Modifica alla legge regionale 5 marzo 2012, n.7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalita').(GU n.37 del 16-9-2017)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2/I del 15 febbraio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalita') 1. L'art. 19 della l.r. 7/2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia). - 1. E' fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'art. 416 bis e 416 ter del Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare le attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo. 2. La Regione, coerentemente alle finalita' previste dalla presente legge, ha facolta' di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'art. 416 bis e 416 ter del Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare le attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo. 3. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'Ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalita' organizzata e mafiosa sul territorio ligure, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunita' regionale. 4. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 8 febbraio 2017 TOTI (Omissis).