono
valgono non soltanto per i parchi nazionali, ma anche per le  riserve
naturali statali e, piu' in generale, per le aree  naturali  protette
regionali. 
    Quanto alle prime - le riserve  naturali  statali  -,  esse  sono
infatti sottoposte ad uno «speciale regime» - riguardante sia la loro
«tutela» che la loro «gestione» (v. art. 1, comma 3, l. n.  394/1991)
- che, per quanto meno dettagliato di quello  dettato  per  i  parchi
nazionali, si articola  in  una  serie  di  vincoli  organizzativi  e
funzionali analoghi a quelli che caratterizzano i  parchi  e  che  si
estrinseca nell'affidamento della  loro  gestione  ad  uno  specifico
organismo,  individuato  ad  hoc  dal   decreto   istitutivo,   nello
svolgimento  di  un'attivita'  di  pianificazione  della  gestione  e
nell'esistenza di un momento regolatorio delle  attivita'  consentite
all'interno dell'area protetta (v. art. 17 l. n. 394/1991). 
    Quanto alle seconde - le aree naturali protette regionali  -,  la
giurisprudenza  costituzionale  e'  costante  nel  ritenere  che   la
normativa quadro di settore sulle aree naturali protette, dettata dal
legislatore  statale  nell'esercizio  della  competenza   legislativa
esclusiva dello Stato in materia di  «tutela  dell'ambiente»  di  cui
all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione,  si  impone  al
legislatore regionale il quale puo' derogarvi soltanto nel  senso  di
prevedere livelli maggiori di tutela (sentenze n. 212 del 2014, punto
4.  del  Considerato  in  diritto);  171  del  2012,  punto  3.   del
Considerato in diritto; 315 del 2010 e n. 44 del 2011 citate). 
    E dunque, al pari degli enti parco, anche i soggetti ai quali  e'
affidata la gestione delle riserve  naturali  statali  e  delle  aree
naturali  protette  regionali  non  possono  essere  spogliati  delle
competenze delle  quali  dispongono  in  merito  agli  interventi  da
attuarsi  all'interno  delle  medesime:  tant'e'  che  le  norme   di
principio statali prevedono  anche  per  le  aree  naturali  protette
regionali strumenti di pianificazione e di regolamentazione  analoghi
a quelli previsti per gli enti parco  statali  (v.,  rispettivamente,
gli articoli 23 e 22, comma 1, lettera d) 1.  n.  394/1991),  nonche'
penetranti poteri di controllo circa la conformita' a detti strumenti
delle attivita' che vengono esercitate all'interno di quelle aree (v.
l'art. 29 l. n. 394/1991). 
    - E, per questo riguardo, l'art. 1, comma 17, lettera  a),  della
l.r. n. 4/2017 contrasta pure con l'art. 118,  commi  1  e  2,  Cost.
nella misura in cui dispone (anche) di funzioni (gia') affidate - dal
legislatore statale esclusivamente competente per materia - ad  altro
soggetto pubblico (i.e.: l'ente parco o l'organismo gestore) in  base
ai principi di sussidiarieta', differenziazione  ed  adeguatezza  ivi
contenuti. 
 
                                 II 
 
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 17,  lettera  c)
della l.r. n. 4 del 2017 - che  novella,  sostituendolo,  l'art.  10,
comma 4, della l.r. n. 42 del 2016 - per  violazione  dell'art.  117,
comma 2, lettera s) Cost. e dell'art. 118, commi 1 e  2,  Cost.,  con
riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9  e  12  della
legge n. 394 del 1991 ("Legge quadro sulle aree protette"). 
    Vizi analoghi affliggono pure l'art. 1, comma 17, lett  c)  della
l.r. n. 4 del 2017 il quale, come sopra rilevato,  ha  sostituito  il
comma 4 dell'art. 10 della l.r. n. 42 del 2016. 
    Nella sua formulazione originaria la  disposizione  demandava  ad
una deliberazione della Giunta regionale la definizione di criteri  e
modalita' per l'erogazione dei contributi - di cui  al  comma  3  del
medesimo art. 10 - destinati alla realizzazione  delle  attivita'  di
cui al comma 2. 
    I detti contributi sono infatti annualmente assegnati "ai  Comuni
e agli enti pubblici interessati, nonche' alle scuole di  montagna  e
di escursionismo naturalistico  previste  dalla  legge  regionale  16
settembre  1998,  n.  86  (Ordinamento  della  professione  di  guida
alpina-maestro  di  alpinismo,  di   aspirante   guida   alpina,   di
accompagnatore di  media  montagna-maestro  di  escursionismo),  alle
scuole  di  speleologia   e   di   torrentismo   riconosciute,   alle
associazioni e soggetti privati qualificati che  contribuiscono  alla
realizzazione delle attivita' di cui al comma 2" (art. 10,  comma  3,
l. n. 42/2016). 
    L'art. 1, comma 17, lettera c)  della  l.r.  n.  4  del  2017  ha
sostituito il  quarto  comma  dell'art.  10  della  l.r.  n.  42/2016
prevedendo che "in via di prima attuazione  della  presente  legge  e
sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto
del Dirigente della Struttura  regionale  competente  in  materia  di
pianificazione  territoriale  viene  stabilito,  fra   le   attivita'
elencate al comma 2, quali siano  quelle  da  ritenersi  prioritarie,
provvedendo altresi' ad  individuare  i  soggetti  cui  demandare  la
relativa  attuazione,  nonche'  la  determinazione  dell'importo  dei
contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016". 
    In  maniera  del  tutto  speculare  a  quanto  gia'  osservato  a
proposito della lettera a) del comma 17 dell'art. 1 della l.r.  n.  4
del 2017, dunque, in via di prima applicazione della  legge  e  nelle
more  dell'adozione  del   programma   triennale   degli   interventi
straordinari, viene attribuito al Dirigente della Struttura regionale
competente in materia di  pianificazione  territoriale  non  solo  il
potere di individuare quali, tra le attivita'  di  cui  al  comma  2,
siano da ritenersi prioritarie, ma  anche  quello  di  selezionare  i
soggetti cui demandarne l'attuazione e di determinare  l'importo  dei
contributi da erogare a tal fine. 
    La  disposizione   in   parola   risulta   anch'essa   gravemente
illegittima - e tale, si confida, sara' dichiarata da codesta  Ecc.ma
Corte - per violazione, ancora una volta,  dell'art.  117,  comma  2,
lettera s) Cost. e dell'art. 118, commi 1 e 2, Cost., con riferimento
agli articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12 della legge  n.  394
del 1991. 
    Anche  in   questo   caso,   infatti,   la   norma,   del   tutto
illegittimamente, attribuisce all'Amministrazione regionale il potere
di porre in essere, senza alcuna previa intesa con  gli  enti  e  gli
organismi gestori di aree naturali protette di pertinenza  statale  e
regionale, atti di natura  squisitamente  programmatoria  e  gestoria
destinati a trovare attuazione e a riverberare i loro  effetti  anche
all'interno  dei  territori  dei  parchi  nazionali,  delle   riserve
naturali statali e delle altre aree naturali protette, in  insanabile
contrasto, di bel nuovo, con  le  norme  teste'  citate  della  legge
quadro n. 394/1991. 
    Difatti, pure le azioni indicate dall'art.  10,  comma  2,  della
l.r. n. 42/2016, richiamato dalla disposizione regionale qui gravata,
attengono  a  funzioni  di  tipo  specificatamente  programmatorio  e
gestorio comprendendo anche la pianificazione,  la  promozione  e  la
realizzazione di interventi sul territorio. 
    Ma,  ancora  una  volta,  la  disciplina   regionale   introdotta
dall'art. 1, comma 17, lettera c) l. n. 4/2017, obliterando il  ruolo
e i poteri degli enti parco e degli altri organismi gestori  di  aree
naturali  protette,  contrasta  irrimediabilmente  con  la  normativa
statale di principio dettata dalla l. n. 394 del 1991. 
    Come gia' segnalato supra, infatti, la legge  quadro  sulle  aree
protette - per quanto nitidamente emerge dal combinato disposto degli
articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9, 12 e 29 -  affida  agli  enti
parco e agli altri organismi gestori  delle  aree  naturali  protette
l'attivita' di programmazione e di gestione di tutti  gli  interventi
in qualunque modo e in qualunque forma  destinati  ad  interessare  i
rispettivi territori. 
    Da cio' discende che - come gia' segnalato -, nella misura in cui
gli atti gestori programmati ed  attuati  dalla  Regione  vengano  ad
interessare anche i territori dei  parchi  nazionali,  delle  riserve
naturali statali e delle altre aree naturali  protette  dell'Abruzzo,
essi  necessariamente  impingono  nella   lesione   delle   funzioni,
pianificatorie e regolamentari, che, nell'esercizio della  competenza
esclusiva   statale   in   materia   di   "tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema", la l. n. 394/1991 ha inteso attribuire e  riservare
ai soggetti gestori delle aree naturali protette. 
    Si determina, per tale via, la violazione dell'art. 117, comma 2,
lettera s) Cost. e, dunque, l'illegittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 17, lettera c) della l.r. n. 4 del 2017 nella parte  in  cui
interviene sulla l.r. n. 42 del 2016. 
    - Ma altresi' violato risulta, per le stesse ragioni gia' esposte
con riferimento alla disposizione gemella di cui all'ars 1, comma 17,
lettera a), l'art. 118, commi 1 e 2,  Cost.,  poiche'  si  tratta  di
funzioni pianificatorie, regolamentari e gestorie (gia')  affidate  -
da parte del legislatore statale  esclusivamente  competente  ratione
materiae - ad un ente pubblico quale l'ente parco  o  ad  un  diverso
organismo  gestore  in  forza   dei   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. 
    La norma impugnata risulta dunque  illegittima  anche  in  quanto
riconosce alla Regione le prerogative di cui sopra, in spregio  della
diversa attribuzione e, dunque, della diversa valutazione al riguardo
operata dal legislatore statale alla  luce  dei  principi  menzionati
dall'art. 118 Cost.. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma Corte costituzionale, previa riunione, per evidenti ragioni di
connessione soggettiva ed oggettiva, del presente ricorso al  ricorso
n.  27/2017,  voglia  dichiarare  costituzionalmente  illegittimo,  e
conseguentemente  annullare,  per  i  motivi  sopra   rispettivamente
indicati ed illustrati, l'art. 1, comma 17, lettera  a)  e  c)  della
legge della Regione Abruzzo 12 gennaio  2017,  n.  4  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 13 gennaio  2017,
come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta  del
giorno 3 marzo 2017. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
      1.  attestazione  relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 3 marzo  2017  della
determinazione di impugnare la legge della Regione Abruzzo 12 gennaio
2017, n. 4 secondo i  termini  e  per  le  motivazioni  di  cui  alla
allegata relazione  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
      2.  copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata   nel
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 13 gennaio 2017. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, li' 13 marzo 2017 
 
             Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani