N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2017

Ordinanza del 30 maggio 2017 della Corte  d'appello  di  Venezia  nel
procedimento penale a carico di H. A.. 
 
Processo  penale  -  Sospensione   del   procedimento   per   assenza
  dell'imputato - Disciplina di cui alla legge n. 67 del 2014 - Norme
  transitorie - Mancata previsione  della  sospensione  del  processo
  quando sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo
  grado  anche  nei  casi  in  cui  risulti  agli  atti  che  nessuna
  informazione della pendenza del  procedimento  e'  stata  acquisita
  dall'imputato. 
- Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di  pene
  detentive non carcerarie e di riforma  del  sistema  sanzionatorio.
  Disposizioni in materia di sospensione del procedimento  con  messa
  alla prova e nei confronti degli irreperibili), art. 15-bis. 
(GU n.49 del 6-12-2017 )
 
                     CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 
                       Seconda Sezione penale 
 
    Il giorno 30 maggio 2017 la Corte, composta da: 
    dott. Carlo Citterio, Presidente est.; 
    dott. Antonio Liguori, consigliere est.; 
    dott. Aldo Giancotti, consigliere est.; 
    ha deliberato la seguente ordinanza  nel  procedimento  penale  a
carico di: H. A., nato il... in... 
    Rilevato che: 
    si procede nei confronti del sig. H. per  reati  di  concorso  in
condotte di cessione, o  comunque  di  procacciamento,  di  eroina  e
cocaina in quantitativi imprecisati nei confronti di quattro  persone
(capo A) e di cessione nei confronti di cinque  altre  persone  (capo
C); di concorso in  morte  come  conseguenza  del  procacciamento  di
sostanza stupefacente e dell'aiuto ad iniettarsi droga, cagionando il
decesso di una di tali prime quattro persone (capo B); 
    i fatti risultano consumati, secondo l'imputazione, il  22  e  23
maggio 2008 (capi A e B) e dal gennaio al maggio 2008 (capo C); 
    con sentenza di data 30  ottobre  2013  l'imputato  H.  e'  stato
condannato alla pena ritenuta di giustizia per tutti i  tre  capi  di
imputazione; 
    l'imputato, dichiarato  irreperibile  con  decreto  del  pubblico
ministero,  e'  stato  tratto  a  giudizio  in  tale  qualita'  e  la
notificazione della citazione e' stata eseguita presso il  difensore,
ai sensi dell'art. 159 codice di procedura penale; 
    a seguito di nuove ricerche, disposte alla precedente udienza del
18 gennaio 2017, e' stato emesso in data 28 aprile 2017 nuovo decreto
di irreperibilita' ed anche la citazione per il giudizio  di  appello
e'  stata  pertanto  eseguita,  per  l'odierna  udienza,  presso   il
difensore ai sensi dell'art. 159; 
    l'imputato e' stato assistito in primo grado, ed e' assistito  in
questo secondo grado di giudizio, da difensore  d'ufficio;  la  Corte
conosce oggi il processo in  conseguenza  dell'impugnazione  proposta
appunto diligentemente dal difensore di ufficio; 
    dalla lettura degli atti risulta con certezza che H.  A.  non  ha
mai avuto cognizione e informazione alcuna della pendenza  di  questo
processo a suo carico: lo stesso risulta infatti essersi  allontanato
dall'abitazione dove era avvenuto il decesso di una delle persone cui
egli, secondo la condanna di primo grado, aveva concorso a  procurare
anche  la  dose   letale,   prima   dell'intervento   della   polizia
giudiziaria; risulta altresi' che per il contesto e per  la  dinamica
dei   fatti   (una   conoscenza   sostanzialmente   occasionale    ed
un'ospitalita'  in  ambiente  frequentato  da   piu'   soggetti;   la
possibilita' di essere mai identificato: il procedimento  inizia  nei
confronti di altri soggetti; l'assenza di alcun atto  anche  solo  di
polizia giudiziaria a lui notificato o da lui sottoscritto; l'assenza
di alcuna  nomina  di  difensore  fiduciario)  l'imputato  quando  si
allontano'  dall'abitazione  dove  era  avvenuto  il  decesso  poteva
ragionevolmente rappresentarsi che mai si  sarebbe  giunti  alla  sua
persona; e' comunque certo  che  il  procedimento  si  e'  svolto  in
contesto dove e' palese la mancanza di alcuna sua partecipazione,  in
ogni fase, e la corrispondente mancanza di alcun  suo  coinvolgimento
conoscitivo (da  parte  di  autorita'  giudiziaria,  di  polizia,  di
servizio giudiziario); 
    Ritenuto che: 
    secondo l'art. 15-bis, comma 1, della legge n.  67/2014,  essendo
stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado  prima
dell'entrata in vigore di tale legge, al procedimento  in  corso  non
puo' applicarsi il nuovo testo dell'art. 420-quater quale  modificato
dall'art. 9, comma 3, della legge n. 67/2014, sicche' il processo non
puo' essere sospeso; 
    la disciplina transitoria introduce un  criterio  tendenzialmente
non irragionevole (lo spartiacque e' rappresentato dalla  definizione
del primo giudizio, che reca con se' il  protrarsi  della  disciplina
processuale precedente, quanto  alle  modalita'  di  costituzione  ed
evoluzione del rapporto processuale); 
    osserva tuttavia la Corte che nel nostro specifico  caso  (quindi
una fattispecie nella quale e'  documentale  l'assoluta  mancanza  di
alcun tipo di conoscenza dell'imputato, anche minima, in ordine  alla
pendenza del  processo  che  lo  riguarda  e,  in  particolare,  alla
celebrazione di questo grado d'appello)  ogni  attivita'  processuale
cui  si  dovesse  dare  ulteriore  corso  (in  ossequio   all'attuale
disciplina transitoria) sarebbe, palesemente e con  ogni  ragionevole
certezza, del tutto vanamente espletata; 
    infatti secondo l'art. 175 codice di procedura penale, nel  testo
previgente applicabile al nostro processo, ove  la  deliberazione  di
condanna dovesse essere confermata all'esito di  questo  giudizio  (e
nel giudizio di legittimita'  eventualmente  attivato  dal  difensore
d'ufficio),  se  mai  l'attuale  imputato  fosse  reperito  dopo   il
passaggio in giudicato della deliberazione di condanna,  per  la  sua
doverosa esecuzione, senza dubbio alcuno lo  stesso  dovrebbe  essere
rimesso nel termine per impugnare  la  sentenza  di  primo  grado  e,
quindi, tutta  l'attivita'  posta  in  essere  da  questa  Corte  (ed
eventualmente dalla Corte di cassazione) sarebbe, appunto, dissolta; 
    e' noto  che  del  tutto  irrilevante  sarebbe  l'avere  gia'  il
difensore  d'ufficio  attivato   autonomamente,   ma   nell'interesse
dell'imputato, il giudizio d'appello, pur se  definito  (Corte  cost.
sentenza n. 317/2009); 
    sul  punto  si  deve  poi  aver  presente  che  la  richiesta  di
restituzione nel  termine  per  proporre  appello  e  ricelebrare  il
relativo grado di giudizio non  costituisce  affatto  allo  stato  un
evento  futuro  del  tutto   incerto:   e'   esperienza   giudiziaria
consolidata che la prospettiva  della  restituzione  in  termine  per
contestare  la  propria  responsabilita',  dopo  la  restrizione   di
liberta' per l'esecuzione della  pertinente  pena,  in  casi  simili,
costituisce patrimonio  culturale  tecnico  proprio  anche  del  meno
diligente e preparato difensore,  oltre  che  della  «vita»  di  ogni
istituto di esecuzione della pena, sicche' in realta' solo la mancata
presentazione dell'istanza costituirebbe - per consolidata massima di
esperienza - evento eccezionale ed imprevedibile; 
    appare pertanto rilevante in questo giudizio e non manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
15-bis della legge n. 67/2014, nella parte  in  cui  non  prevede  la
sospensione del  processo,  di  cui  all'art.  420-quater  codice  di
procedura penale, quando sia gia' stata  deliberata  la  sentenza  di
primo grado, anche nei casi in cui - come e'  nel  nostro  -  risulti
pacificamente agli atti che nessun tipo di informazione e conoscenza,
relative alla pendenza del procedimento, del processo e del grado  di
giudizio, e' mai  stato,  in  alcuna  fase  ed  in  alcun  grado  del
procedimento, acquisito dalla persona imputata, o a lei offerto; 
    della rilevanza della questione nel  processo  si  e'  detto:  la
Corte dovrebbe ora  procedere  ad  attivita'  processuale  certamente
inutile e destinata ad essere  dissolta;  premesso  che,  nel  nostro
caso, dal confronto tra l'articolata motivazione della prima condanna
e le deduzioni d'appello deve escludersi la sussistenza di condizioni
per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129,  comma  2,  codice  di
procedura penale va disattesa una tesi che  proponesse  la  rilevanza
della questione solo nei momento in cui concretamente  la  Corte,  in
Camera di consiglio,  si  orientasse  per  la  conferma  della  prima
sentenza;  cio'  che  infatti  rileva  e'  solo  il   momento   della
costituzione delle parti e, del resto e significativamente,  l'intera
disciplina introdotta dai nuovi articoli 420-bis e 420-quater non  e'
parametrata all'eventualita' di una concreta e attuale  deliberazione
di condanna: il processo deve essere sospeso prescindendo  dal  fatto
che l'imputato  possa  essere  assolto  o  condannato;  quindi,  pare
appunto doversi  concludere  che  la  rilevanza  della  questione  va
individuata  nel  momento  di  accertamento  della  ritualita'  della
costituzione del rapporto processuale; 
    va aggiunto, in rito, che se nel nuovo  sistema  delineato  dalla
legge n. 67/2014 l'istituto della sospensione del processo non  opera
tendenzialmente nel giudizio di appello, per la  ragione  sistematica
che l'accertamento della possibilita' normativa di procedere  o  meno
in  «assenza»  e'  collocata  nel  giudizio  di  primo  grado,  nella
fattispecie   concreta   rileva   la   disciplina   transitoria    in
significativa  sinergia  con  la  permanente   applicabilita'   della
disciplina della restituzione  nel  termine  per  impugnare,  dettata
dall'art.  175,  comma  2,  codice  di  procedura  penale  nel  testo
previgente. Cio' che, appunto, determina  la  palese  inutilita'  del
giudizio che si dovrebbe oggi celebrare, destinato inevitabilmente ad
essere rinnovato; 
    ne' la Corte giudica  percorribile  la  soluzione  interpretativa
proposta oggi dalle parti, pubblica e privata, volta a sollecitare la
diretta applicazione dell'art. 420-quater vi osta il  dato  normativa
inequivoco   della   norma   oggi   «attaccata»;    dubbia    sarebbe
l'operativita' anche della connessa  sospensione  della  prescrizione
del reato,  con  il  rischio  concreto  di  determinarla  nell'attesa
dell'eventuale rintraccio dell'imputato; 
    i parametri costituzionali della qui giudicata non manifestamente
infondata questione di legittimita' sono gli articoli: 
    111, per definizione non e' giusto  il  processo  che  certamente
deve essere rinnovato per una carenza sostanziale nella  costituzione
del rapporto processuale; la sua inutile  celebrazione  impedisce  la
trattazione tempestiva altri processi; 
    97,  in  relazione  agli  autonomi  principi   dell'efficacia   e
dell'efficienza della giurisdizione (cfr., tra le tante, Corte cost.,
sentenza n. 460/1995, laddove si e' affermato  expressis  verbis  che
l'efficienza  del  processo  penale   «e'   bene   costituzionalmente
protetto»); 
    24, perche' la celebrazione di processo inutile in ragione  della
gia' avvenuta acquisizione del dato processuale della non  conoscenza
della pendenza e della trattazione da parte dell'imputato  «consegna»
al  rito  un  processo  con  minorata  difesa  per  il   protagonista
determinante: l'imputato; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    d'ufficio  dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio   e   non
manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 111, 24 e  97
Cost. ed ai principi  di  efficacia  e  di  efficienza  del  processo
penale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  15-bis
della legge n. 67/2014, nella parte in cui non prevede la sospensione
del processo di cui all'art. 420-quater codice di  procedura  penale,
quando sia gia' stata deliberata la sentenza di  primo  grado,  anche
nei casi in cui risulti gia' pacificamente agli atti che nessun  tipo
di  informazione   e   conoscenza,   relative   alla   pendenza   del
procedimento, e' mai  stato,  in  alcuna  fase  ed  in  alcun  grado,
acquisito dalla persona imputata o a lei offerto; 
    sospende il presente giudizio; 
    dispone, a cura della cancelleria: 
        l'immediata    trasmissione    degli    atti    alla    Corte
costituzionale; 
        la  notifica  della  presente  ordinanza  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
        la sua comunicazione ai presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
    Ordinanza letta nella pubblica udienza del 30  maggio  2017  alla
presenza del procuratore generale e del sostituto ex art. 102  codice
di procedura  penale  del  difensore  d'ufficio  titolare,  anche  in
rappresentanza dell'imputato dichiarato irreperibile (posto  comunque
che presso il medesimo presente difensore  dovrebbe  essere  eseguita
un'eventuale notificazione diretta all'imputato). 
 
                    Il Presidente est.: Citterio 
 
 
                         I consiglieri estensori: Liguori - Giancotti