N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 25 ottobre 2017
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 25 ottobre 2017 (della Regione Abruzzo). Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Modalita' di conferimento per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari. - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017 (Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017).(GU n.47 del 22-11-2017 )
Ricorso per conflitto di attribuzione del presidente della giunta regionale Regione Abruzzo (c.f. 80003170661), in persona del suo presidente pro tempore dott. Luciano D'Alfonso, giusta delibera della giunta regionale n. 554 del 5 ottobre 2017, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manuela de Marzo (DMRMNL70C41C632R) (avvmanuelademarzo@cnfpec.it) e Stefania Valeri (VLRSFN67A54L103Y) dell'Avvocatura regionale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 14 febbraio 2000 ed in virtu' di procura speciale a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Francesca Lalli, in Roma, Via Lucio Sestio, 12, Sc. C, Roma; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato. Per l'accertamento dell'avvenuta violazione della sfera di competenza costituzionale attribuita alla Regione ricorrente e per il conseguente annullamento del decreto ministeriale del Ministero per lo sviluppo economico del 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 195 il 22 agosto 2017 (cfr. doc. 2), recante «Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016 recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017.». Con decreto adottato in data 9 agosto 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 195 del 22 agosto 2017, il Ministero dello sviluppo economico e' intervenuto sul disciplinare tipo del 7 dicembre 2016 con il dichiarato intento di adeguare il medesimo alla pronuncia della Consulta n. 170/2017, ma in realta' prescindendo ancora una volta dal previo raggiungimento di qualsivoglia intesa con la Regione ricorrente e, dunque, in mancanza del necessario adeguato coinvolgimento delle regioni interessate (come disposto nella richiamata sentenza) al fine di stabilire le modalita' di conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La disciplina sopra richiamata esplica la sua efficacia sul territorio regionale della Regione Abruzzo in particolare in relazione ai procedimenti ad oggi in corso e relativi proprio alle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi che interessano la medesima Regione Abruzzo. Tutto cio' premesso, tenuto conto che l'atto in questa sede impugnato e' intervenuto a stabilire le modalita' di rilascio dei permessi minerari, senza aver previamente ed adeguatamente coinvolto le regioni interessate, ivi compresa l'odierna ricorrente, e comporta, pertanto, una grave lesione delle prerogative costituzionali dell'Ente ricorrente fissate dagli articoli 117, comma terzo, e 118 Cost.; tenuto conto che la Regione Abruzzo ha gia' impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ancora sub iudice, il suddetto decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, recante disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; con il presente atto la Regione Abruzzo, come in epigrafe rappresentata e difesa, promuove conflitto di attribuzione avverso ed in relazione al decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato in data 9 agosto 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 195 il 22 agosto 2017, chiedendo a codesta ecc.ma Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, modificare (rectius adottare), con un procedimento nel quale non e' stata assicurata la partecipazione diretta della Regione ricorrente, il disciplinare tipo del 7 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 38, decreto-legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014, e di voler, per l'effetto, annullare l'atto gravato, alla luce dei seguenti Motivi Prima di entrare nel merito specifico delle censure, questa difesa ritiene necessario premettere una disamina del testo normativo oggi censurato. 1) In data 29 agosto 2014, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge n. 133/2014, recante «Disposizioni urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico, la ripresa delle attivita' produttive», entrato in vigore il 13 settembre 2014. Gia' all'indomani dell'entrata in vigore del decreto cd. «sblocca Italia» le regioni, ivi compreso l'Abruzzo, manifestavano al Governo, in sede di Conferenza Stato-regioni, le criticita' del decreto medesimo e del relativo disegno di conversione. Il decreto-legge n. 133/2014, infatti, nell'introdurre misure urgenti in materia di energia, agli articoli 37 e 38 realizzava una chiamata in sussidiarieta', in materia relativa a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, prescindendo dal coinvolgimento delle regioni e, dunque, sottraendo la suddetta materia a quella concorrente cui invece indubbiamente spetta ex art. 117, comma terzo, Cost. 2) Ciononostante, il Governo procedeva all'approvazione della legge di conversione (n. 164/2014) senza tener in alcun conto le istanze manifestate in ordine agli articoli 37 e 38, tanto che la Regione Abruzzo impugnava i suddetti articoli dinanzi a codesta ecc.ma Corte (ricorso n. 2/2015). 3) Successivamente, con il comma 554, art. 1, legge n. 190/2014, il legislatore statale estendeva ulteriormente la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, riguardanti l'attivita' di ricerca ed estrazione di idrocarburi e quelle connesse, prevedendo che esse potessero essere autorizzate anche nel caso in cui non si dovesse raggiungere l'intesa con le regioni, ovvero nel caso in cui queste ultime non dovessero rilasciare le intese. Anche avverso tale disposizione la Regione Abruzzo, proponeva ricorso in via principale dinanzi a codesta ecc.ma Corte (ricorso n. 35/2015), in quanto la medesima, intervenendo in materia di produzione trasporto e distribuzione dell'energia - materia attribuita alla potesta' legislativa concorrente tra Stato e regioni - era lesiva della competenza normativa delle regioni, nonche' dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita'. 4) In data 25 marzo 2015 il Ministero dello sviluppo economico adottava apposito decreto recante «Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164», che veniva impugnato dalla Regione Abruzzo dinanzi a codesta ecc.ma Corte con ricorso per conflitto di interessi essendo il medesimo lesivo delle prerogative costituzionali delle regioni, ex articoli 117, comma terzo, e 118 Cost., non coinvolte nel relativo procedimento di adozione. 5) In pendenza dei suddetti ricorsi, il 7 dicembre 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha adottato un nuovo decreto, recante disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. Avverso tale decreto la Regione Abruzzo, come gia' detto, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato (ancora sub iudice, cfr. doc. 3) per essere stato il medesimo adottato senza alcun previo coinvolgimento delle regioni interessate. 6) Con sentenza n. 170 del 23 maggio 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato: a) la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per intervenuta abrogazione dell'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014, come sostituito dall'art. 1, comma 554 cit., b) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalita' di conferimento del titolo concessorio unico, nonche' le modalita' di esercizio delle relative attivita'. 7) Con successiva sentenza, n. 198/2017, la Corte costituzionale, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Abruzzo, annullava il disciplinare impugnato (decreto ministeriale del 25 marzo 2015 recante «Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»), dichiarando: «Nel merito, il conflitto di attribuzione e' fondato. Unitamente ad altre ricorrenti, la Regione Abruzzo ha impugnato in via principale l'art. 38, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, ai sensi del quale il decreto ministeriale contestato e' stato adottato. Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima (sentenza n. 170 del 2017) per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118 Cost. nella parte in cui non prevedeva un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto ministeriale, recante il disciplinare tipo con cui dovevano essere stabilite le modalita' di conferimento del titolo concessorio unico, nonche' i modi di esercizio delle relative attivita'. Una volta eliminato, mediante la menzionata addizione, il vulnus arrecato dalla norma legislativa alla base del decreto quest'ultimo, essendo stato adottato a prescindere dal coinvolgimento regionale, risulta autonomamente e direttamente lesivo delle attribuzioni costituzionali della ricorrente (sentenza n. 103 del 2016), realizzando una chiamata in sussidiarieta' senza il rispetto delle garanzie previste dai parametri evocati.» 8) Infine, con il dichiarato intento di adeguare alla sentenza n. 170/2017 di codesta ecc.ma Corte il disciplinare tipo del 7 dicembre 2016 (adottato in pendenza dei richiamati giudizi costituzionali e del ricorso straordinario al Capo dello Stato) il Ministero dello sviluppo economico ha adottato il decreto ministeriale del 9 agosto 2017 oggi impugnato. Sulla lesione, ad opera dell'atto impugnato, delle prerogative costituzionali della Regione Abruzzo in violazione degli articoli 117, comma terzo, e 118, Cost.. Con il presente ricorso la Regione Abruzzo impugna il decreto del Ministero dello sviluppo economico, meglio indicato in epigrafe, trattandosi di atto idoneo a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra enti, in quanto dotato di rilevanza esterna ed immediatamente lesivo della sfera di competenze costituzionali della Regione ricorrente, quale atto diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare in via esclusiva una competenza (in materia di produzione trasporto e distribuzione dell'energia) il cui svolgimento determina un'invasione attuale della sfera di attribuzioni della Regione ricorrente, nonche' una menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della stessa. Come rilevato in narrativa, il provvedimento ministeriale gravato e' stato emanato al fine di adeguare il disciplinare tipo del 7 dicembre 2016 alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017. Orbene, detta sentenza ha esplicitamente stabilito il principio secondo il quale le modalita' di conferimento dei titoli minerari, nonche' le modalita' di esercizio delle relative attivita', devono essere adottate con un procedimento che preveda un adeguato coinvolgimento delle regioni interessate. Tanto e' vero che con la successiva sentenza n. 198/2017, quale diretta conseguenza della pronuncia additiva nei confronti dell'art. 38, comma 7, decreto-legge n. 133/2014, codesta ecc.ma Corte ha annullato il disciplinare tipo adottato con decreto del 25 marzo 2015 in quanto adottato dallo Stato e per esso dal Ministro dello sviluppo economico, senza adeguato coinvolgimento delle regioni. Dalle suddette sentenze deriva la conseguenza, fin troppo ovvia, che il nuovo intervento del Ministero dello sviluppo economico e' anch'esso lesivo delle prerogative costituzionali della Regione Abruzzo essendo stato posto in essere ancora una volta senza aver previamente coinvolto le regioni interessate. In primo luogo il mandato conferito alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvviggionamento e per le infrastrutture energetiche in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche, ex comma 2, art. 1, del decreto impugnato, al fine di pervenire ad un adeguato coinvolgimento delle regioni, non consente di superare l'illegittimita' dichiarata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170/2017, in base alla quale il coinvolgimento delle regioni dovrebbe essere assicurato e garantito «a monte», e non «a valle», ovvero in una fase successiva gestita da strutture amministrative, quali le Direzioni generali sopra citate. Inoltre, la suddetta disposizione e' relativa solo al procedimento per l'adozione del disciplinare tipo per le modalita' di conferimento del titolo concessorio unico, ma non anche al procedimento per l'adozione del disciplinare tipo relativo alle modalita' di rilascio dei singoli permessi minerari e di esercizio delle relative attivita'. In relazione a questi ultimi, infatti, nelle premesse del decreto oggi impugnato, il Ministero dello sviluppo economico afferma che la modalita' procedimentale da adottare per l'intesa tra lo Stato e le regioni per il conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione, per la terra ferma, «puo' ritenersi gia' da tempo condivisa dalle regioni e province autonome, sulla base dell'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta, a ben vedere, di una disposizione elusiva delle pronunce della Corte costituzionale (nn. 170 e 198 del 2017) con le quali la Consulta ha chiaramente affermato che l'adeguato coinvolgimento delle regioni deve precedere il disciplinare tipo in quanto esso deve essere finalizzato proprio all'adozione del decreto con il quale fissare le modalita' di conferimento dei titoli minerari. Nello specifico, il richiamato accordo e si precedente al disciplinare del 7 dicembre 2016 ed alle modifiche introdotte con il decreto ministeriale oggi impugnato, ma risale a piu' di 16 anni fa con l'ovvia conseguenza che esso non puo' dirsi essere stato finalizzato al procedimento di adozione dell'odierno disciplinare. L'art. 2 del decreto ministeriale impugnato, con il quale, nella sostanza, sono state espunte dal testo precedente tutte le parole e/o le locuzioni che si riferiscono alle modalita' di conferimento dei titoli concessori unici, si concretizza nell'odierna adozione del disciplinare per il conferimento dei singoli permessi minerari senza che la regione sia stata, non solo non adeguatamente coinvolta, ma minimamente resa partecipe dell'attuale procedimento dal momento che il richiamo all'accordo del 2001 non puo' dirsi raggiunto nell'ambito del procedimento attuale e, dunque, risulta nella sostanza solo uno strumento di elusione delle prerogative costituzionali di ogni singola regione. L'art. 117, comma terzo, Cost., infatti, annovera la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», tra le materie di legislazione concorrente, ripartendone la legislazione tra lo Stato, chiamato a stabilirne i principi fondamentali, e le regioni chiamate a dettarne la concreta disciplina nel rispetto degli stessi principi. Orbene, e' assolutamente incontestabile che nel suddetto ambito rientrano le attivita' del settore energetico oggetto dell'intervento statale oggi censurato. Del resto, gia' prima delle sentenze nn. 170 e 198 del 2017, codesta ecc.ma Corte (cfr. sentenza n. 383/2005) aveva chiarito che, in materia di «programmazione» energetica, e' assolutamente necessaria l'acquisizione di una intesa «in senso forte» da parte della Conferenza unificata proprio al fine di compensare la perdita di competenza avvenuta a seguito della sua attrazione in capo allo Stato. Orbene, come possa qualificarsi «intesa in senso forte» quella che vede l'accordo prodromico adottato addirittura piu' di 16 anni prima dell'adozione del provvedimento finale, non e davvero comprensibile! Del resto, a conferma di quanto sopra esposto, si rileva che il disciplinare oggi impugnato e addirittura in contrasto con l'accordo del 2001 dal quale si vorrebbe farlo discendere. Infatti, il disciplinare tipo del 7 dicembre 2016 (art. 3, comma 2) come modificato dal decreto oggi impugnato stabilisce che «i titoli minerari sono rilasciati con decreto del Ministero semplicemente d'intesa con la regione interessata», mentre nell'accordo del 2001 l'intesa tra Stato e regioni era stata prevista come forte: «L'intesa si considera positivamente raggiunta se l'amministrazione regionale interessata comunica all'amministrazione centrale competente il proprio assenso entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione, inutilmente decorso il quale l'amministrazione centrale convoca una conferenza di servizi ai sensi delle legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.» Anche sotto tale profilo, pertanto, appare evidente che il disciplinare tipo oggi in vigore non e' stato adottato sulla base dell'accordo del 2001 e quindi manca di quell'adeguato coinvolgimento costituzionalmente richiesto, con conseguente lesione da parte dei provvedimento oggi impugnato della sfera di attribuzioni della regione. La stessa giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (cfr. sent. n. 383/2005) in materia energetica, ricorda che tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimita' costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la «chiamata in sussidiarieta'» di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale. (cfr. anche le sentenze n. 482/1991 e n. 383/2005, secondo cui la Regione ha diritto di partecipare alle decisioni assunte in sede statale con l'intesa, la cui mancanza potrebbe provocare un conflitto di attribuzione). A conferma dell'inconferenza del richiamo operato nell'impugnato provvedimento all'accordo del 2001, milita altresi' e' la circostanza che detto accordo si riferisce alla procedura di adozione di un singolo provvedimento amministrativo e non anche di un atto amministrativo generale qual e' il disciplinare in questione. Si rileva, infine, che la disposizione impugnata limita anche il Governo del territorio da parte della Regione con ulteriore violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost. Il provvedimento impugnato, infatti, ha efficacia su tutto il territorio nazionale senza coinvolgere le regioni, in aperta violazione delle prerogative costituzionali delle medesime. Anche ove si dovesse ex adverso rilevare che il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 9 agosto 2017 oggi impugnato, si limita unicamente ad aggiornare il disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei singoli titoli minerari, e non quello per le modalita' di conferimento del titolo concessorio unico (rinviate come detto ad un successivo atto), cio' non consentirebbe di superare i rilievi di incostituzionalita' sanciti dalla citata sentenza. La collocazione della disciplina in esame nell'alveo della disciplina previgente all'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014 (art. 13 della legge n. 9/1991 e non piu' comma 7 del citato art. 38 del decreto-legge n. 133/2014), infatti, non esclude l'inclusione della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia tra quelle rientranti nell'ambito della competenza legislativa concorrente, ove allo Stato e' riservata la sola definizione dei principi fondamentali della materia nel rispetto dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza. Proprio codesta ecc.ma Corte, infatti, nel ritenere legittimo l'assorbimento statale delle funzioni amministrative e dei corrispondenti poteri di legiferazione, ha precisato che cio' e' possibile solo ove venga osservato un duplice ordine di condizioni consistenti nella sussistenza di un interesse pubblico proporzionato e non irragionevole e nel raggiungimento di un accordo con la Regione interessata. «I principi di sussidiarieta' e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel nuovo Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita' e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata» (sentenze Corte costituzionale n. 303/2003, n. 6/2004, n. 383/2005). Ne deriva che l'approvazione del disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari, a prescindere dall'inclusione o meno della disciplina del titolo concessorio unico, necessita sempre di un coinvolgimento delle regioni, posto che, come chiarito dalla Consulta nella citata sentenza n. 170/2017, si tratta di esercizio della potesta' regolamentare da parte del Governo su di una materia di competenza concorrente. Qualunque norma, quindi (non solo il citato comma 7 dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014), che rimetta esclusivamente al Ministro l'adozione del disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari (non solo del titolo concessorio unico), «realizza una chiamata in sussidiarieta' senza alcun coinvolgimento delle regioni, sebbene questa Corte abbia reiteratamente affermato l'esigenza della previsione di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, di adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali» (sentenza Corte costituzionale n. 170/2017). A mente di tale pronuncia, dunque, tutte le disposizioni normative che rimettono in via esclusiva al Governo, attraverso atti ministeriali di natura regolamentare, la disciplina di aspetti di dettaglio della materia energetica, quali le modalita' di conferimento dei titoli minerari e di esercizio delle relative attivita', vanno lette secondo una interpretazione costituzionalmente orientata nel senso indicato dalla sentenza da ult. cit. in ordine necessita' del coinvolgimento delle regioni attraverso strumenti di leale collaborazione. Conclusioni. Da tutto quanto esposto, risulta incontestabile che l'adozione di un nuovo disciplinare tipo per il rilascio dei singoli titoli minerari avrebbe potuto avvenire (viste le pronunce gia' citate di codesta ecc.ma Corte nn. 170 e 198 del 2017) solo successivamente ad un adeguato coinvolgimento (intesa «forte») delle regioni. Ne deriva che: il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto, prima di adottare il decreto ministeriale censurato, coinvolgere le regioni nel procedimento medesimo di adozione del disciplinare tipo, auspicabilmente in sede di Conferenza Stato-regioni, ex art. 38, comma 7, cit., assicurando cosi' una partecipazione diretta ed effettiva delle medesime; il decreto ministeriale impugnato va annullato in quanto costituisce un'invasione statale nella sfera di competenza costituzionale della Regione ed in quanto lesivo del principio di leale collaborazione che deve sovrintendere ai rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali; principio, come noto, ormai pacificamente considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli articoli 5 e 120, Cost.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte voglia, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, determinare, con un procedimento nel quale non e' stata assicurata (in violazione degli articoli 117, comma terzo, e 118, comma primo, Cost.) la partecipazione della Regione ricorrente, l'adeguamento del decreto 7 dicembre 2016 recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale» e di voler, per l'effetto, annullare l'atto gravato, decreto ministeriale del Ministero per lo sviluppo economico del 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 2017, nonche' ogni atto connesso a quello impugnato. Si deposita: 1) copia delibera di giunta Regione Abruzzo di conferimento incarico per il presente giudizio costituzionale; 2) copia decreto ministeriale del Ministero per lo sviluppo economico del 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 195 il 22 agosto 2017, recante «Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016 recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017.»; 3) copia ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla Regione Abruzzo avverso il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 adottato dal Ministero dello sviluppo economico. Roma, 9 ottobre 2017 Avv. de Marzo - avv. Valeri