N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 25 ottobre 2017

Ricorso per conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria  il  25
ottobre 2017 (della Regione Abruzzo). 
 
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  liquidi
  e gassosi - Modalita' di conferimento per il rilascio e l'esercizio
  dei titoli minerari. 
- Decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  9  agosto  2017
  (Adeguamento del decreto 7  dicembre  2016,  recante:  disciplinare
  tipo per il rilascio e  l'esercizio  dei  titoli  minerari  per  la
  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e
  gassosi in terraferma, nel mare territoriale  e  nella  piattaforma
  continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n.  170  del
  2017). 
(GU n.47 del 22-11-2017 )
    Ricorso per conflitto di attribuzione del presidente della giunta
regionale Regione Abruzzo (c.f.  80003170661),  in  persona  del  suo
presidente pro tempore dott. Luciano D'Alfonso, giusta delibera della
giunta regionale n. 554 del 5 ottobre 2017,  rappresentato  e  difeso
dagli     avv.ti     Manuela     de     Marzo      (DMRMNL70C41C632R)
(avvmanuelademarzo@cnfpec.it) e  Stefania  Valeri  (VLRSFN67A54L103Y)
dell'Avvocatura regionale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 14
febbraio 2000 ed in virtu' di procura speciale a margine del presente
atto, elettivamente  domiciliato  presso  e  nello  studio  dell'avv.
Francesca Lalli, in Roma, Via Lucio Sestio, 12, Sc. C, Roma; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri  rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato. 
    Per  l'accertamento  dell'avvenuta  violazione  della  sfera   di
competenza costituzionale attribuita alla Regione ricorrente e per il
conseguente annullamento del decreto ministeriale del  Ministero  per
lo sviluppo economico del 9 agosto 2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 195 il 22 agosto 2017 (cfr. doc.  2),
recante  «Adeguamento  del   decreto   7   dicembre   2016   recante:
disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei  titoli  minerari
per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  liquidi  e
gassosi in terraferma, nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale, alla sentenza della Corte  costituzionale  n.  170  del
2017.». 
    Con decreto adottato in data 9 agosto  2017  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale Serie generale n.  195  del  22  agosto  2017,  il
Ministero dello sviluppo economico e'  intervenuto  sul  disciplinare
tipo del 7 dicembre 2016 con il dichiarato  intento  di  adeguare  il
medesimo alla pronuncia della Consulta n.  170/2017,  ma  in  realta'
prescindendo  ancora  una  volta   dal   previo   raggiungimento   di
qualsivoglia intesa con la Regione ricorrente e, dunque, in  mancanza
del necessario  adeguato  coinvolgimento  delle  regioni  interessate
(come disposto nella richiamata sentenza) al  fine  di  stabilire  le
modalita' di conferimento dei permessi di prospezione, di  ricerca  e
delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 
    La disciplina sopra  richiamata  esplica  la  sua  efficacia  sul
territorio  regionale  della  Regione  Abruzzo  in   particolare   in
relazione ai procedimenti ad oggi in corso e  relativi  proprio  alle
attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e  gassosi
che interessano la medesima Regione Abruzzo. 
    Tutto cio' premesso, 
    tenuto conto che l'atto in questa sede impugnato e' intervenuto a
stabilire le modalita' di rilascio dei permessi minerari, senza  aver
previamente ed adeguatamente coinvolto le  regioni  interessate,  ivi
compresa  l'odierna  ricorrente,  e  comporta,  pertanto,  una  grave
lesione delle prerogative costituzionali dell'Ente ricorrente fissate
dagli articoli 117, comma terzo, e 118 Cost.; 
    tenuto conto che la Regione Abruzzo ha gia' impugnato con ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ancora  sub  iudice,  il  suddetto
decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, recante  disciplinare  tipo
per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione,
ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi   in
terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; 
    con il  presente  atto  la  Regione  Abruzzo,  come  in  epigrafe
rappresentata e difesa, promuove conflitto di attribuzione avverso ed
in relazione al  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
adottato in data 9 agosto 2017 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale n. 195 il 22 agosto 2017, chiedendo a codesta ecc.ma
Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato, e  per  esso  al
Ministero dello sviluppo economico,  modificare  (rectius  adottare),
con  un  procedimento  nel  quale  non   e'   stata   assicurata   la
partecipazione diretta della Regione ricorrente, il disciplinare tipo
del  7  dicembre  2016,   emanato   in   attuazione   dell'art.   38,
decreto-legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 164/2014, e di voler, per  l'effetto,  annullare  l'atto  gravato,
alla luce dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Prima di entrare  nel  merito  specifico  delle  censure,  questa
difesa ritiene necessario premettere una disamina del testo normativo
oggi censurato. 
    1) In data 29 agosto 2014, il Consiglio dei ministri ha approvato
il decreto-legge  n.  133/2014,  recante  «Disposizioni  urgenti  per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico, la  ripresa  delle  attivita'
produttive», entrato in vigore il 13 settembre 2014. 
    Gia' all'indomani dell'entrata in vigore del decreto cd. «sblocca
Italia» le regioni, ivi compreso l'Abruzzo, manifestavano al Governo,
in sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  le  criticita'  del  decreto
medesimo e del relativo disegno di conversione. 
    Il decreto-legge n.  133/2014,  infatti,  nell'introdurre  misure
urgenti in materia di energia, agli articoli 37 e 38  realizzava  una
chiamata  in  sussidiarieta',  in  materia  relativa  a   produzione,
trasporto   e   distribuzione    dell'energia,    prescindendo    dal
coinvolgimento  delle  regioni  e,  dunque,  sottraendo  la  suddetta
materia a quella concorrente cui invece indubbiamente spetta ex  art.
117, comma terzo, Cost. 
    2) Ciononostante, il  Governo  procedeva  all'approvazione  della
legge di conversione (n. 164/2014) senza  tener  in  alcun  conto  le
istanze manifestate in ordine agli articoli 37 e  38,  tanto  che  la
Regione Abruzzo impugnava  i  suddetti  articoli  dinanzi  a  codesta
ecc.ma Corte (ricorso n. 2/2015). 
    3) Successivamente, con il comma 554, art. 1, legge n.  190/2014,
il legislatore statale estendeva ulteriormente la semplificazione dei
procedimenti   di   rilascio   delle   autorizzazioni,    riguardanti
l'attivita'  di  ricerca  ed  estrazione  di  idrocarburi  e   quelle
connesse, prevedendo che esse potessero essere autorizzate anche  nel
caso in cui non si  dovesse  raggiungere  l'intesa  con  le  regioni,
ovvero nel caso in cui queste  ultime  non  dovessero  rilasciare  le
intese. Anche avverso tale disposizione la Regione Abruzzo, proponeva
ricorso in via principale dinanzi a codesta ecc.ma Corte (ricorso  n.
35/2015),  in  quanto  la  medesima,  intervenendo  in   materia   di
produzione  trasporto  e   distribuzione   dell'energia   -   materia
attribuita alla potesta' legislativa concorrente tra Stato e  regioni
- era lesiva della competenza normativa delle  regioni,  nonche'  dei
principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita'. 
    4) In data 25 marzo 2015 il Ministero  dello  sviluppo  economico
adottava apposito decreto  recante  «Aggiornamento  del  disciplinare
tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164», che veniva impugnato dalla Regione Abruzzo dinanzi a codesta
ecc.ma Corte con  ricorso  per  conflitto  di  interessi  essendo  il
medesimo lesivo delle prerogative costituzionali  delle  regioni,  ex
articoli 117, comma terzo, e 118 Cost., non  coinvolte  nel  relativo
procedimento di adozione. 
    5) In pendenza dei suddetti  ricorsi,  il  7  dicembre  2016,  il
Ministero dello sviluppo economico  ha  adottato  un  nuovo  decreto,
recante disciplinare tipo per il rilascio e  l'esercizio  dei  titoli
minerari per la prospezione, ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi  in  terraferma,  nel  mare  territoriale  e  nella
piattaforma continentale. Avverso tale decreto  la  Regione  Abruzzo,
come gia' detto, ha proposto  ricorso  straordinario  al  Capo  dello
Stato (ancora sub iudice, cfr. doc. 3) per essere stato  il  medesimo
adottato senza alcun previo coinvolgimento delle regioni interessate. 
    6)  Con  sentenza  n.  170  del  23   maggio   2017,   la   Corte
costituzionale ha dichiarato: 
    a) la cessazione della materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  554,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  per  intervenuta  abrogazione
dell'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 133  del  2014,  come
sostituito dall'art. 1, comma 554 cit., 
    b) l'illegittimita' costituzionale dell'art.  38,  comma  7,  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  nella  parte  in  cui  non
prevede un adeguato coinvolgimento  delle  regioni  nel  procedimento
finalizzato all'adozione del decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico con cui sono stabilite le  modalita'  di  conferimento  del
titolo concessorio unico, nonche' le  modalita'  di  esercizio  delle
relative attivita'. 
    7) Con successiva sentenza, n. 198/2017, la Corte costituzionale,
in accoglimento del ricorso per conflitto  di  attribuzione  proposto
dalla Regione Abruzzo, annullava il disciplinare  impugnato  (decreto
ministeriale  del  25   marzo   2015   recante   «Aggiornamento   del
disciplinare tipo in attuazione dell'art.  38  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164»), dichiarando: «Nel merito,  il  conflitto  di
attribuzione e' fondato. 
    Unitamente ad altre ricorrenti, la Regione Abruzzo  ha  impugnato
in via principale l'art. 38, comma 7, del decreto-legge  n.  133  del
2014, ai sensi del quale il decreto ministeriale contestato e'  stato
adottato. Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima (sentenza
n. 170 del 2017) per violazione degli articoli 117,  terzo  comma,  e
118 Cost. nella parte in cui non prevedeva un adeguato coinvolgimento
delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione  del  decreto
ministeriale, recante il disciplinare tipo con  cui  dovevano  essere
stabilite le modalita' di conferimento del titolo concessorio  unico,
nonche' i modi di esercizio delle relative attivita'. 
    Una volta eliminato, mediante la menzionata addizione, il  vulnus
arrecato dalla norma legislativa alla base del decreto  quest'ultimo,
essendo stato adottato a prescindere  dal  coinvolgimento  regionale,
risulta  autonomamente  e  direttamente  lesivo  delle   attribuzioni
costituzionali  della  ricorrente  (sentenza  n.   103   del   2016),
realizzando una chiamata in sussidiarieta' senza  il  rispetto  delle
garanzie previste dai parametri evocati.» 
    8) Infine, con il dichiarato intento di adeguare alla sentenza n.
170/2017 di codesta ecc.ma Corte il disciplinare tipo del 7  dicembre
2016 (adottato in pendenza dei richiamati  giudizi  costituzionali  e
del ricorso straordinario al Capo dello  Stato)  il  Ministero  dello
sviluppo economico ha adottato il decreto ministeriale del  9  agosto
2017 oggi impugnato. 
    Sulla lesione, ad opera dell'atto  impugnato,  delle  prerogative
costituzionali della Regione Abruzzo  in  violazione  degli  articoli
117, comma terzo, e 118, Cost.. 
    Con il presente ricorso la Regione Abruzzo impugna il decreto del
Ministero dello sviluppo  economico,  meglio  indicato  in  epigrafe,
trattandosi di  atto  idoneo  a  produrre  un  conflitto  attuale  di
attribuzione fra enti, in  quanto  dotato  di  rilevanza  esterna  ed
immediatamente lesivo della sfera di competenze costituzionali  della
Regione ricorrente, quale atto diretto ad esprimere in modo chiaro ed
inequivoco la pretesa di esercitare in via esclusiva  una  competenza
(in materia di produzione trasporto e distribuzione dell'energia)  il
cui  svolgimento  determina  un'invasione  attuale  della  sfera   di
attribuzioni  della  Regione  ricorrente,  nonche'  una   menomazione
altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della stessa. 
    Come rilevato in narrativa, il provvedimento ministeriale gravato
e' stato emanato al fine di  adeguare  il  disciplinare  tipo  del  7
dicembre 2016 alla sentenza della Corte  costituzionale  n.  170  del
2017. Orbene, detta sentenza ha esplicitamente stabilito il principio
secondo il quale le modalita' di conferimento  dei  titoli  minerari,
nonche' le modalita' di esercizio delle  relative  attivita',  devono
essere  adottate  con  un  procedimento  che  preveda   un   adeguato
coinvolgimento delle regioni interessate. Tanto e' vero  che  con  la
successiva sentenza n.  198/2017,  quale  diretta  conseguenza  della
pronuncia additiva nei confronti dell'art. 38, comma 7, decreto-legge
n. 133/2014, codesta ecc.ma Corte ha annullato il  disciplinare  tipo
adottato con decreto del 25 marzo 2015 in quanto adottato dallo Stato
e per esso dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  senza  adeguato
coinvolgimento delle regioni. 
    Dalle suddette sentenze deriva la conseguenza, fin troppo  ovvia,
che il nuovo intervento del Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
anch'esso  lesivo  delle  prerogative  costituzionali  della  Regione
Abruzzo essendo stato posto in essere ancora  una  volta  senza  aver
previamente coinvolto le regioni interessate. 
    In primo luogo il mandato conferito alla Direzione  generale  per
la  sicurezza  dell'approvviggionamento  e  per   le   infrastrutture
energetiche  in  coordinamento  con  la  Direzione  generale  per  la
sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed  energetiche,
ex comma 2, art. 1, del decreto impugnato, al fine di pervenire ad un
adeguato coinvolgimento  delle  regioni,  non  consente  di  superare
l'illegittimita' dichiarata dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 170/2017, in base  alla  quale  il  coinvolgimento  delle  regioni
dovrebbe essere assicurato e garantito «a monte», e  non  «a  valle»,
ovvero in una fase successiva gestita  da  strutture  amministrative,
quali le Direzioni generali sopra citate. 
    Inoltre,  la  suddetta   disposizione   e'   relativa   solo   al
procedimento per l'adozione del disciplinare tipo per le modalita' di
conferimento  del  titolo  concessorio  unico,  ma   non   anche   al
procedimento per  l'adozione  del  disciplinare  tipo  relativo  alle
modalita' di rilascio dei singoli permessi minerari  e  di  esercizio
delle relative attivita'. 
    In relazione a questi ultimi, infatti, nelle premesse del decreto
oggi impugnato, il Ministero dello sviluppo economico afferma che  la
modalita' procedimentale da adottare per l'intesa tra lo Stato  e  le
regioni per il conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e
delle  concessioni  di  coltivazione,  per  la  terra  ferma,   «puo'
ritenersi gia' da tempo condivisa dalle regioni e province  autonome,
sulla  base  dell'Accordo  del  24  aprile  2001  fra   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano. 
    Si tratta, a  ben  vedere,  di  una  disposizione  elusiva  delle
pronunce della Corte costituzionale (nn. 170 e 198 del 2017)  con  le
quali  la  Consulta   ha   chiaramente   affermato   che   l'adeguato
coinvolgimento delle regioni deve precedere il disciplinare  tipo  in
quanto esso deve essere finalizzato proprio all'adozione del  decreto
con  il  quale  fissare  le  modalita'  di  conferimento  dei  titoli
minerari. 
    Nello  specifico,  il  richiamato  accordo  e  si  precedente  al
disciplinare del 7 dicembre 2016 ed alle modifiche introdotte con  il
decreto ministeriale oggi impugnato, ma risale a piu' di 16  anni  fa
con  l'ovvia  conseguenza  che  esso  non  puo'  dirsi  essere  stato
finalizzato al procedimento di adozione dell'odierno disciplinare. 
    L'art. 2 del decreto ministeriale impugnato, con il quale,  nella
sostanza, sono state espunte dal testo precedente tutte le parole e/o
le locuzioni che si riferiscono alle modalita'  di  conferimento  dei
titoli concessori unici, si  concretizza  nell'odierna  adozione  del
disciplinare per il conferimento dei singoli permessi minerari  senza
che la regione sia stata, non solo non  adeguatamente  coinvolta,  ma
minimamente resa partecipe dell'attuale procedimento dal momento  che
il richiamo all'accordo del 2001 non puo' dirsi raggiunto nell'ambito
del procedimento attuale e, dunque, risulta nella sostanza  solo  uno
strumento  di  elusione  delle  prerogative  costituzionali  di  ogni
singola regione. 
    L'art. 117, comma terzo,  Cost.,  infatti,  annovera  la  materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»,  tra
le materie di legislazione concorrente, ripartendone la  legislazione
tra lo Stato, chiamato a stabilirne i  principi  fondamentali,  e  le
regioni chiamate a dettarne la concreta disciplina nel rispetto degli
stessi principi. 
    Orbene, e' assolutamente incontestabile che nel  suddetto  ambito
rientrano le attivita' del settore energetico oggetto dell'intervento
statale oggi censurato. 
    Del resto, gia' prima delle sentenze nn.  170  e  198  del  2017,
codesta ecc.ma Corte (cfr. sentenza n. 383/2005) aveva chiarito  che,
in  materia  di   «programmazione»   energetica,   e'   assolutamente
necessaria l'acquisizione di una intesa «in  senso  forte»  da  parte
della Conferenza unificata proprio al fine di compensare  la  perdita
di competenza avvenuta a seguito della sua attrazione  in  capo  allo
Stato. 
    Orbene, come possa qualificarsi «intesa in  senso  forte»  quella
che vede l'accordo prodromico adottato addirittura piu'  di  16  anni
prima  dell'adozione  del  provvedimento  finale,   non   e   davvero
comprensibile! 
    Del resto, a conferma di quanto sopra esposto, si rileva  che  il
disciplinare oggi impugnato e addirittura in contrasto con  l'accordo
del  2001  dal  quale  si  vorrebbe  farlo  discendere.  Infatti,  il
disciplinare tipo  del  7  dicembre  2016  (art.  3,  comma  2)  come
modificato dal  decreto  oggi  impugnato  stabilisce  che  «i  titoli
minerari sono rilasciati  con  decreto  del  Ministero  semplicemente
d'intesa con la regione interessata», mentre  nell'accordo  del  2001
l'intesa tra Stato e regioni era stata prevista come forte: «L'intesa
si considera positivamente raggiunta se  l'amministrazione  regionale
interessata  comunica  all'amministrazione  centrale  competente   il
proprio assenso entro il termine di quindici giorni  dal  ricevimento
della documentazione, inutilmente decorso il quale  l'amministrazione
centrale convoca una conferenza di servizi ai sensi  delle  legge  n.
241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.» 
    Anche sotto  tale  profilo,  pertanto,  appare  evidente  che  il
disciplinare tipo oggi in vigore non e'  stato  adottato  sulla  base
dell'accordo del 2001 e quindi manca di quell'adeguato coinvolgimento
costituzionalmente richiesto, con conseguente lesione  da  parte  dei
provvedimento  oggi  impugnato  della  sfera  di  attribuzioni  della
regione. 
    La stessa giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (cfr.  sent.  n.
383/2005)  in   materia   energetica,   ricorda   che   tali   intese
costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimita'
costituzionale della disciplina legislativa statale che  effettui  la
«chiamata  in  sussidiarieta'»  di  una  funzione  amministrativa  in
materie affidate alla legislazione regionale. (cfr. anche le sentenze
n. 482/1991 e n. 383/2005, secondo  cui  la  Regione  ha  diritto  di
partecipare alle decisioni assunte in sede statale con  l'intesa,  la
cui mancanza potrebbe provocare un conflitto di attribuzione). 
    A conferma dell'inconferenza del richiamo operato  nell'impugnato
provvedimento all'accordo del 2001, milita altresi' e' la circostanza
che detto accordo si riferisce  alla  procedura  di  adozione  di  un
singolo  provvedimento  amministrativo  e  non  anche  di   un   atto
amministrativo generale qual e' il disciplinare in questione. 
    Si rileva, infine, che la disposizione impugnata limita anche  il
Governo  del  territorio  da  parte  della  Regione   con   ulteriore
violazione  dell'art.  117,  comma  terzo,  Cost.  Il   provvedimento
impugnato, infatti, ha efficacia su  tutto  il  territorio  nazionale
senza coinvolgere le regioni, in aperta violazione delle  prerogative
costituzionali delle medesime. 
    Anche  ove  si  dovesse  ex  adverso  rilevare  che  il   decreto
ministeriale 7 dicembre 2016, a seguito  delle  modifiche  introdotte
dal decreto ministeriale 9 agosto  2017  oggi  impugnato,  si  limita
unicamente ad aggiornare il  disciplinare  tipo  per  il  rilascio  e
l'esercizio  dei  singoli  titoli  minerari,  e  non  quello  per  le
modalita' di conferimento del titolo concessorio unico (rinviate come
detto ad un successivo atto), cio' non consentirebbe  di  superare  i
rilievi di incostituzionalita' sanciti dalla citata sentenza. 
    La  collocazione  della  disciplina  in  esame  nell'alveo  della
disciplina previgente all'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014 (art.
13 della legge n. 9/1991 e non piu' comma 7 del citato  art.  38  del
decreto-legge n. 133/2014), infatti, non esclude  l'inclusione  della
materia  della  produzione,  trasporto  e   distribuzione   nazionale
dell'energia  tra  quelle  rientranti  nell'ambito  della  competenza
legislativa  concorrente,  ove  allo  Stato  e'  riservata  la   sola
definizione dei principi fondamentali della materia nel rispetto  dei
principi di sussidiarieta' ed adeguatezza. 
    Proprio codesta ecc.ma Corte,  infatti,  nel  ritenere  legittimo
l'assorbimento  statale   delle   funzioni   amministrative   e   dei
corrispondenti poteri di legiferazione,  ha  precisato  che  cio'  e'
possibile solo ove venga osservato un duplice  ordine  di  condizioni
consistenti nella sussistenza di un interesse pubblico  proporzionato
e non irragionevole e nel raggiungimento di un accordo con la Regione
interessata. «I principi di sussidiarieta' e di adeguatezza convivono
con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel  nuovo
Titolo V e possono giustificarne una deroga solo  se  la  valutazione
dell'interesse  pubblico  sottostante  all'assunzione   di   funzioni
regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta
da  irragionevolezza  alla  stregua  di  uno  scrutinio  stretto   di
costituzionalita' e sia  oggetto  di  un  accordo  stipulato  con  la
Regione interessata» (sentenze Corte costituzionale n.  303/2003,  n.
6/2004, n. 383/2005). 
    Ne  deriva  che  l'approvazione  del  disciplinare  tipo  per  il
rilascio  e  l'esercizio   dei   titoli   minerari,   a   prescindere
dall'inclusione o meno della disciplina del titolo concessorio unico,
necessita sempre di un coinvolgimento delle regioni, posto che,  come
chiarito dalla Consulta nella citata sentenza n. 170/2017, si  tratta
di esercizio della potesta' regolamentare da parte del Governo su  di
una materia di competenza concorrente. Qualunque norma,  quindi  (non
solo il citato comma 7 dell'art. 38 del decreto-legge  n.  133/2014),
che rimetta esclusivamente al Ministro  l'adozione  del  disciplinare
tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari (non solo  del
titolo concessorio unico), «realizza una chiamata  in  sussidiarieta'
senza alcun coinvolgimento delle regioni, sebbene questa Corte  abbia
reiteratamente affermato l'esigenza della previsione di procedure che
assicurino  la  partecipazione  dei  livelli  di  governo   coinvolti
attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, di adeguati
meccanismi di cooperazione per l'esercizio  concreto  delle  funzioni
amministrative allocate in capo agli organi centrali» (sentenza Corte
costituzionale n. 170/2017). 
    A  mente  di  tale  pronuncia,  dunque,  tutte  le   disposizioni
normative che rimettono in via esclusiva al Governo, attraverso  atti
ministeriali di natura regolamentare, la  disciplina  di  aspetti  di
dettaglio  della  materia   energetica,   quali   le   modalita'   di
conferimento dei  titoli  minerari  e  di  esercizio  delle  relative
attivita', vanno lette secondo una interpretazione costituzionalmente
orientata nel senso indicato dalla sentenza da ult.  cit.  in  ordine
necessita' del coinvolgimento delle regioni attraverso  strumenti  di
leale collaborazione. 
Conclusioni. 
    Da tutto quanto esposto, risulta incontestabile che l'adozione di
un nuovo  disciplinare  tipo  per  il  rilascio  dei  singoli  titoli
minerari avrebbe potuto avvenire (viste le pronunce  gia'  citate  di
codesta ecc.ma Corte nn. 170 e 198 del 2017) solo successivamente  ad
un adeguato coinvolgimento (intesa «forte») delle regioni. 
    Ne deriva che: 
        il Ministero dello sviluppo economico avrebbe  dovuto,  prima
di adottare il decreto ministeriale censurato, coinvolgere le regioni
nel  procedimento  medesimo  di  adozione  del   disciplinare   tipo,
auspicabilmente in sede di  Conferenza  Stato-regioni,  ex  art.  38,
comma 7,  cit.,  assicurando  cosi'  una  partecipazione  diretta  ed
effettiva delle medesime; 
        il decreto ministeriale  impugnato  va  annullato  in  quanto
costituisce  un'invasione   statale   nella   sfera   di   competenza
costituzionale della Regione ed in quanto  lesivo  del  principio  di
leale collaborazione che deve sovrintendere ai rapporti tra lo  Stato
e le autonomie regionali; principio, come noto,  ormai  pacificamente
considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli
articoli 5 e 120, Cost. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si chiede che codesta ecc.ma Corte voglia, ogni contraria istanza
e  deduzione  disattesa,  in  accoglimento  del   presente   ricorso,
dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al  Ministero  dello
sviluppo economico, determinare, con un procedimento nel quale non e'
stata assicurata (in violazione degli articoli 117,  comma  terzo,  e
118, comma primo, Cost.) la partecipazione della Regione  ricorrente,
l'adeguamento del decreto 7 dicembre 2016 recante: disciplinare  tipo
per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione,
ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi   in
terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale» e
di  voler,  per  l'effetto,   annullare   l'atto   gravato,   decreto
ministeriale del Ministero per lo sviluppo  economico  del  9  agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 2017,  nonche'
ogni atto connesso a quello impugnato. 
    Si deposita: 
        1) copia delibera di giunta Regione Abruzzo  di  conferimento
incarico per il presente giudizio costituzionale; 
        2) copia decreto ministeriale del Ministero per  lo  sviluppo
economico del 9 agosto 2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n. 195 il 22 agosto  2017,  recante  «Adeguamento  del
decreto 7 dicembre 2016 recante: disciplinare tipo per il rilascio  e
l'esercizio  dei  titoli  minerari  per  la  prospezione,  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale,  alla  sentenza  della
Corte costituzionale n. 170 del 2017.»; 
        3) copia ricorso straordinario al Capo dello  Stato  proposto
dalla Regione Abruzzo avverso il decreto ministeriale del 7  dicembre
2016 adottato dal Ministero dello sviluppo economico. 
          Roma, 9 ottobre 2017 
 
                     Avv. de Marzo - avv. Valeri