N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2017
Ordinanza del 30 giugno 2017 del Giudice di pace di Avezzano nel procedimento civile promosso da C. M. E. contro UnipolSai Assicurazioni spa. Responsabilita' civile - Risarcimento per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti per i quali vi e' obbligo di assicurazione - Sinistro causato da veicolo o natante non identificato - Estensione del risarcimento ai danni alle cose solo in caso di danni gravi alla persona. - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), art. 283, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198 [, art. 1, comma 9, lett. b)](GU n.46 del 15-11-2017 )
UFFICIO GIUDICE DI PACE AVEZZANO L'Ufficio del giudice di pace di Avezzano in persona del g.d.p. avv. Gabriele Di Girolamo ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa civile iscritta al n. 1588/16 r.g. promossa da C. M. E., codice fiscale ..., residente a ... (CE) ed elettivamente domiciliata a ... in ... presso lo studio dell'avv. Massimo Amato, che difende ed assiste in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione; Contro UnipolSai, p.i.: 00818570012, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale gestore per la Regione Abruzzo del Fondo di garanzia delle vittime stradali, presso la Consap S.p.A., corrente a Bologna, rappresentata e difesa dell'avv. Mario Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata ad Avezzano in via Amendola, 24, presso lo studio dell'avv. Gianluca Tarquini. In fatto Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2016, C. M. E. che chiedeva una somma di danaro a titolo di risarcimento di danni patrimoniali sul veicolo tg. ... di sua proprieta' e condotto, al momento del sinistro con un altro veicolo rimasto sconosciuto, da S. G. La convenuta societa' assicuratrice nel proprio atto di costituzione e risposta chiedeva l'inammissibilita' della domanda attrice, ai sensi dell'art. 283, comma 2, decreto legislativo n. 209/2005 secondo cui «Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare ...». Nel giudizio promosso dalla conducente del veicolo per il riconoscimento del danno non patrimoniale, le e' stata riconosciuta, con sentenza del G.d.P. di Avezzano del 14 febbraio 2017, la percentuale dell'1% per il danno biologico permanente. Ne discende che la proprietaria dell'auto oggetto del sinistro non avrebbe alcun diritto risarcitorio per i danni patrimoniali subiti, in quanto la S. G., non ha riportato «danni gravi», cosi' come richiesto dall'art. 283, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La norma in questione non ha dato alcuna definizione di «danni gravi»; tale lacuna e' stata colmata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ricorrendo a tradizionali strumenti ermeneutici precisando che «E' principio dettato dalla logica, prima che dalla scienza del diritto, quello secondo cui una norma inserita in un testo normativo organico debba essere, in caso di incertezza, illuminata dagli altri precetti contenuti nel testo cui appartiene, piuttosto che alle regole ad esso estranee». In ragione di tale principio, la Corte di Cassazione con pronuncia del 27 novembre 2015, n. 24214, ha precisato che per «danni gravi» devono intendersi quelle relative alle macrolesioni, cioe' aventi una percentuale di danno biologico permanente eccedente il 9% di invalidita' permanente ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo. Inoltre la stessa giurisprudenza di legittimita' giustifica tale interpretazione sulla base che i danni gravi alla persona hanno un impatto quasi del tutto inesistente di rischio di frode. Tale interpretazione, tuttavia, non convince, sia perche' il danno patrimoniale non puo' essere vincolato al danno biologico, sia perche' il danno patrimoniale al veicolo, come e' noto, consiste in sostituzione di pezzi danneggiati, specie se inerenti alle parti meccaniche che attualmente sono costituite in gran parte da centraline elettroniche, il cui costo e' ragguardevole. Lo scrivente, avuto riguardo al caso in esame, ritiene che la questione prospettata sia rilevante, in quanto a fronte della presenza di microlesioni del conducente non proprietario del veicolo a seguito di un sinistro, questi non potra' vedersi risarcito il danno patrimoniale subito; danno che potra' avere una entita' patrimoniale anche notevole, a prescindere del danno biologico subito dal conducente. Per tali ragioni, lo scrivente ritiene soddisfatto il requisito della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale prospettata. Non manifesta infondatezza Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Per ritenere l'art. 283, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, conforme alla Costituzione, occorrerebbe affermare la diversa posizione che il legislatore ha riservato al proprietario, il cui veicolo sia danneggiato da un'auto rimasta sconosciuta con conducente gravemente leso (Cass. 27 novembre 2015, n. 242149, ed il proprietario il cui veicolo sia danneggiato da un'auto pirata con conducente non gravemente leso, non violi alcun precetto costituzionale. Il vulnus legislativo e l'interpretazione della citata giurisprudenza di legittimita' ledono il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, ponendo i proprietari di un veicolo danneggiato da un'auto rimasta sconosciuta su un piano di diseguaglianza fra loro, consentendo il riconoscimento risarcitorio patrimoniale esclusivamente al proprietario dell'auto che avra' la «fortuna» di avere il conducente del proprio veicolo gravemente lesionato. E' del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto normativo si presti a tale censura in quanto l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana prevede che il compito della Repubblica e' rimuovere, non gia' creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana. Peraltro il disposto, della cui costituzionalita' si dubita, lede altresi' l'art. 2 della Costituzione che sancisce il valore assoluto della persona umana, frustrando uno dei diritti fondamentali dell'individuo. Violazione dell'art. 24 della Costituzione. L'ingiustificato ostacolo imposto per la tutela dei diritti del cittadino nella sola sede giurisdizionale contrasta con l'art. 24 della Carta costituzionale, che espressamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi ed aggiungere che la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La sola lettura della norma costituzionale fa apparire palese il netto contrasto tra questa norma e l'art. 283, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2009, n. 209, modificato con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198. La condizione, infatti, dell'ammissibilita' al risarcimento del danno al veicolo il cui conducente rimanga gravemente lesionato a causa di un veicolo rimasto sconosciuto, oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto ingiusto svantaggio per il danneggiato, lede gravemente il diritto di difesa, rispetto al proprietario del veicolo danneggiato il cui conducente ha riportato solo lievi lesioni. Peraltro e' indubbio che l'art. 283, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, induce il proprietario danneggiato da auto pirata, in caso di lesioni lievi al conducente del veicolo, a dover desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, cosi' sottraendo l'unico mezzo di tutela a sua disposizione ed invitandolo a presentare una richiesta stragiudiziale all'impresa designata a norma dell'art. 286, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del «Fondo di Garanzia Vittime della Strada» per la tutela dei propri diritti, che, nel caso dell'ipotesi contemplata, non procedera' ad alcun tipo di ipotesi risarcitoria. Alla luce di quanto esposto permane il dubbio in capo allo scrivente che in ipotesi quali quella oggetto del presente procedimento, il cui riconoscimento risarcitorio patrimoniale e' vincolato esclusivamente alle lesioni riportate dal conducente del veicolo stesso, caratterizza una diversita' di trattamento dei proprietari di veicoli danneggiati e condotti da terze persone e determina una ipotesi non aderente al principio di ragionevolezza ed in particolare all'affidamento del cittadino nella certezza giuridica e nella coerenza del legislatore.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 53/1953; Il G.d.P. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 283, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede «in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare». Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda in cancelleria al fine di: notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione ai signori Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; notificare la presente ordinanza alle parti del presente giudizio. Avezzano, addi' 27 giugno 2017 Il Giudice di pace: Di Girolamo