N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2017

Ordinanza  del  22  febbraio  2017  del  Tribunale   di   Lucca   nel
procedimento civile promosso da O.G. in  liquidazione  gia'  Ondulati
Giusti S.p.a. contro Fallimento G.F.M. trasporti S.r.l. . 
 
Trasporto - Trasporto di merci su strada -  Corrispettivo  dovuto  al
  vettore qualora il contratto non sia stipulato in forma  scritta  -
  Determinazione in misura non inferiore alla sommatoria dei costi di
  esercizio, sia generali (inclusi i c.d. costi di sicurezza) che  di
  carburante, stabiliti, per  classe  di  appartenenza  del  veicolo,
  dall'Osservatorio sulle attivita' di trasporto - Regime transitorio
  di determinazione del corrispettivo. 
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo
  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
  stabilizzazione  della   finanza   pubblica   e   la   perequazione
  tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
  2008, n. 133, art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11. 
(GU n.33 del 16-8-2017 )
 
                         TRIBUNALE DI LUCCA 
                           Sezione Civile 
 
    Il Tribunale di Lucca, sezione civile,  in  persona  del  giudice
dott.  Carmine  Capozzi,  sciogliendo  la   formulata   riserva,   ha
pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 1256/2012  RG,
avente ad oggetto opposizione  a  decreto  ingiuntivo  di  pagamento,
promosso da Ondulati Giusti SpA (opponente), rappresentata  e  difesa
dagli avv.ti Vittorio  Fidolini  e  Cristiano  Calassi  del  Foro  di
Firenze e dall'avv. Augusto Senesi del Foro di Lucca, domiciliata per
la lite presso lo studio di quest'ultimo in Lucca,  Viale  Carlo  del
Prete n. 719,  contro  Fallimento  G.F.M.  Trasporti  Srl  (opposto),
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Andreini  del  Foro  di  Lucca,
domiciliato per la lite presso lo studio del difensore in Lucca,  via
Pisana n. 345. 
    §1. 
    Nel procedimento n. 1256/2012 RG, con  ordinanza  11-12  febbraio
2013,  questo   tribunale   sollevava   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  83-bis,  commi  1,  2,  6,   7,   8,   del
decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e  succ.
mod., nel testo temporalmente vigente, nella parte in  cui  introduce
una tariffa minima per i trasporti nazionali. 
    L'ordinanza  era  iscritta  al  n.  160  del  registro  ordinanze
dell'anno 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie dell'anno 2013. 
    Di seguito, in corsivo, si riporta  il  testo  dell'ordinanza  in
questione. 
 
                         «Tribunale di Lucca 
                           Sezione civile 
 
    Il Tribunale di Lucca, sezione civile,  in  persona  del  giudice
dott.  Carmine  Capozzi,  sciogliendo  la   formulata   riserva,   ha
pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n.  1256/2012  RG
avente ad oggetto: opposizione a  decreto  ingiuntivo  di  pagamento,
promosso da Ondulati Giusti SpA (opponente), rappresentata  e  difesa
dagli avv.ti Vittorio  Fidolini  e  Cristiano  Colussi  del  Foro  di
Firenze e dall'avv. Augusto Senesi del Foro di Lucca, domiciliata per
la lite presso lo studio di quest'ultimo in Lucca,  viale  Carlo  del
Prete n. 719, contro G.F.M. Trasporti Srl (opposta), rappresentata  e
difesa dall'avv. Paolo Mei del Foro di Lucca, domiciliata per la lite
presso lo studio del difensore in Lucca, viale Luporini n. 807. 
I. Premessa 
    Con  atto  di  citazione,  tempestivamente  notificato,  Ondulati
Giusti  SpA  ha  opposto   il   decreto   ingiuntivo   di   pagamento
provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Lucca  in  data  7
marzo 2012, n.  304/2012,  con  il  quale  su  istanza  della  G.F.M.
Trasporti SRL, le  e'  stato  ordinato  di  pagare,  in  relazione  a
trasporti effettuati negli  anni  2010  e  2011,  la  somma  di  euro
261.906,70, oltre  accessori  e  spese  di  procedura,  a  titolo  di
differenze tra i corrispettivi concordati tra  le  parti  al  momento
della  conclusione  verbale  dei  contratti  di  trasporto  e  quanto
previsto come dovuto dal comma 7 dell'art. 83-bis  del  decreto-legge
n. 112/2008. 
    A  fondamento  dell'opposizione,  la  Ondulati  Giusti   SpA   ha
eccepito, fra l'altro, che la disposizione  in  base  alla  quale  e'
stato ottenuto il decreto ingiuntivo e' contraria agli articoli 96  e
106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche'  agli
articoli 3 e 41 Cost. 
    Ha chiesto, pertanto, in  tesi  la  disapplicazione  della  norma
interna in contrasto con il diritto comunitario  e,  in  ipotesi,  la
remissione degli atti alla Corte costituzionale per  la  declaratoria
d'illegittimita' costituzionale dell'art. 83-bis del decreto-legge n.
112/2008. 
    Radicatosi il contraddittorio, la G.F.M. Trasporti  ha  resistito
all'opposizione, chiedendone il rigetto. 
    Con  le  memorie  previste  dall'art.  183,  comma  6  codice  di
procedura civile le parti hanno meglio argomentato le loro  posizioni
e l'opponente ha insistito nelle questioni preliminari sollevate.  Il
Giudice istruttore si e' riservato sulle istanze delle parti. 
II. La normativa (interna) di riferimento. 
    Il combinato disposto  dell'art.  83-bis,  comma  1,  2,  6  e  7
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (tutela della sicurezza stradale
e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per  conto
di terzi), conv. con mod. dalla legge n. 133 del  2008,  prevede  che
qualora il  contratto  di  trasporto  di  merci  su  strada  non  sia
stipulato  in  forma  scritta  (come  nel   caso   di   specie),   il
corrispettivo dovuto al vettore  deve  essere  quantomeno  pari  alla
somma di due parametri: il primo risultante dal  prodotto  del  costo
chilometrico medio del carburante, cosi' come  calcolato  mensilmente
dall'Osservatorio sulle attivita' di trasporto di cui all'art. 9  del
decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.  286,  per  il  numero  dei
chilometri percorsi, e il  secondo  pari  alla  quota  dei  costi  di
esercizio - diversi dal costo del carburante ed inclusi i c.d.  costi
di sicurezza - di un'impresa di autotrasporto per conto terzi,  quota
determinata dallo stesso osservatorio  due  volte  l'anno  (entro  il
quindicesimo giorno di giugno e di  dicembre).  In  altre  parole  il
corrispettivo dovuto  al  vettore  non  puo'  essere  inferiore  alla
sommatoria dei costi di esercizio, sia di  quelli  generali,  sia  di
quelli  per  carburante,  cosi'  come  determinati,  per  classe   di
appartenenza del veicolo, dal mentovato osservatorio sulle  attivita'
di trasporto. 
    Le disposizioni in esame introducono, all'evidenza,  una  tariffa
minima. Le parti sono invece libere di determinare  il  corrispettivo
in eccedenza rispetto alla tariffa minima. 
    Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede  che  qualora
la parte del corrispettivo  dovuto  al  vettore,  diversa  da  quella
diretta a coprire i costi  di  carburante,  risulti  indicata  in  un
importo inferiore a quello dei costi minimi di esercizio, diversi dai
costi di carburante, il  vettore  puo'  chiedere  al  committente  il
pagamento della differenza. L'azione, per  i  contratti  conclusi  in
forma verbale, si prescrive in cinque anni. Lo stesso comma, letto in
correlazione  con  il  precedente  comma  sesto,  suppone,  sia  pure
implicitamente, che lo stesso vettore possa agire in giudizio per  le
differenze rispetto alla quota  di  corrispettivo  corrispondente  al
costo del carburante. Discutibile (e discusso) essendo in tal  ultimo
caso soltanto se la prescrizione sia quinquennale (ex  comma  7  art.
83-bis) oppure annuale, in base alla regola generale  dell'art.  2951
del codice civile. 
    Questione, quest'ultima, che comunque  non  rileva  nel  presente
giudizio, atteso che  l'opponente  non  ha  proposto  una  tempestiva
eccezione  di   prescrizione:   l'eccezione   (per   la   parte   del
corrispettivo diretta a coprire  i  costi  di  carburante)  e'  stata
proposta tardivamente con la memoria ex  art.  183,  comma  6,  n.  l
c.p.c., laddove l'opponente, avendo veste sostanziale  di  convenuto,
avrebbe dovuto  proporre  l'eccezione  con  l'atto  di  citazione  in
opposizione a decreto ingiuntivo  (il  profilo,  qui  anticipato,  ha
rilievo ai fini del successivo giudizio di rilevanza della  questione
di legittimita' costituzionale proposta dall'opponente). 
III. La posizione dell'opponente. 
    L'opponente dubita che le disposizioni in esame siano compatibili
con il diritto comunitario e con la nostra Costituzione. 
    In relazione al primo profilo, deduce che  la  norma  interna  si
pone in contrasto  con  gli  articoli  96  e  106  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e  chiede  a  questo  tribunale  la
disapplicazione  della  norma  interna  in   contrasto   con   quella
comunitaria. 
    Argomenta  che  «la   normativa   interna   e'   contraria   alle
disposizioni richiamate, ispirate alla realizzazione  di  un  mercato
comune mediante la creazione di un sistema di regole comuni  a  tutti
gli Stati membri al fine di favorire l'instaurazione di un regime  di
concorrenza mediante l'eliminazione dei fattori  di  differenziazione
fra i vari Stati membri, e  cioe'  di  tutte  quelle  discriminazioni
derivanti  dall'applicazione  da  parte  dei  vettori  di  prezzi   e
condizioni diverse a seconda dello Stato di origine o destinazione». 
    Segnala che l'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato
(italiana) ha rilevato il contrasto con la normativa  in  materia  di
concorrenza e ha introdotto ricorso ex art. 21-bis, legge  n.  287/90
al  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio   per   ottenere
l'annullamento  delle   determinazioni   amministrative   conseguenti
all'applicazione  delle  soprarichiamate  norme  interne  e  che   la
Commissione europea ha chiesto chiarimenti  al  Governo  italiano  in
merito al  sistema  tariffario  delineato  dalle  disposizioni  sopra
citate. 
    In relazione al  secondo  profilo,  assume  che  le  disposizioni
richiamate  sono  in  contrasto  con  gli  articoli  3  e  41  Cost.,
determinando   una   irragionevole   restrizione    della    liberta'
d'iniziativa economica, anche sub specie di liberta' di concorrenza. 
IV. La posizione dell'opposta. 
    La societa' opposta ha replicato che il Tar Lazio, con la recente
decisione del  25  ottobre  2012,  ha  respinto  l'istanza  cautelare
avanzata dall'AGCM e ha contestato la fondatezza degli altri  profili
sollevati dalla opponente. 
V. La rilevanza della questione di  legittimita'  costituzionale.  Il
preventivo sindacato  di  conformita'  della  normativa  interna  con
quella comunitaria. 
    Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale, e' necessario anzitutto verificare la  compatibilita'
della norma interna con il diritto comunitario. Soltanto  laddove  la
norma interna fosse  conforme  al  diritto  comunitario  direttamente
applicabile, sorgerebbe il dovere, per questo giudice,  di  esaminare
la questione di legittimita' costituzionale. 
    Qualora, invece, la norma interna non fosse conforme  al  diritto
comunitario, venendo in rilievo, giustappunto, norme  comunitarie  di
diretta applicazione, questo giudice sarebbe tenuto a disapplicare la
normativa interna in contrasto con quella comunitaria. 
    Premesso il corretto ordine logico delle questioni  da  trattare,
va escluso, anzitutto, che la normativa interna si ponga in contrasto
con la normativa comunitaria invocata dalla societa' opponente e, per
completezza d'esame, anche con  le  norme  in  tema  di  liberta'  di
stabilimento e di liberta' di prestazione dei servizi. 
    Piu' volte la Corte di giustizia  dell'Unione  europea  ha  avuto
modo di affermare che sono compatibili con le  norme  comunitarie  in
materia di liberta' di stabilimento e  liberta'  di  prestazioni  dei
servizi, di liberta' di concorrenza  e  di  trasporti,  provvedimenti
legislativi e/o amministrativi, direttamente  riferibili  allo  Stato
membro, che per ragioni di  interesse  generale  introducono  tariffe
minime (e/o anche massime). 
    Non  e'  questa  la  sede  per  fare  un  esame  completo   della
giurisprudenza comunitaria.  Si  puo'  rinviare,  fra  l'altro,  alle
decisioni riguardanti  le  tariffe  minime  degli  avvocati  italiani
(cause   C-94/04   e    C-202/04)    oppure    riguardanti,    quanto
all'autotrasporto per conto terzi, il precedente sistema  delle  c.d.
tariffe a forcella (cause C-96/94 e 38/97 - sentenze  Centro  Servizi
Spediporto e Alibrandi). 
    Non puo' ritenersi, quindi, che un sistema quale quello delineato
dalla normativa interna sopra richiamata,  introdotto  nell'interesse
generale alla sicurezza della  circolazione  stradale,  si  ponga  in
contrasto con la normativa comunitaria. 
VI. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.  Gli
altri profili. 
    Escluso, quindi, che la normativa interna si ponga  in  contrasto
con la normativa comunitaria, in punto di rilevanza  della  questione
di legittimita' costituzionale puo' osservarsi  che  le  parti  hanno
concordato, al momento della conclusione  verbale  dei  contratti  di
trasporto per cui  e'  causa  -  contratti  tutti  perfezionati  dopo
l'entrata in vigore dell'art. 83-bis del decreto-legge n. 112/08, che
risulta quindi applicabile nella concreta fattispecie - corrispettivi
inferiori alla tariffa minima prevista in forza di detto decreto. 
    Invero, il punto in esame e' incontroverso tra le parti,  essendo
contestato   dall'opponente   unicamente   l'entita'   della    somma
differenziale pretesa dall'opposta: la differenza -  tra  la  tariffa
minima e i corrispettivi liberamente concordati  -  sarebbe  di  euro
176.833,69, per l'opponente, e di euro 261.906,70, per l'opposta. 
    Infine, e  come  giu'  in  precedenza  rilevato,  l'eccezione  di
prescrizione proposta dall'opponente, che avrebbe comunque riguardato
soltanto  una  parte  del  credito  e  non  tutto  il   credito,   e'
inammissibile siccome tardivamente introdotta in giudizio. 
    Pertanto,  l'eventuale  dichiarazione  costituzionale   dell'art.
83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8, decreto-legge n. 112/2008 nella parte in
cui fissa una tariffa  minima,  determinerebbe,  percio'  stesso,  la
validita' dell'accordo concluso dalle parti in punto di corrispettivo
del servizio di trasporto e la reiezione della domanda  di  pagamento
proposta in forma monitoria. 
    In altre parole, diverso  sarebbe  l'esito  della  decisione  del
giudice remittente qualora la disposizione contestata fosse giudicata
incostituzionale, donde la rilevanza della questione proposta. 
VII. Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. Parametri costituzionali di riferimento (articoli 3 e
41 Cost.). 
VII.I   La   questione   di   legittimita'    costituzionale    posta
dall'opponente non e' manifestamente infondata. 
    L'art. 41,  comma  1  Cost.  prescrive:  «L'iniziativa  economica
privata e libera». 
    La liberta' d'iniziativa economica non puo'  pero'  svolgersi  in
contrasto con l'utilita' sociale o  in  modo  da  recare  danno  alla
sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana,  cosi'  come  previsto
dall'art. 41, comma 2 Cost. 
    Sono pertanto  conformi  a  Costituzione  interventi  legislativi
diretti ad  evitare  che  la  liberta'  d'iniziativa  economica,  che
include anche la liberta' di concorrenza, si ponga in contrasto con i
principali  beni  dell'uomo  (vita,   salute,   liberta'   personale,
dignita'). 
    Nel caso di specie, il legislatore ha  espressamente  qualificato
il suo intervento come diretto a tutelare la sicurezza  stradale  (v.
rubrica dell'art. 83-bis).  In  particolare,  il  sistema  tariffario
descritto   dovrebbe   essere   finalizzato    a    garantire    agli
autotrasportatori, quantomeno, il recupero  dei  costi  minimi,  come
determinati in  via  amministrativa,  inclusi  i  costi  di  gestione
riferibili alla sicurezza (vale a dire, i costi necessari a mantenere
in efficienza i  mezzi  di  autotrasporto  -  manutenzione  ordinaria
periodica e straordinaria - e i  costi  dei  turni  di  riposo  degli
autisti). 
    L'idea  che  sorregge  l'intervento  legislativo  e'  che  se  e'
garantito, attraverso una tariffa minima, il recupero  dei  costi  di
sicurezza, percio' stesso sarebbe  garantita  la  sicurezza  stradale
(generale, di tutti gli utenti), perche', invero,  sarebbe  garantita
l'efficienza  dei  mezzi  di  autotrasporto  e  la  piena   capacita'
psicofisica  degli  autisti  (non  stressati  da  turni   di   lavoro
effettuati in violazione del codice della strada). 
    E' opinione del remittente che l'intervento legislativo in  esame
si ponga in contrasto con l'art. 41 Cost. sotto un duplice profilo. 
    In  primo  luogo,   l'esercizio   dell'attivita'   economica   di
autotrasportatore per conto terzi esercitata nel rispetto delle norme
del codice della strada e delle norme di tutela della  sicurezza  sul
lavoro non e' un'attivita' che si ponga  (ex  se)  in  contrasto  con
l'art. 41 Cost., cosi' come richiesto da questa disposizione, sicche'
non si giustifica l'introduzione di un sistema tariffario, che limita
la concorrenza e introduce una significativa barriera  all'accesso  a
tale tipologia d'attivita' economica. 
    La sicurezza stradale non e' garantita,  infatti,  dall'esistenza
di un sistema tariffario,  ma  dal  rispetto  di  altre  disposizioni
legislative, presenti nel codice della strada e nella normativa sulla
sicurezza sul lavoro (in punto, fra l'altro, d'efficienza dei veicoli
marcianti e di turni di riposo degli autisti). 
    L'esistenza di tariffe  minime  non  offre  nessuna  garanzia  di
rispetto di queste disposizioni.  E'  il  rispetto  di  queste  altre
disposizioni, per contro, che  garantisce  la  sicurezza  stradale  e
concorrere a determinare, secondo leggi di mercato, il  corrispettivo
del servizio di autotrasporti su strada per conto  terzi.  Un'impresa
che non copra i costi di esercizio, cosi' come determinati anche  dal
rispetto delle norme sulla  sicurezza  stradale,  e'  percio'  stesso
un'impresa che e' fuori mercato, destinata al fallimento (1) . 
    In secondo luogo, e con diversa visuale dello stesso problema, al
bilanciamento  dei  contrapposti  interessi  (liberta'   d'iniziativa
economica, da un lato, e sicurezza delle persone dai rischi  connessi
alla circostanza stradale dei mezzi di autotrasporto per conto terzi,
dall'altro  lato),  effettuato  dall'art.  83-bis  decreto-legge   n.
112/2008, con l'introduzione di tariffe minime, viola il principio di
ragionevolezza, poiche' a fronte  di  una  sicura  limitazione  della
liberta' d'iniziativa economica  e  della  liberta'  di  concorrenza,
nessuna certezza (o anche solo significativa  probabilita')  e'  data
dal fatto che il sistema tariffario minimo  garantisca  la  sicurezza
stradale,  poiche',  come  sopra  rilevato,   questa   e'   garantita
unicamente dal rispetto di altre disposizioni, contenute  nel  codice
della strada e nel testo unico sulla sicurezza  del  lavoro,  il  cui
rispetto e' assicurato da appositi apparati dello Stato (2) . 
    VII.2.  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  non   e'
manifestamente infondata anche sotto un  diverso  profilo,  afferente
alla violazione del principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.,
sub specie di discriminazione a rovescio derivante  dall'applicazione
del diritto comunitario. 
    La normativa interna non si applica ai trasporti internazionali e
ai  trasporti  c.d.  di  cabotaggio,  che   sono   disciplinati   dal
regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo. 
    Tale  regolamento  consente  che,  in  occasione   di   trasporti
internazionali, il trasportatore di merci su strada per  conto  terzi
(che sia titolare di licenza comunitaria, come deve essere per  poter
effettuare  simili  trasporti),   possa   effettuare   trasporti   di
cabotaggio (art. 8 reg. CE), i quali altro  non  sono  che  trasporti
nazionali eseguiti in occasione di un trasporto internazionale. 
    Una volta  consegnate  le  merci  trasportate  nel  corso  di  un
trasporto internazionale in entrata,  i  trasportatori  di  merci  su
strada sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino  a
tre trasporti di cabotaggio successivi al  trasporto  internazionale.
L'ultimo scarico nel  corso  di  trasporto  di  cabotaggio  prima  di
lasciare lo Stato membro  ospitante  deve  avere  luogo  entro  sette
giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del
trasporto internazionale in entrata (art. 8.2.). 
    E' evidente che la non applicazione della normativa  interna  sui
minimi tariffari ai  trasporti  di  cabotaggio  (che  sono  trasporti
nazionali effettuati in occasione  in  un  trasporto  internazionale)
determina una  discriminazione  a  rovescio  degli  autotrasportatori
stabiliti in Italia, in relazione ai trasporti  nazionali,  che  sono
tenuti a rispettare un prezzo minimo che non si applica,  invece,  ai
trasporti eseguiti in regime di cabotaggio. 
    E'  vero  che  il   regolamento   comunitario   introduce   delle
limitazioni ai trasporti nazionali in regime di cabottaggio  (massimo
tre trasporti in sette giorni),  ma  e'  altrettanto  vero  che  tali
limiti sono poco significativi  e  contenitivi  dal  punto  di  vista
quantitativo. E' possibile, ad esempio, che effettuato  un  trasporto
internazionale   in   entrata   il   giorno   20    febbraio    2013,
l'autotrasportatore comunitario effettui nei successivi sette  giorni
tre trasporti nazionali, l'ultimo dei quali magari in prossimita' del
confine  nazionale,  per  poi  effettuare  di  nuovo   un   trasporto
internazionale il 1°  marzo  2013,  e  tre  trasporti  nazionali  nei
successivi sette giorni, e cosi' via di seguito. In altre parole,  se
si considera che possibilita' quali  quelle  mostrate  con  l'esempio
teste' fatto vanno  moltiplicate  per  il  numero  dei  trasportatori
internazionali e  il  numero  dei  mezzi  di  trasporto  da  ciascuno
posseduti, risulta evidente che una quota rilevante (in ipotesi molto
rilevante per alcune regioni italiane) dei trasporti  nazionali  puo'
essere  eseguita  in  regime  di   cabotaggio,   che   e'   sottratto
all'applicazione dell'art.  83-bis  decreto-legge  n.  112/2008,  con
conseguenti rischi per  gli  stessi  autotrasportatori  stabiliti  in
Italia che sono  costretti  a  subire  una  concorrenza  alla  quale,
vincolati dai minimi tariffari, non potrebbero resistere. 
    Tale preoccupazione e' talmente fondata  che  lo  stesso  Governo
italiano  si  e'  avvalso  della  facolta'   prevista   dalle   norme
comunitarie di vietare (per due anni, sino al 31  dicembre  2011),  i
trasporti in regime di cabotaggio per i vettori stabiliti in Bulgaria
e Romania, Stati entrati in UE nel  2009.  Un  problema  similare  si
verifichera' con il prossimo ingresso nell'UE (1° luglio 2013)  della
Croazia e dei vettori croati. 
    La normativa italiana in esame, con la previsione di  un  sistema
tariffario minimo, che si applica ai trasporti  nazionali  ma  non  a
quelli nazionali in regime  di  cabotaggio,  introduce,  quindi,  una
seria  discriminazione  a  rovescio,  che  viola  il   principio   di
uguaglianza. 
 
                               P.Q.M. 
 
    sciogliendo la formulata riserva; 
    Visto l'art. 134 Cost., 
    dichiara  la  rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis,  commi  1,
2, 6, 7, 8, del decreto-legge n. 112/2008, convertito  con  legge  n.
133/2008, e succ. mod., nel testo temporalmente vigente, nella  parte
in cui introduce una tariffa minima per i  trasporti  nazionali,  per
contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost.: 
    ai sensi dell'art. 23 e ss. della  legge  11  marzo  1953  n.  87
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, e' stata comunicata  al  presidente  del  Senato  della
Repubblica e al presidente della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Lucca in data 11 febbraio 2013. 
 
                  Il Giudice: Dr. Carmine Capozzi» 
 
    §2. Con ordinanza  n.  80/2015  del  15  aprile  2015.  la  Corte
costituzionale  ha  restituito  gli  atti  al  tribunale  di   Lucca,
rilevando sia che  nelle  more  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea, con sentenza 4 settembre 2014 (cause riunite  da  C-184/3  a
C-187/13, C194/13, C-195/13 e C-208/13), ha affermato che l'art.  101
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto
con l'art. 4, paragrafo 3, Trattato sull'Unione europea, deve  essere
interpretato «nel senso che osta a  una  normativa  nazionale,  quale
quella controversa nei procedimenti principali, in forza della  quale
il prezzo dei servizi di autotrasporto determinati  da  un  organismo
composto principalmente da rappresentanti degli  operatori  economici
interessati»,  sia  che,  dopo  tale  decisione,  e'  intervenuto  il
legislatore nazionale,  con  la  legge  23  dicembre  2014.  n.  190,
abrogando, anche se a decorrere dall'entrata in  vigore  della  legge
stessa, i commi 1, 2, 3 e da 6 a 11 ed  integralmente  sostituendo  i
commi da 4 a 4-sexies dell'art. 83-bis del decreto-legge n.  112  del
2008, come convertito (v. art. 1, comma 248 legge n. 190/2014). 
    Per effetto di tali modifiche  e'  venuta  meno  ogni  disciplina
legale del corrispettivo del contratto di trasporto, atteso  che,  il
comma 4, nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che  «nel
contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di  cui
all'art. 6 del decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  e
successive modificazioni, i  prezzi  e  le  condizioni  sono  rimessi
all'autonomia negoziale delle parti, tenuto  conto  dei  principi  di
adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale». 
    La Corte ha pertanto restituito gli atti per valutare l'incidenza
della pronuncia della Corte di giustizia e delle modifiche  normative
sopravvenute sulla decisione del  giudizio  sottoposto  al  tribunale
rimettente. 
    §3. Prima di dare conto delle ragioni che giustificano una  nuova
rimessione degli atti alla Corte costituzionale.  occorre  illustrare
l'iter  processuale  successivo  alla  restituzione  degli  atti   ed
esaminare l'eccezione d'estinzione del  presente  giudizio  sollevata
dalla curatela fallimentare (cio' rilevando ai fini del  giudizio  di
rilevanza). 
    3.1.  L'ordinanza  della  Corte  costituzionale  n.  80/2015   di
restituzione degli atti e' stata comunicata a  questo  tribunale  nel
mese di maggio 2015. Tuttavia, tale ordinanza non e stata  comunicata
dalla cancelleria alle parti del giudizio a  quo  se  non  nel  corso
dell'anno   successivo:   nell'ambito   di   tale   procedimento   di
comunicazione e' emerso, poi, che la GFM Trasporti srl.  nelle  more,
era stata dichiarata fallita [la dichiarazione di fallimento e' oggi,
dopo la novella della legge fallimentare del 2006,  causa  automatica
d'interruzione del processo, v.  art.  43,  comma  3  L.F.]  sicche',
difettando  una  parte  cui  comunicare   l'ordinanza   della   Corte
costituzionale ai fini della riattivazione del procedimento  sospeso,
con ordinanza 25 ottobre 2016 (avuta notizia della  dichiarazione  di
fallimento), e' stata dichiarata l'interruzione del processo. 
    Quest'ultimo  e'  stato  poi  riassunto   tempestivamente   dalla
Ondulati Giusti. 
    Nel  processo  riassunto  si  e'  costituita  la   curatela   del
fallimento  della  GFM  Trasporti  srl,  che  ha  eccepito  in   rito
l'estinzione  del  giudizio  sull'assunto  che  il  termine  per   la
riattivazione del processo sospeso decorrerebbe  dalla  pubblicazione
dell'ordinanza della Corte costituzionale (e  quindi  dal  20  maggio
2015) e nel merito ha rilevato che la  Corte  di  giustizia,  con  la
recente pronuncia 21 giugno 2016,  ha  dichiarato  che  la  normativa
sospettata di legittimita' costituzionale e' compatibile  con  quella
comunitaria per il periodo antecedente al novembre  2011,  quando  e'
entrato in funzione l'Osservatorio sui prezzi. 
    All'udienza di comparizione delle parti del 17 febbraio  2017  il
giudice istruttore si e' riservato, anticipando che  avrebbe  rimesso
di nuovo gli atti alla Corte costituzionale. 
    3.2. In  punto  di  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale,  va  affrontata,  sia  pure  ai  fini  in  esame,  la
questione preliminare di rito sollevata dalla  curatela  fallimentare
(eccezione  d'estinzione  del  giudizio   d'opposizione   a   decreto
ingiuntivo). Essa non appare idonea a definire  il  giudizio  e  puo'
essere esaminata assieme al merito, poiche' la curatela  fallimentare
muove da un  errato  presupposto  interpretativo,  sconfessato  dalla
pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione,  secondo  cui  nel
caso di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, il «dies a quo» del termine perentorio per
la riassunzione del giudizio  e'  rappresentato  dal  giorno  in  cui
avviene la comunicazione alla parte, a opera  della  cancelleria  del
giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia  della  Corte
costituzionale che ha definito la questione di  costituzionalita'  ad
essa  rimessa,  poiche'  solo  questa  comunicazione   determina   la
conoscenza  concreta  della  pronunzia  medesima,  senza  che  assuma
rilievo,  all'indicato  fine,  il  sistema  di  pubblicita'   legale,
previsto per le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale  -
integralmente  pubblicate   nella   Gazzetta   Ufficiale   a   norma,
rispettivamente, dell'art. 21 decreto del Presidente della Repubblica
n. 1092 del 1985 e 12 decreto del Presidente della Repubblica n.  217
del  1986  -  diretto  a  rendere  conoscibili  dette  sentenze  alla
generalita', ma insufficiente ad assicurarne la conoscenza legale  da
parte dei soggetti specificamente interessati alla  prosecuzione  del
giudizio (Cfr. in termini, Cassazione civ. S.U. 10  maggio  1996,  n.
4394; Cassazione civ. 7 febbraio 2006, n.  2616;  Cassazione  civ.  2
dicembre  2010,  n.  24533;  soltanto  apparentemente  distonica   e'
Cassazione civ. 26 marzo 2013, n. 7580, che  e'  relativa,  tuttavia,
alla diversa fattispecie in cui il giudizio sospeso non e' quello  in
cui e' stata sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale;
in tal caso, la sospensione non e'  obbligata  ed  e'  ricondotta  da
detta decisione alla disciplina dell'art.  296  codice  di  procedura
civile e infine sottoposta a soluzione diversa  da  quella  predicata
nel caso in cui sia sospeso il giudizio nel  quale  e'  sollevata  la
questione di legittimita' costituzionale). 
    3.3. Sempre in punto di rilevanza della  questione  va  osservato
che nessuna rilevanza e incidenza hanno  nella  concreta  vicenda  la
sentenza della Corte di giustizia del 2014 e le  modifiche  normative
sopravvenute ad opera della legge n. 190/2014. 
    3.3.1. Quanto a queste ultime,  la  stessa  Corte  costituzionale
ricorda nella propria ordinanza n. 80/2015, che  esse  hanno  effetto
soltanto a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  stessa  legge
abrogativa. 
    In altre parole, l'art. 1, comma 248, legge n. 190/2014,  che  ha
abrogato i commi 1, 2, 3 e da 6 a 11 e ha sostituito integralmente  i
commi da 4 a 4-sexies dell'art. 83-bis del decreto-legge n.  112  del
2008, non  e'  una  norma  ad  efficacia  retroattiva,  sicche'  alle
fattispecie sorte prima della  sua  entrata  in  vigore  continua  ad
applicarsi, per il principio di ultrattivita', la normativa abrogata. 
    Ora, poiche' nel caso di specie vengono in rilievo  contratti  di
trasporto conclusi negli  anni  2010  e  2011,  e'  evidente  che  la
normativa da applicare e' proprio quella  abrogata  e  sospettata  di
legittimita' costituzionale. 
    3.3.2. Nella concreta fattispecie l'incidenza  della  sentenza  4
settembre 2014  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  e'
minima. Infatti, tale  sentenza  e'  stata  resa  con  riferimento  a
specifica ipotesi non ricorrente (se non parzialmente)  nel  caso  in
esame. La questione decisa dalla Corte  di  giustizia  riguardava  la
determinazione dei costi minimi d'esercizio, su cui erano parametrati
i corrispettivi minimi dei contratti verbali di trasporto,  demandata
all'Osservatorio  sulle  attivita'  di  autotrasporto.  La  Corte  di
giustizia  ha  ritenuto  che  la  normativa  interna  che   demandava
all'Osservatorio,  nominato  dalle  associazioni  di  categoria,   la
fissazione dei costi minimi d'esercizio e cosi' (indirettamente)  dei
prezzi minimi dei contratti di trasporto, era in contrasto con l'art.
101  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   letto   in
combinato disposto  con  l'art.  4,  §  3  del  Trattato  sull'Unione
europea. 
    L'Osservatorio de quo ha fissato  per  la  prima  volta  i  costi
minimi d'esercizio in data 2 novembre 2011. 
    Nel caso di specie, fatta eccezione per le fatture n. 1161 del 30
novembre 2011 e n. 1272 del 31 dicembre 2011,  riguardanti  contratti
di trasporto conclusi ed eseguiti dal 2 novembre 2011 al 30  novembre
2011, quanto alla prima  fattura,  e  dal  1°  dicembre  2011  al  28
dciembre 2011, quanto alla seconda fattura, vengono in rilievo per il
resto (ed e' la parte piu' preponderante dei contratti di trasporto e
del  conseguente  credito  differenziale  preteso   dalla   curatela)
contratti di trasporto conclusi negli anni 2010  e  sino  ad  ottobre
2011 quando  l'Osservatorio,  ai  fini  de  quibus,  non  era  ancora
operativo  e  trovavano  applicazione  le  disposizioni   transitorie
previste dall'art.  83-bis,  comma  10  e  11  del  decreto-legge  n.
112/2008, in forza delle quali «(comma 10) Fino a quando non  saranno
disponibili le determinazioni di cui ai commi 1  e  2  [cioe'  quelle
fatte dall'Osservatorio], il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di  veicoli
e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del  carburante
per chilometro e sulle relative quote d'incidenza sulla base dei dati
in suo possesso e  delle  rilevazioni  mensili  del  Ministero  dello
sviluppo economico sul prezzo medio  del  gasolio  per  autotrazione,
sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori
e quelle della committenza (comma 11). Le disposizioni dei commi da 3
a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento  agli
aumenti nel costo del gasolio  a  decorrere  dal  1°  luglio  2008  o
dall'ultimo adeguamento effettuato [periodo  rilevante  nel  caso  in
esame trattandosi, come  sopra  evidenziato,  di  trasporti  conclusi
negli anni 2010 e 2011]. 
    Ora, tale regime transitorio (dei commi 10 e 11 del decreto-legge
n. 112/2008) e' stato giudicato conforme alla  normativa  comunitaria
dalla sent.  21  giugno  2016  -  Causa  C.121/16,  richiamata  dalla
curatela fallimentare (sentenza cui si rinvia per relationem ex  art.
118 disp. att. c.p.c.). 
    In base a tale normativa (art. 83-bis. commi 1, 2, 6, 7,  8,  10,
11 decreto-legge n.  112/2008),  ratione  temporis  applicabile,  con
riferimento ai contratti di trasporto di  merci  su  strada  che  non
siano stipulati in forma  scritta  (come  nel  caso  di  specie),  il
corrispettivo della prestazione di trasporto deve essere almeno  pari
alla  somma  della  cifra  corrispondente  al  costo  del  carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione della prestazione contrattuale
con quella pari a quota corrispondente ai costi  d'esercizio  diversi
dal costo del carburante determinato ai sensi del comma due (v. commi
6 e 7 dell'art. 83-bis, nonche' comma 8). 
    Qualora la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa  da
quella di cui al comma sei, risulti indicata in un importo  inferiore
a quello indicato nel comma 7, il vettore puo' chiedere  al  mittente
il pagamento della differenza. 
    Il costo del carburante, ai fini  in  esame,  e'  determinato  ai
sensi del comma 10 dal Ministero  del  tesoro,  che  individua  anche
l'incidenza di tale costo sulla quota dei costi d'esercizio. 
    In altre parole, nel regime  transitorio  il  costo  del  singolo
trasporto  non  puo'  essere  inferiore  alla  somma  del  costo  del
carburante, come determinato ai sensi  del  comma  10,  e  dei  costi
d'esercizio diversi dal costo del carburante. 
    Ad esempio, avendo riguardo  alla  determinazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relativa al mese di agosto  2010
e ad un automezzo di portata pari o superiore a 26 q.li,  nonche'  ad
una percorrenza di trasporto di 170 km,  il  corrispettivo  non  puo'
essere inferiore a euro 283,86. 
    Infatti, in base a tale tabella il costo medio del carburante era
di euro 0,354 e la quota dei costi d'esercizi riferita al  costo  del
carburante pari al  21,2%.  Dal  che  si  ricava  che  il  costo  del
carburante e' pari ad euro 60,18 (170 km N0,354): la quota dei  costi
d'esercizio diversa dal carburante e'  pari  ad  euro  223,68  (cosi'
determinata in base a semplice proporzione: 60,18:21,2 = x:78,8). Per
un totale minimo di euro 283,86. 
    Un corrispettivo inferiore  a  tale  importo  non  sarebbe  stato
legittimo ed avrebbe determinato il diritto del vettore al  pagamento
della differenza, ex  art.  83-bis  commi  6  e  7  decreto-legge  n.
112/2008. Per  tali  differenze  agisce  nella  concreta  vicenda  la
curatela fallimentare. 
    3.4.  Rispetto  alla  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata in precedenza, i  termini  della  questione  non  cambiano,
poiche' e' indifferente che i  costi  minimi  (e  quindi  la  tariffa
minima)  siano  determinati   dall'Osservatorio   (per   il   periodo
successivo al 2 novembre 2011) oppure siano  determinati,  in  regime
transitorio (in attesa delle determinazioni  dell'Osservatorio),  dal
Ministero (per  il  periodo  antecedente  al  2  novembre  2011).  La
questione  di  legittimita'  costituzionale  si  pone  negli   stessi
identici  termini  gia'  oggetto  della  precedente  ordinanza  11-12
febbraio 2013. 
    In conclusione, dovendo questo  giudice  applicare  la  normativa
abrogata (principio di ultrattivita') ed essendo questa, nella  parte
rilevante nel presente giudizio,  conforme  al  diritto  comunitario,
secondo l'interpretazione datane di recente  dalla  stessa  Corte  di
giustizia,   rimane   attuale   la    questione    di    legittimita'
costituzionale, cosi' come prospettata con l'ordinanza 11-12 febbraio
2013, sopra ritrascritta, sia pure riferita  al  regime  transitorio,
operante sino alla prima determinazione dei costi  minimi  effettuata
dall'Osservatorio nel novembre 2011. 
    La  questione  non   e'   soltanto   rilevante   ma   anche   non
manifestamente  infondata,  secondo  quanto   gia'   indicato   nella
precedente  ordinanza  di  remissione,  sopra  trascritta,  che  deve
intendersi qui richiamata sia in punto di giudizio di  rilevanza  sia
in punto di non manifesta infondatezza, integrata,  per  quest'ultimo
aspetto, con le considerazioni svolte nelle note a pie di pagina,  n.
1 e 2, presenti in quest'ordinanza. 

(1) Ad integrazione delle predette considerazioni, si  aggiunge  che,
    come rilevato dalla Corte di giustizia nella  sent.  4  settembre
    2014, la normativa de qua prende in considerazione in maniera del
    tutto generica la tutela della sicurezza stradale senza stabilire
    alcun nesso tra costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della
    sicurezza  stradale,  sicche'  il  riferimento   a   quest'ultimo
    costituisce un mero escamotage  linguistico  per  mascherare  una
    chiara  limitazione  della  liberta'  d'iniziativa  economica  e,
    quindi, della liberta' di concorrenza. 

(2) Nessuna correlazione e', quindi, ancora  una  volta  apprezzabile
    tra   l'esigenza   di   tutela   della   sicurezza   stradale   e
    l'introduzione di un sistema tariffario. 
 
                               P.Q.M. 
 
    sciogliendo la formulata riserva; 
    visto l'art. 134 Cost., 
    dichiara  la  rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis,  commi  1,
2, 3, 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge  n.  112/2008,  convertito  con
legge n. 133/2008, e succ. mod.,  nel  testo  temporalmente  vigente,
nella parte in cui introduce  una  tariffa  minima  per  i  trasporti
nazionali, per contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost.; 
    ai sensi degli articoli 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri,  e  sia  comunicata  al  presidente  del  Senato  della
Repubblica e al presidente della Camera dei deputati. 
 
    Cosi' deciso in Lucca in data 20 febbraio 2017. 
 
                         Il giudice: Capozzi