N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2016

Ordinanza  del  29  novembre  2016  del  Tribunale  di   Milano   nel
procedimento civile promosso da Compendium  S.r.l.  contro  Micciulli
Annamaria. 
 
Locazione di immobili  urbani  -  Contratti  di  locazione  abitativa
  registrati ai sensi dell'articolo 3,  commi  8  e  9,  del  decreto
  legislativo n. 23 del 2011 e prorogati negli effetti  dall'articolo
  5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47 del 2014 - Canone  locativo
  o indennita' di occupazione dovuti dai conduttori che, tra la  data
  di entrata in vigore del succitato  decreto  legislativo  e  il  16
  luglio 2015, hanno versato il c.d.  canone  sanzionatorio  previsto
  dall'articolo 3, comma 8, dello stesso decreto - Determinazione ope
  legis  in  misura  pari   al   triplo   della   rendita   catastale
  dell'immobile nel periodo considerato. 
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'
  2016)"), art. 1, comma 59, nella parte in  cui  sostituisce  l'art.
  13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina  delle
  locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). 
(GU n.17 del 26-4-2017 )
 
                             IL GIUDICE 
 
    A scioglimento della riserva assunta  in  data  6  ottobre  2016,
letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue. 
    L'odierno giudizio ha  ad  oggetto  la  domanda  di  condanna  al
pagamento dei canoni ex art.  1587  del  codice  civile  relativi  al
contratto di locazione  datato  1°  maggio  2004  intercorso  tra  la
locatrice s.r.l. Compendium e la conduttrice Annamaria Micciulli (per
reperire il contratto si veda  il  doc.  n.  1  fascicolo  ricorrente
s.r.l. Compendium): la conduttrice  Annamaria  Micciulli  ha  infatti
pagato l'ammontare dei canoni nella misura divisata in contratto sino
al  30  giugno  del  2011  salvo  poi,  a   seguito   della   tardiva
registrazione del contratto  presso  i  pubblici  uffici  competenti,
essersi autoridotta il canone locativo nella misura del triplo  della
rendita catastale dell'immobile condotto in locazione avvalendosi del
disposto di cui all'art. 3, comma ottavo, del decreto legislativo  n.
23 del 2011 (si  veda  il  doc.  n.  2  fascicolo  ricorrente  s.r.l.
Compendium); 
    L'odierno giudizio e' stato preceduto da  una  precedente  causa,
avanti al Tribunale  di  Milano  prima  (doc.  n.  3  e  4  fascicolo
ricorrente s.r.l. Compendium) ed  alla  locale  Corte  d'appello  poi
(doc. n. 5 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium), intercorsa sempre
tra  la  locatrice  s.r.l.  Compendium  e  la  conduttrice  Annamaria
Micciulli a seguito della quale la predetta locatrice ha ottenuto  la
risoluzione del contratto stante la  rilevante  morosita'  accumulata
dalla conduttrice Annamaria Micciulli per avere  quest'ultima  pagato
nelle more del giudizio il canone locativo nella  misura  del  triplo
della rendita catastale dell'immobile condotto in locazione  anziche'
nella misura divisata in contratto (si veda la sentenza  della  Corte
d'appello di Milano n. 4204 del 2015 di cui al doc.  n.  6  fascicolo
ricorrente s.r.l. Compendium): nelle more del  giudizio  infatti  era
accaduto che la Corte costituzionale aveva dapprima, con sentenza  n.
50 del 2014, dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011  per  eccesso  di
delega per violazione dell'art. 76 della Costituzione, e  poi  aveva,
con  sentenza  n.  169  del  2015,   dichiarato   la   illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, della legge n. 80  del  2014
per violazione dell'art.  136  della  Costituzione  atteso  che  tale
ultimo intervento normativo aveva fatto salvi gli effetti  prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base dei  contratti  di  locazione
registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo
n. 23 del 2011, in contrasto con un precedente giudicato della  Corte
che aveva caducato gli effetti della normativa  poi  surrettiziamente
riproposta dal legislatore; 
    Nelle more dell'originario giudizio pertanto sono venute meno  le
disposizioni normative che avevano abilitato la conduttrice Annamaria
Micciulli a pagare il canone nella misura del  triplo  della  rendita
catastale dell'immobile condotto in locazione anziche'  nella  misura
divisata in contratto: da qui la pronuncia risolutoria del  contratto
datato 1° maggio 2004 intercorso tra la locatrice s.r.l. Compendium e
la conduttrice Annamaria Micciulli per inadempimento imputabile  alla
parte conduttrice; 
    Con l'odierno giudizio pertanto la locatrice  s.r.l.  Compendium,
una volta ottenuta la risoluzione  del  contratto  di  locazione  per
inadempimento imputabile alla  conduttrice  Annamaria  Micciulli,  ha
chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro
29.765,73 pari alla differenza tra le somme contrattualmente dovute e
quelle effettivamente versate dalla predetta conduttrice nel  periodo
che va dal 15 luglio 2011 sino  al  31  dicembre  2015  (si  veda  la
missiva datata 18 novembre 2015  di  cui  al  doc.  n.  18  fascicolo
ricorrente s.r.l. Compendium); 
    E' successo pero' che nelle more del procedimento  di  mediazione
obbligatoria instaurato dalla locatrice s.r.l.  Compendium,  e  prima
dell'instaurazione dell'odierno giudizio, e' stata emanata  la  legge
di stabilita' per l'anno 2016 n. 208 del 2015 che, all'art.  1  comma
59 che ha sostituito integralmente l'art. 13 della legge  9  dicembre
1998, n. 431 (legge sulle locazioni abitative), ha previsto, al comma
5 del novellato art. 13, che: «Per i conduttori che, per gli  effetti
della disciplina di  cui  all'art.  3,  commi  8  e  9,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter,
del  decreto-legge  28   marzo   2014,   n.   47,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato,  nel
periodo intercorso dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone  annuo
di locazione nella misura stabilita  dalla  disposizione  di  cui  al
citato art. 3, comma 8, del  decreto  legislativo  n.  23  del  2011,
l'importo del canone di locazione dovuto  ovvero  dell'indennita'  di
occupazione maturata, su base annua, e' pari al triplo della  rendita
catastale dell'immobile, nel periodo considerato»: l'introduzione  di
tale disciplina  normativa  da  un  lato  consente  alla  conduttrice
Annamaria Micciulli di poter continuare  ad  invocare,  nel  caso  al
vaglio del presente giudizio, la correttezza  dell'autoriduzione  del
canone locativo nella  misura  del  triplo  della  rendita  catastale
dell'immobile condotto in locazione, mentre dall'altro  paralizza  la
domanda di parte ricorrente locatrice s.r.l. Compendium  che,  stante
la vigenza del predetto art. 1, comma 59,  della  legge  n.  208  del
2015, andrebbe respinta; 
    Sussistono  pertanto  le  condizioni  per  rimettere  alla  Corte
costituzionale la questione di legittimita' dell'art.  1,  comma  59,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - recante «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  -  per
violazione dell'art. 136 della Costituzione, apparendo tale questione
di legittimita' non manifestamente infondata e rilevante ai fini  del
decidere; 
    Sulla  rilevanza  della  questione  non  pare  sussistano  dubbi:
vigente la  disposizione  dell'art.  1,  comma  59,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 sopra richiamata che  ha  introdotto  il  nuovo
testo dell'art. 13, quinto comma, della legge n.  431  del  1998,  la
domanda di parte ricorrente  locatrice  s.r.l.  Compendium  non  puo'
trovare accoglimento stante la previsione di legge  che  consente  ai
conduttori che, per gli effetti della disciplina sulla cedolare secca
di cui all'art. 3, commi 8 e 9,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23 hanno versato,  nel  periodo  intercorso  dalla  data  di
entrata in vigore del predetto decreto legislativo sino al giorno  16
luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura  triplo  della
rendita catastale dell'immobile, di tacitare  le  pretese  pecuniarie
del  locatore  e  di  adempiere  la  fondamentale  obbligazione   del
pagamento dei canoni di cui all'art. 1587 del codice civile  mediante
la corresponsione, nel periodo considerato, del canone  di  locazione
dovuto nella predetta  misura  del  triplo  della  rendita  catastale
dell'immobile anziche' nella maggiore misura prevista in contratto; 
    Si  consideri  poi  che,  ove  si  dovesse  ritenere  conforme  a
Costituzione e, per l'effetto, applicabile  all'odierno  giudizio  la
disposizione di cui all'art. 1, comma 59,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208 sopra richiamata, si perverrebbe al paradosso  tale  per
cui la locatrice  s.r.l.  Compendium  ha  ottenuto  una  sentenza  di
risoluzione  del  contratto  di  locazione  per  inadempimento  della
conduttrice  Annamaria  Micciulli  all'obbligo  di  corrispondere  il
canone nella misura  divisata  in  contratto  salvo  poi  non  potere
ottenere la condanna della  medesima  conduttrice  al  pagamento  del
residuo dovuto nella misura di Euro 29.765,73, pari  alla  differenza
tra le somme contrattualmente dovute e quelle effettivamente  versate
dalla predetta conduttrice nel periodo di riferimento, il cui mancato
adempimento ha determinato l'adozione della pronuncia costitutiva  di
risoluzione gia' passata in giudicato; 
    Del pari non residuano dubbi circa la non manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 59,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208  per  violazione  dell'art.  136
della Costituzione - a mente del quale «Quando la Corte  dichiara  la
illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di atto  avente
forza di  legge,  la  norma  cessa  di  avere  efficacia  dal  giorno
successivo alla pubblicazione della decisione» - se si considera  che
la Corte  costituzionale  ha  gia'  censurato  la  protrazione  degli
effetti della normativa sulla  cedolare  secca,  e  sull'applicazione
della misura sanzionatoria  del  canone  locativo  del  triplo  della
rendita catastale del bene locato  ivi  contemplata  in  luogo  della
misura pattuita in contratto, posta  in  essere  dall'art.  5,  comma
1-ter,  della  legge  n.  80   del   2014,   avendo   dichiarato   la
illegittimita' costituzionale di tale ultima norma  con  sentenza  n.
169 del 2015 per violazione dell'art. 136 della Costituzione; 
    La previsione di  cui  all'art.  1,  comma  59,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 non fa altro infatti che avere reiterato  sotto
mentite spoglie il contenuto dell'art. 5, comma 1-ter, della legge n.
80 del 2014 - a sua volta dichiarato incostituzionale - che  aveva  a
propria volta fatto salvi, fino alla data del 31 dicembre  2015,  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei
contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e  9,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rendendo  in  tal  modo
applicabile la disciplina della cosiddetta cedolare secca anche  dopo
lo scrutinio di incostituzionalita' della norma  -  l'art.  5,  comma
1-ter, della legge n. 80 del 2014 appunto - che ne ha  reiterato  gli
effetti; 
    Palese pertanto si manifesta, a seguito  dell'adozione  dell'art.
1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  l'elusione  del
giudicato delle sentenze della Consulta  n.  50/2014  e  n.  169/2015
sopra richiamate, atteso che tale norma ha fatto esplicito e testuale
richiamo agli articoli 3, commi 8 e 9,  del  decreto  legislativo  n.
23/2011  e  5,   comma   1-ter,   del   decreto-legge   n.   47/2014,
rispettivamente  dichiarati  incostituzionali  con  le  sentenze   n.
50/2014 e n. 169/2015, per individuare il proprio ambito temporale di
applicazione retroattiva, avendolo fatto  coincidere  con  quello  di
precaria vigenza delle predette norme benche' dichiarate  illegittime
e, quindi, da considerare come non  mai  introdotte  nell'ordinamento
giuridico; 
    La medesima disposizione del resto ha poi  circoscritto  l'ambito
soggettivo della platea dei destinatari ai conduttori  che  hanno  di
fatto  gia'  beneficiato  degli  effetti  delle   disposizioni   gia'
dichiarate incostituzionali,  tra  cui  rientra  la  parte  convenuta
conduttrice  Annamaria  Micciulli   nell'odierno   giudizio,   avendo
prescritto testualmente che «Per i conduttori che,  per  gli  effetti
della disciplina di  cui  all'art.  3,  commi  8  e  9,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter,
del  decreto-legge  28   marzo   2014,   n.   47,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato,  nel
periodo intercorso dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone  annuo
di locazione nella misura stabilita  dalla  disposizione  di  cui  al
citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011»: tale
disposizione ha reiterato, quanto al  suo  contenuto  precettivo,  la
norma di cui all'art. 3, comma 8, lettera c) del decreto  legislativo
n. 23/2011 facendo si' che i conduttori che abbiano beneficiato degli
effetti delle disposizioni  incostituzionali  potranno  continuare  a
beneficiarne   sine   die   ad    onta    delle    declaratorie    di
incostituzionalita' delle norme sopra richiamate; 
    In definitiva, non potendosi prescindere, ai fini della decisione
della presente causa, dall'applicazione dell'art. 1, comma 59,  della
legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  ed  apparendo  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
di tale norma per violazione dell'art. 136 della Costituzione, devesi
sollevare la relativa questione avanti la  Corte  costituzionale  nei
termini di cui al dispositivo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, l'art.  1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge  11
marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  59,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui  tale  norma
dispone che «Per i conduttori che, per gli effetti  della  disciplina
di cui all'art. 3, commi 8 e 9,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno
16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella  misura  stabilita
dalla disposizione di cui al citato art.  3,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione  dovuto
ovvero dell'indennita' di occupazione maturata,  su  base  annua,  e'
pari al triplo della rendita  catastale  dell'immobile,  nel  periodo
considerato», per violazione dell'art. 136 della Costituzione. 
    Dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura della
cancelleria alle parti in causa ed al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  nonche'  comunicato  al  Presidente   del   Senato   della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati  e,  all'esito,
sia  trasmesso  alla  Corte  costituzionale  insieme   al   fascicolo
processuale,  con  la  prova   delle   avvenute   regolari   predette
notificazioni e comunicazioni. 
    Dispone la sospensione del presente procedimento. 
        Milano, 29 novembre 2016 
 
                          Il Giudice: Rota