N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2017

Ordinanza del 30 giugno 2017 del Giudice  di  pace  di  Avezzano  nel
procedimento  civile  promosso  da  C.   M.   E.   contro   UnipolSai
Assicurazioni spa. 
 
Responsabilita' civile -  Risarcimento  per  i  danni  causati  dalla
  circolazione dei veicoli e natanti per i quali  vi  e'  obbligo  di
  assicurazione  -  Sinistro  causato  da  veicolo  o   natante   non
  identificato - Estensione del risarcimento ai danni alle cose  solo
  in caso di danni gravi alla persona. 
- Decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  (Codice   delle
  assicurazioni private), art. 283,  comma  2,  come  modificato  dal
  decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198 [,  art.  1,  comma  9,
  lett. b)] 
(GU n.46 del 15-11-2017 )
 
                  UFFICIO GIUDICE DI PACE AVEZZANO 
 
    L'Ufficio del giudice di pace di Avezzano in persona  del  g.d.p.
avv. Gabriele Di Girolamo ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  di
rimessione alla Corte costituzionale nella causa civile  iscritta  al
n. 1588/16 r.g. promossa da C. M. E., codice fiscale ..., residente a
... (CE) ed elettivamente domiciliata a ... in ... presso  lo  studio
dell'avv. Massimo Amato, che difende ed assiste in forza  di  procura
speciale in calce all'atto di citazione; 
    Contro  UnipolSai,  p.i.:  00818570012,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, quale gestore per la Regione Abruzzo  del
Fondo di garanzia delle vittime stradali, presso  la  Consap  S.p.A.,
corrente a Bologna, rappresentata e difesa  dell'avv.  Mario  Antonio
Rossi ed elettivamente domiciliata ad Avezzano in via  Amendola,  24,
presso lo studio dell'avv. Gianluca Tarquini. 
 
                              In fatto 
 
    Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2016,  C.  M.
E. che chiedeva una somma di danaro a titolo di risarcimento di danni
patrimoniali sul veicolo tg. ... di sua  proprieta'  e  condotto,  al
momento del sinistro con un altro veicolo rimasto sconosciuto, da  S.
G. 
    La  convenuta  societa'  assicuratrice  nel   proprio   atto   di
costituzione e risposta  chiedeva  l'inammissibilita'  della  domanda
attrice, ai sensi dell'art. 283,  comma  2,  decreto  legislativo  n.
209/2005 secondo cui «Nel caso di cui al  comma  1,  lettera  a),  il
risarcimento e' dovuto solo per i danni  alla  persona.  In  caso  di
danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni
alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo  di  euro  500,
per la parte eccedente tale ammontare ...». 
    Nel  giudizio  promosso  dalla  conducente  del  veicolo  per  il
riconoscimento del danno non patrimoniale, le e' stata  riconosciuta,
con sentenza  del  G.d.P.  di  Avezzano  del  14  febbraio  2017,  la
percentuale dell'1% per il danno biologico  permanente.  Ne  discende
che la proprietaria dell'auto oggetto del sinistro non avrebbe  alcun
diritto risarcitorio per i danni patrimoniali subiti, in quanto la S.
G., non ha riportato «danni gravi», cosi'  come  richiesto  dall'art.
283, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
    La norma in questione non ha dato alcuna  definizione  di  «danni
gravi»; tale lacuna e' stata colmata dalla giurisprudenza della Corte
di  Cassazione  ricorrendo  a  tradizionali   strumenti   ermeneutici
precisando che «E' principio dettato dalla logica,  prima  che  dalla
scienza del diritto, quello secondo cui  una  norma  inserita  in  un
testo  normativo  organico  debba  essere,  in  caso  di  incertezza,
illuminata dagli altri precetti contenuti nel testo  cui  appartiene,
piuttosto che alle regole ad  esso  estranee».  In  ragione  di  tale
principio, la Corte di Cassazione con pronuncia del 27 novembre 2015,
n. 24214, ha precisato che per «danni gravi» devono intendersi quelle
relative alle macrolesioni, cioe' aventi  una  percentuale  di  danno
biologico permanente eccedente il 9%  di  invalidita'  permanente  ai
sensi dell'art.  138  del  decreto  legislativo.  Inoltre  la  stessa
giurisprudenza di legittimita' giustifica tale interpretazione  sulla
base che i danni gravi alla persona hanno un impatto quasi del  tutto
inesistente di rischio di frode. Tale interpretazione, tuttavia,  non
convince, sia perche' il danno patrimoniale non puo' essere vincolato
al danno biologico, sia perche' il  danno  patrimoniale  al  veicolo,
come e' noto, consiste in sostituzione di pezzi  danneggiati,  specie
se inerenti alle parti meccaniche che attualmente sono costituite  in
gran parte da centraline elettroniche, il cui costo e' ragguardevole. 
    Lo scrivente, avuto riguardo al caso in  esame,  ritiene  che  la
questione  prospettata  sia  rilevante,  in  quanto  a  fronte  della
presenza di microlesioni del conducente non proprietario del  veicolo
a seguito di un sinistro, questi  non  potra'  vedersi  risarcito  il
danno  patrimoniale  subito;  danno  che  potra'  avere  una  entita'
patrimoniale anche notevole, a prescindere del danno biologico subito
dal conducente. 
    Per tali ragioni, lo scrivente ritiene soddisfatto  il  requisito
della  rilevanza  della  questione  di  legittimita'   costituzionale
prospettata. 
 
                     Non manifesta infondatezza 
 
Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione. 
    Per ritenere l'art. 283, decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, modificato dal decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  198,
conforme  alla  Costituzione,  occorrerebbe  affermare   la   diversa
posizione che il legislatore ha riservato  al  proprietario,  il  cui
veicolo sia danneggiato da un'auto rimasta sconosciuta con conducente
gravemente  leso  (Cass.  27  novembre  2015,  n.   242149,   ed   il
proprietario il cui veicolo sia danneggiato  da  un'auto  pirata  con
conducente  non   gravemente   leso,   non   violi   alcun   precetto
costituzionale. 
    Il  vulnus   legislativo   e   l'interpretazione   della   citata
giurisprudenza  di  legittimita'  ledono  il   diritto   fondamentale
dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della  Costituzione
della Repubblica  italiana,  ponendo  i  proprietari  di  un  veicolo
danneggiato  da  un'auto  rimasta  sconosciuta   su   un   piano   di
diseguaglianza fra loro, consentendo il  riconoscimento  risarcitorio
patrimoniale esclusivamente al proprietario dell'auto  che  avra'  la
«fortuna» di avere  il  conducente  del  proprio  veicolo  gravemente
lesionato. 
    E' del tutto  evidente,  alla  luce  di  quanto  sopra,  come  il
disposto normativo si presti a tale censura in quanto l'art. 3  della
Costituzione della Repubblica italiana prevede che il  compito  della
Repubblica  e'  rimuovere,  non  gia'  creare,  ostacoli  di   ordine
economico  e  sociale  che,  limitando  di  fatto   la   liberta'   e
l'uguaglianza dei cittadini,  impediscano  il  pieno  sviluppo  della
persona umana. 
    Peraltro il disposto, della cui costituzionalita' si dubita, lede
altresi' l'art. 2 della Costituzione che sancisce il valore  assoluto
della  persona  umana,  frustrando  uno  dei   diritti   fondamentali
dell'individuo. 
Violazione dell'art. 24 della Costituzione. 
    L'ingiustificato ostacolo imposto per la tutela dei  diritti  del
cittadino nella sola sede giurisdizionale  contrasta  con  l'art.  24
della Carta  costituzionale,  che  espressamente  prevede  che  tutti
possono agire in  giudizio  per  la  tutela  dei  propri  diritti  ed
interessi ed aggiungere che la difesa e' un  diritto  inviolabile  in
ogni stato e grado del procedimento. 
    La sola lettura della norma costituzionale fa apparire palese  il
netto contrasto tra questa norma  e  l'art.  283,  comma  2,  decreto
legislativo  7  settembre  2009,  n.  209,  modificato  con   decreto
legislativo  6  novembre  2007,  n.  198.  La  condizione,   infatti,
dell'ammissibilita' al risarcimento  del  danno  al  veicolo  il  cui
conducente rimanga gravemente lesionato a causa di un veicolo rimasto
sconosciuto, oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto ingiusto
svantaggio per il danneggiato, lede gravemente il diritto di  difesa,
rispetto al proprietario del veicolo danneggiato il cui conducente ha
riportato solo lievi lesioni. 
    Peraltro e' indubbio che l'art. 283, comma 2, decreto legislativo
7 settembre 2005,  n.  209,  modificato  con  decreto  legislativo  6
novembre 2007, n. 198, induce il  proprietario  danneggiato  da  auto
pirata, in caso di lesioni lievi al conducente del veicolo,  a  dover
desistere dal tutelare i  propri  diritti  in  sede  giurisdizionale,
cosi' sottraendo l'unico  mezzo  di  tutela  a  sua  disposizione  ed
invitandolo a presentare  una  richiesta  stragiudiziale  all'impresa
designata a norma dell'art.  286,  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del «Fondo di
Garanzia Vittime della Strada» per la tutela dei propri diritti, che,
nel caso dell'ipotesi contemplata, non procedera' ad  alcun  tipo  di
ipotesi risarcitoria. 
    Alla luce di quanto  esposto  permane  il  dubbio  in  capo  allo
scrivente  che  in  ipotesi  quali  quella   oggetto   del   presente
procedimento, il  cui  riconoscimento  risarcitorio  patrimoniale  e'
vincolato esclusivamente alle lesioni riportate  dal  conducente  del
veicolo  stesso,  caratterizza  una  diversita'  di  trattamento  dei
proprietari di veicoli danneggiati e  condotti  da  terze  persone  e
determina una ipotesi non aderente al principio di ragionevolezza  ed
in particolare all'affidamento del cittadino nella certezza giuridica
e nella coerenza del legislatore. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge
n. 53/1953; 
    Il G.d.P. dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  283,  comma  2,
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato con  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 198, per contrasto con gli artt. 2, 3
e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede «in caso di  danni
gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni  alle
cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per  la
parte eccedente tale ammontare». 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  fino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Manda in cancelleria al fine di: 
        notificare la presente ordinanza al Presidente del  Consiglio
dei ministri, nonche' di darne comunicazione  ai  signori  Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        notificare la presente  ordinanza  alle  parti  del  presente
giudizio. 
          Avezzano, addi' 27 giugno 2017 
 
                   Il Giudice di pace: Di Girolamo