N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2017

Ordinanza  del  7  febbraio  2017  del  Tribunale   di   Trento   nel
procedimento  civile  promosso  da  K.  A.  contro  Regione  autonoma
Trentino Alto-Adige e altri. 
 
Regioni - Norme  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Trattamento
  economico  e  regime  previdenziale  dei  consiglieri  regionali  -
  Assegno vitalizio - Misura di riferimento per la quantificazione. 
- Legge della Regione  Trentino-Alto  Adige  11  luglio  2014,  n.  4
  ("Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge  regionale
  21  settembre  2012,  n.  6   (Trattamento   economico   e   regime
  previdenziale dei  membri  del  Consiglio  della  Regione  autonoma
  Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti"), artt. 1, 2, 3 e
  4. 
(GU n.21 del 24-5-2017 )
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO 
                           Sezione civile 
 
    Il Giudice unico, 
    Letti gli atti del proc. n. 4597/2014 RG,  a  scioglimento  della
riserva assunta all'udienza del 26 gennaio 2017; 
    Premesso che, nel  presente  giudizio  ordinario  di  cognizione,
l'attore A. K. ha  chiesto  che  venga  dichiarata  l'inesistenza  di
qualsivoglia suo obbligo di restituzione di quanto a suo tempo da lui
percepito a titolo di assegno vitalizio, in qualita'  di  consigliere
regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 13  dicembre
1988 al 17 giugno 2001, sulla base della legge regionale 21 settembre
2012, n. 6, ed in forza degli atti  e  provvedimenti  adottati  -  in
esecuzione di tale legge - dall'Ufficio di presidenza  del  Consiglio
regionale.  La  restituzione  di  €  130.438,40  in  contanti  oppure
mediante trasferimento di quote del cd Fondo Family, e' infatti  oggi
pretesa da tale  ufficio  a  seguito  dell'approvazione  della  legge
regionale 11 luglio 2014, n. 4 (nel Bollettino  Ufficiale  16  luglio
2014, n. 28 - Numero straordinario 1) dichiarata di  «interpretazione
autentica», della cit. legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, ma in
realta', secondo  l'attore,  vera  e  propria  disciplina  innovativa
avente effetti retroattivi sulle posizioni,  anche  negoziali,  ormai
perfezionate e consolidate degli ex consiglieri  regionali.  L'attore
censura  la  cit.  legge  regionale  11  luglio  2014,  n.  4,  ed  i
provvedimenti  amministrativi  emessi  sulla   base   della   stessa,
denunziando   la   sua   contrarieta'    ai    principi    comunitari
dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici, applicabili
in virtu' del richiamo contenuto nell'art. 1 della legge nazionale n.
241 del 1990, nonche' denunziando la contrarieta' della stessa  legge
regionale ai principi -  sempre  comunitari  -  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', chiedendo sia il rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia dell'Unione europea ai sensi  dell'art.  267  del  Trattato
sull'Unione  europea,  sia  che  venga  sollevata  la  questione   di
legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3  e  4  della  cit.
legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, per contrasto con gli  articoli
3, 24, 25 secondo comma, 42, 47, 97, 113 secondo e terzo comma, e 117
primo comma, della Costituzione,  quest'ultimo  in  riferimento  agli
articoli 6, 7 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed
all'art. 1 del primo protocollo addizionale,  nonche'  per  contrasto
con l'art. 117, comma 2, lettera e) ed l) della  Costituzione  e  con
gli articoli 4, 8 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972  n.  670  (testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per Trentino-Alto Adige); 
    Premesso  altresi'  che  l'attore  ha  citato  innanzi  a  questo
Tribunale  ordinano  la  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige,  il
Consiglio regionale della stessa Regione, l'Ufficio di presidenza  di
detto Consiglio, Diego Moltrer nella sua qualita' di  presidente  del
Consiglio regionale, la Giunta  regionale,  nonche'  Pensplan  Invest
Societa' di  gestione  del  risparmio  spa  (nella  sua  qualita'  di
affidataria dell'incarico,  conferito  dal  Consiglio  regionale,  di
istituire e gestire cit. Fondo Family), nonche'  infine  la  Societe'
Generale  Securities  Service  spa  (nella  sua  qualita'  di   banca
depositarla del Fondo Family); alla cit. udienza del 26 gennaio 2017,
e' stato dichiarato estinto il giudizio  tra  l'attore  e  le  citate
Pensplan Invest SGR spa e Societe' Generale Securities  Service  spa,
per rinunzia agli atti e all'azione; 
    Premesso altresi' che, instaurato ritualmente il contraddittorio,
questo Tribunale ordinario ha concesso alle parti i termini  previsti
dall'art.  183,  sesto  comma,  del  codice  di   procedura   civile,
riservando ora ogni decisione preliminare; 
    Premesso inoltre che, nelle more, in altro procedimento  pendente
sempre innanzi a questo  Tribunale  ordinario,  analogo  ai  presente
tranne che per quanto riguarda la  persona  dell'attore,  le  sezioni
unite della  Corte  di  cessazione,  adite  in  sede  di  regolamento
preventivo,  con  la  sentenza  20  luglio  2016,  n.  14.920,  hanno
dichiarato la giurisdizione di questo Tribunale ordinario,  statuendo
che  la  controversia  originata  dalla  rimodulazione  in  riduzione
dell'assegno vitalizio erogato a consiglieri regionali cessati  dalla
carica, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario,  attese,  da
un  lato,  la  natura  non  pensionistica  dell'assegno,  e  la   sua
diversita' di finalita'  e  di  regime  rispetto  alle  pensioni,  in
relazione alle quali soltanto opera la  competenza  della  Corte  dei
conti  (per  pensione   dovendo   correttamente   intendersi   quella
particolare prestazione  previdenziale  consistente  nella  periodica
erogazione di  una  somma  di  denaro,  avente  come  presupposto  la
cessazione di un vero e proprio rapporto di lavoro  -  quale  non  e'
quello del consigliere regionale  -  in  relazione  al  quale  si  e'
costituito il rapporto previdenziale; l'assegno vitalizio, invece, e'
collegato all'indennita' di carica goduta in relazione  all'esercizio
di un mandato pubblico); e considerando, dall'altro lato, la mancanza
di una specifica attribuzione legislativa a quest'ultima, sicche'  la
fattispecie  resta  devoluta  al  giudice  ordinario,  dotato   della
giurisdizione  generale  secondo  il  principio  dell'unicita'  della
giurisdizione, rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali
dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria; 
    Evidenziato che la rilevanza della questione di costituzionalita'
che con la presente ordinanza  viene  ora  sollevata,  risiede  nella
constatazione che la pretesa restitutoria della Regione Trentino-Alto
Adige, oggetto di questo giudizio, potra' ritenersi  fondata,  ed  in
tal caso  determinare  il  rigetto  della  corrispondente  azione  di
accertamento negativo proposta dall'attore, solo se i citt.  articoli
1, 2, 3 e 4 della cit. legge regionale 11 luglio 2014,  n.  4,  sulla
quale detta pretesa restitutoria si fonda, siano ritenuti conformi ai
parametri  costituzionali  invocati  dall'attore  stesso;   in   caso
contrario, la pretesa restitutoria della Regione Trentino-Alto Adige,
dovra' essere ritenuta infondata. Di qui la rilevanza della questione
di costituzionalita'; 
    Ricordato che la cit. legge  regionale  11  luglio  2014,  n.  4,
(intitolata  «Interpretazione  autentica  dell'art.  10  della  legge
regionale 21 settembre 2012, n. 6  [Trattamento  economico  e  regime
previdenziale  dei  membri  del  Consiglio  della  Regione   autonoma
Trentino-Alto  Adige],  e  provvedimenti  conseguenti»),  all'art.  1
(intitolato «Interpretazione autentica del termine  "valore  attuale"
di cui all'art. 10 della legge regionale 21 settembre  2012,  n.  6 e
provvedimenti conseguenti), prevede testualmente quanto segue: «1. Il
termine "valore attuale" di' cui all'art. 10 della legge regionale 21
settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico  e  regime  previdenziale
dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige),
dal momento di entrata in vigore della  legge  regionale  stessa,  si
interpreta nel senso che  esso  fa  riferimento  al  "valore  attuale
medio". 2. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  l'Ufficio  di  Presidenza   provvede   alla   nuova
quantificazione del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i
parametri  indicati  all'art.  2,  applicati  secondo  i  criteri  di
ragionevolezza, e adotta  tutti  i  provvedimenti  conseguenti.  Sono
nulli tutti gli atti che  contengano  pregresse  quantificazioni  del
valore attuale e ogni atto conseguente. 3. Sono soggetti  alla  nuova
quantificazione i Consiglieri regionali,  cessati  dai  mandato,  che
abbiano maturato il requisito di  eta'  previsto  per  l'attribuzione
dell'assegno vitalizio e il diritto alla corresponsione  dell'assegno
stesso, nonche' gli aventi diritto di coloro che  sono  deceduti  nel
periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della  legge  regionale
n. 6 del 2012 e momento in  cui  e'  divenuto  possibile  l'esercizio
della facolta' di opzione del valore  attuale  di  cui  all'art.  10,
comma 2, della medesima legge». Il successivo art. 2  della  medesima
legge regionale 11 luglio 2014, n.  4,  contiene  la  disciplina  dei
parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio.
Il successivo art. 3, dedicato  alle  restituzioni  ed  ai  recuperi,
prevede   che:   «1.   Ai   Consiglieri   che    hanno    beneficiato
dell'attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri  di
calcolo piu' favorevoli di quelli previsti dalla  presente  legge  e'
fatto obbligo di restituzione. Agli  stessi  e'  indirizzata  formale
richiesta  di  restituire   l'intera   somma   percepita   o   quella
corrispondente al maggior valore attuale riconosciuto.  2.  Le  somme
liquide, restituite alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono computate a compensazione parziale o totale  delle  somme
da restituire. 3. La restituzione di cui al comma 1 avviene sia sotto
forma di accredito a favore del Consiglio regionale che attraverso la
riassegnazione di quote del Fondo Family, come prevista dall'art.  4.
I Consiglieri che non  siano  titolari  di  quote  del  Fondo  Family
possono provvedere alla restituzione attraverso la riduzione  del  50
per  cento  dell'assegno  vitalizio  diretto  o   di   reversibilita'
spettante fino alla totale restituzione degli importi  a  debito.  4.
Qualora entro novanta giorni dalla formale richiesta di cui al  comma
1 i Consiglieri interessati o i loro eredi non procedano ai sensi del
presente articolo alla restituzione  delle  somme  corrispondenti  al
maggior  valore  attuale  attribuito,  il   Consiglio   promuove   le
iniziative giudiziarie necessarie  ad  ottenere  detta  restituzione,
anche con diritto  di  rivalsa  nei  confronti  degli  eredi.  5.  La
restituzione dovuta dai Consiglieri  regionali  di  cui  al  comma  4
dell'art. 1 puo' avvenire, anche in forma dilazionata, sotto forma di
accredito a favore del Consiglio regionale della somma  percepita  in
contanti, sotto forma di recupero sull'indennita' consiliare  mensile
o sotto forma di recupero della somma corrispondente alla  trattenuta
mensile per il contributo obbligatorio che i Consiglieri sono  tenuti
a  versare  al  Fondo  di  solidarieta',  con  conseguente   rinuncia
all'indennita' di fine  mandato  per  il  corrispondente  periodo  di
recupero. Nel  caso  di  opzione  per  la  restituzione  dilazionata,
all'importo da restituire viene  applicato  il  tasso  di  inflazione
programmata. 6. Su motivata richiesta relativa  alla  impossibilita',
anche parziale, di restituire la quota del valore attuale ottenuta in
acconto da parte dei Consiglieri di  cui  al  comma  4  dell'art.  1,
l'Ufficio  di  Presidenza  stabilisce  le  modalita'   di   recupero,
prevedendo idonee forme di garanzia».  Il  successivo  art.  4  della
medesima legge regionale 11 luglio 2014, n. 4  (Riassegnazione  delle
quote dello strumento  finanziario  di  cui  all'art.  10,  comma  4,
lettera b) della legge  regionale  n.  6  del  2012  -  Modifiche  al
Regolamento di gestione del Fondo Family), prevede che: «1. Le  quote
del  Fondo  Family  di  cui  i   Consiglieri   sono   titolari   sono
rideterminate sulla base della  quantificazione  dei  valore  attuale
medio di cui  alla  presente  legge,  tenendo  altresi'  conto  della
restituzione di cui ai comma 3 dell'art. 3. 2. Le quote non spettanti
ai Consiglieri, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1  e
alla conseguente riassegnazione, devono essere  restituite  da  parte
dei Consiglieri titolari al Consiglio regionale, mediante idoneo atto
di trasferimento. 3. Dell'atto di trasferimento delle quote di cui ai
comma 2 il Consiglio regionale informa  il  gestore  dello  strumento
finanziario. 4. Gli atti di cessione delle quote del Fondo Family  ai
Consiglieri che sono  in  attesa  di  maturare  i  requisiti  per  la
corresponsione dell'assegno vitalizio, il cui  valore  attuale  medio
viene  rideterminato  nel  momento  di  maturazione  dei  medesimi  e
corrisposto ai sensi del  comma  1  dell'art.  7,  sono  nulli  e  le
relative quote rientrano nella disponibilita' del Consiglio regionale
per gli  effetti  delle  norme  previste  dalla  presente  legge.  Il
Consiglio regionale informa il  gestore  dello  strumento  finanziano
della  titolarita'  delle  quote   stesse.   5.   A   seguito   della
rideterminazione complessiva della composizione delle quote del Fondo
Family il gestore  dello  strumento  finanziario,  entro  il  termine
massimo di sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, adotta le modifiche al  regolamento  di  gestione  conseguenti
all'applicazione della stessa, nel rispetto dei  criteri  di  seguito
indicati: a) equiparazione delle Quote di  classe  B  alle  Quote  di
classe A, ai fini dei Rimborsi parziali e  del  riparto  della  Quota
Spettante nella fase di liquidazione finale del Fondo, come  definiti
dal regolamento di gestione; b) automatica conversione  in  Quote  di
classe A delle Quote di classe B, a fronte dei trasferimenti  attuati
in esecuzione  delle  previsioni  di  cui  alla  presente  legge;  c)
ridefinizione del quorum deliberativo dell'Assemblea dei Partecipanti
in rapporto alla consistenza delle due classi di Quote, prevedendo  a
tal fine che: 1. le delibere dell'Assemblea  dei  Partecipanti  siano
validamente assunte con il voto favorevole delle sole Quote di classe
A in caso di mancata presenza di titolari di Quote di Classe B; 2. il
quorum deliberativo delle Quote di classe B sia pari ai 50 per  cento
piu' una quota del totale delle Quote di classe B in circolazione»; 
    Osservato che, nella fattispecie concreta, all'attore  A.  K.  e'
accaduto che, sulla base della cit. legge regionale n. 6 del 2012  ed
a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione  per   il   valore   attuale
(esercitata ai sensi del cit. art. 10 della stessa  legge  regionale,
con la quale l'attore ha optato per la riduzione del proprio  assegno
vitalizio con la contestuale liquidazione  in  valore  attuale  della
parte non piu' percependa, per la quale aveva gia' versato  i  dovuti
contributi), il presidente del Consiglio regionale,  con  decreto  n.
663 del 30 ottobre 2013: 1) ha rideterminato  l'assegno  vitalizio  a
lui spettante, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'importo lordo di
€ 4.127,72, pari al 30,40% della base di calcolo (in sostituzione del
precedente 48,10%); 2) ha  liquidato  il  valore  attualizzato  della
parte ulteriore di vitalizio, gia' maturato ma non  piu'  percependo,
nella  somma  di  €  364.931,99,  attribuendola  all'attore  mediante
l'erogazione di € 144.931,99 e l'assegnazione dell'ulteriore  importo
di  €  220.000,00   in   quote   nominative   del   «Fondo   Family».
Successivamente, a seguito  dell'entrata  in  vigore,  con  efficacia
retroattiva, della contestata legge regionale 11 luglio  2014,  n.  4
che ha sostanzialmente mutato i criteri di determinazione dei  valore
attualizzato  della  parte  non  piu'  percependa  di  vitalizio  (in
attuazione del parametro del «valore attuale medio»  quantificato  in
base ai criteri sanciti dal successivo  cit.  art.  2)  della  stessa
legge regionale n.  4  del  2014,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio Regionale n. 104 del 26 settembre 2014 all'attore A. K.  e'
stata chiesta la restituzione della cit. somma di € 130.438,40 a  lui
in precedenza versata in base alla legge regionale n. 6 del  2012,  e
poi risultata in eccesso sulla base della nuova legge regionale n.  4
del 2014; 
    Ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della  Corte
costituzionale, legislatore puo'  legittimamente  adottare  norme  di
interpretazione autentica (per loro natura retroattive) non  solo  in
casi di incertezza  normativa  o  di  anfibologie  giurisprudenziali,
ovvero nei casi in cui il legislatore stesso si limiti a  selezionare
uno  dei  possibili   significati   che   possono   ricavarsi   dalla
disposizione  interpretata  (rimanendo  entro  i  possibili   confini
interpretativi),  ma  anche  nell'ipotesi  in  cui   il   legislatore
intervenga per contrastare un  orientamento  giurisprudenziale  (c.d.
diritto  vivente)  sfavorevole,  sempre  che  l'opzione   ermeneutica
prescelta rivenga il proprio fondamento  nella  cornice  della  norma
interpretata (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del  2009,
n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007).  «L'interpretazione  -  e'  stato
magistralmente osservato - non e'  che  il  riflettersi  dei  diritto
vigente nell'intelletto di chi vuole conoscere tale diritto, e questo
riflettersi e', o almeno dovrebbe essere, come il riflettersi in  uno
specchio»; 
    Ritenuto che, come sostenuto dall'attore, la cit. legge regionale
11 luglio 2014, n.  4.  non  possa  qualificarsi  di  interpretazione
autentica della precedente legge regionale 21 settembre 2012,  n.  6.
Infatti  quest'ultima,  all'art.  10,  comma  primo  e  secondo,  nel
diminuire l'assegno - spettante al consigliere regionale  ai  termine
del suo mandato - al 30,40%, con contestuale liquidazione - in  forma
attualizzata  -  dello  restante  parte   maturata,   prendeva   come
riferimento   per   l'attualizzazione   il   suo   «valore   attuale»
(precisamente, comma primo prevede che «la misura di riferimento  per
gli assegni vitalizi e' l'indennita' parlamentare  lorda  di  cui  al
comma 2 dell'art. 8 e l'assegno vitalizio per i Consiglieri in carica
nella XIV Legislatura e per i Consiglieri  cessati  dal  mandato  che
sono in attesa di maturare i  requisiti  previsti  viene  ridotto  al
30,40 per cento della base di calcolo stessa e per la parte eccedente
dell'assegno vitalizio maturato dal singolo Consigliere entro la  XIV
Legislatura viene riconosciuto il  valore  attuale»;  ed  il  secondo
comma prevede che «ai Consiglieri cessati dal mandato che  godono  di
un assegno vitalizio superiore alla misura del  30,40  per  cento  e'
data facolta', entro un termine fissato con le modalita'  di  cui  al
comma 4, di optare in forma irrevocabile per  il  riconoscimento  dei
valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale
misura con la conseguente  rideterminazione  del  proprio  assegno»),
demandando all'Ufficio di  presidenza  del  Consiglio  regionale  del
Trentino-Alto Adige, la determinazione - in  concreto  -  del  valore
attuale della quota di assegno vitalizio (determinazione poi adottata
con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2013 n.  334).
Invece, l'art. 1 della contestata legge regionale 11 luglio 2014,  n.
4, fa riferimento all'attualizzazione  mediante  il  «valore  attuale
medio», da quantificare in base ai parametri direttamente sanciti dal
successivo cit. art. 2 della stessa legge regionale  e,  quindi,  non
piu' rimessi  alla  determinazione  dell'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio regionale. In sostanza, la legge regionale n. 6  del  2012,
per effettuare l'attualizzazione della quota di assegno vitalizio non
piu' percependa, demandava la  concreta  determinazione  del  «valore
attuale» all'Ufficio di presidenza del  Consiglio  regionale  (senza,
cioe', porre alcun specifico criterio legislativo), mentre  la  nuova
legge regionale n. 4 del  2014  -  asseritamente  di  interpretazione
autentica della precedente - ha fissato direttamente, al proprio art.
2, i criteri con cui effettuare la determinazione del valore  attuale
(ora chiamato «valore attuale medio»), sottraendo cosi' ogni  margine
di discrezionalita' all'ufficio. Ad avviso di  questo  Tribunale,  va
escluso  che  la  nuova  legge  regionale  n.  4   del   2014   possa
correttamente qualificarsi come legge di  interpretazione  autentica,
poiche' essa non fa fronte ad uno stato di incertezza,  ne'  effettua
una scelta tra le variabili di senso della  legge  interpretata,  ne'
intende contrastare alcun  orientamento  giurisprudenziale,  poiche',
invece, procede direttamente ad introdurre  una  completamente  nuova
analitica determinazione dei parametri per l'attualizzazione, la  cui
individuazione era in precedenza - dalla legge  regionale  n.  6  del
2012 -  delegata  ad  uno  specifico  soggetto,  ossia  rimessa  alla
discrezionalita' dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale; 
    Ricordato altresi' che, sempre secondo  la  giurisprudenza  della
Corte  costituzionale,  non  e'  decisivo  verificare  se  la   norma
censurata abbia carattere interpretativo, e sia percio'  retroattiva,
ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Invero, in  entrambi
i casi si tratta di accertare se la retroattivita'  della  norma,  il
cui divieto non e' stato elevato a dignita' costituzionale, salvo  il
disposto dell'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione,  trovi
adeguata  giustificazione  sul  piano  della  ragionevolezza  e   non
contrasti con altri valori e  interessi  costituzionalmente  protetti
(ex plurimis: sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n.  374  del
2002).  In   particolare,   la   giurisprudenza   costituzionale   ha
individuato - in base all'art. 3 della Costituzione -  una  serie  di
limiti  generali  all'efficacia  retroattiva  delle   leggi,   limiti
attinenti: 1) la salvaguardia di  principi  costituzionali,  tra  cui
principio generale di ragionevolezza, che  si  riflette  nel  divieto
d'introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; 2)  la  tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti,  quale  principio
connaturato allo stato di diritto;  3)  la  coerenza  e  la  certezza
dell'ordinamento   giuridico;   4)   il   rispetto   delle   funzioni
costituzionalmente riservate  al  potere  giudiziario  (ex  plurimis:
sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994); 
    Rilevato che, nella fattispecie concreta,  l'impianto  introdotto
dalla contestata legge regionale n. 4 del 2014, si basa, come  si  e'
visto, su un metodo di calcolo del valore attuale completamente nuovo
e diverso da quello previsto dalla precedente legge  regionale  n.  6
del 2012. Questo Tribunale ritiene che la nuova legge regionale n.  4
del 2014, nell'introdurre il  concetto  di  «valore  attuale  medio»,
cosi' come poi specificato nel suo art. 2, in  luogo  del  precedente
criterio del «valore attuale»  (la  cui  determinazione  era  rimessa
all'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio  regionale,  sulla   base
dell'art. 10, quarto comma, della legge regionale  del  2012),  abbia
realizzato una sostanziale modifica -  con  efficacia  retroattiva  -
della normativa di cui alla legge regionale n. 6 del  2012.  Cio'  si
evince: 1) dall'intero art. 1 della contestata legge regionale  n.  4
del 2014 (intitolato  espressamente  «interpretazione  autentica  del
termine "valore attuale" di cui all'art. 10 delle legge regionale  21
settembre 2012, n. 6 e provvedimenti  conseguenti»),  nel  cui  comma
secondo sono espressamente dichiarati  nulli  tutti  gli  atti  ed  i
provvedimenti che contenevano pregresse  quantificazioni  del  valore
attuale e ogni  atto  conseguente;  2)  dall'art.  3  della  medesima
contestata legge regionale  n.  4  del  2014,  il  quale  prevede  le
restituzioni ed i recuperi delle somme in  precedenza  erogate  sulla
base della nozione di «valore  attuale»  di  cui  all'art.  10  della
precedente legge regionale n. 6 del 2012; 3) dall'art. 4 sempre della
medesima contestata legge regionale n. 4 del 2014, il  quale  prevede
la rideterminazione delle quote del  Fondo  Family,  sulla  base  del
nuovo criterio del «valore attuale medio»; 
    Constatato,  infatti,  che,  in   puntuale   applicazione   della
contestata legge regionale n. 4 del 2014, il presidente del Consiglio
regionale, con decreto n. 104  del  26  settembre  2014,  ha  chiesto
all'attore A. K. la restituzione della  somma  di  €  130.438,40  (da
effettuare, a scelta di A. K., mediante pagamento in contanti  oppure
mediante restituzione di quote del Fondo Family di pari valore); 
    Ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che i citt.  art.
1, 2, 3 e 4 della contestata legge  regionale  n.  4  del  2014,  nel
prevedere tale  obbligo  di  restituzione  di  somme  gia'  percepite
legittimamente sulla base della legge regionale n. 6 del 2012,  siano
in contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,  incidendo,  in  modo
irragionevole, sul legittimo affidamento nella  sicurezza  giuridica,
che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto. Come la
Corte costituzione ha chiarito,  infatti,  il  mancato  rispetto  del
principio   dell'affidamento   dei    consociati    nella    certezza
dell'ordinamento giuridico, si risolve in irragionevolezza e comporta
l'illegittimita' della norma retroattiva (v. sentenze n. 170 e n. 103
del 2013, n. 270 e n. 71 del 2011, n. 236 e  n.  206  del  2009),  in
quanto,  in  linea  generale,  l'affidamento  del   cittadino   nella
sicurezza giuridica - essenziale elemento dello Stato  di  diritto  -
non puo' essere leso da disposizioni retroattive, che  trasmodino  in
regolamento irrazionale di situazioni sostanziali  fondate  su  leggi
anteriori (v., ex plurimis, sentenza n. 446 del 2002).  La  Corte  ha
precisato  anche  che  la  norma   retroattiva   non   puo'   tradire
l'affidamento del privato, specie se maturato con  il  consolidamento
di situazioni sostanziali, pur se  la  disposizione  retroattiva  sia
dettata dalla necessita' di contenere la  spesa  pubblica  o  di  far
fronte ad avvenienze eccezionali (ex plurimis, sentenza  n.  170  del
2013, n. 24 del 2009, n. 374 del 2002 e n. 419 del 2000). Nel caso di
specie, e' notorio che, a fronte  della  legittima  corresponsione  -
sulla base di una legge - di una non  indifferente  somma  di  denaro
(oppure dell'attribuzione di fondi  di  investimento),  ogni  persona
adotta delle scelte - anche di una  certa  importanza  -  nell'ambito
della propria vita personale e familiare, rinunziando  ad  esempio  a
talune opportunita', oppure cogliendone  altre.  Consentire  che  una
legge successiva possa rimettere  in  discussione  tale  attribuzione
patrimoniale,  obbligando  la  persona   a   restituirla,   significa
sconvolgere  la  sua  vita  personale,  costringendolo  a   rivederle
integralmente  le  non  indifferenti  scelte  di  vita  personale   e
familiare che egli puo' aver  effettuato  facendo  affidamento  sulla
stabilita' dell'attribuzione patrimoniale stessa. Se si  ammette  che
una legge successiva  possa  costringere  il  soggetto  a  restituire
un'attribuzione patrimoniale legittimamente ricevuta  sulla  base  di
una legge precedente, si costringe il  soggetto  stesso  a  non  fare
affidamento sull'attribuzione patrimoniale  stessa  e  quindi  a  non
utilizzarla,  poiche'  egli  potrebbe  sempre   essere   chiamato   a
restituirla. Ad avviso di questo Tribunale, cio' non sembra  conforme
ai citati principi di ragionevolezza, di affidamento e sicurezza  dei
rapporti giuridici, sanciti dal predetto art. 3  della  Costituzione,
senza che possa assumere significativa rilevanza la relativa brevita'
del lasso di tempo intercorso tra la corresponsione dell'attribuzione
patrimoniale e l'introduzione  dell'obbligo  della  sua  restituzione
(nella fattispecie concreta, la corresponsione  -  all'attore  -  del
complessivo valore di € 364.931,99 [di cui € 144.931,99  in  contanti
ed € 220.000,00 in quote del Fondo Family], e' avvenuta,  sulla  base
della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, con  il  provvedimento
30 ottobre 2013 dell'Ufficio del presidente del Consiglio  regionale,
mentre la restituzione gli e' stata chiesta il 26  settembre  2014  a
seguito dell'approvazione della legge regionale 11  luglio  2014,  n.
4):  lasso  di  tempo  idoneo  ad  incrinare  l'affidamento  risposto
dall'attore   A.   K.   nella    irrevocabilita'    dell'attribuzione
patrimoniale ricevuta. Per lo  stesso  motivo,  ugualmente  privo  di
rilevanza e' il fatto che nell'intervallo temporale tra e  due  leggi
regionali, siano state avanzate - in seno al Consiglio regionale  del
Trentino Alto Adige - proposte di modifica della legge regionale n. 6
del 2012, come pure  il  fatto  che  i  provvedimenti  amministrativi
attuativa della stessa, siano stati - da taluni - impugnati  in  sede
giurisdizionale, come pure, infine, il fatto che  la  locale  Procura
della Repubblica abbia svolto indagini sulle persone che erano  state
incaricate dall'Ufficio di presidenza  del  Consiglio  regionale,  di
elaborare i criteri da utilizzare per calcolare «valore  attuale»  di
cui al cit. art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6. Si
tratta invero di fatti occasionali, inidonei a scalfire l'affidamento
riposto  dall'attore  A.  K.  sulla  definitivita'  dell'attribuzione
patrimoniale ricevuta sulla base della predetta  legge  regionale  21
settembre 2012, n. 6; 
    Ritenuto invece manifestamente infondate le  altre  questioni  di
costituzionalita' sollevate dall'attore A. K., apparendo  sufficiente
all'uopo rilevare che: 1) nella fattispecie, non vengono in rilievo i
principi «della preminenza del diritto e dell'equo processo»  di  cui
agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
in quanto la contestata  legge  regionale  n.  4  del  2014,  non  e'
intervenuta durante la pendenza del presente procedimento; 2) non  e'
ipotizzabile alcuna violazione del principio di garanzia alla  tutela
giurisdizionale sancito dagli articoli 24 e 113, secondo comma  della
Costituzione, come dimostra gia' il fatto che  il  presente  giudizio
affronta il merito della controversia;  3)  nemmeno  e'  ipotizzabile
alcuna violazione dell'art. 25, secondo  comma,  della  Costituzione,
ne' dell'art. 7 della cit. Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
poiche' tali norme si applicano solo al  diritto  penale;  lo  stesso
deve dirsi per l'art. 42 della Costituzione ed  il  protocollo  n.  1
della  stessa  Convenzione,  applicabile  solo  alla  privazione  del
diritto di proprieta' per cause di pubblica utilita';  4)  lo  stesso
deve  concludersi  per  presunto  contrasto   con   art.   47   della
Costituzione,  l'art.  117,  comma  2,  lettera  l)  ed   e),   della
Costituzione e con gli articoli 4, 8 e 11 del decreto del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972  n.  670  (testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  per  Trentino-Alto
Adige), atteso che la contestata legge regionale n. 4 del  2014,  non
disciplina la materia dell'ordinamento  civile  prevista  dalla  cit.
lettera l), ne' la materia  di  tutela  dei  risparmio;  5)  nemmeno,
infine, possono ritenersi violati gli articoli 97 e 113, terzo comma,
della  Costituzione,  in  quanto  la  nullita'  degli  atti   sancita
dall'art. 1, secondo comma, della contestata legge regionale n. 4 del
2014, non e' altro che  la  conseguenza  della  retroattivita'  della
legge regionale stessa. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il giudice unico del Tribunale ordinario di Trento, 
    Visto l'art. 134 della Costituzione, e gli art. 23  e  ss.  della
legge 11 marzo 1957, n. 87; 
    Dichiara  rilevante   e   non   manifestamente   infondata,   con
riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   la   questione   di
legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e  4  della  legge
della  Regione  Trentino  Alto  Adige  11  luglio  2014,  n.  4  (nel
Bollettino Ufficiale 16 luglio 2014 n. 28 - numero straordinario  1),
nella parte in cui applicano con efficacia retroattiva la nozione  di
«valore attuale medio», prevedendo l'obbligo di restituzione di somme
e/o quote del  Fondo  Family  gia'  percepite  legittimamente  da  ex
consiglieri regionali sulla base della legge regionale  21  settembre
2012, n. 6; 
    Dispone la immediata trasmissione degli  atti  e  della  presente
ordinanza,   comprensivi   della   documentazione    attestante    il
perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni,  alla
Corte costituzionale, e sospende il giudizio; 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza  alle  parti  in
causa ed al Presidente della Giunta della Regione  autonoma  Trentino
Alto Adige, nonche' la sua comunicazione al Presidente del  Consiglio
della medesima Regione autonoma. 
        Trento, 7 febbraio 2017 
 
                      Il Giudice Unico: Beghini