N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2015
Ordinanza dell'11 giugno 2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma sul riscorso proposto da Comellini Luca Marco contro Ministero della difesa. Spese di giustizia - Contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 37, comma 6-bis [recte: comma 6, lett. s)], sostitutivo del comma 6-bis dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)").(GU n.24 del 14-6-2017 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA Sezione 4 Riunita con l'intervento dei signori: Santaroni Mario - Presidente, De Musso Ivan - Relatore, Clemente Alessandro - Giudice, ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 19887/12, depositato il 28 novembre 2012, avverso invito pagamento n. prot. M_D GMILI IV 10 SC 297509 contr. unificato, contro Ministero della difesa - Roma, proposto dal ricorrente Comellini Luca Marco, via Passo di Palo n. 27 - 00052 Cerveteri (Roma). Premesso Il sig. Luca Marco Comellini ha impugnato la nota prot. n. M_D GMIL1 IV SC 297509, con la quale il Ministero della difesa lo invita a provvedere al pagamento del contributo unificato di euro 600,00 relativo alla presentazione, in data 21 maggio 2012, di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Ministero della difesa giustifica tale richiesta - ribadita nella memoria depositata in data 10 dicembre 2012 - alla luce dell'art. 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37, comma 6, lettera s) del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, nonche' di quelle sancite dall'art. 2, comma 35-bis del decreto-legge n. 138/2011. Il ricorrente, sviluppando i propri motivi di doglianza in una articolata memoria, sostiene che il contributo unificato non e' dovuto, attesa la natura non giurisdizionale dello speciale ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica e che, nel caso fosse dovuto, concretizzerebbe una violazione dei diritti costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 97 nonche' dell'art. 2, comma 1, dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000) in quanto impedirebbe il ricorso a tale rimedio alternativo a quello giurisdizionale di fronte ai TAR-Consiglio di Stato prevedendo, illogicamente, una misura del contributo superiore a quella dovuta per agire in giudizio in sede giurisdizionale ordinaria. Inoltre, aggiunge il ricorrente, l'amministrazione militare non poteva in alcun modo richiedere il pagamento del contributo unificato in quanto gli articoli 247 (Ufficio competente) e 248 (Invito al pagamento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 stabiliscono che l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato dove e' depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato, per cui l'amministrazione resistente non e' l'ufficio titolato a gestire e quindi a poter richiedere al ricorrente il pagamento del contributo unificato. Ritenuto Il motivo di fondo che secondo il ricorrente dovrebbe escludere la sottoposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica al pagamento del contributo unificato, e cioe' carattere non giurisdizionale di tale speciale rimedio contro atti della P.A., e' smentito dalla piu' recente giurisprudenza dei giudice di legittimita' che, operando un cambiamento rispetto al precedente orientamento (Cass. SS.UU. n. 2992/1968, n. 903/1971, n. 15978/2001), ha affermato (Cass. SS.UU. n. 2065/2011, n. 23464/2012), sulla base del mutamento del quadro normativo di riferimento (in particolare, la legge n. 205/2000 recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa; la legge n. 69/2009 recante nuove norme in materia di processo civile e il codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo n. 104/2010), l'avvenuta giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario. Orientamento questo ribadito dalla piu' recente sentenza n. 73/2014 della Corte costituzionale che ha rilevato come l'art. 69, comma 2, della legge n. 69/2009, attribuendo natura vincolante al parere espresso nell'ambito del procedimento dal Consiglio di Stato gli ha fatto assumere carattere di decisione, conseguentemente modificando «l'antico ricorso amministrativo trasformandolo in un rimedio giustiziale, che e' sostanzialmente assimilabile ad un "giudizio"». Quanto alla debenza del contributo unificato anche per questo tipo di rimedio «giustiziale», alternativo a quello ordinario, lo stesso Consiglio di Stato si e' espresso nel senso che il mancato pagamento non preclude, comunque, l'esperibilita' del rimedio proposto e la rinuncia al gravame non esime dal pagamento dello stesso (Cons. Stato, sez. I, parere n. 4281/2011). Stabilito che il soggetto che intraprenda la via del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e' tenuto al pagamento del contributo unificato - affermazione che porterebbe a concludere per il rigetto del ricorso proposto davanti a questo giudicante - occorre valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della introduzione del pagamento del contributo in questione, avvenuta con l'art. 37, comma 6-bis, lettera e) del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 (recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»), che ha sostituito il comma 6-bis dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), sollevata dal ricorrente in relazione agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. La rilevanza della questione e' legata al diverso contenuto che potrebbe assumere la pronuncia di questo giudice in ordine all'an o al quantum del contributo unificato in discorso qualora il giudice delle leggi riconoscesse la fondatezza della violazione di uno o piu' dei parametri costituzionali invocati. E la rilevanza sussiste anche se, alla luce dell'art. 69, comma 2, della legge n. 69 le controversie concernenti il rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, quale quella oggetto del ricorso straordinario esperito dall'odierno ricorrente, sono state trasferite alla giurisdizione del giudice ordinario: cio' in quanto, l'eventuale declaratoria di improcedibilita' o estinzione o rinuncia al ricorso straordinario non puo' comportare l'esenzione dal pagamento del contributo unificato (parere Cons. Stato, sez. n. 4281/2011 e sez. II n. 1108/2015), ne' il trasferimento nella sede civile fa nascere il diritto dello stesso ricorrente al rimborso della differenza fra gli importi del contributo dovuto nelle due distinte sedi giudiziarie. La doglianza di incostituzionalita' relativa all'art. 97 Cost. il Collegio la ritiene non condivisibile, attesa la non pertinenza giuridica al buon andamento e all'imparzialita' dell'amministrazione dell'introduzione di un contributo che e' previsto per ogni tipo di processo e il cui presupposto tributario deriva dalla semplice proposizione di un ricorso (parere Cons. Stato n. 4281/2011, cit.). Sotto questo profilo, cioe' quello della previsione generale di un contributo unificato per ogni forma di processo (cui, come sopra chiarito, e' equiparabile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), non rileva nemmeno il riferimento all'art. 3 Cost. in quanto il «costo del processo» e' generalizzato. Circa la assunta non titolarita' dell'amministrazione resistente (nella specie, il Ministero della difesa) a richiedere il pagamento del contributo unificato e a comunicarne all'Agenzia delle entrate l'omesso versamento, si deve sottolineare come l'art. 37, comma 6-bis del decreto-legge n. 98/2011 nulla preveda in ordine alla gestione del contributo unificato dovuto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e come, conseguentemente, l'amministrazione (vedi nota MEF prot. n. 3-14460 del 5 novembre 2012 e circolare Ministero interno n. 9/2013) abbia emanato norme di comportamento di' natura organizzativa in linea con le regole di buona amministrazione e di collaborazione fra amministrazioni pubbliche che non violano il testo di legge che ha introdotto il contributo unificato anche per questo tipo di ricorso e, proprio in quanto norme di organizzazione, non inficiano la validita' dell'atto ne' violano diritti del soggetto destinatario, che non e' titolare di un interesse proprio all'esatta individuazione dell'ufficio che procede alla richiesta di un pagamento comunque dovuto che, ove effettuato, ha per il medesimo effetto liberatorio. E' la misura del contributo che, invece, secondo il Collegio, puo' costituire un vulnus dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 24 Cost. La determinazione dell'importo di euro 600,00 del contributo unificato previsto per ricorso straordinario in argomento (aumentata a 650,00 dall'art. 1, comma 25, lettera a), n. 3 della legge n. 228/2012), pur appartenendo alla discrezionalita' dei legislatore appare viziata di irragionevolezza e di proporzionalita', secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (cfr., fra le ultime, sentenze n. 254/2014 e n. 1/2014) che, fra l'altro, svincola questi due criteri di scrutinio costituzionale della legge a specifici parametri della Costituzione, ma che il Collegio ritiene di poter riferire all'art. 3 e all'art. 24 Cost. nei seguenti termini. Appare, infatti, manifestamente irragionevole, provocando una evidente e ingiustificata disparita' di trattamento (art. 3 Cost.), richiedere per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica un contributo unificato pari (ed ora superiore) al doppio di quello richiesto per l'ordinario ricorso al giudice amministrativo (TAR-Consiglio di Stato), senza che la diversa misura del contributo sia giustificata da superiori costi del ricorso stesso che, anzi, e' stato sempre considerato «uno strumento di tutela utilizzato da soggetti che si trovano in situazione di debolezza per cultura o censo (articoli 2 e 3 Cost.), attesi i caratteri del ricorso straordinario, di strumento flessibile e aggiuntivo, snello e a formalismo minimo, attivabile con modica spesa e senza il bisogno dell'assistenza tecnico-legale.» (Ord. Cons. Stato, sez. I, del 20 maggio 2013 che ha promosso il giudizio di costituzionalita' sui limiti delle controversie attivabili con il ricorso straordinario deciso con sentenza n. 73/2014). Il diverso importo del contributo unificato non appare giustificato anche alla luce dell'avvenuta «giurisdizionalizzazione» del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sancita dall'art. 69, comma 2 della legge n. 69/2009, cosi' come affermato dalla citata sentenza n. 73/2014 del giudice delle leggi. Alla violazione dell'art. 3 Cost. si aggiunge, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, anche quello dell'art. 24 Cost., perche' prevedere un contributo decisamente superiore per il ricorso straordinario rispetto a quello al TAR-Consiglio di Stato, al quale pure e' alternativo, significa dissuadere il soggetto interessato dal presentare ricorso al Presidente della Repubblica indirizzandolo a quello ordinario, piu' complesso dal punto di vista processuale e per il quale e' necessaria la difesa tecnica con conseguente notevole aggravio dei costi per il ricorrente. Tale evidente effetto dissuasivo - che aggraverebbe la illegittimita' della norma, anche sotto il profilo della proporzionalita', se nascondesse la remota finalita' del legislatore - comprime il diritto di difesa quale costituzionalmente garantito dall'art. 24 limitando la liberta' di scelta dello strumento giuridico ritenuto piu' idoneo a tutelare i propri diritti fra quelli previsti dall'ordinamento per l'area della giustizia amministrativa o perlomeno condizionandola con la previsione di una ingiustificata diversa misura del contributo unitario.
P.Q.M. La Commissione, non definitivamente pronunciando e sospeso il giudizio, dispone la rimessione degli atti, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla costituzionalita', in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione e, comunque, per manifesta irragionevolezza, dell'art. 37, comma 6-bis del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 (recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»), che ha sostituito il comma 6-bis dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il pagamento di un contributo unificato di importo pari al doppio di quello stabilito per l'ordinario ricorso al TAR-Consiglio di Stato. Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2015. Il Presidente: Santaroni L'estensore: De Musso