N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2017
Ordinanza del 22 febbraio 2017 del Tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da O.G. in liquidazione gia' Ondulati Giusti S.p.a. contro Fallimento G.F.M. trasporti S.r.l. . Trasporto - Trasporto di merci su strada - Corrispettivo dovuto al vettore qualora il contratto non sia stipulato in forma scritta - Determinazione in misura non inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia generali (inclusi i c.d. costi di sicurezza) che di carburante, stabiliti, per classe di appartenenza del veicolo, dall'Osservatorio sulle attivita' di trasporto - Regime transitorio di determinazione del corrispettivo. - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11.(GU n.33 del 16-8-2017 )
TRIBUNALE DI LUCCA Sezione Civile Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del giudice dott. Carmine Capozzi, sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 1256/2012 RG, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, promosso da Ondulati Giusti SpA (opponente), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Fidolini e Cristiano Calassi del Foro di Firenze e dall'avv. Augusto Senesi del Foro di Lucca, domiciliata per la lite presso lo studio di quest'ultimo in Lucca, Viale Carlo del Prete n. 719, contro Fallimento G.F.M. Trasporti Srl (opposto), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Andreini del Foro di Lucca, domiciliato per la lite presso lo studio del difensore in Lucca, via Pisana n. 345. §1. Nel procedimento n. 1256/2012 RG, con ordinanza 11-12 febbraio 2013, questo tribunale sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e succ. mod., nel testo temporalmente vigente, nella parte in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali. L'ordinanza era iscritta al n. 160 del registro ordinanze dell'anno 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie dell'anno 2013. Di seguito, in corsivo, si riporta il testo dell'ordinanza in questione. «Tribunale di Lucca Sezione civile Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del giudice dott. Carmine Capozzi, sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 1256/2012 RG avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, promosso da Ondulati Giusti SpA (opponente), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Fidolini e Cristiano Colussi del Foro di Firenze e dall'avv. Augusto Senesi del Foro di Lucca, domiciliata per la lite presso lo studio di quest'ultimo in Lucca, viale Carlo del Prete n. 719, contro G.F.M. Trasporti Srl (opposta), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mei del Foro di Lucca, domiciliata per la lite presso lo studio del difensore in Lucca, viale Luporini n. 807. I. Premessa Con atto di citazione, tempestivamente notificato, Ondulati Giusti SpA ha opposto il decreto ingiuntivo di pagamento provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Lucca in data 7 marzo 2012, n. 304/2012, con il quale su istanza della G.F.M. Trasporti SRL, le e' stato ordinato di pagare, in relazione a trasporti effettuati negli anni 2010 e 2011, la somma di euro 261.906,70, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di differenze tra i corrispettivi concordati tra le parti al momento della conclusione verbale dei contratti di trasporto e quanto previsto come dovuto dal comma 7 dell'art. 83-bis del decreto-legge n. 112/2008. A fondamento dell'opposizione, la Ondulati Giusti SpA ha eccepito, fra l'altro, che la disposizione in base alla quale e' stato ottenuto il decreto ingiuntivo e' contraria agli articoli 96 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' agli articoli 3 e 41 Cost. Ha chiesto, pertanto, in tesi la disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto comunitario e, in ipotesi, la remissione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 83-bis del decreto-legge n. 112/2008. Radicatosi il contraddittorio, la G.F.M. Trasporti ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto. Con le memorie previste dall'art. 183, comma 6 codice di procedura civile le parti hanno meglio argomentato le loro posizioni e l'opponente ha insistito nelle questioni preliminari sollevate. Il Giudice istruttore si e' riservato sulle istanze delle parti. II. La normativa (interna) di riferimento. Il combinato disposto dell'art. 83-bis, comma 1, 2, 6 e 7 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), conv. con mod. dalla legge n. 133 del 2008, prevede che qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta (come nel caso di specie), il corrispettivo dovuto al vettore deve essere quantomeno pari alla somma di due parametri: il primo risultante dal prodotto del costo chilometrico medio del carburante, cosi' come calcolato mensilmente dall'Osservatorio sulle attivita' di trasporto di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, per il numero dei chilometri percorsi, e il secondo pari alla quota dei costi di esercizio - diversi dal costo del carburante ed inclusi i c.d. costi di sicurezza - di un'impresa di autotrasporto per conto terzi, quota determinata dallo stesso osservatorio due volte l'anno (entro il quindicesimo giorno di giugno e di dicembre). In altre parole il corrispettivo dovuto al vettore non puo' essere inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia di quelli generali, sia di quelli per carburante, cosi' come determinati, per classe di appartenenza del veicolo, dal mentovato osservatorio sulle attivita' di trasporto. Le disposizioni in esame introducono, all'evidenza, una tariffa minima. Le parti sono invece libere di determinare il corrispettivo in eccedenza rispetto alla tariffa minima. Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede che qualora la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella diretta a coprire i costi di carburante, risulti indicata in un importo inferiore a quello dei costi minimi di esercizio, diversi dai costi di carburante, il vettore puo' chiedere al committente il pagamento della differenza. L'azione, per i contratti conclusi in forma verbale, si prescrive in cinque anni. Lo stesso comma, letto in correlazione con il precedente comma sesto, suppone, sia pure implicitamente, che lo stesso vettore possa agire in giudizio per le differenze rispetto alla quota di corrispettivo corrispondente al costo del carburante. Discutibile (e discusso) essendo in tal ultimo caso soltanto se la prescrizione sia quinquennale (ex comma 7 art. 83-bis) oppure annuale, in base alla regola generale dell'art. 2951 del codice civile. Questione, quest'ultima, che comunque non rileva nel presente giudizio, atteso che l'opponente non ha proposto una tempestiva eccezione di prescrizione: l'eccezione (per la parte del corrispettivo diretta a coprire i costi di carburante) e' stata proposta tardivamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. l c.p.c., laddove l'opponente, avendo veste sostanziale di convenuto, avrebbe dovuto proporre l'eccezione con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (il profilo, qui anticipato, ha rilievo ai fini del successivo giudizio di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta dall'opponente). III. La posizione dell'opponente. L'opponente dubita che le disposizioni in esame siano compatibili con il diritto comunitario e con la nostra Costituzione. In relazione al primo profilo, deduce che la norma interna si pone in contrasto con gli articoli 96 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e chiede a questo tribunale la disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria. Argomenta che «la normativa interna e' contraria alle disposizioni richiamate, ispirate alla realizzazione di un mercato comune mediante la creazione di un sistema di regole comuni a tutti gli Stati membri al fine di favorire l'instaurazione di un regime di concorrenza mediante l'eliminazione dei fattori di differenziazione fra i vari Stati membri, e cioe' di tutte quelle discriminazioni derivanti dall'applicazione da parte dei vettori di prezzi e condizioni diverse a seconda dello Stato di origine o destinazione». Segnala che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (italiana) ha rilevato il contrasto con la normativa in materia di concorrenza e ha introdotto ricorso ex art. 21-bis, legge n. 287/90 al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per ottenere l'annullamento delle determinazioni amministrative conseguenti all'applicazione delle soprarichiamate norme interne e che la Commissione europea ha chiesto chiarimenti al Governo italiano in merito al sistema tariffario delineato dalle disposizioni sopra citate. In relazione al secondo profilo, assume che le disposizioni richiamate sono in contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost., determinando una irragionevole restrizione della liberta' d'iniziativa economica, anche sub specie di liberta' di concorrenza. IV. La posizione dell'opposta. La societa' opposta ha replicato che il Tar Lazio, con la recente decisione del 25 ottobre 2012, ha respinto l'istanza cautelare avanzata dall'AGCM e ha contestato la fondatezza degli altri profili sollevati dalla opponente. V. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Il preventivo sindacato di conformita' della normativa interna con quella comunitaria. Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, e' necessario anzitutto verificare la compatibilita' della norma interna con il diritto comunitario. Soltanto laddove la norma interna fosse conforme al diritto comunitario direttamente applicabile, sorgerebbe il dovere, per questo giudice, di esaminare la questione di legittimita' costituzionale. Qualora, invece, la norma interna non fosse conforme al diritto comunitario, venendo in rilievo, giustappunto, norme comunitarie di diretta applicazione, questo giudice sarebbe tenuto a disapplicare la normativa interna in contrasto con quella comunitaria. Premesso il corretto ordine logico delle questioni da trattare, va escluso, anzitutto, che la normativa interna si ponga in contrasto con la normativa comunitaria invocata dalla societa' opponente e, per completezza d'esame, anche con le norme in tema di liberta' di stabilimento e di liberta' di prestazione dei servizi. Piu' volte la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di affermare che sono compatibili con le norme comunitarie in materia di liberta' di stabilimento e liberta' di prestazioni dei servizi, di liberta' di concorrenza e di trasporti, provvedimenti legislativi e/o amministrativi, direttamente riferibili allo Stato membro, che per ragioni di interesse generale introducono tariffe minime (e/o anche massime). Non e' questa la sede per fare un esame completo della giurisprudenza comunitaria. Si puo' rinviare, fra l'altro, alle decisioni riguardanti le tariffe minime degli avvocati italiani (cause C-94/04 e C-202/04) oppure riguardanti, quanto all'autotrasporto per conto terzi, il precedente sistema delle c.d. tariffe a forcella (cause C-96/94 e 38/97 - sentenze Centro Servizi Spediporto e Alibrandi). Non puo' ritenersi, quindi, che un sistema quale quello delineato dalla normativa interna sopra richiamata, introdotto nell'interesse generale alla sicurezza della circolazione stradale, si ponga in contrasto con la normativa comunitaria. VI. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Gli altri profili. Escluso, quindi, che la normativa interna si ponga in contrasto con la normativa comunitaria, in punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale puo' osservarsi che le parti hanno concordato, al momento della conclusione verbale dei contratti di trasporto per cui e' causa - contratti tutti perfezionati dopo l'entrata in vigore dell'art. 83-bis del decreto-legge n. 112/08, che risulta quindi applicabile nella concreta fattispecie - corrispettivi inferiori alla tariffa minima prevista in forza di detto decreto. Invero, il punto in esame e' incontroverso tra le parti, essendo contestato dall'opponente unicamente l'entita' della somma differenziale pretesa dall'opposta: la differenza - tra la tariffa minima e i corrispettivi liberamente concordati - sarebbe di euro 176.833,69, per l'opponente, e di euro 261.906,70, per l'opposta. Infine, e come giu' in precedenza rilevato, l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente, che avrebbe comunque riguardato soltanto una parte del credito e non tutto il credito, e' inammissibile siccome tardivamente introdotta in giudizio. Pertanto, l'eventuale dichiarazione costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8, decreto-legge n. 112/2008 nella parte in cui fissa una tariffa minima, determinerebbe, percio' stesso, la validita' dell'accordo concluso dalle parti in punto di corrispettivo del servizio di trasporto e la reiezione della domanda di pagamento proposta in forma monitoria. In altre parole, diverso sarebbe l'esito della decisione del giudice remittente qualora la disposizione contestata fosse giudicata incostituzionale, donde la rilevanza della questione proposta. VII. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Parametri costituzionali di riferimento (articoli 3 e 41 Cost.). VII.I La questione di legittimita' costituzionale posta dall'opponente non e' manifestamente infondata. L'art. 41, comma 1 Cost. prescrive: «L'iniziativa economica privata e libera». La liberta' d'iniziativa economica non puo' pero' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana, cosi' come previsto dall'art. 41, comma 2 Cost. Sono pertanto conformi a Costituzione interventi legislativi diretti ad evitare che la liberta' d'iniziativa economica, che include anche la liberta' di concorrenza, si ponga in contrasto con i principali beni dell'uomo (vita, salute, liberta' personale, dignita'). Nel caso di specie, il legislatore ha espressamente qualificato il suo intervento come diretto a tutelare la sicurezza stradale (v. rubrica dell'art. 83-bis). In particolare, il sistema tariffario descritto dovrebbe essere finalizzato a garantire agli autotrasportatori, quantomeno, il recupero dei costi minimi, come determinati in via amministrativa, inclusi i costi di gestione riferibili alla sicurezza (vale a dire, i costi necessari a mantenere in efficienza i mezzi di autotrasporto - manutenzione ordinaria periodica e straordinaria - e i costi dei turni di riposo degli autisti). L'idea che sorregge l'intervento legislativo e' che se e' garantito, attraverso una tariffa minima, il recupero dei costi di sicurezza, percio' stesso sarebbe garantita la sicurezza stradale (generale, di tutti gli utenti), perche', invero, sarebbe garantita l'efficienza dei mezzi di autotrasporto e la piena capacita' psicofisica degli autisti (non stressati da turni di lavoro effettuati in violazione del codice della strada). E' opinione del remittente che l'intervento legislativo in esame si ponga in contrasto con l'art. 41 Cost. sotto un duplice profilo. In primo luogo, l'esercizio dell'attivita' economica di autotrasportatore per conto terzi esercitata nel rispetto delle norme del codice della strada e delle norme di tutela della sicurezza sul lavoro non e' un'attivita' che si ponga (ex se) in contrasto con l'art. 41 Cost., cosi' come richiesto da questa disposizione, sicche' non si giustifica l'introduzione di un sistema tariffario, che limita la concorrenza e introduce una significativa barriera all'accesso a tale tipologia d'attivita' economica. La sicurezza stradale non e' garantita, infatti, dall'esistenza di un sistema tariffario, ma dal rispetto di altre disposizioni legislative, presenti nel codice della strada e nella normativa sulla sicurezza sul lavoro (in punto, fra l'altro, d'efficienza dei veicoli marcianti e di turni di riposo degli autisti). L'esistenza di tariffe minime non offre nessuna garanzia di rispetto di queste disposizioni. E' il rispetto di queste altre disposizioni, per contro, che garantisce la sicurezza stradale e concorrere a determinare, secondo leggi di mercato, il corrispettivo del servizio di autotrasporti su strada per conto terzi. Un'impresa che non copra i costi di esercizio, cosi' come determinati anche dal rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, e' percio' stesso un'impresa che e' fuori mercato, destinata al fallimento (1) . In secondo luogo, e con diversa visuale dello stesso problema, al bilanciamento dei contrapposti interessi (liberta' d'iniziativa economica, da un lato, e sicurezza delle persone dai rischi connessi alla circostanza stradale dei mezzi di autotrasporto per conto terzi, dall'altro lato), effettuato dall'art. 83-bis decreto-legge n. 112/2008, con l'introduzione di tariffe minime, viola il principio di ragionevolezza, poiche' a fronte di una sicura limitazione della liberta' d'iniziativa economica e della liberta' di concorrenza, nessuna certezza (o anche solo significativa probabilita') e' data dal fatto che il sistema tariffario minimo garantisca la sicurezza stradale, poiche', come sopra rilevato, questa e' garantita unicamente dal rispetto di altre disposizioni, contenute nel codice della strada e nel testo unico sulla sicurezza del lavoro, il cui rispetto e' assicurato da appositi apparati dello Stato (2) . VII.2. La questione di legittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata anche sotto un diverso profilo, afferente alla violazione del principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., sub specie di discriminazione a rovescio derivante dall'applicazione del diritto comunitario. La normativa interna non si applica ai trasporti internazionali e ai trasporti c.d. di cabotaggio, che sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo. Tale regolamento consente che, in occasione di trasporti internazionali, il trasportatore di merci su strada per conto terzi (che sia titolare di licenza comunitaria, come deve essere per poter effettuare simili trasporti), possa effettuare trasporti di cabotaggio (art. 8 reg. CE), i quali altro non sono che trasporti nazionali eseguiti in occasione di un trasporto internazionale. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale. L'ultimo scarico nel corso di trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata (art. 8.2.). E' evidente che la non applicazione della normativa interna sui minimi tariffari ai trasporti di cabotaggio (che sono trasporti nazionali effettuati in occasione in un trasporto internazionale) determina una discriminazione a rovescio degli autotrasportatori stabiliti in Italia, in relazione ai trasporti nazionali, che sono tenuti a rispettare un prezzo minimo che non si applica, invece, ai trasporti eseguiti in regime di cabotaggio. E' vero che il regolamento comunitario introduce delle limitazioni ai trasporti nazionali in regime di cabottaggio (massimo tre trasporti in sette giorni), ma e' altrettanto vero che tali limiti sono poco significativi e contenitivi dal punto di vista quantitativo. E' possibile, ad esempio, che effettuato un trasporto internazionale in entrata il giorno 20 febbraio 2013, l'autotrasportatore comunitario effettui nei successivi sette giorni tre trasporti nazionali, l'ultimo dei quali magari in prossimita' del confine nazionale, per poi effettuare di nuovo un trasporto internazionale il 1° marzo 2013, e tre trasporti nazionali nei successivi sette giorni, e cosi' via di seguito. In altre parole, se si considera che possibilita' quali quelle mostrate con l'esempio teste' fatto vanno moltiplicate per il numero dei trasportatori internazionali e il numero dei mezzi di trasporto da ciascuno posseduti, risulta evidente che una quota rilevante (in ipotesi molto rilevante per alcune regioni italiane) dei trasporti nazionali puo' essere eseguita in regime di cabotaggio, che e' sottratto all'applicazione dell'art. 83-bis decreto-legge n. 112/2008, con conseguenti rischi per gli stessi autotrasportatori stabiliti in Italia che sono costretti a subire una concorrenza alla quale, vincolati dai minimi tariffari, non potrebbero resistere. Tale preoccupazione e' talmente fondata che lo stesso Governo italiano si e' avvalso della facolta' prevista dalle norme comunitarie di vietare (per due anni, sino al 31 dicembre 2011), i trasporti in regime di cabotaggio per i vettori stabiliti in Bulgaria e Romania, Stati entrati in UE nel 2009. Un problema similare si verifichera' con il prossimo ingresso nell'UE (1° luglio 2013) della Croazia e dei vettori croati. La normativa italiana in esame, con la previsione di un sistema tariffario minimo, che si applica ai trasporti nazionali ma non a quelli nazionali in regime di cabotaggio, introduce, quindi, una seria discriminazione a rovescio, che viola il principio di uguaglianza. P.Q.M. sciogliendo la formulata riserva; Visto l'art. 134 Cost., dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e succ. mod., nel testo temporalmente vigente, nella parte in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali, per contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost.: ai sensi dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953 n. 87 dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e' stata comunicata al presidente del Senato della Repubblica e al presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lucca in data 11 febbraio 2013. Il Giudice: Dr. Carmine Capozzi» §2. Con ordinanza n. 80/2015 del 15 aprile 2015. la Corte costituzionale ha restituito gli atti al tribunale di Lucca, rilevando sia che nelle more la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 4 settembre 2014 (cause riunite da C-184/3 a C-187/13, C194/13, C-195/13 e C-208/13), ha affermato che l'art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, Trattato sull'Unione europea, deve essere interpretato «nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati», sia che, dopo tale decisione, e' intervenuto il legislatore nazionale, con la legge 23 dicembre 2014. n. 190, abrogando, anche se a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa, i commi 1, 2, 3 e da 6 a 11 ed integralmente sostituendo i commi da 4 a 4-sexies dell'art. 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito (v. art. 1, comma 248 legge n. 190/2014). Per effetto di tali modifiche e' venuta meno ogni disciplina legale del corrispettivo del contratto di trasporto, atteso che, il comma 4, nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che «nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale». La Corte ha pertanto restituito gli atti per valutare l'incidenza della pronuncia della Corte di giustizia e delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al tribunale rimettente. §3. Prima di dare conto delle ragioni che giustificano una nuova rimessione degli atti alla Corte costituzionale. occorre illustrare l'iter processuale successivo alla restituzione degli atti ed esaminare l'eccezione d'estinzione del presente giudizio sollevata dalla curatela fallimentare (cio' rilevando ai fini del giudizio di rilevanza). 3.1. L'ordinanza della Corte costituzionale n. 80/2015 di restituzione degli atti e' stata comunicata a questo tribunale nel mese di maggio 2015. Tuttavia, tale ordinanza non e stata comunicata dalla cancelleria alle parti del giudizio a quo se non nel corso dell'anno successivo: nell'ambito di tale procedimento di comunicazione e' emerso, poi, che la GFM Trasporti srl. nelle more, era stata dichiarata fallita [la dichiarazione di fallimento e' oggi, dopo la novella della legge fallimentare del 2006, causa automatica d'interruzione del processo, v. art. 43, comma 3 L.F.] sicche', difettando una parte cui comunicare l'ordinanza della Corte costituzionale ai fini della riattivazione del procedimento sospeso, con ordinanza 25 ottobre 2016 (avuta notizia della dichiarazione di fallimento), e' stata dichiarata l'interruzione del processo. Quest'ultimo e' stato poi riassunto tempestivamente dalla Ondulati Giusti. Nel processo riassunto si e' costituita la curatela del fallimento della GFM Trasporti srl, che ha eccepito in rito l'estinzione del giudizio sull'assunto che il termine per la riattivazione del processo sospeso decorrerebbe dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte costituzionale (e quindi dal 20 maggio 2015) e nel merito ha rilevato che la Corte di giustizia, con la recente pronuncia 21 giugno 2016, ha dichiarato che la normativa sospettata di legittimita' costituzionale e' compatibile con quella comunitaria per il periodo antecedente al novembre 2011, quando e' entrato in funzione l'Osservatorio sui prezzi. All'udienza di comparizione delle parti del 17 febbraio 2017 il giudice istruttore si e' riservato, anticipando che avrebbe rimesso di nuovo gli atti alla Corte costituzionale. 3.2. In punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, va affrontata, sia pure ai fini in esame, la questione preliminare di rito sollevata dalla curatela fallimentare (eccezione d'estinzione del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo). Essa non appare idonea a definire il giudizio e puo' essere esaminata assieme al merito, poiche' la curatela fallimentare muove da un errato presupposto interpretativo, sconfessato dalla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui nel caso di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il «dies a quo» del termine perentorio per la riassunzione del giudizio e' rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, a opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di costituzionalita' ad essa rimessa, poiche' solo questa comunicazione determina la conoscenza concreta della pronunzia medesima, senza che assuma rilievo, all'indicato fine, il sistema di pubblicita' legale, previsto per le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale - integralmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma, rispettivamente, dell'art. 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985 e 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 1986 - diretto a rendere conoscibili dette sentenze alla generalita', ma insufficiente ad assicurarne la conoscenza legale da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio (Cfr. in termini, Cassazione civ. S.U. 10 maggio 1996, n. 4394; Cassazione civ. 7 febbraio 2006, n. 2616; Cassazione civ. 2 dicembre 2010, n. 24533; soltanto apparentemente distonica e' Cassazione civ. 26 marzo 2013, n. 7580, che e' relativa, tuttavia, alla diversa fattispecie in cui il giudizio sospeso non e' quello in cui e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale; in tal caso, la sospensione non e' obbligata ed e' ricondotta da detta decisione alla disciplina dell'art. 296 codice di procedura civile e infine sottoposta a soluzione diversa da quella predicata nel caso in cui sia sospeso il giudizio nel quale e' sollevata la questione di legittimita' costituzionale). 3.3. Sempre in punto di rilevanza della questione va osservato che nessuna rilevanza e incidenza hanno nella concreta vicenda la sentenza della Corte di giustizia del 2014 e le modifiche normative sopravvenute ad opera della legge n. 190/2014. 3.3.1. Quanto a queste ultime, la stessa Corte costituzionale ricorda nella propria ordinanza n. 80/2015, che esse hanno effetto soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge abrogativa. In altre parole, l'art. 1, comma 248, legge n. 190/2014, che ha abrogato i commi 1, 2, 3 e da 6 a 11 e ha sostituito integralmente i commi da 4 a 4-sexies dell'art. 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non e' una norma ad efficacia retroattiva, sicche' alle fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi, per il principio di ultrattivita', la normativa abrogata. Ora, poiche' nel caso di specie vengono in rilievo contratti di trasporto conclusi negli anni 2010 e 2011, e' evidente che la normativa da applicare e' proprio quella abrogata e sospettata di legittimita' costituzionale. 3.3.2. Nella concreta fattispecie l'incidenza della sentenza 4 settembre 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea e' minima. Infatti, tale sentenza e' stata resa con riferimento a specifica ipotesi non ricorrente (se non parzialmente) nel caso in esame. La questione decisa dalla Corte di giustizia riguardava la determinazione dei costi minimi d'esercizio, su cui erano parametrati i corrispettivi minimi dei contratti verbali di trasporto, demandata all'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto. La Corte di giustizia ha ritenuto che la normativa interna che demandava all'Osservatorio, nominato dalle associazioni di categoria, la fissazione dei costi minimi d'esercizio e cosi' (indirettamente) dei prezzi minimi dei contratti di trasporto, era in contrasto con l'art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, letto in combinato disposto con l'art. 4, § 3 del Trattato sull'Unione europea. L'Osservatorio de quo ha fissato per la prima volta i costi minimi d'esercizio in data 2 novembre 2011. Nel caso di specie, fatta eccezione per le fatture n. 1161 del 30 novembre 2011 e n. 1272 del 31 dicembre 2011, riguardanti contratti di trasporto conclusi ed eseguiti dal 2 novembre 2011 al 30 novembre 2011, quanto alla prima fattura, e dal 1° dicembre 2011 al 28 dciembre 2011, quanto alla seconda fattura, vengono in rilievo per il resto (ed e' la parte piu' preponderante dei contratti di trasporto e del conseguente credito differenziale preteso dalla curatela) contratti di trasporto conclusi negli anni 2010 e sino ad ottobre 2011 quando l'Osservatorio, ai fini de quibus, non era ancora operativo e trovavano applicazione le disposizioni transitorie previste dall'art. 83-bis, comma 10 e 11 del decreto-legge n. 112/2008, in forza delle quali «(comma 10) Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 [cioe' quelle fatte dall'Osservatorio], il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote d'incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della committenza (comma 11). Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato [periodo rilevante nel caso in esame trattandosi, come sopra evidenziato, di trasporti conclusi negli anni 2010 e 2011]. Ora, tale regime transitorio (dei commi 10 e 11 del decreto-legge n. 112/2008) e' stato giudicato conforme alla normativa comunitaria dalla sent. 21 giugno 2016 - Causa C.121/16, richiamata dalla curatela fallimentare (sentenza cui si rinvia per relationem ex art. 118 disp. att. c.p.c.). In base a tale normativa (art. 83-bis. commi 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11 decreto-legge n. 112/2008), ratione temporis applicabile, con riferimento ai contratti di trasporto di merci su strada che non siano stipulati in forma scritta (come nel caso di specie), il corrispettivo della prestazione di trasporto deve essere almeno pari alla somma della cifra corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione della prestazione contrattuale con quella pari a quota corrispondente ai costi d'esercizio diversi dal costo del carburante determinato ai sensi del comma due (v. commi 6 e 7 dell'art. 83-bis, nonche' comma 8). Qualora la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma sei, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato nel comma 7, il vettore puo' chiedere al mittente il pagamento della differenza. Il costo del carburante, ai fini in esame, e' determinato ai sensi del comma 10 dal Ministero del tesoro, che individua anche l'incidenza di tale costo sulla quota dei costi d'esercizio. In altre parole, nel regime transitorio il costo del singolo trasporto non puo' essere inferiore alla somma del costo del carburante, come determinato ai sensi del comma 10, e dei costi d'esercizio diversi dal costo del carburante. Ad esempio, avendo riguardo alla determinazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa al mese di agosto 2010 e ad un automezzo di portata pari o superiore a 26 q.li, nonche' ad una percorrenza di trasporto di 170 km, il corrispettivo non puo' essere inferiore a euro 283,86. Infatti, in base a tale tabella il costo medio del carburante era di euro 0,354 e la quota dei costi d'esercizi riferita al costo del carburante pari al 21,2%. Dal che si ricava che il costo del carburante e' pari ad euro 60,18 (170 km N0,354): la quota dei costi d'esercizio diversa dal carburante e' pari ad euro 223,68 (cosi' determinata in base a semplice proporzione: 60,18:21,2 = x:78,8). Per un totale minimo di euro 283,86. Un corrispettivo inferiore a tale importo non sarebbe stato legittimo ed avrebbe determinato il diritto del vettore al pagamento della differenza, ex art. 83-bis commi 6 e 7 decreto-legge n. 112/2008. Per tali differenze agisce nella concreta vicenda la curatela fallimentare. 3.4. Rispetto alla questione di legittimita' costituzionale sollevata in precedenza, i termini della questione non cambiano, poiche' e' indifferente che i costi minimi (e quindi la tariffa minima) siano determinati dall'Osservatorio (per il periodo successivo al 2 novembre 2011) oppure siano determinati, in regime transitorio (in attesa delle determinazioni dell'Osservatorio), dal Ministero (per il periodo antecedente al 2 novembre 2011). La questione di legittimita' costituzionale si pone negli stessi identici termini gia' oggetto della precedente ordinanza 11-12 febbraio 2013. In conclusione, dovendo questo giudice applicare la normativa abrogata (principio di ultrattivita') ed essendo questa, nella parte rilevante nel presente giudizio, conforme al diritto comunitario, secondo l'interpretazione datane di recente dalla stessa Corte di giustizia, rimane attuale la questione di legittimita' costituzionale, cosi' come prospettata con l'ordinanza 11-12 febbraio 2013, sopra ritrascritta, sia pure riferita al regime transitorio, operante sino alla prima determinazione dei costi minimi effettuata dall'Osservatorio nel novembre 2011. La questione non e' soltanto rilevante ma anche non manifestamente infondata, secondo quanto gia' indicato nella precedente ordinanza di remissione, sopra trascritta, che deve intendersi qui richiamata sia in punto di giudizio di rilevanza sia in punto di non manifesta infondatezza, integrata, per quest'ultimo aspetto, con le considerazioni svolte nelle note a pie di pagina, n. 1 e 2, presenti in quest'ordinanza. (1) Ad integrazione delle predette considerazioni, si aggiunge che, come rilevato dalla Corte di giustizia nella sent. 4 settembre 2014, la normativa de qua prende in considerazione in maniera del tutto generica la tutela della sicurezza stradale senza stabilire alcun nesso tra costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale, sicche' il riferimento a quest'ultimo costituisce un mero escamotage linguistico per mascherare una chiara limitazione della liberta' d'iniziativa economica e, quindi, della liberta' di concorrenza. (2) Nessuna correlazione e', quindi, ancora una volta apprezzabile tra l'esigenza di tutela della sicurezza stradale e l'introduzione di un sistema tariffario.
P.Q.M. sciogliendo la formulata riserva; visto l'art. 134 Cost., dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e succ. mod., nel testo temporalmente vigente, nella parte in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali, per contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost.; ai sensi degli articoli 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87 dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al presidente del Senato della Repubblica e al presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lucca in data 20 febbraio 2017. Il giudice: Capozzi