N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 luglio 2017

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 18 luglio
2017 (della Regione autonoma Sardegna). 
 
Imposte e tasse - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
  dell'8 maggio 2017, recante  "Determinazione  del  maggior  gettito
  della tassa automobilistica  da  riservare  allo  Stato,  ai  sensi
  dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006,  n.
  296, per l'anno 2013" - Predisposizione di una tabella  recante  il
  maggior gettito riservato allo Stato in  relazione  alla  revisione
  degli importi della tassa automobilistica,  relativamente  all'anno
  2013. 
- Decreto del Direttore  generale  delle  finanze  e  del  Ragioniere
  generale dello Stato dell'8 maggio  2017,  recante  "Determinazione
  del maggior gettito della tassa automobilistica da  riservare  allo
  Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322,  della  legge  27
  dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013". 
(GU n.36 del 6-9-2017 )
    Ricorso per conflitto di attribuzione  per  la  Regione  autonoma
della Sardegna (codice fiscale:  80002870923),  con  sede  legale  in
09123 Cagliari, viale Trento, n. 69, in persona  del  Presidente  pro
tempore, Francesco Pigliaru, rappresentata e difesa,  giusta  procura
speciale a margine del presente atto, dagli Avv.ti  Alessandra  Camba
(codice  fiscale  CMBLSN57D49B354X;  posta  elettronica  certificata:
acamba@pec.regione.sardegna.it; fax:  070.6062418)  e  Prof.  Massimo
Luciani  (cod.  fisc.  LCNMSM52L23H501G;  fax:   06.90236029;   posta
elettronica   certificata:    massimoluciani@ordineavvocatiroma.org),
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in 00153 Roma,
Lungotevere  Raffaello  Sanzio,  n.  9,  contro  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del  Consiglio  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  Stato
presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato
ex lege; 
    A seguito  e  per  l'annullamento  del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 8 maggio 2017, recante  «Determinazione
del maggior gettito della tassa  automobilistica  da  riservare  allo
Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per l'anno 2013», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 110 del 13 maggio 2017. 
 
                                Fatto 
 
    1. - Il presente ricorso e' analogo ad altro gravame,  depositato
presso la cancelleria di codesta Ecc.ma Corte  in  data  30  novembre
2016 e rubricato al R. Conti. Enti n. 6/2016, tuttora pendente  e  in
attesa di trattazione in pubblica udienza. 
    In  particolare,  tanto  quel  ricorso  quanto  il  presente   si
inseriscono nella piu' ampia controversia, ben nota a codesta  Ecc.ma
Corte costituzionale, che a piu' riprese si e' pronunciata  sul  tema
(cfr. sentt. nn. 99 e 118 del 2012, 95 del 2013; 82 del 2015; 144 del
2015), avente ad oggetto l'esatta e integrale esecuzione dell'art.  8
dello Statuto regionale, per come novellato dall'art. 1,  comma  834,
della legge  n.  296  del  2006,  recante  il  regime  delle  entrate
regionali. 
    Ai sensi del successivo comma 838,  il  novellato  sistema  delle
entrate erariali doveva entrare «a regime dall'anno 2010».  Tuttavia,
lo Stato rimaneva per lungo tempo inerte, con la conseguenza  che  il
«ritardo accumulato» veniva «determinando una  emergenza  finanziaria
in  Sardegna»  (sent.  n.  95  del  2013).  Solo   nell'estate   2014
l'Amministrazione statale  ha  avviato  un  percorso  volto  a  porre
rimedio alla mancata esecuzione del novellato art. 8  dello  Statuto,
recependo alcune puntuali indicazioni del  legislatore,  costretto  a
intervenire proprio  dalla  giurisprudenza  costituzionale  (cfr.  la
legge n. 182 del 2012, di assestamento del bilancio 2012,  che  aveva
stanziato le somme per  le  regolazioni  contabili  in  favore  della
Sardegna, nonche' l'art. 11, comma 5-bis, del d.l. n.  35  del  2013,
come conv.  in  legge  n.  64  del  2013:  «al  fine  di  dare  piena
applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 118  del  2012,  al  nuovo  regime  regolatore  dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna,  disciplinato
dalle disposizioni di cui all'art.  1,  comma  834,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 [...] entro centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze  concorda,  nel  rispetto  dei
saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le  procedure
di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche  da
apportare al patto di stabilita' interno per la Regione Sardegna»). 
    2. - In data 21 luglio 2014, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze e il Presidente della  Regione  stipulavano  un  «accordo  in
materia di finanza pubblica», con il quale si regolavano  i  seguenti
elementi del rapporto economico-finanziario tra Stato e Regione: 
        i) fissazione del livello  massimo  di  spesa  regionale  per
l'anno 2013 (art. 1, comma 1); 
        ii) certificazione  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'
regionale per l'anno 2013 (art. 1, comma 2); 
        iii)  determinazione  dell'obiettivo  programmatico  per   la
finanza regionale per l'anno 2014 (art. 2); 
        iv) determinazione del vincolo di bilancio per la Regione  ai
sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012  e  corrispondente  non
applicabilita', per la Sardegna, delle non  compatibili  disposizioni
di legge in materia di patto di stabilita' (art. 3); 
        v) determinazione del  sistema  di  controllo  sulla  finanza
regionale (monitoraggio, certificazione e relative sanzioni: art. 4); 
        vi) composizione extragiudiziale del contenzioso  in  materia
di finanza pubblica (art. 5); 
        vii) recepimento, da parte della Regione, delle  disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. 
    Successivamente, nel dicembre del 2015, lo  Stato  e  la  Regione
sono addivenuti a una seconda intesa, recante «accordo [...]  per  il
coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del procedimento  di
attuazione dell'art. 8 della legge costituzionale 26  febbraio  1948,
n. 3». Con tale intesa lo Stato e la Regione hanno  eliminato  alcuni
residui  elementi  d'incertezza   concernenti   il   catalogo   delle
compartecipazioni erariali  di  cui  all'art.  8  dello  Statuto  (in
particolare per quanto concerne le  entrate  derivanti  da  giochi  e
scommesse e la compensazione per  la  perdita  di  gettito  derivante
dalla soppressione della tassa sulle concessioni governative  per  le
patenti di guida; cfr. articoli 1 e 2 dell'intesa) e hanno  convenuto
che «il saldo del maggior gettito spettante alla Regione per gli anni
dal 2010 al 2015 in conseguenza dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'art. 8  della  legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3, rispetto all'importo gia'  attribuito,  e'  erogato  alla
medesima in 4 annualita' costanti a decorrere dall'anno  2016»  (art.
3). 
    3.  - Contestualmente,  la  «commissione  paritetica»  ai   sensi
dell'art. 56 dello Statuto regionale licenziava il testo delle  norme
di attuazione del novellato art. 8 dello Statuto  speciale,  recepito
dal decreto legislativo  n.  114  del  2016,  pubbl.  nella  Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 
    Interessano particolarmente ai fini  del  presente  giudizio  gli
articoli 15 e 18 del decreto legislativo. 
    L'art. 15, comma 1, prevede che «Le  compartecipazioni  spettanti
ai sensi dell'art. 8 dello Statuto alla Regione  non  possono  essere
oggetto di riserva erariale, salvo quanto previsto al comma 2». 
    Il successivo  comma  2  specifica  che  «esclusivamente  qualora
intervengano eventi eccezionali e imprevedibili, previa comunicazione
alla  Regione  autonoma  della   Sardegna,   il   gettito   derivante
dall'istituzione di nuovi tributi  o  da  maggiorazioni  di  aliquote
determinati con legge statale puo' essere  riservato  allo  Stato,  a
condizione che il medesimo  gettito  sia  specificamente  finalizzato
alla copertura degli oneri derivanti dagli  eventi  anzi  detti,  sia
temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel  bilancio
statale». 
    L'art. 18, invece, prevede  che  «le  disposizioni  del  presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal  1°  gennaio  2010»,
coerentemente con il termine di entrata a regime del novellato art. 8
dello Statuto, gia' indicata dall'art. 1, comma 838, della  legge  n.
296 del 2006. 
    4. - E' in  questo  contesto  che  l'Amministrazione  statale  ha
adottato il decreto MEF 21 settembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 21 settembre 2016, impugnato col ricorso rubricato al n.  6
del Reg. Confl. Enti del 2016. 
    Tale provvedimento aveva e ha ad oggetto la  «Determinazione  del
maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato,
al netto del minor gettito dello stesso tributo da  riconoscere  alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per  l'anno
2012». 
    Come si legge nella  motivazione,  il  decreto  ministeriale  da'
asserita attuazione all'art. 1, commi 236, 321 e 322 della  legge  n.
296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). 
    Il comma 236 aveva concesso l'esenzione per cinque annualita' dal
pagamento della tassa automobilistica regionale a coloro che  avevano
effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione,  di  alcuni
veicoli, contestualmente delegando (tramite rinvio alle procedure  di
cui al precedente comma  235)  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni   e   Province
autonome, a provvedere alle  regolazioni  finanziarie  nei  confronti
delle Regioni e delle Province autonome delle  minori  entrate  nette
derivanti dall'agevolazione. 
    Il comma 321 ha  aumentato,  per  il  periodo  successivo  al  1°
gennaio 2007, l'importo delle tariffe  delle  tasse  automobilistiche
«in base al principio  di  sostenibilita'  ambientale  dei  veicoli»,
disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei  trasferimenti
statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di  Trento  e
Bolzano  in  ragione  del  maggior  gettito  derivante  dal  predetto
tributo. 
    Il successivo comma 322 ha rinviato a un  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni e Province Autonome, la definizione  delle  regolazioni
finanziarie delle maggiori entrate  nette  derivanti  dall'attuazione
delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per  la  corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle sopra dette autonomie. 
    In  (pretesa)  attuazione  di  queste  disposizioni,  il  decreto
riporta la tabella indicante le somme che le Regioni  e  le  Province
autonome, che riscuotono il  tributo,  devono  rimettere  all'erario,
quale  «maggior  gettito»  derivante  dall'aumento   tariffario   del
predetto comma 322, detratto il minor gettito derivante dal  predetto
comma 321. 
    Per la Regione Sardegna tale maggior gettito e' individuato nella
somma (certo non irrilevante) di € 4.481.085,69. 
    L'art. 2 del  decreto  prevede  che  tali  importi,  pretesamente
spettanti all'erario, debbano  essere  versati  dalle  Regioni  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto  in  Gazzetta
Ufficiale  e  che,  ove  tale  versamento  non  sia  effettuato,   la
Ragioneria generale dello Stato  sia  tenuta  «al  recupero  mediante
corrispondente  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  destinati  a
ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa
risultano  iscritte  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e finanze». 
    5. - Pressoche' identico al  provvedimento  sopra  menzionato  e'
quello oggetto del presente ricorso. 
    5.1. - Anche in questo caso l'oggetto del decreto del MEF  e'  la
«Determinazione del maggior gettito della  tassa  automobilistica  da
riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321  e  322,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296», con l'unica differenza che l'anno di
riferimento e' il 2013. 
    Parimenti, il fondamento normativo del provvedimento e'  indicato
nei commi 321 e 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006,  nonche'
nei commi 63 e 64 del d.l. n. 262 del 2006, che  hanno  riformato  le
tariffe delle tasse automobilistiche e delle equivalenti tasse per  i
motocicli, in base al  principio  di  sostenibilita'  ambientale  dei
veicoli. 
    In  particolare,  come  e'  stato  gia'  accennato  al  paragrafo
precedente,  il  provvedimento  qui  impugnato  intende  regolare   i
rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le Regioni  (inclusa  la
ricorrente) e le Province autonome,  in  (pretesa)  attuazione  delle
disposizioni di legge che  prevedono  la  riduzione  percentuale  dei
trasferimenti statali destinati alle Regioni in ragione  del  maggior
gettito derivante dalla riforma del tributo. 
    A tal proposito, si deve nuovamente ricordare che l'art. 1, comma
321, della legge n. 296  del  2006  prevede  che,  «a  decorrere  dai
pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di  cui  all'art.
1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre  1997,  e'
sostituita dalla Tabella 2 annessa alla  presente  legge»  e  che  «i
trasferimenti erariali in  favore  delle  regioni  o  delle  province
autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari  al
maggior gettito derivante ad esse dal presente comma». 
    Il successivo comma 322 stabilisce che «con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  effettuate  le  regolazioni
finanziarie delle maggiori entrate  nette  derivanti  dall'attuazione
delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri  e  le  modalita'
per la corrispondente riduzione dei trasferimenti  dello  Stato  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Analogamente, l'art. 2, comma 63,  del  d.l.  n.  262  del  2006,
dispone che «decorrere dai pagamenti successivi al 1°  gennaio  2007,
la tassa automobilistica di possesso sui motocicli  e'  rideterminata
nelle misure riportate nella tabella I allegata al presente decreto»,
mentre il successivo comma 64 precisa che «I  trasferimenti  erariali
in favore delle regioni  sono  ridotti  in  misura  pari  al  maggior
gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63». 
    5.2. - Quanto alla parte dispositiva del provvedimento impugnato,
l'art. 1 del provvedimento approva le tre Tabelle A, B e C, nel quale
sono   riportati   rispettivamente   gli   aumenti   delle    tariffe
automobilistiche, il conseguente maggior gettito e la quota spettante
all'erario del gettito e il conseguente prospetto  delle  regolazioni
contabili tra l'erario e le Regioni. 
    Per la Regione Sardegna, il maggior gettito e' individuato  nella
somma  (certo  non  irrilevante)  di  €  4.481.085,69.  Quanto   alle
regolazioni contabili tra la Regione e  l'erario,  la  somma  che  la
Regione deve riversare allo Stato ammonta a € 2.817.523,18,  pari  ai
7/10 del maggior gettito. 
    Tale indicazione - si badi - non significa che gli altri 3/10 del
maggior gettito rimangano nelle disponibilita' della Regione. Come si
vedra' di seguito, le tasse  automobilistiche  sono  «compartecipate»
dalla Regione ricorrente per i  7/10.  Ne  consegue  che  il  maggior
gettito dell'imposta automobilistica: 
        per  3/10  rimane  acquisito   allo   Stato   all'esito   dei
trasferimenti disposti nell'ambito delle regolazioni finanziarie  del
regime di compartecipazione; 
        per 7/10 e'  trasferito  alla  Regione  Sardegna,  la  quale,
pero', in ottemperanza al decreto qui  impugnato,  dovra'  nuovamente
rimborsarlo all'erario. 
    In   conclusione,   l'intero   maggior   gettito   delle    tasse
automobilistiche derivante dall'aumento delle  tariffe  disposte  con
gli articoli 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del  2006;  e  1,
commi 63 e 64, del d.l. n. 262 del 2006, e' riservato all'erario. 
    L'art.  2  del  decreto  prevede  che  gli  importi  pretesamente
spettanti all'erario  debbano  essere  versati  dalle  Regioni  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale e che, ove tale versamento non sia effettuato,  la
Ragioneria generale dello Stato  sia  tenuta  «al  recupero  mediante
corrispondente  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  destinati  a
ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa
risultano  iscritte  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e finanze». 
    Il decreto ministeriale  impugnato  e'  illegittimo  e  violativo
delle attribuzioni costituzionali della  ricorrente,  che  ne  chiede
l'annullamento per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. - Violazione degli articoli 7, 8, 54 e 56 della legge cost. n.
3 del 1948, recante «Statuto speciale per  la  Sardegna»;  violazione
degli articoli 15 e 18 del  decreto  legislativo  n.  114  del  2016,
recante «Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto speciale della
Regione autonoma della Sardegna - legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3, in materia  di  entrate  erariali  regionali»,  anche  in
relazione all'art.  1,  comma  321,  della legge  n.  296  del  2006;
violazione degli articoli  116,  117  e  119  Cost.;  violazione  del
principio di leale collaborazione ex  articoli  5  e  117  Cost.,  in
relazione alle intese stipulate tra lo Stato e la Regione  aventi  ad
oggetto «Accordo tra lo Stato e la Regione  autonoma  della  Sardegna
per il coordinamento della finanza pubblica», del  dicembre  2015,  e
«Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e  la  Regione
Sardegna in materia di finanza pubblica», del luglio 2014. Il decreto
impugnato   e'   manifestamente    violativo    delle    attribuzioni
costituzionali della Regione ricorrente, di cui agli articoli 8, 54 e
56 dello Statuto, e delle norme di attuazione statutaria ex  articoli
15 e 18 del decreto legislativo n. 114 del 2016. 
    Il provvedimento del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
infatti, riserva all'erario il maggior gettito derivante dall'aumento
di un  tributo  che  e'  compartecipato  per  i  sette  decimi  dalla
Sardegna, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  m),  dello  Statuto
(«le entrate della Regione sono costituite [...] m) dai sette  decimi
di  tutte  le  entrate  erariali,  dirette  o   indirette,   comunque
denominate, ad  eccezione  di  quelle  di  spettanza  di  altri  enti
pubblici»). 
    Sono  dunque  sottratte  alla  Regione  ricorrente  risorse   che
statutariamente  (art.  8)  le  spettano.  Tale   misura   pregiudica
inevitabilmente l'autonomia finanziaria regionale, che l'art. 7 dello
Statuto («La Regione ha una propria finanza,  coordinata  con  quella
dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta'  nazionale,
nei modi stabiliti dagli articoli seguenti»)  riconnette  proprio  al
regime delle compartecipazioni erariali di cui' al successivo art. 8. 
    Tale   circostanza   dimostra   inequivocabilmente    il    «tono
costituzionale» della presente controversia  e  giustifica  (e  rende
ammissibile) il ricorso all'Ecc.ma Corte costituzionale, in  sede  di
conflitto di attribuzione. 
    2. - La riserva erariale disposta  con  il  decreto  ministeriale
impugnato e' illegittima. 
    L'art. 8 dello Statuto, infatti, non contempla alcuna ipotesi  al
ricorrere della quale  il  regime  di  compartecipazione  fissa  alle
entrate puo' essere derogato. Si badi: le riserve non  sono  previste
ne' nella formulazione vigente, ne'  in  quelle  precedenti,  con  la
conseguenza  che   ogni   atto   che   esclude   un   tributo   dalla
compartecipazione e' illegittimo per violazione diretta dello  stesso
art. 8 e indiretta dell'art. 7. 
    Sul  punto  e'   maturato   un   orientamento   giurisprudenziale
inequivoco. La sent. n. 241 del 2012 dell'Ecc.ma Corte costituzionale
ha affermato che, «diversamente dallo statuto della Regione siciliana
[e di altre Autonomie speciali], non risultano riserve integrali allo
Stato  previste  dallo  statuto  della  Regione  autonoma   Sardegna.
Pertanto, la denunciata mancata attribuzione  a  tale  Regione  degli
importi  corrispondenti  all'applicazione  delle   quote   fisse   di
compartecipazione previste dall'art.  8  dello  statuto  speciale  in
relazione ai diversi tributi [...] contrasta con l'evocato  parametro
statutario». 
    Il decreto impugnato, dunque, e' violativo degli articoli 7  e  8
dello Statuto regionale e deve essere annullato. 
    Per le medesime ragioni risultano violati gli articoli 116;  117,
comma  3;  e  119  Cost.,  che  riconoscono  e  tutelano  l'autonomia
economico-finanziaria  delle  Regioni  e,   in   particolare,   delle
Autonomie speciali, con specifico riferimento alla Sardegna. 
    2.2. - Il provvedimento gravato  e',  altresi',  violativo  degli
articoli 15 e. 18 del decreto legislativo n. 114  del  2016  (recante
norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto), anche in  riferimento
agli articoli 7 e 8 dello Statuto. 
    Le norme di attuazione statutaria,  per  costante  giurisprudenza
costituzionale,  «possiedono  un  sicuro  ruolo   interpretativo   ed
integrativo delle stesse espressioni  statutarie  che  delimitano  le
sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono
essere modificate che mediante  atti  adottati  con  il  procedimento
appositamente previsto negli statuti, prevalendo in  tal  modo  sugli
atti  legislativi  ordinari»  (cosi',  proprio  in  riferimento  alla
Regione Sardegna, Corte costituzionale, n. 51 del 2006). Ne  consegue
che la violazione delle norme di attuazione  statutaria  puo'  essere
certamente lamentata innanzi l'Ecc.ma Corte, nel corso di un giudizio
per conflitto d'attribuzione tra Enti. 
    Cio' premesso, va ricordato che, come si  e'  gia'  accennato  in
narrativa, recependo la giurisprudenza costituzionale maturata  inter
partes, la «commissione paritetica» che, in base  all'art.  56  dello
Statuto, e' competente all'approvazione  delle  norme  di  attuazione
statutaria, ha precisato che il regime  delle  compartecipazioni  non
puo' essere derogato, salvo il ricorrere  di  «eventi  eccezionali  e
imprevedibili». 
    Unicamente in tali  casi  lo  Stato  puo'  disporre  una  riserva
erariale e solo nel rispetto di una  serie  di  oneri  sostanziali  e
procedimentali: 
        la riserva puo' essere disposta solo su nuovi  tributi  o  su
maggiorazioni di aliquote di tributi preesistenti, con  salvezza  del
gettito gia' previsto in favore della Regione; 
        lo Stato deve dare alla Regione  comunicazione  previa  della
volonta' di disporre una riserva su tali maggiori entrate; 
        il  gettito  deve  essere  specificamente  finalizzato   alla
copertura  degli  oneri  derivanti  dagli   «eventi   eccezionali   e
imprevedibili» che giustificano la riserva erariale; 
        la   riserva   deve   essere   temporalmente   delimitata   e
distintamente contabilizzata nel bilancio statale. 
    Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso di specie, sicche'
e' evidente che il provvedimento impugnato e' del tutto incompatibile
con le norme costituzionali e statutarie  e  con  lo  stesso  decreto
legislativo n. 114 del 2016. 
    Tale incompatibilita' emerge  con  ancora  maggior  forza  se  si
considera il citato art. 18 dello stesso decreto legislativo, ove  si
stabilisce che le disposizioni di attuazione  del  novellato  art.  8
dello Statuto producano effetti dal 1° gennaio 2010 (momento  in  cui
il nuovo sistema delle entrate regionali avrebbe  dovuto  entrare  «a
regime», ai sensi dell'art. 1, comma 838,  della  legge  n.  296  del
2006). 
    2.3. - Che il decreto  legislativo  n.  114  del  2016  impedisca
l'applicazione della riserva alla Regione Sardegna  si  deduce  anche
dall'art.  3  dell'intesa  Stato-Regione  del  dicembre  2015,   gia'
riportato supra, in ragion del quale  lo  Stato  si  e'  obbligato  a
liquidare alla  Regione,  in  quatto  tranches  annuali,  il  maggior
gettito  tributario  compartecipato  che   ancora   non   sia   stato
effettivamente  trasferito  alla  Sardegna.  In  altri  termini,  con
l'accordo del dicembre 2015 e la successiva emanazione delle norme di
attuazione statutaria, lo Stato non solo ha integralmente recepito le
indicazioni della giurisprudenza  costituzionale  sulla  cogenza  del
regime di compartecipazione delle entrate erariali, ma  si  e'  anche
auto-obbligato a restituire qualunque cespite fosse stato escluso  da
tale regime. 
    Cio' considerato, e' evidente che l'Amministrazione  statale  non
puo',   oggi,   incamerare   all'erario   entrate    soggette    alla
compartecipazione in favore della Regione Sardegna. 
    Il provvedimento impugnato  disattende  non  solo  l'accordo  del
dicembre 2015, ma anche quello del luglio del 2014, con cui lo  Stato
aveva riconosciuto gli effetti della riforma del regime delle entrate
sulle  capacita'  di  spesa  della  Regione  Sardegna,  superando  il
precedente regime del «patto di stabilita' interno». Dato che «e'  di
palmare evidenza che [...] il principio inderogabile  dell'equilibrio
in sede preventiva  del  bilancio  di  competenza  comporta  che  non
possono rimanere indipendenti e non coordinati,  nel  suo  ambito,  i
profili della spesa e quelli dell'entrata» (Corte cost., scnt. n. 118
del 2012, proprio in  tema  di  patto  di  stabilita'  della  Regione
Sardegna), infatti, il mancato riconoscimento di parte delle  risorse
compartecipate comporta  necessariamente  l'illegittima  compressione
della capacita' di spesa della Regione. Di  conseguenza,  la  riserva
erariale qui in esame e'  insanabilmente  contraddittoria  anche  con
l'accordo di finanza pubblica del luglio del 2014. 
    Cio' detto, si deve ricordare che, per consolidata giurisprudenza
costituzionale, e' costituzionalmente illegittima  la  violazione  di
un'intesa gia' stipulata tra Stato e Regioni, «senza l'attivazione di
ulteriori meccanismi di cooperazione necessari per superare  l'intesa
gia' raggiunta», in quanto tale circostanza  «determina  una  lesione
del principio di leale collaborazione» (Corte cost., sentenza  n.  58
del 2007). In altri termini, dato che le intese «rappresentano la via
maestra per conciliare  esigenze  unitarie  e  Governo  autonomo  del
territorio», ne consegue che «il principio  di  leale  collaborazione
che si  realizza  mediante  tali  accordi,  anche  in  una  accezione
minimale, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in
una sede istituzionale di tener fede ad un  impegno  assunto»  (Corte
cost., sentt. nn. 31 del 2006 e 58 del 2007). 
    Tale principio, si badi, e'  stato  sancito  in  casi  nei  quali
l'intesa era intervenuta in un ambito materiale riconducibile (in via
diretta  oppure  a  seguito  del  «giudizio  di   prevalenza»)   alla
competenza legislativa  esclusiva  statale  (disciplina  del  demanio
dello Stato per la sentenza n. 31 del 2006, disciplina  del  servizio
civile nazionale per la sentenza n. 58 del 2007), sicche' deve a piu'
forte ragione applicarsi al caso di specie, in cui rileva l'autonomia
economico-finanziaria della Sardegna, che gode di  tutela  rafforzata
ai sensi degli ara. 116 Cost. e 7 e 8 dello Statuto speciale. 
    Tanto,  specie  alla  luce  del  fatto  che   la   giurisprudenza
dell'Ecc.ma Corte costituzionale, facendo  espressamente  riferimento
anche all'intesa tra Stato e Regione Sardegna  del  luglio  2014,  ha
riconosciuto un  particolare  rilievo  agli  accordi  in  materia  di
finanza pubblica intervenuti tra lo Stato e le Autonomie speciali (si
v. Corte costituzionale, sentenza n. 19 del 2015: la  «prassi  ed  in
particolare dalla morfologia degli ultimi accordi stipulati in questa
materia tra Governo ed  autonomie  speciali  ([...]  Accordo  tra  il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione autonoma Sardegna
del 21 luglio 2014 [...])  dimostra  che  lo  strumento  dell'accordo
serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti
delle relazioni finanziarie tra Stato e  Regioni,  sia  ai  fini  del
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel  rispetto  dei
vincoli europei, sia al fine di evitare che  il  necessario  concorso
delle  Regioni  comprima  oltre  i  limiti   consentiti   l'autonomia
finanziaria ad esse spettante. Cio'  anche  modulando  le  regole  di
evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione  alla
diversita'   delle   situazioni   esistenti   nelle   varie   realta'
territoriali»).  Si  badi:  la  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione non puo' certo essere esclusa pel semplice  fatto  che
lo schema del  decreto  ministeriale  impugnato  e'  stato  esaminato
nell'ambito della  Conferenza  Stato-Regioni.  A  tacer  d'altro,  e'
sufficiente osservare che la  Regione  ricorrente,  nel  corso  della
seduta della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 30  marzo  2017,
nella quale si e' esaminato lo schema del decreto qui  impugnato,  ha
fatto presente e messo a verbale «che il provvedimento  non  dovrebbe
comprendere la propria Regione in quanto sarebbe in violazione  delle
norme attuative dello Statuto di  cui  agli  articoli  15  e  18  del
decreto legislativo n. 114/2016  (Norme  di  attuazione  dell'art.  8
dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna -  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali
regionali), dove si stabilisce l'inapplicabilita'  alla  Sardegna,  a
far data dal 2010, delle  riserve  erariali  sulle  compartecipazioni
spettanti alla Regione, salvo che intervengano eventi  eccezionali  e
imprevedibili». 
    2.4. - Infine, si deve osservare che il  provvedimento  impugnato
risulta essere lesivo anche degli articoli  54  e  56  dello  Statuto
regionale. 
    Derogare al regime di compartecipazione regionale  delle  entrate
erariali, infatti, equivale a: 
        modificare   le   disposizioni   statutarie    sull'autonomia
economico-finanziaria della  Regione  senza  rispettare  lo  speciale
procedimento previsto dall'art. 54, comma 4, dello  Statuto,  ove  si
prevede che «le disposizioni  del  Titolo III  del  presente  Statuto
possono essere modificate con leggi  ordinarie  della  Repubblica  su
proposta del Governo  o  della  Regione,  in  ogni  caso  sentita  la
Regione»; 
        modificare le norme di attuazione  dello  Statuto  regionale,
senza rispettare l'altro speciale procedimento, fissato dall'art.  56
dello Statuto, a tenor  del  quale  «una  Commissione  paritetica  di
quattro membri, nominati dal Governo  della  Repubblica  e  dall'Alto
Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale,  proporra'
le norme relative al passaggio degli uffici  e  del  personale  dallo
Stato alla Regione, nonche'  le  norme  di  attuazione  del  presente
Statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del
Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo». 
    3. - Si confida di aver dimostrato che non  compete  allo  Stato,
attraverso l'emanazione dell'impugnato decreto, disporre una  riserva
totale  o  parziale  del  maggior  gettito   derivante   dall'aumento
dell'aliquota di un tributo soggetto al regime di compartecipazione. 
    Per  scrupolo  di  completezza  (e  prevenendo   ogni   possibile
eccezione del resistente), si deve  osservare  che  non  si  potrebbe
obiettare che l'atto impugnato si e' limitato a dare applicazione  ai
sopra menzionati commi 321 e 322 dell'art. 1 della legge n.  296  del
2006 e 63 e 64 del d.l. n. 262 del 2006. 
    Ovviamente,  la  riserva   erariale   delle   entrate   derivanti
dall'innalzamento dell'aliquota sulla tassa automobilistica e'  stata
istituita dalle citate disposizioni di legge ordinaria. Esse,  pero',
sono divenute  inefficaci  nei  confronti  della  ricorrente  con  il
ricordato accordo del 2015, o a  tutto  concedere  con  l'entrata  in
vigore del decreto legislativo n. 114 del 2016. 
    Come si e' gia' osservato, infatti, con  l'accordo  del  dicembre
2015 e la successiva emanazione delle norme di attuazione statutaria,
lo   Stato   ha   integralmente   recepito   le   indicazioni   della
giurisprudenza   costituzionale   sulla   cogenza   del   regime   di
compartecipazione delle entrate da parte della Regione Sardegna e  si
e' auto-obbligato a restituire qualunque cespite fosse stato  escluso
da tale regime. Ne consegue che il comma 321, a  far  data  dal  2010
(decorrenza stabilita dal decreto legislativo n. 114 del  2016,  come
si  e'  visto),  non  e'  applicabile  alla  Regione  autonoma  della
Sardegna. 
    In particolare, si deve ritenere che il  decreto  legislativo  n.
114 del 2016 abbia parzialmente abrogato, per le annualita' dal  2010
in poi, il comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del  2006,  nella
parte in cui disponeva la riserva erariale per  i  tributi  spettanti
alla Regione Sardegna. Lo stesso  ragionamento  vale  per  l'art.  1,
comma 64, del d.l. n. 262 del 2006, che  istituisce  analoga  riserva
erariale per la tariffa concernente i motocicli. 
    Non sussiste, dunque, alcuna ragione giustificatrice per la quale
lo Stato, disattese le indicazioni  della  Regione  nella  Conferenza
Stato-Regioni, potesse disporre la riserva erariale in esame. 
    4. - In subordine. Violazione degli articoli 7, 8, 54 e 56  della
legge  cost.  n.  3  del  1948,  recante  «Statuto  speciale  per  la
Sardegna»; violazione degli articoli 15 e 18 del decreto  legislativo
n. 114 del 2016, recante  «Norme  di  attuazione  dell'art.  8  dello
Statuto speciale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna  -  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali
regionali», anche in relazione all'art. 1, comma 321, della legge  n.
296 del 2006;  violazione  degli  articoli  116,  117  e  119  Cost.;
violazione del principio di leale collaborazione ex articoli 5 e  117
Cost., in relazione alle intese stipulate tra lo Stato e  la  Regione
aventi ad oggetto «Accordo tra lo Stato e la Regione  autonoma  della
Sardegna per il coordinamento della finanza pubblica»,  del  dicembre
2015, e «Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze  e  la
Regione Sardegna in materia di finanza pubblica»,  del  luglio  2014,
anche in riferimento all'art. 1, comma 321, della legge  n.  296  del
2006, nonche' all'art. 1, comma 64, del d.l. n. 262 del 2006. Come si
e' detto supra, il comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del  2006
e il comma 64 dell'art. 2 del  d.l.  n.  262  del  2006,  piu'  volte
menzionati, sono stati parzialmente abrogati dal decreto  legislativo
n. 114 del 2016. 
    Ove codesta Ecc.ma Corte non ritenesse intervenuta  l'abrogazione
parziale di tali disposizioni di legge statale, il decreto  impugnato
non potrebbe comunque trovarvi idonea «base normativa». 
    Entrambe  le  citate  previsioni,  infatti,  dovrebbero  comunque
essere interpretate secundum Constitutionem. Cio' vuol  dire  che  la
previsione a tenor della quale «i trasferimenti  erariali  in  favore
delle regioni [...] sono ridotti in misura pari al  maggior  gettito»
deve  essere  interpretata  escludendo  dalla  riserva  erariale   le
Autonomie speciali il cui ordinamento (appunto speciale) non consente
deroghe al regime di compartecipazione ai tributi.  Conseguentemente,
la riserva erariale non puo' piu' applicarsi alla Regione ricorrente. 
    Da quanto ora indicato discendono due conseguenze. 
    La prima e' che, in questa  ipotesi  interpretativa,  gli  stessi
commi 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e  64  dell'art.  2
del d.l. n. 262 del 2006, in una con  i  paradigmi  costituzionali  e
interposti  sopra  indicati,  sarebbe  stati  violati   dal   decreto
impugnato. 
    La seconda e' che, anche a voler considerare tuttora  vigente  le
suddette disposizioni, persisterebbe l'illegittima  e  ingiustificata
lesione dell'autonomia economico-finanziaria garantita  alla  Regione
ricorrente dallo Statuto (articoli 7 e 8, nonche' 54, che assicura la
«rigidita'»  della  fonte  statutaria),  dalle  norme  di  attuazione
statutaria (articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 114 del 2016,
anche  alla  luce  dell'art.  56  dello  Statuto,  che  prescrive  il
particolare procedimento di approvazione delle norme di  attuazione),
dalla Costituzione (articoli 5, 116, 117, comma 3,  e  119)  e  dalle
intese  stipulate  con  lo  Stato,  per  le  medesime  ragioni  sopra
illustrate, alle  quali  si  rimanda  in  ossequio  al  principio  di
sinteticita' degli atti amministrativi. 
    5. - In via ulteriormente subordinata. 
    Violazione degli articoli 7, 8, 54 e 56 della legge  cost.  n.  3
del 1948, recante «Statuto  speciale  per  la  Sardegna»;  violazione
degli articoli 15 e 18 del  decreto  legislativo  n.  114  del  2016,
recante «Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto speciale della
Regione autonoma della Sardegna - legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3, in materia  di  entrate  erariali  regionali»,  anche  in
relazione all'art. 1, comma 321, della 1. n. 296 del 2006; violazione
degli articoli 116, 117 e 119  Cost.;  violazione  del  principio  di
leale collaborazione ex articoli 5 e 117  Cost.,  in  relazione  alle
intese stipulate tra lo Stato e la Regione aventi ad oggetto «Accordo
tra  lo  Stato  e  la  Regione  Autonoma  della   Sardegna   per   il
coordinamento della finanza pubblica», del dicembre 2015, e  «Accordo
tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la  Regione  Sardegna
in materia di finanza  pubblica",  del  luglio  2014;  illegittimita'
derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  321,
della legge n. 296 del 2006, nonche' dell'art. 2, comma 64, del  d.l.
n. 262 del 2006. Per massimo  scrupolo  la  Regione  ricorrente  deve
proporre un motivo di ricorso in  via  di  ulteriore  subordine,  per
l'ipotesi che l'Ecc.ma Corte ritenga tuttora vigenti e  integralmente
applicabili alla Regione Sardegna, anche per le annualita'  dal  2010
in avanti, il comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e  il
comma 64 dell'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, interpretati  in  modo
opposto a quanto prospettato nei precedenti motivi. 
    Ove non si ritenesse di accedere alle due ipotesi  interpretative
sopra   suggerite   (abrogazione   parziale    o,    in    subordine,
interpretazione  costituzionalmente  orientata  321),   infatti,   si
dovrebbe concludere che  quello  in  esame  costituisca  un  caso  di
incostituzionalita' sopravvenuta della legge statale. 
    Dato che - come gia' osservato - le  norme  di  attuazione  degli
statuti  speciali  «possiedono  un  sicuro  ruolo  interpretativo  ed
integrativo delle stesse espressioni  statutarie  che  delimitano  le
sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono
essere modificate che mediante  atti  adottati  con  il  procedimento
appositamente previsto negli statuti, prevalendo in  tal  modo  sugli
atti legislativi ordinari» (Corte cost., sentenza n.  51  del  2006),
l'emanazione del decreto  legislativo  n.  114  del  2016  ha  almeno
determinato  l'incostituzionalita'  sopravvenuta   della   precedente
disposizione di legge statale (cfr. Corte costituzionale, n.  13  del
1974: «e' bensi' vero - in linea di  principio  -  che,  nel  vigente
ordinamento, il sopravvenire di nuove norme  [...]  dotate  [...]  di
forza giuridica prevalente rispetto  a  quella  delle  leggi  formali
ordinarie,  determina  l'invalidazione  delle  norme  anteriori   che
divengano con esse incompatibili» e «tale e' certamente il caso delle
relazioni tra la preesistente legislazione statale  e  le  competenze
legislative attribuite alle Regioni» dalla novellazione degli statuti
speciali o delle norme di attuazione statutaria). 
    Tale incostituzionalita' sopravvenuta, ovviamente,  non  consente
alla Regione di impugnare post festum in via d'azione le preesistenti
disposizione di legge statale, ma, se non si vuole  che  ne  consegua
una  grave  violazione  del  diritto  di   difesa   (oltre   che   un
inaccettabile  «cono  d'ombra»  del  giudizio   costituzionale),   la
segnalata illegittimita' puo' comunque essere rilevata  ogniqualvolta
la Regione, al pari  di  qualunque  soggetto  di  diritto,  vi  abbia
interesse. Il  che  e'  quanto  puntualmente  accade  nella  presente
controversia. 
    Ne viene che, nel contesto di questa ipotesi  interpretativa,  il
decreto ministeriale impugnato lede le attribuzioni costituzionali  e
statutarie connesse all'autonomia economico-finanziaria della Regione
in quanto: 
        i) viola le disposizioni della Costituzione, dello Statuto  e
delle norme di attuazione statutaria e le intese intervenute  tra  lo
Stato e la Regione indicate nel titolo del presente  motivo,  per  le
ragioni dianzi illustrate  (alle  quali  nuovamente  si  rimanda  per
dovere di sintesi); 
        ii) risulta illegittimo anche in ragione  dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, e
dell'art. 2, comma  64,  del  d.l.  n.  262  del  2006.  Interpretate
diversamente da quanto sopra prospettato, infatti, tali  disposizioni
sono manifestamente incompatibili con l'art. 8 dello Statuto e  degli
articoli 15 e 18 del decreto legislativo n.  114  del  2016,  per  le
ragioni gia' illustrate. Tale incostituzionalita'  potra'  ovviamente
essere rilevata dall'Ecc.ma Corte, ove occorrer possa, anche  tramite
auto-rimessione della questione di  legittimita'  costituzionale  dei
due commi piu' volte menzionati. 
 
                                P.Q.M. 
 
    La Regione autonoma della Sardegna, come  sopra  rappresentata  e
difesa, chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: 
        dichiarare che  non  spettava  allo  Stato,  e  per  esso  al
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della funzione
pubblica, adottare, in violazione dei principi e dei parametri  sopra
invocati, il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  8
maggio 2017, recante «Determinazione del maggior gettito della  tassa
automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1,  commi
321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per  l'anno  2013»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2017; 
        conseguentemente e per l'effetto, annullare il  provvedimento
gravato, con ogni conseguenza di legge. 
    Si deposita copia conforme  all'originale  della  delibera  della
Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 33/14 del 4
luglio 2017 di conferimento dell'incarico defensionale. 
        Roma - Cagliari, 12 luglio 2017 
 
                   Avv. Camba - Avv.Prof. Luciani