N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 maggio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'8  maggio  2017  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Norme urgenti  per
  le procedure di nomina nel settore sanitario regionale -  Incarichi
  di direttore generale delle Aziende  sanitarie  provinciali,  delle
  Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della
  Regione. 
- Legge  della  Regione  Siciliana  1°  marzo  2017,  n.  4  (Proroga
  dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del  Fondo
  regionale per la disabilita'. Norme urgenti  per  le  procedure  di
  nomina nel settore sanitario regionale), art. 3. 
(GU n.23 del 7-6-2017 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per  legge  contro  la  Regione  siciliana,  in
persona del Presidente in carica, con sede a Palermo (90129), Palazzo
d'Orleans,  Piazza  Indipendenza,  21  per  la   declaratoria   della
illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge  della  Regione
siciliana 1° marzo 2017, n. 4, pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale
della Regione siciliana n. 9 del 03.03.2017, giusta deliberazione del
Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 28.04.2017. 
 
                         Premesse di fatto  
 
    In data 3.03.2017,  sul  n.  9  della  Gazzetta  ufficiale  della
Regione siciliana, e' stata pubblicata la legge  regionale  1°  marzo
2017, n. 4, intitolata «Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno
2017 e istituzione del Fondo  regionale  per  la  disabilita'.  Norme
urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale». 
    La legge consta di soli quattro articoli: 
        i) l'art. 1, recante l'«istituzione del Fondo  regionale  per
la disabilita'»; 
        ii) l'art. 2, rubricato «Proroga  dell'esercizio  provvisorio
del bilancio della Regione»; 
        iii) l'art. 3, rubricato «Norme urgenti per le  procedure  di
nomina nel settore sanitario regionale»; 
        iv) l'art. 4, che disciplina l'entrata in vigore della  legge
regionale in discorso. 
    In particolare, l'art. 3 della legge  regionale  n.  4  del  2017
(hinc inde la Legge) interviene in materia di  nomine  dei  direttori
generali  delle  aziende   sanitarie   provinciali,   delle   aziende
ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie  della  Regione
disponendo che «Nelle more  della  modifica  legislativa  discendente
dalla  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  251  del  2016   e
considerato il mancato aggiornamento  dell'elenco  regionale  secondo
quanto  previsto  dal  comma  3  dell'articolo  3-bis   del   decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche  ed
integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi  di
direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende
ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie  della  Regione
attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed e'
fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l'incarico
ordinario si procede alla nomina di commissario ai  sensi  di  quanto
disposto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo  n.  502/1992  e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  Resta   confermato   quanto
stabilito dall'articolo 1 della legge regionale  2  agosto  2012,  n.
43». 
    Nelle more  dell'adozione  delle  misure  correttive  necessitate
dalla declaratoria della parziale illegittimita' costituzionale della
legge 7 agosto 2015, n. 124 di cui alla sentenza di codesta Corte  25
novembre 2016, n. 251, la disposizione  introduce  dunque  un  regime
speciale e transitorio in materia di dirigenza sanitaria regionale il
quale, tutte le volte in cui  gli  incarichi  di  direttore  generale
delle aziende sanitarie regionali giungano nel  frattempo  alla  loro
naturale scadenza, si articola, per un verso, nel  divieto  di  nuove
nomine e, per un altro, nella nomina di un commissario. 
    La norma e' pero'  costituzionalmente  illegittima  sia  perche',
contrastando con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
statale in materia di dirigenza sanitaria - la quale, come da  ultimo
ricordato da codesta Corte proprio nella  sentenza  n.  251/2016,  e'
direttamente riconducibile alla tutela  della  salute  -,  viola  sia
l'art. 117, comma 3, Cost. sia l'art. 17 lett. b) e c) dello  Statuto
speciale della Regione siciliana, approvato con  r.d.lgs.  15  maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla  1.  cost.  26
febbraio 1948,  n.  2  -  che  circoscrive  la  potesta'  legislativa
regionale in materia  di  sanita'  pubblica  e  assistenza  sanitaria
«entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa  la
legislazione dello Stato» -  ;  sia  perche'  essa  lede  altresi'  i
principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di buon andamento di cui
agli. artt. 3 e 97 Cost. 
    L'art. 3 della Legge regionale  viene  dunque  impugnato  con  il
presente ricorso ex  art.  127  Cost.  affinche'  ne  sia  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    1. - Per comprendere appieno il senso e la portata delle  censure
che si verranno sviluppando occorre rammentare che, com'e' noto,  nel
quadro della piu'  generale  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche ed in linea con il disegno di progressiva affrancazione dai
condizionamenti di carattere politico gia'  perseguito  dal  d.l.  13
settembre 2012, n. 158, conv., con modif., dalla l. 8 novembre  2012,
n. 189, la dirigenza sanitaria pubblica ha di recente formato oggetto
di un  profondo  intervento  riformatore  da  parte  del  legislatore
statale. 
    La ratio della riforma e'  quella  di  introdurre  correttivi  al
vigente sistema di reclutamento dei vertici delle  aziende  sanitarie
nella - difficile - ricerca di un punto di equilibrio tra  l'esigenza
di un rapporto fiduciario tra  l'organo  politico  e  gli  organi  di
vertice delle aziende e quella di garantire che,  nell'interesse  del
buon andamento della pubblica amministrazione, le  nomine  avvengano,
in  modo  imparziale  e  trasparente,  tra  soggetti   muniti   delle
necessarie  competenze  tecnico-professionali:  il  tutto  in   piena
coerenza con il consolidato orientamento della  Corte  costituzionale
in ordine alla natura di tali incarichi direzionali e gestionali (v.,
in proposito, le illuminanti considerazioni svolte nella sentenza  n.
34 del 2010 di codesta Corte). 
    L'art. 11, comma 1, lett. p) della legge 7 agosto 2015, n. 124  -
recante «Deleghe al Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche» -, nel dettare i principi fondamentali  in
materia ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, ha cosi'
previsto,  per  la  nomina  dei  direttori  generali  delle   aziende
sanitarie, una «selezione unica per titoli, previa  avviso  pubblico,
dei direttori generali in possesso di specifici  titoli  formativi  e
professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata  da
parte  di  una  commissione  nazionale  composta  pariteticamente  da
rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento  in  un
elenco nazionale degli idonei istituito  presso  il  Ministero  della
salute, aggiornato con cadenza biennale,  da  cui  le  regioni  e  le
province autonome devono attingere per il conferimento  dei  relativi
incarichi  da  effettuare  nell'ambito  di  una  rosa  di   candidati
costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano
l'interesse all'incarico da ricoprire, previo  avviso  della  singola
regione o provincia autonoma che procede  secondo  le  modalita'  del
citato articolo 3-bis del decreto legislativo  n.  502  del  1992,  e
successive modificazioni». 
    L'art. 11, comma 1, lett. p)  della  l.  n.  124/2015  ha  quindi
demandato ad un decreto  legislativo  delegato  la  disciplina  delle
procedure di nomina dei direttori generali  delle  aziende  sanitarie
prevedendo, in estrema sintesi: 
        a) la selezione, da parte di una commissione  nazionale,  dei
candidati idonei al conferimento dell'incarico di direttore  generale
ai fini del loro inserimento in un elenco nazionale; 
        b) il conferimento dell'incarico, da parte  della  regione  e
secondo le modalita' previste dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992,
nell'ambito  di  una  rosa  di  candidati  scelti  tra  gli  iscritti
nell'elenco nazionale che  manifestano  l'interesse  all'incarico  da
ricoprire. 
    1.2 - In attuazione della delega  e'  stato  percio'  emanato  il
d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171  il  quale,  ai  fini  del  conferimento
dell'incarico di direttore generale, ha previsto, agli artt. 1  e  2,
una  doppia  selezione:  la  prima,  a  livello  nazionale,  per   la
costituzione di un elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a
direttore generale (art.  1);  la  seconda,  a  livello  regionale  e
preceduta da avviso pubblico destinato esclusivamente  a  coloro  che
risultano iscritti nell'elenco nazionale, diretta alla formazione  di
una rosa di candidati da proporre, per la nomina, al presidente della
regione (art. 2). 
    Il decreto delegato contiene inoltre, all'art. 5, una  disciplina
transitoria secondo la  quale  «fino  alla  costituzione  dell'elenco
nazionale e degli elenchi regionali  di  cui,  rispettivamente,  agli
articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi  di
direttore  generale,  di  direttore  amministrativo,   di   direttore
sanitario e, ove previsto dalle leggi  regionali,  di  direttore  dei
servizi sociosanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio  sanitario  nazionale,  e
per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non  e  stato
costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di
direttore amministrativo, di  direttore  sanitario  e,  ove  previsto
dalle leggi regionali, di direttore dei  servizi  socio-sanitari,  le
regioni attingono agli altri elenchi regionali gia' costituiti». 
    Chiude il sistema l'art. 9 del decreto a mente del quale,  e  per
quanto  qui  interessa,  «A  decorrere  dalla  data  di   istituzione
dell'elenco  nazionale  di  cui  all'articolo  1,  sono  abrogate  le
disposizioni del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, di cui all'articolo 3-bis, comma  1,  commi
da 3 a 7, e commi 13 e 15. Tutti i  riferimenti  normativi  ai  commi
abrogati dell'articolo  3-bis  devono,  conseguentemente,  intendersi
come riferimenti alle disposizioni del presente decreto» (comma 1). 
    Dal complesso  delle  riportate  disposizioni  risulta  dunque  -
sempre  per  quanto  qui  interessa  -  che,   fino   all'istituzione
dell'elenco nazionale dei  soggetti  idonei  -  ad  oggi  non  ancora
intervenuta -, il conferimento dell'incarico  di  direttore  generale
delle  aziende  sanitarie  regionali  dovra'  avvenire   secondo   le
procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  n.
171/2016 e, quindi, secondo quanto  al  riguardo  disposto  dall'art.
3-bis del d.lgs. n. 502/1992 il quale, a sua volta, prevede  che  «La
regione provvede alla nomina dei direttori generali delle  aziende  e
degli   enti   del   Servizio   sanitario    regionale,    attingendo
obbligatoriamente  all'elenco  regionale  di  idonei,   ovvero   agli
analoghi elenchi delle altre regioni» (comma  3,  al  momento  ancora
vigente per effetto di quanto disposto dal sopracitato art. 9,  comma
1, del d.lgs. n. 171 /2016). 
    1.3 - E' ben vero che la legge di delegazione e' stata  impugnata
dalla Regione Veneto avanti a codesta Ecc.ma Corte la quale,  con  la
sentenza  n.   251   del   2016,   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale, tra l'altro, dell'art. 19, comma 1, lettera p), della
l. n. 124/2015  nella  parte  in  cui  ha  previsto  che  il  decreto
legislativo attuativo fosse adottato previa acquisizione  del  parere
reso in sede di Conferenza unificata, anziche' previa intesa. in sede
di Conferenza Stato-Regioni; ma e' altrettanto vero che la dichiarata
illegittimita' costituzionale della legge delega non si e' estesa  ai
decreti delegati. 
    Come codesta Ecc.ma Corte ha avuto cura di precisare nella citata
sentenza - v. punto 9 del Considerato in diritto -, «Le  pronunce  di
illegittimita' costituzionale, contenute in  questa  decisione,  sono
circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124  del
2015,  oggetto  del  ricorso,  e  non  si  estendono  alle   relative
disposizioni  attuative.   Nel   caso   di   impugnazione   di   tali
disposizioni,  si  dovra'   accertare   l'effettiva   lesione   delle
competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive  che
il Governo riterra' di apprestare al fine di assicurare  il  rispetto
del principio di leale collaborazione». 
    Sulla scorta di tale pronuncia il Consiglio di Stato, con  parere
9 gennaio  2017  n.  83,  reso  su  richiesta  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Ufficio  legislativo  del  Ministro  per  la
semplificazione e la Pubblica Amministrazione -, ha percio' osservato
che: 
    - «la stessa Corte [...] si e' pronunciata  esclusivamente  sulla
legittimita' costituzionale  della  legge  delega  e  non  anche  dei
decreti legislativi, che non sono stati oggetto  di  impugnazione  in
via principale. In questa peculiare fattispecie non occorre,  allora,
valutare  quale  sia  l'incidenza  di  un  vizio   del   procedimento
disciplinato   da   un   atto   legislativo   presupposto   sull'atto
successivamente adottato, in quanto la Corte ha  inteso  modulare  in
modo chiaro gli effetti. della propria pronuncia,  escludendo  che  i
decreti legislativi siano stati incisi direttamente  dalla  pronuncia
di illegittimita' costituzionale»; 
    - «corollario di questo  postulato  e'  che  tali  decreti  [...]
restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte
che  li  riguardi  direttamente,  e  salvi  i  possibili   interventi
correttivi che nelle more dovessero essere effettuati". 
    Dal complesso delle  disposizioni  riportate  risulta  dunque  la
regola - avente  valore  di  principio  fondamentale  in  materia  di
dirigenza sanitaria - secondo la quale  la  nomina,  da  parte  delle
regioni, dei direttoti generali delle aziende deve necessariamente ed
obbligatoriamente avvenire mediante ricorso agli elenchi di idonei  a
tal fine predisposti. 
    2. - Tanto premesso e chiarito, l'art. 3  della  Legge  regionale
impugnata introduce, come  s'e'  detto,  una  disciplina  speciale  e
provvisoria in materia di dirigenza  sanitaria  regionale  la  quale,
nelle more degli interventi correttivi  discendenti  dalla  pronunzia
della Corte, si articola, per un verso,  nel  divieto  di  effettuare
nuove nomine alla scadenza degli incarichi in corso e, per un  altro,
nella nomina di  un  commissario  in  luogo  di  un  nuovo  direttore
generale. 
    Tale disciplina - la quale non prevede neppure  i  requisiti  che
debbono essere posseduti dai commissari,  le  procedure  che  debbono
essere seguite per pervenire a tali nomine e i  relativi  termini  di
decadenza - e' pero'  difforme  da  quella  dettata  dalla  normativa
statale  sia  a  regime  sia,  in   via   transitoria,   nelle   more
dell'istituzione dell'elenco nazionale. 
    A regime, perche', come s'e' detto, a mente degli artt. 1 e 2 del
d. lgs.  n.  171/2016,  la  nomina.,  da  parte  delle  regioni,  dei
direttori  generali  delle  aziende   sanitarie   puo'   aver   luogo
«esclusivamente» tra gli iscritti all'elenco nazionale dei  direttori
generali. 
    In via transitoria, perche',  ai  sensi  del  combinato  disposto
degli artt. 5 e 9 del d.lgs.  n.  171/2016  e  3-bis  del  d.lgs.  n.
502/1992, fino alla costituzione di detto elenco nazionale la nomina,
da  parte  delle  regioni,  dei  direttori  generali  delle   aziende
sanitarie dovra' seguire «le procedure vigenti alla data  di  entrata
in vigore del ... decreto» e, cioe', quelle delineate dall'art. 3-bis
citato  il  quale  prescrive  il  ricorso   obbligatorio   all'elenco
regionale degli idonei  ovvero  agli  analoghi  elenchi  delle  altre
regioni (v. il comma 3 della norma da ultimo citata). 
    L'art. 3 della Legge regionale prevede invece un'ipotesi speciale
di commissariamento non prevista  ne'  dal  d.lgs.  n.  171/2016  ne'
dall'art. 3-bis del d.lgs.  n.  502/1992,  peraltro  pure  richiamato
dalla disposizione regionale, la quale in tal modo viola quel sistema
di regole che la l. n. 124 del 2015, prima, e il decreto  legislativo
n. 171 del 2016, poi, hanno inteso apprestare al fine di garantire la
trasparenza,  l'imparzialita'  e  il   buon   andamento   dell'azione
amministrativa. 
    2.1 - Ma non basta, perche' vietando di procedere a nuove nomine,
l'art. 3 della Legge regionale si pone pure in contrasto con il comma
2 dello stesso art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 il quale  stabilisce
- con previsione esplicitamente fatta salva dalla riforma di  cui  al
d.lgs. n. 171/2016 (v. l'art. 9, comma 2, il quale  indica  le  norme
del d.lgs. n. 502/1992 non abrogate) - che «La nomina  del  direttore
generale deve essere effettuata nel termine  perentorio  di  sessanta
giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale  termine,  si
applica l'articolo 2, comma 2-octies», il quale, in caso  di  inerzia
della regione nella nomina del direttore generale, prevede,  dopo  la
fissazione di  un  congruo  termine  per  provvedere,  un  intervento
sostitutivo del Governo, ex art. 120 Cost.,  «anche  sotto  forma  di
nomina di un commissario ad acta». 
    La legge statale contempla dunque il commissariamento,  da  parte
del Governo (e non della regione), di un'azienda  sanitaria  soltanto
nel caso in cui  la  regione  competente  non  provveda,  com'e'  suo
preciso dovere, alla tempestiva sostituzione del  direttore  generale
scaduto dall'incarico; ma non prevede affatto che  la  regione  possa
procedere al commissariamento di un'azienda sanitaria che e' priva di
direttore generale sol perche', come  nella  fattispecie,  una  legge
della stessa regione ha - illegittimamente - posto un divieto  -  sia
pur temporaneo - di procedere a nuove nomine. 
    2.3 - Ma l'art. 3 della  Legge  regionale  si  pone  altresi'  in
contrasto con il comma 3 dell'art. 3-bis del  d.lgs.  n.  502/1992  -
cui, come s'e' detto, rinvia, in via transitoria, l'art. 5 del d.lgs.
n. 171/2016  -  il  quale,  con  norma  avente  anch'essa  valore  di
principio fondamentale, dispone  che  per  la  nomina  dei  direttori
generali delle aziende sanitarie le regioni debbono obbligatoriamente
attingere «all'elenco  regionale  di  idonei,  ovvero  agli  analoghi
elenchi delle altre regioni». 
    Eppercio',  nel  caso  in  cui,  nelle  more  della  costituzione
dell'elenco nazionale, si debba procedere al  conferimento  di  nuovi
incarichi dirigenziali, ove l'elenco regionale degli idonei  non  sia
stato costituito - fattispecie alla quale e' assimilabile  quella  in
cui l'elenco regionale, benche' costituito, non sia stato, come  pare
essere avvenuto nel caso della Regione siciliana,  aggiornato  -,  la
regione e' tenuta ad attingere agli elenchi di altre  regioni  e  non
puo' certo addurre la mancanza o il mancato aggiornamento dell'elenco
a ragione giustificativa, per un verso, del rifiuto  -  o,  come  nel
caso, del divieto - di disporre nuove nomine e, per un  altro,  della
nomina di commissari. 
    Laddove, al contrario, come s'e'  detto,  il  comma  2  dell'art.
3-bis del d.lgs. n. 502/1992, tuttora  vigente  in  via  transitoria,
impone alla regione di procedere alla nomina  del  (nuovo)  direttore
generale nel termine perentorio di  sessanta  giorni  dalla  data  di
scadenza del precedente. 
    2.4 - E parimenti improprio - rectius: illegittimo  -  deve  pure
ritenersi il riferimento operato dall'art.  3  della  Legge  all'art.
3-bis del d.lgs. n. 502/1992 ai fini  della  nomina  del  commissario
regionale  posto  che  la  norma  statale  richiamata  disciplina  le
modalita' di scelta - mediante il ricorso ai relativi elenchi  -  dei
direttori generali, non gia' dei commissari delle aziende sanitarie. 
    3. - Oscuro resta infine  il  richiamo  -  contenuto  nell'ultimo
periodo dell'art. 3 della  Legge  regionale  impugnata  -  a  «quanto
stabilito dall'articolo 1 della legge regionale  2  agosto  2012,  n.
43». 
    Tale legge, per quanto qui rileva, interviene infatti sulla  1.r.
28 marzo 1995, n. 22 - intitolata «Norme sulla proroga  degli  organi
amministrativi  e  sulle  procedure  per  le  nomine  di   competenza
regionale» - aggiungendovi, tra l'altro,  l'art.  3-bis  -  rubricato
«Norme in materia di nomine ed incarichi di  competenza  del  Governo
della Regione» - il quale stabilisce che, a decorrere dalla  data  di
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni  dell'Assemblea
regionale siciliana e del Presidente della  Regione  ovvero  dopo  il
verificarsi di una causa di conclusione anticipata della  legislatura
regionale, il Presidente, la Giunta e  gli  Assessori  regionali  non
possono, a pena di  nullita',  procedere  a  nomine,  designazioni  o
conferimenti  di  incarichi  in  organi  di  amministrazione  attiva,
consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende,  consorzi,
agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato
sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in
societa' controllate o partecipate dalla Regione (comma 1). 
    A tale regola fa eccezione il caso  di  cessazione  per  scadenza
naturale delle nomine, designazioni od incarichi dopo il  verificarsi
di una delle fattispecie di cui sopra, nel  qual  caso,  al  fine  di
garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  il  Governo
regionale nomina commissari straordinari i quali permangono in carica
fino alla nomina dei  titolari  da  parte  del  nuovo  Governo  della
Regione che vi provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla
data di proclamazione del Presidente della Regione  neoeletto  (comma
2). 
    Restano comunque ferme le disposizioni previste  dalla  normativa
vigente che disciplinano  i  casi  di  cessazione  anticipata  per  i
titolari di incarichi conferiti dal Presidente, dalla Giunta o  dagli
Assessori della Regione (comma 3): disposizioni  che,  con  specifico
riferimento al settore sanitario, sono costituite dagli artt. 19 e 20
della l.r. 14 aprile 2009, n. 5 recante «Norme per  il  riordino  del
Servizio sanitario regionale». 
    In particolare, il comma 3 dell'art.  20  della  legge  regionale
teste' citata dispone che «in caso di vacanza dell'ufficio per morte,
dimissioni  o  decadena  del  direttore  generale  dell'Azienda   del
Servizio sanitario regionale, nelle more della nomina  da  parte  del
Presidente della Regione del nuovo direttore  generale,  al  fine  di
garantire  la  continuita'   gestionale   della   medesima   Azienda,
l'Assessore  regionale  per  la   sanita'   nomina   un   commissario
straordinario  in  possesso  dei  medesimi  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione  nell'elenco  dei  soggetti  aspiranti  alla  nomina  di
direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale». 
    E  dunque,  ove  cosi'  debba  intendersi  il  richiamo  di   cui
all'ultimo  periodo  dell'art.  3  della  Legge  regionale,  esso  e'
assolutamente non pertinente sia perche' l'intero complesso normativo
regionale deve ritenersi completamente  superato  dalla  legislazione
statale successivamente intervenuta in materia  -  a  cominciare  dal
d.l. n. 158/2012 - sia - e il rilievo pare pervero decisivo - perche'
le ipotesi di vacanza dell'ufficio ivi previste morte,  dimissioni  o
decadenza  -  integrano   tutte   casi   di   cessazione   anticipata
dall'incarico e, come tali, ostano all'applicazione della norma  -  e
della  misura  organizzativa   straordinaria   ivi   disciplinata   -
all'ipotesi  -  che  qui  interessa  -  della   cessazione   naturale
dall'incarico per scadenza del termine finale di durata dello stesso. 
    Si tratta dunque di  cause  tassative  di  vacanza  dell'ufficio,
ontologicamente diverse da quella che  ne  occupa  la  quale  integra
invece fattispecie distinta, per la quale l'ordinamento gia' prevede,
a regime e in via transitoria, una propria disciplina  insuscettibile
di essere omologata o ricondotta a quella  dettata,  per  fattispecie
diverse, dalle norme regionali cui pare rinviare quella  che  qui  si
censura. 
    4. - Oltre a tutto cio', la  norma  censurata  viola  altresi'  i
principi di ragionevolezza e di buon  andamento  dell'amministrazione
di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
    Il principio di ragionevolezza, identificabile  «nell'esigena  di
conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita'  e  a
criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica» (Corte
cost. n. 162 del 2014, n. 87 del 2012 e n. 421 del 1991),  e'  insito
nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3  Cost.  ed  e'  a  sua
volta alla base del principio di buon andamento  dell'amministrazione
di  cui  all'art.  97  Cost.,  costituendo  valido  «complemento»  di
qualunque altro principio  e  parametro  costituzionale  e  ponendosi
quale  criterio  di  giudizio  della   logicita',   della   coerenza,
dell'adeguatezza, della congruenza, della  proporzionalita'  e  della
non arbitrarieta' di qualsiasi norma di legge, statale o regionale. 
    E, sotto questo profilo, non potrebbe  essere  piu'  evidente  la
violazione dei principi di razionalita', di'  proporzionalita'  e  di
adeguatezza da parte di un norma  che,  come  l'art.  3  della  Legge
regionale in discorso, pur in presenza di un sistema di norme che,  a
regime  e  in  via  transitoria,  disciplinano  il  procedimento  per
provvedere  alla  sostituzione   dei   direttori   generali   scaduti
dall'incarico imponendo di attingere, a seconda dei casi,  all'elenco
nazionale o a quelli regionali degli  idonei,  stabilisce  invece  il
divieto di procedere a nuove nomine e il ricorso a commissari, vale a
dire alla nomina di organi straordinari. 
    5. - Per il complesso delle considerazioni che precedono l'art. 3
della  Legge  regionale  e',  come  s'e'  detto,   costituzionalmente
illegittimo sia perche', contrastando  con  i  principi  fondamentali
stabiliti  dalla  legislazione  statale  in  materia   di   dirigenza
sanitaria e, quindi, di tutela della salute (art. 11, comma 1,  lett.
p) della L n. 124/2015, artt. 1, 2, 5 e  9  del  d.lgs.  n.  171/2016
nonche' art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992),  viola  sia  l'art.  117,
comma 3, Cost. sia l'art. 17 lett. b) e  c)  dello  Statuto  speciale
della Regione siciliana  -  che,  come  s'e'  visto,  circoscrive  la
potesta' legislativa regionale (concorrente) in  materia  di  sanita'
pubblica e assistenza sanitaria  «entro  i  limiti  dei  principi  ed
interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato» -; sia
perche' esso lede altresi' i principi di ragionevolezza,  adeguatezza
e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimo,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
indicati ed illustrati, l'art. 3 della legge della Regione  Siciliana
1° marzo 2017,  n.  4,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Regione siciliana n. 9 del 03.03.2017, come da delibera del Consiglio
dei Ministri assunta nella seduta del giorno 28.04.2017. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei Ministri nella riunione del  giorno  28.04.2017,  della
determinazione di impugnare la legge della Regione siciliana 1° marzo
2017,  n.  4,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione
siciliana n. 9 del 03.03.2017 secondo i termini e per le  motivazioni
di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari  regionali
e le autonomie; 
        2. copia della legge  regionale  impugnata  pubblicata  nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 03.03.2017. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, li' 30 aprile 2017 
 
           Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani