N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 2017

Ordinanza del 7 giugno 2017 del  Tribunale  di  Termini  Imerese  nei
procedimenti civili riuniti promossi da Arena Maria Gabriella e altri
contro Comune di Trabia, Comune  di  Casteldaccia  e  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
 
Lavoro e occupazione - Previsione che  esclude  l'applicazione  delle
  disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368,  ai
  contratti  di  lavoro  a  termine  per   la   stabilizzazione   dei
  destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. 
- Legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni
  programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), art. 77, comma 2. 
(GU n.45 del 8-11-2017 )
 
                    TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 
                           Sezione lavoro 
 
    Proc. n. 2884 del 2015 R.G. Lav. 
    Arena Maria Gabriella / Comune di Trabia + 1. 
    Portante riuniti i procc. nn. 2885, 3181, 4388 e 4425  R.G.  Lav.
del 2015 nonche' il n. 714 R.G. Lav. del 2016. 
    Il Giudice, premesso: 
        a) che i ricorrenti espongono di  essere  stati  assunti  dai
comuni da essi rispettivamente convenuti con i  contratti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato specificati nei ricorsi introduttivi; 
        b) che, in  dettaglio,  in  forza  dei  contratti  a  termine
stipulati, poi prorogati o rinnovati: 
          la sig.ra Maria Gabriella Arena ha prestato servizio presso
il Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015,  epoca  di  deposito
del ricorso); 
          il sig. Alessandro Matalone ha prestato servizio presso  il
Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015, epoca di  deposito  del
ricorso); 
          l'avv. Antonio Passarello ha prestato  servizio  presso  il
Comune di Casteldaccia per 96 mesi (ad agosto 2015); 
          la sig.ra Margherita Alioto ha prestato servizio presso  il
Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015); 
          la sig.ra Anna Maria Canale ha prestato servizio  presso il
Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015); 
          la sig.ra Anna Maria Corrao ha prestato servizio presso  il
Comune di Casteldaccia per 191 mesi (a marzo 2016); 
        c) che i ricorrenti chiedono che sia dichiarato che i  comuni
anzidetti hanno «in violazione della direttiva UE 1999/70,  posto  in
essere un abuso nell'utilizzazione  dei  contratti  a  termine»,  con
consequenziale condanna degli  Enti  convenuti  al  risarcimento  del
danno, in forma specifica, quindi con la costituzione di un  rapporto
a tempo indeterminato, o, in subordine, con il pagamento di una somma
non inferiore a n. 20 mensilita' di retribuzione; 
        d) che i contratti sono stati stipulati in base  all'art.  12
comma 2 seconda parte legge regionale Sicilia  n.  85  del  1995,  ai
sensi del quale taluni soggetti  istituzionali,  fra  cui  i  Comuni,
possono  «utilizzare  con  contratto  di  diritto  privato  a   tempo
determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilita'
collettiva i soggetti di cui all'art.  1,  commi  2  e  3,  utilmente
inseriti nelle graduatorie provinciali», ossia lavoratori provenienti
dai c.d. bacino dei lavoratori socialmente utili ed  in  vista  della
loro stabilizzazione; 
    Rilevato: 
        e) che la  direttiva  UE  1999/70,  posta  a  fondamento  del
ricorso, e' stata attuata in Italia con  il  decreto  legislativo  n.
368/01; 
        f) che l'art. 77, comma 2 legge regionale Sicilia n.  17  del
2004, prevede espressamente che «Le disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai
contratti  a  termine  volti  alla   stabilizzazione   dei   soggetti
destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.»; 
    Ritenuto: 
        1.  che  i  contratti   oggetto   di   controversia,   seppur
caratterizzati  da  finalita'  sociali  e  collettive  estranee  alle
consuete esigenze del datore di lavoro determinanti l'opposizione del
termine  al  rapporto  di  lavoro  subordinato,  siano  pacificamente
riconducibili alla figura negoziale di cui all'art. 2094  del  codice
civile; 
        2. che, di conseguenza, si pone la questione della  possibile
illegittimita' costituzionale dell'art. 77, comma 2  legge  regionale
Sicilia n. 17 del 2004 per violazione dell'art.  117  comma  1  della
Costituzione  perche',  prevedendo  la   non   applicabilita'   della
normativa  nazionale  attuativa  della  direttiva  1999/70,  parrebbe
contravvenire ai vincoli comunitari espressi dalla direttiva medesima
in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; 
        3. che, in particolare, la violazione si concreterebbe,  come
nelle vicende oggetto di causa, nella possibilita' di una  proroga  o
di  un  rinnovo  potenzialmente  illimitati  dei   contratti,   senza
oggettive  ragioni  giustificatrici  e  senza  mai   pervenire   alla
stabilizzazione che, pure, secondo  la  stessa  normativa  regionale,
dovrebbe essere il punto di approdo della vicenda  professionale  dei
soggetti  gia'  appartenenti  al   c.d.   «bacino»   dei   lavoratori
socialmente utili e viceversa ad oggi non concretamente attuata; 
        4. che la questione non sia manifestamente infondata,  tenuto
conto, fra l'altro, che la tematica  presenta  marcate  analogie  con
quella concernente la materia dei  contratti  annuali  del  personale
scolastico, affrontato dalla Corte costituzionale nella  sentenza  n.
187 del 20 luglio 2016 - conseguente alla sentenza della CGUE del  26
novembre  2014  -  con  cui  e'  stata  dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1 e 11, legge n. 124/99 nella parte
in cui autorizzava, in  mancanza  di  limiti  effettivi  alla  durata
massima  totale  dei  rapporti  di  lavoro  successivi,  il   rinnovo
potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo  determinato
per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonche' di
personale ATA, senza che ragioni obiettive lo giustifichino; 
        5. che la questione sia rilevante, in  quanto,  ove  ritenuto
costituzionalmente legittimo,  l'art.  77  comma  2  legge  regionale
Sicilia n. 17 del 2004 determinerebbe da se' l'integrale rigetto  dei
ricorsi, che, invece, sarebbero accolti nel caso contrario, salvo  la
successiva esatta delimitazione della tutela risarcitoria accordabile
ai ricorrenti; 
    Visti gli articoli: 
        134 della Costituzione; 
        1 L.C. 9 febbraio 1948 n. 1; 
        23 legge 11 marzo 1953 n. 87. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma  2,  legge  regionale
Sicilia n. 17 del 2004  in  relazione  all'art.  117  comma  1  della
Costituzione nei sensi di cui ai punti 2 e 3 della premessa. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,  con
la  prova  delle  notificazioni  e  delle  comunicazioni   prescritte
nell'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87  (ai  sensi  degli
articoli 1 e 2 del regolamento della Corte  costituzionale  16  marzo
1956). 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza,  letta  in  udienza,   sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al  Presidente
della  Giunta  regionale  siciliana  e   comunicata   al   Presidente
dell'assemblea regionale siciliana. 
    Dispone la sospensione del giudizio. 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
        Termini Imerese, 7 giugno 2017 
 
                        Il Giudice: Rezzonico