COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

COMUNICATO

Statuto del partito «Südtiroler Volkspartei»  iscritto  nel  registro
dei partiti politici il 5 ottobre 2015 (18A00515) 
(GU n.23 del 29-1-2018)

 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
f.to-Gez. Achammer Philipp 
f.to-Gez. Elena Lanzi, notaio-Notar L.S 
 
             Statuto della Südtiroler Volkspartei (SVP) 
Nella traduzione in lingua italiana tutti i riferimenti a persone  si
                intendono validi per ambedue i sessi 
 
                             I. PRINCIPI 
 
                                 § 1 
 
                 Natura della Südtiroler Volkspartei 
 
    La Südtiroler Volkspartei (SVP) e' il  partito  di  raccolta  dei
sudtirolesi tedeschi e ladini di tutti i ceti sociali. 
    Costituisce la forza che unisce e  il  tetto  spirituale-politico
che punta al contemperamento degli interessi. 
    Ha  l'obiettivo  di  rappresentare  gli  interessi   generali   e
particolari dei sudtirolesi con tutti i mezzi legittimi e a  tutti  i
livelli. 
    Essa  attua  la  politica  sulla  base  della  visione  cristiana
dell'essere  umano.  I  valori  fondamentali   della   liberta',della
solidarieta' e della giustizia costituiscono il fondamento immutabile
del suo impegno politico. Il  suo  agire  si  orienta  nello  spirito
dell'idea europea,  del  federalismo  e  dei  principi  dell'economia
sociale di mercato. 
    La Südtiroler Volkspartei protegge le  minoranze  etniche  sia  a
livello statale interno  sia  a  livello  internazionale  e  persegue
l'ampliamento continuo  dell'autonomia  del  Sudtirolo  sottolineando
l'irrinunciabilita'   del    diritto    all'autodeterminazione    dei
sudtirolesi. 
    In senso giuridico e' un partito ai sensi dell'articolo 49  della
Costituzione. 
    Ha la propria sede a 39100 Bolzano, via Brennero 7/A. 
    Il Partito ha per simbolo: «Stella  alpina  in  bianco  su  fondo
nero, con le tre lettere «S» «V» «P» entro la circonferenza di sotto:
S (nero), V (bianco con una «Outline» in nero e un'ombra in rosso), P
(nero)». 
 
                                 § 2 
 
                               Ladini 
 
    La Südtiroler Volkspartei emana norme speciali per la  tutela  ed
il sostegno del gruppo  etnico  ladino.  I  ladini  nella  Südtiroler
Volkspartei  decidono  autonomamente  sulle  esigenze   linguistiche,
culturali del gruppo etnico ladino. 
    I ladini hanno il diritto di essere  rappresentati  in  tutte  le
organizzazioni e organi di partito a livello provinciale. 
 
                          II. TESSERAMENTO 
 
                                 § 3 
 
                       Acquisto della tessera 
 
    1. Ciascun sudtirolese, con il compimento del 15° anno  di  eta',
acquista il diritto di iscriversi  al  partito  e  viene  esortato  a
farlo, a condizione che condivida i principi  e  il  programma  della
Südtiroler Volkspartei. 
    2. La condizione di iscritto  viene  acquistata  al  momento  del
rilascio, da parte dell'incaricato dell'esecutivo di  sezione,  della
tessera di appartenenza. 
    3. In caso di dubbio  sull'iscrizione  decide  la  direzione  del
circondario, sentito l'esecutivo della sezione locale interessata. 
    4. E' data anche la possibilita' di iscrizione non legata ad  una
sezione. Le relative richieste vengono  trattate  direttamente  dalla
Segreteria provinciale.  Questi  iscritti  non  vengono  associati  a
nessuna sezione locale e quindi non dispongono di diritto di  voto  a
livello di sezione locale e di sezione dei circondari. 
    5. La tessera deve essere rinnovata annualmente con il  pagamento
della quota associativa. 
    6. La tessera annua ha valore di documento di  identificazione  e
autorizza il detentore a richiedere tutti i diritti dell'iscritto. 
    7. Sino all'inizio del 25° anno la tessera e' gratuita. 
    8. L'appartenenza locale dell'iscritto  viene  decisa  secondo  i
criteri del § 34, comma 3. 
    9. I dati personali degli iscritti sono trattati  nell'osservanza
del  decreto  legislativo  n. 196/2003  e  successive  modifiche  che
prevedono la tutela della persona e di altri soggetti  giuridici.  Il
trattamento   avviene   secondo   i   principi   della   correttezza,
ammissibilita', trasparenza e salvaguardia della riservatezza. 
 
                                 § 4 
 
                        Perdita della tessera 
 
    Gli iscritti che si candidano per altri partiti o  liste  che  si
presentano alle elezioni in concorrenza con la Südtiroler Volkspartei
o che sono iscritti ad  altro  partito,  perdono  automaticamente  la
tessera e tutte le cariche e funzioni connesse. 
    L'istanza di reiscrizione puo' essere  inoltrata  passati  cinque
anni. Su eventuali eccezioni la decisione spetta alla  Direzione  del
partito, sentito l'esecutivo della sezione locale interessata. 
 
                                 § 5 
 
                       Diritti degli iscritti 
 
    Ciascun iscritto,  15  giorni  dopo  aver  ricevuto  la  tessera,
dispone del 
      a) diritto di voto  attivo  e  passivo  nella  sezione  locale,
esclusi gli iscritti non legati a nessuna sezione; 
      b) diritto passivo di voto  per  essere  inviato  negli  organi
superiori del partito; 
      c) diritto di partecipare alle decisioni del  partito  mediante
presentazione di istanze e di  dare  impulsi  ai  diversi  organi  di
partito. 
    Alla durata minima predetta di 15 giorni puo' essere derogata  in
caso di  elezioni  primarie  di  cui  al  §  128.  A  tale  proposito
l'esecutivo del partito sulla base del § 90, lettera g)  fissa  delle
direttive. 
 
                                 § 6 
 
                        Doveri degli iscritti 
 
    I doveri degli iscritti sono: 
      a) servizio altruista alla Heimat e  per  il  bene  del  popolo
sudtirolese; 
      b) impegno per gli obiettivi del  partito  e  solidarieta'  nei
confronti del partito; 
      c) disponibilita' alla collaborazione; 
      d) reclutamento di iscritti; 
      e) pagamento delle quote associative prescritte entro i termini
fissati; 
      f) rispetto dello statuto del partito; 
      g) non recare danno al partito ne' con  le  parole  ne'  con  i
fatti, e non danneggiarne il buon nome. 
 
                                 § 7 
 
                        Iscritti sostenitori 
 
    1. Gli iscritti sostenitori danno sostegno al partito. 
    2. Possono essere delle persone che risiedono fuori dal Sudtirolo
oppure sudtirolesi che sostengono il partito in modo particolare. 
    3. Gli iscritti sostenitori vengono invitati a  partecipare  alle
riunioni ma non hanno diritto di voto. 
 
                                 § 8 
 
                   Mandatari e cariche di partito 
 
    1. Solo gli iscritti al partito possono essere proposti, eletti o
nominati come mandatari nel Consiglio  provinciale,  nel  Parlamento,
nel Parlamento europeo nonche' per le cariche di partito. 
    2. Cio' vale anche per i mandatari nei Comuni, dove tuttavia sono
ammesse delle eccezioni. A tale  proposito  l'esecutivo  del  partito
fissa le direttive in base al § 90, lettera g). 
 
                       III. DIRETTIVE GENERALI 
 
                                 § 9 
 
                         Durata della carica 
 
    1. Ciascun organo/esecutivo del partito ha una durata  di  cinque
anni dal momento dell'elezione. 
    2. Fanno eccezione solo  gli  organi  della  giovane  generazione
(JG). Essi hanno una durata di due anni e mezzo (2,5). Tutte le altre
norme restano in vigore. 
    3. Le date delle elezioni sono  unitarie  e  vengono  fissate  in
tempo utile dalla Direzione del partito. 
    4. Per casi eccezionali la Direzione del partito, ai sensi del  §
97, lettera g) fissa una normativa dettagliata. 
 
                                § 10 
 
                       Istanza di convocazione 
 
    Se lo Statuto non dispone diversamente, ciascun  organo/esecutivo
di partito deve essere convocato dal rispettivo presidente  entro  30
giorni, se cio' viene  richiesto  da  un  terzo  degli  iscritti  con
indicazione di causa. 
 
                                § 11 
 
             Convocazione di riunioni e riunioni urgenti 
 
    1. L'invito alle riunioni avviene di norma per iscritto, email  o
SMS almeno cinque giorni prima della  riunione  stessa.  In  casi  di
urgenza motivata l'invito  puo'  essere  fatto  anche  oralmente,  in
accordo con  il  presidente  dell'esecutivo  di  partito  di  livello
immediatamente superiore; in questo caso deve  essere  rispettato  il
preavviso di almeno 24 ore. 
    2. Non sono ammessi riunioni urgenti in caso di elezioni. 
    3. Per quanto possibile, le manifestazioni  vanno  integrate  con
elementi  di  partecipazione  online  (p.es.  domande  per  email   o
livestream, o.s.) o in altro modo eventualmente in uso. 
 
                                § 12 
 
                         Dovere di presenza 
 
    In caso di tre assenze consecutive ingiustificate come anche  nel
caso di assenze in piu' della meta' delle riunioni nel  corso  di  un
anno, l'organo competente previa informazione  dell'interessato  puo'
dichiarare    la    decadenza    dell'iscrizione    nel    rispettivo
organo/esecutivo di partito per la durata del mandato. 
 
                                § 13 
 
                            Numero legale 
 
    Ciascun organo di partito e'  in  grado  di  deliberare  se  sono
presenti piu' della meta' dei  membri  oppure  la  maggioranza  degli
aventi diritto di voto. 
 
                                § 14 
 
                             Presidente 
 
    La funzione di presidente a livello di sezione locale,  comunale,
circondariale e provinciale e' incompatibile con la  stessa  funzione
in organizzazioni, in organi delle parti sociali ed organi consultivi
al medesimo livello. 
 
                                § 15 
 
                              Sostituti 
 
    1. I presidenti di tutti gli organi o  esecutivi  di  partito  in
caso di impedimento devono informare i propri  sostituti  per  essere
rappresentati da questi. 
    2. Se la carica di  presidente  e'  vacante,  il  sostituto  deve
provvedere alla rielezione. 
 
                                § 16 
 
                          Membri di diritto 
 
    a) Negli organi di partito: 
      membri di diritto eletti nell'esecutivo di sezione non  vengono
sostituiti come tali. Nessun membro di un organo puo' essere presente
in base a funzioni plurime che danno  diritto  alla  presenza  in  un
organo in una funzione, facendosi rappresentare in altre funzioni  da
un sostituto. 
    b) Nei gruppi: 
      alle riunioni dei gruppi nei  consigli  comunali,  provinciale,
regionale  nonche'  alle  riunioni  dei  gruppi  parlamentari   viene
invitato il presidente del partito  al  corrispondente  livello,  con
diritto di seggio e voto. 
    Nei Comuni con piu' sezioni locali tutti i presidenti di  sezione
vengono invitati alle riunioni del gruppo consiliare senza diritto di
voto. Il diritto di voto compete invece al presidente  dell'esecutivo
di coordinazione nel gruppo consiliare o, se non esiste tale  organo,
il  presidente  della  sezione  locale  con  il  maggiore  numero  di
iscritti; 
      alle riunioni dei gruppi provinciale e  regionale  nonche'  dei
gruppi parlamentari il vice-Presidente ladino viene  sempre  invitato
allorquando l'ordine del giorno comprende temi riguardanti il  gruppo
ladino. In tal caso essi hanno diritto di seggio e di voto. 
    c) I membri di diritto debbono essere iscritti al partito. 
 
                                § 17 
 
                           Membri cooptati 
 
    Il numero dei membri cooptati non deve  superare  un  quinto  del
numero dei membri eletti. I membri cooptati hanno gli stessi  diritti
e doveri dei membri eletti, eccetto quanto disposto nel paragrafo 40,
comma 3. 
 
                                § 18 
 
                         Consulenti esterni 
 
    1. Tutti gli  organi/esecutivi  di  partito  possono  invitare  a
prendere parte  alle  riunioni,  senza  diritto  di  voto,  iscritti,
esperti, cittadini interessati e rappresentanti di  associazioni  per
questioni speciali oppure insediare  gruppi  di  lavoro  che  seguono
progetti e iniziative per un periodo piu' lungo. 
    2. Possono essere chiamati a collaborare negli organi  consultivi
del partito, nelle commissioni di esperti o  in  gruppi  di  progetto
anche persone che non sono iscritte  al  partito.  Questi  pero'  non
possono essere iscritti in altri partiti o liste elettorali. 
 
                                § 19 
 
                  Liberta' di opinione e di critica 
 
    1. Nell'ambito di questo statuto e del programma di  partito  gli
iscritti hanno liberta' di opinione e di critica. 
    2. Affinche' la critica diventi fruttuosa, va espressa  in  prima
linea all'interno degli organi di partito. 
    3. Gli organi decisionali del partito a livello locale, comunale,
circondariale e provinciale, sui temi di rilievo dei  giovani,  delle
donne, dei seniores, degli organi delle parti sociali  nonche'  degli
organi  consultivi  e  degli  esecutivi  consultivi,  richiedono   le
rispettive prese  di  posizione  inserendole  tenendone  conto  nelle
proprie decisioni. 
    4. Se in tal modo si  raggiungono  le  decisioni  a  maggioranza,
queste sono vincolanti anche per le minoranze. 
 
                                § 20 
 
                        Indizione di elezioni 
 
    Il rinnovo  degli  organi/esecutivi  di  partito  viene  indetto,
dall'organo in questione,  almeno  trenta  giorni  prima  della  data
fissata: 
      - elezioni a  livello  provinciale,  circondariale  e  comunale
mediante circolare o e-mail indirizzata a tutti  gli  iscritti  delle
sezioni locali; 
      - elezioni a livello locale  mediante  circolare  a  tutti  gli
iscritti  oppure  mediante  pubblicazione  sul  giornale  comunale  o
nell'organo del partito, con posta  elettronica  o  comunque  secondo
l'uso locale. 
    La data unitaria delle elezioni per il  rinnovo  degli  esecutivi
locali viene fissata, dalla Direzione del partito,  almeno  sei  mesi
prima. 
 
                                § 21 
 
                   Presentazione delle candidature 
 
    1.  Le  proposte  di  candidature   possono   essere   depositate
comprovatamente entro le ore 18 del 15° giorno prima della data delle
elezioni   presso   il   presidente   competente,   la    cancelleria
circondariale o la segreteria provinciale. 
    2. Fino al decimo giorno prima delle elezioni l'organo  dirigente
di competenza mette in lista le  candidature,  completando  la  lista
sino a raggiungere il numero minimo di  candidati  prescritto,  e  ne
dispone l'ordine di inserimento. 
    3. I termini indicati nel presente paragrafo vanno  rispettati  a
pena di nullita'. 
 
                                § 22 
 
                             Candidature 
 
    1. Tutte le liste dei candidati per gli organi di partito  devono
comprendere un numero di candidati che sia almeno una volta  e  mezzo
il numero di candidati da eleggere  nell'organo.  Ciascuna  lista  di
candidati deve offrire tante righe  libere  quanti  sono  i  voti  di
preferenza da dare. 
    2. Su tutte le liste di candidati a ciascun livello,  che  devono
comprendere almeno una volta  e  mezza  il  numero  di  candidati  da
eleggere, un quarto dei posti deve essere riservato all'altro  sesso.
Le istituzioni e le organizzazioni che hanno il diritto di presentare
delle proposte, devono osservare tale quota a tutti i livelli. 
    3. Per ciascuna elezione a  livello  circondariale  e  locale  le
cancellerie circondariali e gli uffici delle organizzazioni  e  degli
organi delle parti sociali devono essere informati  30  giorni  prima
della data delle elezioni. 
 
                                § 23 
 
                        Procedura elettorale 
 
    Le elezioni devono svolgersi secondo le seguenti procedure: 
      a) con una lista delle candidature messa a punto  dagli  organi
direttivi competenti; 
      b) senza liste delle candidature. 
    Nel procedimento elettorale secondo la lettera a) possono  essere
eletti anche dei candidati che non appaiono sulla scheda elettorale. 
    Se non e' possibile votare secondo quanto sotto la lettera a), si
vota secondo la lettera b). In tal caso sulla scheda  ci  sono  tante
righe vuote quanti possono essere i voti di  preferenza  da  dare,  e
cioe' un terzo  delle  persone  da  eleggere.  Possibili  candidature
possono essere rese note, a livello  locale,  secondo  le  usanze  in
essere. 
    Solo  a  livello  locale,  per  le  elezioni   senza   lista   di
candidature, vale l'obbligo che il sesso in  posizione  di  minoranza
deve avere almeno un quarto dei seggi a disposizione. 
 
                                § 24 
 
                     Svolgimento delle elezioni 
 
    1) Di norma le elezioni si svolgono  mediante  urna  o  voto  per
corrispondenza. 
    2) Possono essere effettuate  elezioni  anche  mediante  internet
(«E-voting»). In questo caso vanno garantite ed essere  controllabili
sia l'accessibilita' generale che la correttezza.  Per  le  modalita'
l'Esecutivo provinciale del partito fissa le direttive ai sensi del §
90, lettera g). 
 
                                § 25 
 
               Voto di preferenza - Sistema dei terzi 
 
    1. Nelle elezioni di persone a tutti i livelli di partito,  nella
nomina dei candidati per le elezioni politiche nonche' nelle primarie
per le elezioni politiche, ciascun elettore puo' dare  un  numero  di
voti di preferenza  non  superiore  ad  un  terzo  delle  persone  da
eleggere. Frazioni di voti dello 0,5 in su vengono arrotondate  verso
l'alto, sotto lo 0,5 vengono arrotondate verso il basso. 
    2.  Sono  escluse  le  nomine  dei  candidati  per  il  Consiglio
provinciale secondo il paragrafo 136, punto 6, nonche' le nomine  dei
membri delle amministrazioni comunali e  del  governo  provinciale  e
regionale. 
    a) Livello comunale: Il  sindaco,  d'accordo  con  il  presidente
della  sezione  locale,   con   il   presidente   dell'esecutivo   di
coordinamento rispett. con il presidente della sezione locale con  il
maggior numero di iscritti, presenta all'organo  di  riferimento  una
proposta globale che viene approvata con voto comune  del  competente
organo di partito assieme ai consiglieri comunali secondo il  sistema
dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Se  la  proposta
globale non dovesse ricevere la maggioranza  dei  due  terzi  in  due
votazioni, vale il punto 1. Per comuni con piu'  sezioni  locali  che
non hanno eletto un'esecutivo di coordinamento,  le  modalita'  della
votazione  comune  vengono   fissate   con   regolamento   da   parte
dell'Esecutivo del partito. 
    b) Livello provinciale  e  regionale:  il  presidente  designato,
d'accordo con  il  presidente  del  partito,  presenta  una  proposta
globale all'esecutivo che deve essere votata con la maggioranza degli
aventi diritto di voto presenti. Se la proposta globale  non  dovesse
raggiungere in due votazioni consecutive la maggioranza richiesta dei
due terzi, vale il punto 1. 
 
                                § 26 
 
                        Votazioni ed elezioni 
 
    1. Votazioni di persone si effettuano con votazione segreta. 
    2. Risulta eletto chi raccoglie il maggior numero di voti. 
    3. In caso di parita' di voti tra piu' candidati  risulta  eletto
il candidato piu' giovane. 
    4. Le deliberazioni vengono  prese  a  maggioranza  semplice  dei
presenti, eccetto nei casi in  cui  lo  statuto  prevede  maggioranze
diverse. Negli scrutini aperti in caso di parita' di voti  decide  il
voto del Presidente. 
    5. I candidati  per  tutti  gli  organi/esecutivi  di  partito  a
livello locale, comunale, circondariale e provinciale e per mandati a
tutti i livelli (Comune, Provincia, Regione,  Parlamento,  Parlamento
europeo) nonche' per enti e societa' da essi dipendenti, non  possono
essere presenti nelle discussioni loro riguardanti. 
    6. Persone che non vengono proposte nel  dibattito  sull'elezione
per funzioni nei diversi organi, non possono essere eletti. 
 
                                § 27 
 
                        Piccola Stella alpina 
 
    1. Se dopo aver esaurito tutte le possibilita' per la  formazione
di un'unica lista della Stella alpina per le elezioni comunali,  come
ultima soluzione si offre solo l'ammissione di piu' liste SVP con  la
«Piccola Stella alpina» o con la «Piccola Stella alpina» assieme alla
«Stella alpina tradizionale», puo'  essere  ammessa  anche  la  lista
della «Piccola Stella alpina». 
    2. Le direttive in  merito  vengono  emanate  dall'esecutivo  del
partito a norma del paragrafo 90, lettera g). 
 
                                § 28 
 
                        Dimissioni anticipate 
 
    1. Nel caso di dimissioni anticipate di un membro  di  organo  di
partito, subentra, per il resto del periodo, il primo dei non eletti. 
    2. Se il presidente a livello locale e comunale lascia la propria
carica, la funzione di presidente viene assunta  dal  suo  sostituto.
L'elezione di un nuovo presidente deve aver luogo entro sei mesi. 
    3. Se  un  presidente  circondariale  lascia  anticipatamente  la
carica, la funzione di presidente viene  assunta  dal  vicepresidente
che entro sei  mesi  deve  indire  la  nuova  elezione  di  tutta  la
direzione circondariale. 
    4. Se il presidente del partito lascia anticipatamente la carica,
le sue funzioni vengono assunte dal primo vicepresidente  che  indice
l'elezione del nuovo presidente e dei suoi vice entro sei mesi. 
    5. Se piu' della meta' dei membri  eletti  di  un  organo  lascia
anticipatamente la carica, entro sei mesi devono essere effettuate le
nuove elezioni. 
    6. Se un vicepresidente a  livello  circondariale  e  provinciale
lascia anticipatamente la carica, entro sei mesi viene effettuata  la
nuova elezione, e l'eletto rimane in carica per il resto del periodo.
A livello provinciale tale elezione  si  effettua  in  occasione  del
prossimo congresso. 
    7. Se un organo deve essere rinnovato prima  della  sua  regolare
scadenza, la durata della carica si riduce fino al  prossimo  termine
unitario di elezione dell'organo in questione ai sensi del §  9.  Per
casi eccezionali La Direzione del partito  fissa  un  regolamento  al
dettaglio ai sensi del § 97, lettera g). 
 
                                § 29 
 
                Scioglimento degli organi di partito 
 
    1. Organi di partito che rimangono inattivi per  un  anno  o  non
dispongono piu' del numero legale secondo il paragrafo 28,  punto  5,
si ritengono sciolti. Per la rielezione viene nominata una  direzione
commissariale,  che  viene  insediata  dal  presidente  dell'  organo
direttamente superiore ed e' composta da due fino a cinque membri. 
    2.   La   rielezione   dell'organo   avviene   entro   sei   mesi
dall'insediamento della direzione commissariale. 
    3.  E'  pure  compito  della  direzione  commissariale  reclutare
candidati e iscritti. 
 
                                § 30 
 
      Limitazioni della durata in carica per cariche di partito 
 
    Le cariche di partito in  seguito  elencate  non  possono  essere
rivestite - eccetto in  presenza  di  un'interruzione  di  almeno  un
periodo di carica - dalle stesse persone per piu' di  25  anni  nella
medesima funzione: 
      a) presidente del partito; 
      b) vicepresidenti del partito; 
      c) segretario provinciale; 
      d) presidente di circondario; 
      e) vicepresidenti di circondario; 
      f) Presidente provinciale e  Vicepresidente  provinciale  delle
organizzazioni e degli organi delle parti sociale; 
      g)  Presidente  circondariale  e  Vicepresidente  circondariale
delle organizzazioni e degli organi delle parti sociali; 
      h) Presidente di sezione locale; 
      i) Presidente dell'esecutivo di coordinamento. 
 
                                § 31 
 
                       Limitazioni dei mandati 
 
    1. In Consiglio  provinciale,  nel  Parlamento  nazionale  e  nel
Parlamento europeo la durata della carica viene limitata  a  25  anni
complessivamente. 
    2. E' comunque possibile una ricandidatura prima  della  scadenza
dei 21 anni. 
    3. Sia per il Presidente della Provincia in carica  sia  che  per
gli assessori provinciali la durata del mandato nella stessa funzione
viene limitata a tre legislature complete. 
    4. Nel calcolo della durata in carica viene  tenuto  conto  anche
dei periodi in carica precedenti l'entrata  in  vigore  del  presente
statuto. 
 
                                § 32 
 
                    Funzioni in societa' ed enti 
 
    Mandatari a livello europeo, nazionale e provinciale non  possono
rivestire funzioni rimunerate in  societa'  ed  enti  la  cui  nomina
spetta  all'amministrazione  pubblica   e   che   non   sono   legati
direttamente all'incarico politico. 
 
                                § 33 
 
                         Formazione politica 
 
    La Südtiroler  Volkspartei  sostiene  la  formazione  politica  e
l'aggiornamento dei suoi iscritti e funzionari. Nozioni politiche  di
base e in particolare la conoscenza delle posizioni di minoranze,  la
conoscenza della storia tirolese e dell'autonomia altoatesina sono di
importanza decisiva per l'attivita' in seno al partito. 
 
           IV. ORGANI - ORGANIZZAZIONI - ORGANI CONSULTVI 
 
                        A) La sezione locale 
 
                     1. Considerazioni generali 
 
                                § 34 
 
                            Composizione 
 
    1. La sezione locale costituisce l'unita' piu'  piccola  autonoma
del partito e la colonna portante della Südtiroler Volkspartei. 
    2. Essa decide, in modo democratico e in coerenza con le  regole,
la politica locale e prende le decisioni che sono essenziali  per  la
vita politica nei Comuni. 
    3. E' costituita dagli iscritti del  partito  che  abitano  nella
zona della sezione che ivi svolgono la propria attivita'  principale.
L'esecutivo della sezione puo' rifiutare l'iscrizione di persone  che
non abitano nella zona della sezione e non  vi  svolgono  l'attivita'
principale. 
    4. Nessuna persona puo' essere iscritta in piu' sezioni. 
 
                                § 35 
 
                         Frazioni di comuni 
 
    Nei comuni con  piu'  frazioni  possono  essere  costituite  piu'
sezioni locali. 
 
                                § 36 
 
              Costituzione e fusione di sezioni locali 
 
    1. La costituzione  di  una  nuova  sezione  locale  deve  essere
autorizzata  dalla  Direzione   circondariale   di   competenza.   Il
Presidente del livello direttamente superiore  nomina  una  direzione
commissariale che si compone da due fino a cinque  membri,  la  quale
entro sei mesi recluta candidati e iscritti e  provvede  all'elezione
dell'esecutivo di sezione. 
    2. La fusione di sezioni esistenti deve essere autorizzata  dalla
Direzione circondariale di competenza. 
 
                                § 37 
 
                      Assemblea degli iscritti 
 
    1. La sezione locale viene convocata almeno  una  volta  all'anno
dal presidente per l'assemblea oppure per una riunione  di  carattere
informativo. 
    2. L'assemblea degli iscritti deve essere convocata inoltre se lo
richiedono almeno un  terzo  dei  membri  dell'esecutivo  locale  con
indicazione  dell'ordine  del  giorno  e  della   motivazione   della
richiesta di convocazione. 
    3. Se entro  18  mesi  non  viene  effettuata  l'assemblea  degli
iscritti oppure la riunione informativa,  i  diritti  di  voto  della
sezione sono sospesi fino alla prossima assemblea. 
 
                                § 38 
 
                Compiti dell'assemblea degli iscritti 
 
    All'assemblea degli iscritti sono riservati i seguenti compiti: 
      a)   Accogliere   la   relazione   sull'attivita'   da    parte
dell'esecutivo della sezione; 
      b) Impartire direttive generali all'esecutivo della sezione. 
 
                                § 39 
 
                     Organi della sezione locale 
 
    Gli organi della sezione locale sono: 
      a) il presidente 
      b) l'esecutivo 
 
                2. Il presidente della sezione locale 
 
                                § 40 
 
                              Elezione 
 
    1. Il presidente di sezione e il  suo  sostituto  vengono  eletti
dagli iscritti eletti e dai membri di diritto  dell'esecutivo  locale
in votazioni distinte con maggioranza semplice dei presenti. 
    2. La votazione avviene nella prima  riunione  del  nuovo  eletto
esecutivo locale. 
    3. I membri di diritto  e  quelli  cooptati  non  possono  essere
eletti presidente o sostituto. 
 
                                § 41 
 
                               Compiti 
 
    1. Il presidente rappresenta la sezione locale verso l'esterno  e
porta la responsabilita' per l'attivita' politica e l'amministrazione
della sezione. 
    2. E' suo dovere garantire che i rapporti  di  forza  all'interno
della sezione possano svilupparsi liberamente. 
    3. Egli e' membro con diritto di voto di tutti gli  organi  della
sezione e  cura  il  rispetto  dello  statuto  e  l'attuazione  delle
delibere dell'esecutivo. 
    4. Egli presiede l'esecutivo della sezione locale e le  assemblee
degli iscritti oppure le riunioni informative. 
 
                        3. L'esecutivo locale 
 
                                § 42 
 
                            Composizione 
 
    1. L'esecutivo di sezione e' composto da: 
- membri con diritto di voto 
    a) membri eletti 
    b) membri di diritto 
    c) membri cooptati 
- membri senza diritto di voto: 
    a) i membri della direzione circondariale presenti nella sezione. 
    2. Tutti i membri devono essere anche iscritti nella sezione. 
 
                                § 43 
 
                            Membri eletti 
 
    1. Il numero dei membri eletti dell'esecutivo varia tra 6 e 15, a
seconda della dimensione della sezione 
    2. In casi particolari il numero dei membri  dell'esecutivo  puo'
essere  aumentato,  previo  assenso  della  direzione  circondariale,
oppure ridotto a quattro unita'. 
    3. L'esecutivo locale decide il numero dei membri da eleggere. 
    4.  La  data  delle  elezioni  viene  fissata   dalla   Direzione
provinciale del partito ai sensi del § 9 e del § 20. 
 
                                § 44 
 
                          Membri di diritto 
 
    Sono membri di diritto: 
      a) Il Presidente delle  organizzazioni  e  degli  organi  delle
parti sociali a livello locale nell'esecutivo locale di provenienza; 
      b) Il membro di rango  maggiore  dell'amministrazione  comunale
del luogo di origine. 
    Il membro di rango maggiore dell'amministrazione  e'  sempre,  se
appartiene alle rispettiva sezione locale: 
      - il sindaco oppure 
      - il vicesindaco o 
      - il referente comunale oppure il consigliere comunale  con  il
maggior numero di voti di preferenza della  localita'  in  questione,
salvo che un referente comunale oppure un  consigliere  comunale  sia
gia' stato eletto direttamente nell'esecutivo locale; 
      c) un incaricato per gli iscritti, nominato  eventualmente  dal
Presidente della sezione locale. 
 
                                § 45 
 
Incarico organizzazioni e organi delle parti sociali a livello locale 
 
    1) Le organizzazioni e gli organi delle parti sociali all'interno
del  Partito  vengono  costituite  a  livello  locale  ai  sensi  del
rispettivo  regolamento   in   concomitanza   o   entro   60   giorni
dall'elezione dell'esecutivo locale. 
    2) Nel caso cio' non avvenga in tempo utile,  l'esecutivo  locale
da incarico a delle persone adatte scelte  tra  le  proprie  fila  di
rappresentare gli interessi oppure di  costituire  gli  organi  delle
organizzazioni e  delle  parti  sociali  all'interno  del  Partito  a
livello locale. Tali organi possono essere ampliati, ma limitati  nel
tempo, in relazione a singoli temi, con degli interessati o esperti. 
    3) Gli organi delle  organizzazioni  e  gli  organi  delle  parti
sociali  decadono  contestualmente  con  l'esecutivo  della   sezione
locale. 
    4) I componenti dell'organo  eleggono  tra  i  propri  membri  il
presidente che ai sensi del § 44 e' membro di diritto dell' esecutivo
della sezione locale. 
 
                                § 46 
 
   Elezione con lista di candidati preparata dall'esecutivo locale 
 
    1. Nella presentazione dei candidati devono essere  adeguatamente
presi in considerazione tutti i ceti della popolazione. 
    2. Se gli viene richiesto da parte degli iscritti, il  presidente
della sezione deve comunicare quali  candidati  sono  presenti  sulla
lista dell'esecutivo locale. 
 
                                § 47 
 
       Giovani e seniores nelle elezioni dell'esecutivo locale 
 
    Se non e' stato  eletto  nell'esecutivo  locale  nessun  iscritto
sotto i trent'anni, il primo candidato  giovanile  non  eletto  viene
cooptato nell'esecutivo locale. Se non e' stato eletto nell'esecutivo
nessun iscritto oltre i 60 anni, il primo  senior  non  eletto  viene
cooptato  nell'esecutivo  locale.  In  tali  casi  viene  abolita  la
limitazione che il numero complessivo dei membri  cooptati  non  deve
superare un quinto dei membri eletti. 
 
                                § 48 
 
   Rappresentanza dei generi nelle elezioni dell'esecutivo locale 
 
    Se nessuna  donna/nessun  uomo  risulta  eletta/o  nell'esecutivo
locale,  la  prima  donna/uomo  tra  i  candidati  non  eletti  viene
cooptata/o. In tal caso non ha validita' la limitazione che il numero
dei membri cooptati nel suo insieme non deve superare un  quinto  dei
membri eletti. 
 
                                § 49 
 
                           Doveri generali 
 
    1) L'esecutivo locale e' l'organo  della  Südtiroler  Volkspartei
che cura il contatto piu' diretto con i singoli iscritti al  partito.
In tal senso  l'esecutivo  locale  e'  responsabile  di  avvertire  e
attivamente mediare le preoccupazioni e le istanze della gente con  i
propri iscritti, gli organi ed i mandatari. 
    2)  In  particolare  l'esecutivo  locale  espleta   le   seguenti
funzioni: 
      a) cogliere  le  tematiche  politiche,  culturali,  economiche,
sociali, etniche e ambientali della popolazione del luogo; 
      b) esaminare tali problematiche tematiche  e,  per  quanto  sia
possibile, portarle a  soluzione  in  stretta  collaborazione  con  i
mandatari locali e di livello superiore nei sensi  del  principio  di
sussidiarieta' e responsabilita' diretta; 
      c) per raggiungere tale obiettivo e' utile il rapporto  diretto
con i mandatari.  Le  questioni  portate,  dall'esecutivo  locale,  a
conoscenza dei mandatari locali e di livello  superiore,  vengono  da
questi trattate; 
      d) l'esecutivo locale ha il compito di curare la  comunicazione
con  i  singoli  iscritti;   esso   puo',   attraverso   i   processi
partecipativi, raccogliere la loro opinione  in  merito  ai  temi  di
rilievo.  In  tale  ambito  l'esecutivo  locale  ha  la  facolta'  di
applicare i moderni sistemi informatici; 
      e) L'esecutivo locale ha il diritto di proporre in modo diretto
all'ordine del giorno di una delle prossime  riunioni  dell'esecutivo
circondariale i  temi  che  rivestono  importanza  agli  occhi  degli
iscritti. Il Presidente  della  sezione  locale  puo'  presentare  la
questione nella seduta della direzione circondariale oppure  dare  il
relativo incarico ad un membro dell'esecutivo locale. 
 
                                § 50 
 
                          Compiti specifici 
 
    L'esecutivo locale inoltre riveste i seguenti compiti specifici: 
      a) elezione e rimozione del presidente e/o del suo vice; 
      b) cooptazione di iscritti nell'esecutivo; 
      c) nomina di referenti per le diverse materie; 
      d) elezione dei delegati per l'esecutivo circondariale e per il
Congresso nonche' nomina dei delegati per l'esecutivo provinciale del
partito; 
      e) tempestiva informazione degli iscritti della sezone; 
      f) presentazione della lista  dei  candidati  per  le  elezioni
comunali  e  del  sindaco   secondo   le   direttive   dell'esecutivo
provinciale; 
      g)  votazione   della   proposta   relativa   alla   formazione
dell'amministrazione comunale come anche delle eventuali sostituzioni
secondo il paragrafo 25, punto 2, lettera a); 
      h) proposte per le candidature per gli organi del partito e per
elezioni politiche a tutti i livelli; 
      i) presentazione di proposte  politiche  per  la  copertura  di
posizioni politiche amministrative  locali  e  per  la  copertura  di
posizioni amministrative in societa' controllate dall'ente  pubblico,
in cooperazione e con votazione comune  con  i  consiglieri  comunali
SVP; gli esecutivi locali  competenti  debbono  essere  informati  in
tempo utile sulle previste coperture; 
      j) reclutamento di iscritti e raccolta delle quote associative;
a tale riguardo puo' essere incaricata una persona per le iscrizioni,
e i membri dell'esecutivo di sezione hanno il diritto di visionare la
lista degli iscritti della propria sezione; 
      k)  nomina  dei  rappresentanti   dell'esecutivo   di   sezione
nell'esecutivo di coordinamento. 
 
                                § 51 
 
                            Sedute comuni 
 
    1. Di norma prima di  ogni  riunione  del  consiglio  comunale  e
comunque su proposta dell'esecutivo e degli esecutivi  delle  sezioni
ha  luogo  una  riunione  comune  del  gruppo  SVP   nel   comune   e
dell'esecutivo di sezione rispett. dell'esecutivo di coordinamento. 
    2. Nei casi alle lettere f), g), i) del  paragrafo  precedente  e
comunque sempre quando appare necessario, gli esecutivi delle sezioni
di un comune si riuniscono in seduta comune. 
    3. Nel caso previsto alla lettera i) del precedente  paragrafo  e
comunque in tutti i casi in cui gli esecutivi di sezione lo ritengano
opportuno, vanno invitati a prendere parte alle riunioni con  diritto
di voto anche i consiglieri comunali. 
    4. Su proposta del presidente di sezione, del sindaco SVP,  e  se
nel Comune in questione non ci dovesse essere  un  Sindaco  SVP,  del
Vicesindaco SVP o del capogruppo SVP deve essere convocata una seduta
comune tra il gruppo SVP nel  consiglio  comunale  e  l'esecutivo  di
sezione rispett. l'esecutivo di coordinamento. 
    5. Tale riunione in comune deve tenersi sempre quando nel  comune
si trovano all'ordine del giorno temi politici di principio  e  altre
questioni importanti, in modo da poter deliberare e votare in merito. 
    6. Gli esecutivi di sezione  decidono  in  sedute  comuni  con  i
propri diritti di voto, i consiglieri comunali dispongono di  diritto
di voto individuale. 
 
                                § 52 
 
                      Convocazione delle sedute 
 
    1.  La  prima  seduta  dell'esecutivo  di  sezione  deve   essere
convocata entro trenta giorni  della  sua  elezione,  dal  presidente
facente funzione o, in sostituzione, dal presidente  del  circondario
di appartenenza. 
    2. A parte cio', il presidente di sezione  convoca  una  riunione
dell'esecutivo di sezione almeno quattro volte l'anno. 
    3. Di tutte le riunioni e manifestazioni della sezione locale  il
presidente del circondario va informato in tempo utile. 
 
                                § 53 
 
                           Diritti di voto 
 
    A ciascuna sezione spetta, per un numero di iscritti tra 26 e 50,
che hanno pagato la quota associativa annua, un diritto di voto, e un
ulteriore diritto di voto per altri 50 iscritti oppure frazione sopra
i 25 iscritti. 
 
                                § 54 
 
                  Ripartizione dei diritti di voto 
 
    1. Su proposta di un membro dell'esecutivo di sezione, i  diritti
di voto devono essere ripartiti  in  modo  adeguato  tra  le  diverse
correnti che sono presenti nell'esecutivo e chiedono diritto di voto. 
    2. Nella ripartizione dei  diritti  di  voto,  frazioni  di  voti
vengono arrotondati a seconda che  la  percentuale  sia  superiore  o
inferiore a 0,5. Frazioni  che  sono  esattamente  dello  0,5,  vanno
attribuite alla corrente numericamente piu' debole. 
 
                                § 55 
 
                             I delegati 
 
    1. L'esecutivo di sezione puo' incaricare, per  ciascuno  diritto
di voto, un delegato, oppure puo' concentrare piu' o tutti i  diritti
di voto della sezione su persona singola. Primo delegato e' sempre il
presidente di sezione, al quale spetta in ogni caso il primo  diritto
di voto, se la sezione locale dispone di almeno tre diritti di voto. 
    2. Tutti  i  delegati  devono  essere  membri  dell'esecutivo  di
sezione. 
    3. La nomina dei delegati per votazioni, elezione e primarie deve
avvenire entro dieci giorni prima della rispettiva riunione. Se  cio'
non dovesse succedere, e se un membro dell'esecutivo di sezione entro
i cinque giorni  successivi  dovesse  inoltrare  un  reclamo  scritto
presso la direzione circondariale, da inviare per conoscenza anche al
presidente della sezione, la sezione perde i diritti di voto,  se  la
delega  non  viene  recuperata  prima  dell'inizio  della  rispettiva
assemblea. 
 
                   4. L'esecutivo di coordinamento 
 
                                § 56 
 
                               Compiti 
 
    1. Nei comuni con tre o piu' sezioni locali viene  costituito  un
esecutivo di coordinamento per trattare temi di interesse comune, che
deve comprendere tutte le  sezioni.  In  Comuni  con  cinque  o  piu'
sezioni bastano 4/5 dei diritti di voto per costituire  un  esecutivo
di coordinamento. 
    2. La  direzione  circondariale  va  informata  della  formazione
dell'esecutivo di coordinamento. 
    3.  L'esecutivo  di  coordinamento  detiene  la   responsabilita'
politica a  livello  comunale.  Per  inciso  esso  assume  i  compiti
elencati alle lettere f), g), h) e i) del paragrafo 50  e  i  compiti
dell'esecutivo di sezione di cui al paragrafo 51. 
    4. L'esecutivo di coordinamento decade alla scadenza della carica
degli esecutivi locali. In caso d'uscita di una sezione  prima  della
scadenza dell'esecutivo di coordinamento lo stesso  esecutivo  rimane
comunque in carica fino al termine del mandato. 
 
                                § 57 
 
                            Composizione 
 
    L'esecutivo di coordinamento e' composto da: 
      a) i presidenti di sezione; 
      b) un rappresentante degli esecutivi per ogni  tre  diritti  di
voto o frazioni di oltre un diritto di voto di ciascuna  sezione.  Se
un esecutivo di sezione, in base ai  propri  diritti  di  voto,  puo'
inviare due o piu' rappresentanti  nell'esecutivo  di  coordinamento,
almeno un rappresentante deve appartenere all'altro sesso. Il  numero
dei rappresentanti  risulta  annualmente  in  base  al  rapporto  dei
diritti di voto nella data fissata  dalla  Direzione  provinciale  ai
sensi del § 154; 
      c) il mandatario della Südtiroler  Volkspartei  di  rango  piu'
alto nel comune; a Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e  Laives  in
piu' ai sensi del § 89 lettera e), rappresentanti  di  queste  citta'
nell' esecutivo provinciale del partito; 
      d) dal presidente delle organizzazioni  e  degli  organi  delle
parti sociali a livello comunale; oppure  un  delegato  nominato  dai
presidenti e dai rappresentanti, se ai sensi del § 45  in  un  comune
esistono piu' organi delle organizzazioni oppure delle parti sociali; 
      e)  il  presidente  del  gruppo  consiliare  della   Südtiroler
Volkspartei in consiglio comunale; 
      f) nella sola citta' di Bolzano anche dagli  altri  membri  del
gruppo consiliare SVP. 
 
                                § 58 
 
                             Presidenza 
 
    Nella prima riunione dell'esecutivo di coordinamento oppure nella
prima riunione dopo la scadenza della carica del presidente  uscente,
i membri eleggono tra di loro il nuovo presidente e il suo sostituto. 
    In caso di dimissione del presidente secondo il paragrafo  59  la
riunione viene convocata dal sostituto.  Se  viene  a  mancare  anche
questo secondo il paragrafo  59,  la  riunione  viene  convocata  dal
presidente della sezione con il maggior numero di iscritti. 
 
                                § 59 
 
                       Fine dell'appartenenza 
 
    L'appartenenza all'esecutivo  di  coordinamento  termina  con  la
scadenza della carica che era alla base dell'appartenenza. 
 
                          B) Il circondario 
 
                       1. Condizioni generali 
 
                                § 60 
 
                    Articolazione dei circondari 
 
    1. Il Sudtirolo viene suddiviso nei seguenti circondari: 
      a)  Bolzano  (comuni  di:  Andriano,  Bolzano,  Nova   Ponente,
Appiano, San Genesio, Caldaro, Cornedo, Castelrotto, Laives, Meltina,
Vadena, Renon, Sarentino,  S.  Cristiana,  Ortisei,  Terlano,  Tires,
Fie', Nova Levante, Selva di Val Gardena); 
      b) Bressanone (comuni: Barbiano, Bressanone, Velturno,  Chiusa,
Lajon, Luson, Rio Molini,  Naz-Sciaves,  Rodengo,  Varna,  Villandro,
Funes, Vandoies, Ponte Gardena); 
      c) Burgraviato (comuni: Lagundo, Postal, Gargazzone,  Avelengo,
Cunes, Lana, Lauregno, Marlengo, Merano, Moso i. P., Nalles, Naturno,
Parcines, Plaus, Proves, Riffiano, Scena, S. Felice, S. Leonardo,  S.
Martino i. P., S. Pancrazio, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Verano); 
      d) Val Pusteria (comuni: Badia, Valle Aurina, Brunico, Corvara,
Marebbe, Gais, Casies, San Candido, Chienes, Rio Molini,  Villabassa,
Valdaora, Perca,  Falzes,  Braies,  Predoi,  Rasun-Anterselva,  Campo
Tures, Sesto, S. Lorenzo, S. Martino  in  Badia,  Terento,  Dobbiaco,
Monguelfo, La Villa); 
      e) Alta Valle Isarco (comuni: Brennero, Fortezza, Campo  Trens,
Val di Vizze, Racines, Vipiteno); 
      f) Bassa Atesina  (comuni:  Aldino,  Anterivo,  Ora,  Bronzolo,
Cortaccia,  Cortina  all'Adige,  Magre',  Montagna,  Egna,   Salorno,
Termeno, Trodena); 
      g) Val Venosta (comuni:  Glorenza,  Curon,  Castelbello,  Lasa,
Laces, Malles, Martello,  Prato  allo  Stelvio,  Silandro,  Sluderno,
Senales, Stelvio, Tubre). 
    2. L'esecutivo provinciale del partito puo',  in  accordo  con  i
rispettivi  esecutivi  delle  sezioni  locali  e  con  i   circondari
interessati, modificare il numero e l'articolazione dei circondari. 
 
                                § 61 
 
                       Organi del circondario 
 
    Gli organi del circondario sono: 
      a) il presidente del circondario; 
      b) l'esecutivo circondariale; 
      c) la direzione circondariale. 
 
                  2. Il Presidente del circondario 
 
                                § 62 
 
                               Compiti 
 
    1.  Il  presidente  del  circondario  rappresenta  la  Südtiroler
Volkspartei  del  circondario  verso  l'esterno  e   il   circondario
nell'esecutivo provinciale e nella direzione provinciale. 
    2. Egli porta la responsabilita' per l'attuazione delle  delibere
e per l'attivita' della direzione e dell'esecutivo circondariale. 
    3.  Egli  convoca  la  direzione  circondariale   e   l'esecutivo
circondariale e li presiede. 
 
                                § 63 
 
                              La nomina 
 
    1. Il presidente del  circondario  e  il  suo  sostituto  vengono
eletti in base ai diritti di voto dai presidenti  di  sezione  e  dai
delegati degli esecutivi di sezione del circondario, in due  elezioni
separate, con maggioranza semplice dei diritti di voto presenti. 
    2. Il presidente del circondario e il  suo  sostituto  dovrebbero
essere membri di un esecutivo di sezione del circondario. 
 
                                § 64 
 
                       Ufficio del circondario 
 
    Il personale della Südtiroler Volkspartei e' a  disposizione  del
presidente del circondario per  i  lavori  nella  misura  in  cui  e'
necessario per l'attivita' autonoma del circondario. 
 
                                § 65 
 
                  Partecipazione e diritto di voto 
 
    1. Il presidente del circondario ha il diritto di  partecipare  a
tutte le sedute degli organi di partito a livello locale, comunale  e
circondariale. 
    2. Egli ha diritto di partecipazione  e  di  voto  in  tutti  gli
organi del partito a livello del circondario. 
 
                    3. L'esecutivo circondariale 
 
                                § 66 
 
                            Composizione 
 
    L'esecutivo circondariale e' composto da: 
      a) presidenti delle sezioni; 
      b) delegati delle sezioni del circondario; 
      c) membri della direzione circondariale; 
      d) presidenti delle organizzazioni e degli organi  delle  parti
sociali del circondario; 
      e) sindaci e vicesindaci SVP del circondario. 
 
                                § 67 
 
                           Diritti di voto 
 
    Ciascun membro dell'esecutivo del circondario dispone di un  solo
diritto di voto, eccetto i delegati degli esecutivi delle sezioni che
possono avere anche piu' diritti di voto. 
 
                                § 68 
 
                              Riunioni 
 
    1. Anche  i  presidenti  e  vicepresidenti  delle  sezioni  vanno
invitati per iscritto a prendere parte alle riunioni. 
    2. Inoltre, di  ciascuna  riunione  deve  essere  tempestivamente
informato il presidente del partito. 
 
                                § 69 
 
                  Decisioni concernenti le persone 
 
    In relazione alle  votazioni  e  alle  decisioni  concernenti  le
persone  nell'esecutivo  del  circondario,  tutti  i   membri   degli
esecutivi di sezione vanno informati dai  presidenti  sulle  relative
proposte entro i termini prescritti. 
 
                                § 70 
 
                          Compiti generici 
 
    1. L'esecutivo del circondario  e'  l'organo  nel  quale  vengono
formulate le decisioni politiche a livello circondariale. 
    2. Esso ha i seguenti compiti: 
      a) sollevare, in applicazione dei principi di solidarieta' e di
sussidiarieta', i problemi politici, culturali, economici, sociali  e
ambientali del circondario e  risolverli  autonomamente,  per  quanto
possibile, cercando l'accordo, per quanto cio' rientri nelle  proprie
prerogative, oppure raggiungere l'aiuto delle forze competenti; 
      b) gestire attivamente la politica a livello del circondario; 
      c) elaborare dei pareri su progetti di grande importanza per il
circondario. 
 
                                § 71 
 
                          Compiti speciali 
 
    L'esecutivo del circondario deve inoltre  adempiere  ai  seguenti
compiti speciali: 
      a) elezione o rimozione del presidente e del vicepresidente; 
      b) presentazione delle  proposte  per  le  candidature  per  il
Parlamento, il Parlamento europeo e il Consiglio provinciale; 
      c) elezione dei membri della direzione del circondario; 
      d) elezione dei rappresentanti del circondario per  l'esecutivo
provinciale; 
      e) presentazione all'esecutivo provinciale delle  proposte  per
l'elezione del presidente del partito e dei vicepresidenti. 
 
                    4. Direzione del circondario 
 
                                § 72 
 
                            Composizione 
 
    La direzione del circondario e' composta da: 
      a) presidente e vicepresidente; 
      b) da cinque a sette membri da scegliere mediante votazione; 
      c) presidenti circondariali delle organizzazioni e degli organi
delle parti sociali; 
      d) mandatario di piu' alto rango SVP nel Comune  del  capoluogo
del circondario; 
      e) presidenti  delle  comunita'  di  valle  che  sono  iscritti
dell'SVP; 
      f)  membri  eletti  e  membri  di   diritto   del   circondario
nell'esecutivo provinciale; 
 
                                § 73 
 
                   Elezione dei membri da eleggere 
 
    1. I cinque/sette  membri  della  direzione  del  circondario  da
eleggere  vengono  eletti  nella  stessa  riunione,   con   votazione
separata,  nella  quale   vengono   eletti   il   presidente   e   il
vicepresidente. 
    2. La votazione viene effettuata dai presidenti  di  sezione  e/o
dai delegati degli esecutivi delle sezioni. 
 
                                § 74 
 
                               Compiti 
 
    1. La direzione del circondario delibera e decide in merito  alle
correnti questioni politiche e organizzative del circondario. 
    2. Essa prepara le riunioni dell'esecutivo del circondario. 
    3. La direzione del circondario ha il compito  di  presentare  le
proposte contenenti le candidature  per  la  copertura  di  posizioni
amministrative pubbliche a livello di circondario. 
    4. Si fa carico inoltre dei  compiti  ad  essa  attribuiti  dallo
statuto. 
 
                                § 75 
 
                              Riunioni 
 
    Alle riunioni della direzione circondariale il presidente  invita
anche i mandatari nel  Parlamento  e  nel  Parlamento  europeo  della
circoscrizione. 
 
                 5. I rappresentanti del circondario 
               nell'esecutivo provinciale del partito 
 
                                § 76 
 
                           Norme generali 
 
    1) I rappresentanti del  circondario  nell'esecutivo  provinciale
vengono  eletti  dopo  la  scadenza   della   carica   dell'esecutivo
provinciale. 
    2) Per 1.000 iscritti al partito o frazioni oltre 500 iscritti e'
previsto un rappresentante nell'esecutivo provinciale. Il numero  dei
delegati e' stabilito in base al  numero  degli  iscritti  alla  data
fissata dalla Direzione provinciale  prevista  al  §  154,  e  rimane
invariato per la durata della carica. 
    3) L'elezione viene effettuata dai presidenti di  sezione  e  dai
delegati delle sezioni. 
    4) La direzione del partito stabilisce la data  dell'elezione  in
base al § 9. 
 
                 C. Gli organi a livello provinciale 
 
                     1. Il Congresso provinciale 
 
                                § 77 
 
                            Composizione 
 
    1. Il Congresso provinciale e' il  massimo  organo  politico  del
partito. 
    2. Esso e' composto da: 
      a) membri con diritto di voto; 
      b) ospiti. 
 
                                § 78 
 
                     Membri con diritto di voto 
 
    Membri con diritto di voto sono: 
      a) i presidenti di sezione e i delegati delle sezioni; 
      b) i membri dell'esecutivo provinciale; 
 
                                § 79 
 
                               Ospiti 
 
    1. Vengono invitati al Congresso in qualita' di ospiti: 
      a) i membri onorari della Südtiroler Volkspartei; 
      b) i membri sostenitori e gli ospiti d'onore; 
      c) i membri delle direzioni circondariali; 
      d) i membri degli organi  provinciali  delle  organizzazioni  e
degli organi delle parti sociali; 
      e) i membri degli esecutivi consultivi a livello provinciale; 
      f)  Presidenti  delle  comunita'  di  valle  e  i  sindaci  che
appartengono alla Südtiroler Volkspartei. 
    2. Su proposta degli esecutivi locali possono  partecipare  anche
altre presone interessate. Il relativo permesso compete al Presidente
del partito. 
 
                                § 80 
 
                               Compiti 
 
    Fanno parte in particolare dei compiti del Congresso: 
      a) approvazione e modifica del programma del partito; 
      b) approvazione e modifica dello statuto del partito; 
      c) decisioni politiche di principio; 
      d) approvazione dell'operato degli organi provinciali; 
      e) elezione e rimozione del presidente e dei vicepresidenti; 
      f) decisione sullo scioglimento del partito. 
 
                                § 81 
 
                          Delega di compiti 
 
    Il Congresso puo' delegare taluni compiti di cui al paragrafo 80,
lettera c), all'esecutivo provinciale. 
 
                                § 82 
 
          Convocazione del Congresso provinciale ordinario 
 
    1. Il Congresso ordinario viene  di  norma  convocato  una  volta
l'anno, per chiedere agli organi provinciali  di  rendere  conto  del
proprio operato nell'anno decorso e per rilasciare delle direttive. 
    2. La convocazione viene effettuata dal presidente o, in caso  di
impedimento dello stesso, da un vicepresidente. 
 
                                § 83 
 
              Convocazione del Congresso straordinario 
 
    1. Il presidente puo', se lo ritiene necessario, convocare  anche
un Congresso straordinario. 
    2. Il Congresso deve anche essere  convocato,  se  la  meta'  dei
membri dell'esecutivo provinciale lo richiede adducendone il motivo e
indicando l'ordine del giorno. 
 
                                § 84 
 
                     Svolgimento dell'assemblea 
 
    Il Congresso si svolge  secondo  il  regolamento  proposto  dalla
direzione del partito e  approvato  dall'esecutivo  del  partito  con
maggioranza dei due terzi. 
    Il Congresso delibera con maggioranza  semplice  dei  diritti  di
voto presenti, eccetto quanto previsto  alle  lettere  a)  e  b)  del
paragrafo 80 e al punto 2 del paragrafo 168, casi in cui e' richiesta
la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto presenti. 
 
             2. La Conferenza dei presidenti di sezione 
 
                                § 85 
 
                      Convocazione e presidenza 
 
    Il presidente del partito convoca la  conferenza  dei  presidenti
delle sezioni almeno una volta l'anno e la presiede. 
 
                                § 86 
 
                       Composizione e compiti 
 
    La conferenza dei presidenti di sezione e' composta  da  tutti  i
presidenti  di   sezione,   il   presidente   provinciale,   i   suoi
vicepresidenti,  i  presidenti  dei  circondari  e   dal   segretario
provinciale che e' responsabile della verbalizzazione. 
    La conferenza dei  presidenti  di  sezione  adempie  ai  seguenti
compiti: 
      a) consultazione nelle questioni organizzative; 
      b)  consultazione  sui  temi  che   vengono   presentati   alla
conferenza su proposta del presidente o della  direzione  provinciale
del partito; 
      c) prese di posizione su  temi  di  rilievo  politico  che  poi
confluiranno nelle decisioni degli organi di livello superiore. 
 
                    3. La Conferenza dei Sindaci 
 
                                § 87 
 
                      Convocazione e presidenza 
 
    Il Presidente convoca la conferenza dei Sindaci almeno una  volta
l'anno e la presiede. 
 
                                § 88 
 
                       Composizione e compiti 
 
    La Conferenza dei Sindaci e' composta da  tutti  i  Sindaci,  dal
Presidente  del   partito,   dal   Vicepresidente,   dai   presidenti
circondariali e dal segretario provinciale che e' responsabile  della
stesura del verbale. Nei Comuni, in cui  il  Sindaco  non  appartiene
alla Südtiroler Volkspartei, viene invitato il mandatario  del  rango
piu' alto SVP. Tutti i membri hanno un diritto di voto ciascuno. 
    Alla conferenza dei Sindaci competono i seguenti compiti: 
      a) elezione del Presidente e del suo vice al proprio interno; 
      b) consultazione sulle questioni organizzative; 
      c) discussione di questioni reali presentate alla conferenza su
proposta del Presidente, del Presidente del partito o della Direzione
provinciale; 
      d)  prese  di  posizioni  su  temi  politici  di  rilievo   che
confluiranno nelle decisioni degli organi superiori. 
 
                     4. L'esecutivo provinciale 
 
                                § 89 
 
                            Composizione 
 
    L'esecutivo provinciale del  partito  e'  composto  dai  seguenti
membri con voto deliberante: 
      a) i membri della direzione provinciale; 
      b) i mandatari nel Consiglio provinciale, nel  Parlamento,  nel
Parlamento europeo, che dal giorno della loro  elezione  sono  membri
dell'esecutivo del partito, nonche' gli assessori  provinciali  della
Südtiroler Volkspartei; 
      c) i delegati eletti dei circondari; 
      d) i due presidenti dei comprensori ladini di Val Badia  e  Val
Gardena con in piu' un rappresentante  per  ciascuno  di  questi  due
comprensori; 
      e) un  rappresentante  delle  citta'  di  Bolzano,  Bressanone,
Brunico, Merano e Laives, da eleggere  dai  rispettivi  esecutivi  di
coordinamento o dagli esecutivi locali riuniti sulla base dei diritti
di voto; 
      f) un rappresentante  accessorio  della  Bassa  Atesina  eletto
dall'esecutivo circondariale; 
      g) le vicepresidenti del movimento provinciale femminile; 
      h) i vicepresidenti del movimento provinciale giovanile; 
      i) le referenti femminili dei circondari; 
      j) i referenti giovanili dei circondari; 
      k) il vicepresidente dell'organizzazione provinciale seniores; 
      l) i presidenti delle organizzazioni seniores circondariali; 
      m) altri due rappresentanti degli organi delle parti sociali; 
      n) il Presidente della conferenza dei Sindaci. 
 
                                § 90 
 
                               Compiti 
 
    L'esecutivo provinciale del partito adempie ai seguenti impegni: 
      a) preparazione del Congresso; 
      b)  deliberare  su  tutte  le  questioni   politiche   relative
all'attuazione  del  programma  di  partito,  per  quanto  non  siano
espressamente riservate al Congresso provinciale; 
      c) presentazione delle liste dei candidati per  l'elezione  del
presidente e dei suoi vicepresidenti di partito; 
      d)  elezione  del  segretario  provinciale  su   proposta   del
presidente del partito; 
      e) presentazione della lista dei candidati  definitiva  per  il
Parlamento, il Parlamento europeo e il Consiglio provinciale; 
      f) deliberare le precisazioni e le direttive e, se  necessario,
un ordinamento elettorale apposito per le elezioni interne a tutti  i
livelli; 
      g) deliberare le direttive e,  se  necessario,  un  ordinamento
elettorale apposito per elezioni politiche a tutti i livelli; 
      h) nominare i candidati per le funzioni a livello  provinciale,
regionale, statale ed europeo; 
      i) nominare la commissione arbitrale; 
      j)  deliberare  il  regolamento  proprio  nonche'  quelli   del
congresso provinciale, delle organizzazioni, degli organi delle parti
sociali, degli organi consultivi nonche' tutti gli altri  regolamenti
interni del partito; 
      k) deliberare il codice d'onore; 
      l) nominare i revisori dei conti. 
 
                                § 91 
 
                      Convocazione e presidenza 
 
    L'esecutivo provinciale del partito viene  convocato  almeno  due
volte l'anno, in intervalli possibilmente  regolari,  dal  presidente
oppure su istanza della meta' dei membri della direzione  provinciale
del partito. 
 
                                § 92 
 
                              Delibere 
 
    Le delibere dell'esecutivo provinciale del partito vengono  prese
a maggioranza semplice dei membri  presenti,  eccetto  l'approvazione
del  regolamento   del   Congresso   provinciale   e   dell'esecutivo
provinciale del partito che vanno approvati con maggioranza  dei  due
terzi dei membri presenti. 
 
           5. La conferenza dei presidenti di circondario 
 
                                § 93 
 
                            Composizione 
 
    1. La conferenza dei presidenti di  circondario  e'  composta  di
tutti presidenti dei circondari. 
    2. Se nella conferenza  dei  presidenti  di  circondario  vengono
trattate  questioni  ladine,   viene   invitato   il   vicepresidente
provinciale ladino. 
 
                                § 94 
 
                               Compiti 
 
    La conferenza dei presidenti circondariali ha i seguenti compiti: 
      a) consulenza nelle questioni dello statuto; 
      b) consulenza nelle questioni organizzative; 
      c) consulenza del presidente di partito in genere. 
 
                                § 95 
 
               Portavoce dei presidenti di circondario 
 
    1. La  conferenza  dei  presidenti  di  circondario  elegge  ogni
cinque anni al proprio interno il portavoce e il suo vicepresidente. 
    2. Il portavoce  rappresenta  i  presidenti  di  circondario  nel
presidio del partito. 
 
                     6. La Direzione del partito 
 
                                § 96 
 
                            Composizione 
 
    La direzione del partito e' composta di: 
      a) presidente del partito; 
      b) vicepresidenti del partito; 
      c) presidente onorario; 
      d) segretario provinciale; 
      e) presidente della Giunta provinciale; 
      f) presidente del gruppo nella Camera dei deputati; 
      g) presidente del gruppo nel Senato; 
      h) deputato al Parlamento europeo; 
      i) capigruppo nel consiglio provinciale; 
      j) capigruppo del consiglio regionale; 
      k) presidente del Consiglio provinciale rispett. vicepresidente
a condizione che sia membro del gruppo SVP; 
      l) presidenti dei circondari; 
      m)  rappresentante  dei   ladini   eletto   dall'esecutivo   di
collegamento ladino; 
      n) presidente provinciale delle organizzazioni e  degli  organi
delle parti sociali; 
      o) presidente degli organi consultivi provinciali; 
      p) mandatario di rango piu' alto nel consiglio  comunale  delle
citta' di Bolzano, Bressanone, Brunico, Laives e Merano; 
      q) membri SVP della Giunta provinciale; 
      r) presidente della conferenza dei Sindaci. 
 
                                § 97 
 
                               Compiti 
 
    I compiti della direzione del partito sono: 
      a) consulenza e deliberazione in tutte le  questioni  politiche
di rilievo, se non sono riservate ad altro organo; 
      b) interpretazione del programma di partito,  dello  statuto  e
dei regolamenti in casi di dubbio; 
      c) decisione su eventuali incompatibilita', nel cui ambito puo'
essere  deliberata  la  sospensione  temporanea  dalle  funzioni   di
partito; 
      d) preparazione delle riunioni dell'esecutivo del partito; 
      e) approvazione del bilancio di  previsione  e  del  rendiconto
annuo; 
      f) inflizione delle sanzioni previste nei § 159 e 160 nel  caso
di avvenimenti che potrebbero inficiare il  buon  nome  del  partito,
assicurando il diritto di difesa e di contraddittorio;  la  direzione
puo' adottare  in  via  cautelare  provvedimenti  d'urgenza  come  la
sospensione temporanea dagli incarichi di partito  o  dell'iscrizione
che restano in vigore fino alla decisione di merito; 
      g) regolamentazione dettagliata per la riduzione o l'estensione
della durata in carica di organi del partito. 
 
                                § 98 
 
                          Delega di compiti 
 
    La direzione del partito puo' delegare propri compiti al presidio
del partito. 
 
                                § 99 
 
                            Convocazione 
 
    1. La direzione del partito viene convocata  dal  presidente  del
partito almeno una volta al mese. 
    2. La direzione del partito si riunisce almeno due  volte  l'anno
in seduta comune  con  i  gruppi  del  consiglio  provinciale  e  del
consiglio regionale. 
 
                   7. Il Presidio (la Presidenza) 
 
                                § 100 
 
                            Composizione 
 
    Il presidio e' composto dei seguenti membri: 
      a) il presidente del partito; 
      b) i vicepresidenti del partito; 
      c) il segretario provinciale; 
      d) il presidente della Giunta provinciale; 
      e) il portavoce dei presidenti circondariali; 
      f) il capogruppo in consiglio provinciale; 
      g) il capogruppo in consiglio regionale; 
      h)  il  presidente  rispett.   vicepresidente   del   Consiglio
provinciale se membro del gruppo SVP; 
      1) il capogruppo nella Camera dei deputati; 
      j) il capogruppo nel Senato; 
      j) il parlamentare europeo. 
 
                                § 101 
 
                               Compiti 
 
    Sono compiti del presidio: 
      a)   trattare   e   deliberare   delle    questioni    correnti
organizzative, politiche e tecnico-amministrative; 
      b) deliberare sugli argomenti delegati da parte della direzione
del partito. 
 
                                § 102 
 
                            Convocazione 
 
    1. La convocazione delle riunioni del presidio avviene  da  parte
del presidente del partito. 
    2. Il presidio va convocato in casi di necessita'. 
 
           8. Il presidente del partito e i vicepresidenti 
 
                                § 103 
 
                               Compiti 
 
    Il presidente del partito  e'  l'organo  esecutivo  e  detiene  i
seguenti compiti: 
      a) dirige il partito e garantisce che l' equilibrio democratico
tra le diverse correnti si possa liberamente sviluppare; 
      b) rappresenta il partito verso l'esterno; 
      c) cura la convocazione degli organi  centrali,  ne  assume  la
presidenza, dirige le sue attivita' e vigila sull'attuazione j  delle
sue delibere; 
      d) presenta la relazione annuale al Congresso provinciale; 
      e) ha seggio  e  diritto  di  voto,  secondo  il  paragrafo  16
letterab) nelle sedute dei gruppi in consiglio provinciale, regionale
e del Parlamento; 
      f) ha il diritto di  partecipare  a  tutte  le  riunioni  degli
organi di partito a livello provinciale, circondariale, comunale e di
sezione; 
      g) ha seggio e diritto di voto in tutti gli  organi  a  livello
provinciale. 
 
                                § 104 
 
                           Responsabilita' 
 
    Delle sue attivita' il presidente del partito deve rendere  conto
agli organi collegiali del partito a livello provinciale. 
 
                                § 105 
 
                           Vicepresidenti 
 
    1.  Il  presidente  del   partito   viene   affiancato   da   tre
vicepresidenti, di cui uno deve essere ladino. 
    2. Il vicepresidente ladino e' il primo sostituto del presidente,
se questi non e' egli stesso un ladino. 
    3. Il presidente del  partito  puo'  delegare  ai  vicepresidenti
diversi compiti e materie. 
 
                                § 106 
 
            Elezione del presidente e dei vicepresidenti 
 
    Il presidente e due vicepresidenti vengono eletti  dal  Congresso
ordinario del partito. 
    Il vicepresidente ladino viene eletto secondo il paragrafo 122  e
confermato dal Congresso provinciale. 
 
                                § 107 
 
                       Regolamento elettorale 
 
    L'elezione  del  presidente  e  dei  vicepresidenti  avviene   in
quest'ordine e in due votazioni separate. 
 
                                § 108 
 
                     Presentazione dei candidati 
 
    1. I candidati per la carica di presidente del partito  e  per  i
vicepresidenti elettivi vengono presentati dall'esecutivo provinciale
del partito in seguito alle  proposte  degli  esecutivi  di  sezione,
degli esecutivi dei  circondari  e  delle  organizzazioni  a  livello
provinciale. 
    2. Entro il termine perentorio delle ore 18 del 15° giorno  prima
del Congresso provinciale possono essere  presentate  le  candidature
per la carica di presidente da almeno il due per cento degli iscritti
e da almeno l'uno per cento degli iscritti per  i  vicepresidenti,  e
tali candidati devono essere messi in lista. 
    3. I candidati che non vengono eletti nella carica di presidente,
possono candidare per le cariche di vicepresidenti. 
 
                    9. Il Segretario provinciale 
 
                                § 109 
 
                               Compiti 
 
    Il segretario provinciale e'  l'organo  esecutivo  e  possiede  i
seguenti compiti: 
      a) d'intesa con il presidente o la direzione del  partito  egli
cura l'organizzazione politica, l'attuazione delle direttive e  delle
delibere degli organi del partito e l'osservanza dello statuto; 
      b) ha in particolare il compito di coordinare il  contatto  tra
gli elettori, tra gli organi del partito e i mandatari politici ed in
special modo di sostenere le sezioni locali nella loro attivita'; 
      c) d'intesa con il presidente egli prepara  le  riunioni  degli
organi a livello provinciale e ne cura, a  seconda  delle  rispettive
delibere, il protocollo e le annotazioni; 
      d) dirige la segreteria provinciale; 
      e) dirige il personale del partito, che egli assume e  licenzia
d'intesa  con  il   presidente   politico   del   partito,   con   le
organizzazioni come anche con i presidenti di circondario in carica; 
      f) partecipa di diritto  a  tutte  le  riunioni  di  partito  a
livello provinciale, circondariale, comunale e locale; 
      g) mette a punto il bilancio  di  previsione  e  il  rendiconto
annuo per la direzione del partito e  porta  la  responsabilita'  per
l'intera  amministrazione,  gestione  finanziaria  e   organizzazione
interna d'accordo con il presidente del partito. 
 
                                § 110 
 
                    Nomina e durata della carica 
 
    1.  Il  segretario  provinciale  viene  eletto  ed  eventualmente
dimesso dall'esecutivo provinciale su  proposta  del  presidente  del
partito. 
    2. La sua durata in carica e' di cinque anni, salvo  rimozione  o
dimissioni del presidente del partito. 
 
                          D) Organizzazioni 
 
                                § 111 
 
                Norme generali per le organizzazioni 
 
    1) La Südtiroler Volkspartei  sostiene  le  organizzazioni  nelle
loro attivita' e a tale scopo  mette  a  loro  disposizione  i  mezzi
finanziari. 
    2) Le organizzazioni approvano un  proprio  ordinamento  che  non
deve essere in contrasto con lo statuto del partito ed e' subordinato
allo stesso. 
 
                                § 112 
 
                              Le donne 
 
    1. La Südtiroler Volkspartei riconosce  la  parita'  tra  uomo  e
donna come inalienabile valore di fondo della societa'. 
    2.  Propugna  la  partnership  nella  famiglia  e   si   impegna,
nell'interesse della societa' e della comunita', a favore della donna
e della comunita', per la vera uguaglianza nella  professione,  nella
societa' e nella vita pubblica. 
    3. La Südtiroler  Volkspartei  percio'  sostiene  il  lavoro  del
movimento femminile. 
    4. L'attivita' del  movimento  femminile  si  svolge  secondo  il
regolamento approvato dall'esecutivo del partito. 
 
                                § 113 
 
                              I giovani 
 
    1. Tutti gli iscritti al  partito,  fino  al  raggiungimento  del
trentesimo anno di eta', fanno parte della  Giovane  Generazione.  Il
limite di eta' per i  funzionari  giovanili  viene  disciplinato  dal
regolamento della Giovane Generazione. 
    2.  La  Südtiroler  Volkspartei  considera  tra  i  suoi  impegni
speciali quello del sostegno politico alla gioventu'. 
    3. Per questa  ragione  la  Südtiroler  Volkspartei  sostiene  il
movimento «Giovane Generazione nell'SVP (JG)». 
    4. Se nel gruppo SVP in consiglio provinciale e  nei  gruppi  SVP
nei consigli comunali non sono presenti dei membri di eta'  inferiore
ai 35 anni, il presidente JG del rispettivo livello  viene  invitato,
quando l'ordine del giorno comprende temi concernenti i giovani. 
    5. L'attivita' della Giovane Generazione  si  svolge  secondo  il
regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del partito. 
 
                                § 114 
 
                              Seniores 
 
    1. Tutti gli iscritti che hanno raggiunto il 60°  anno  di  eta',
fanno parte del movimento seniores. Il limite di eta' dei  funzionari
invece viene stabilito dal regolamento del movimento seniores SVP. 
    2. Fa parte dei  compiti  della  Südtiroler  Volkspartei  cercare
soluzioni politiche per il superamento  dei  problemi  delle  persone
anziane e sostenere  e  consolidare  la  comunita'  solidale  tra  le
generazioni. 
    3.  Per  tale  ragione  la  Südtiroler  Volkspartei  sostiene  il
movimento seniores SVP. 
    4. L'attivita'  del  movimento  seniores  si  svolge  secondo  il
regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. 
 
                    E) Organi delle parti sociali 
 
                                § 115 
 
          Norme generali per gli organi delle parti sociali 
 
    1. La Südtiroler Volkspartei riconosce e sostiene la  partnership
sociale e approva norme particolari degli organi delle parti sociali. 
    2. La Südtiroler Volkspartei sostiene  l'attivita'  degli  organi
delle parti sociali. 
    3. Gli organi delle parti sociali si danno un proprio ordinamento
che non deve essere in contrasto con lo statuto  del  partito  ed  e'
subordinato allo stesso. 
 
                                § 116 
 
              I lavoratori nella Südtiroler Volkspartei 
 
    1. Per cogliere le  iniziative  nell'ambito  politico  sociale  e
sottoporre delle proposte per  la  soluzione  dei  problemi  politico
sociali, la  Südtiroler  Volkspartei  sostiene  l'organizzazione  dei
«Lavoratori nella SVP» . 
    2. L'attivita' di queste commissioni si  svolge  sulla  base  del
regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. 
 
                                § 117 
 
                       Commissioni economiche 
 
    1. Per prendere iniziative sul  piano  economico  e  influire  in
particolare, mediante delle proposte  specifiche  agli  organi  della
Südtiroler Volkspartei, a favore dell'economia, la  SVP  sostiene  le
«Commissioni economiche nella SVP». 
    2. L'attivita' di tali  commissioni  si  svolge  sulla  base  del
regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. 
 
                                § 118 
 
                Commissioni per la politica agricola 
 
    1. Per prendere iniziative nel settore agricolo e  per  elaborare
delle proposte per la soluzione  dei  problemi  dell'agricoltura,  la
Südtiroler Volkspartei  sostiene  le  «Commissioni  per  la  politica
agricola nell'SVP». 
    2. L'attivita' di tali  commissioni  si  svolge  sulla  base  del
regolamento approvato dall'esecutivo provinciale. 
 
                                § 119 
 
                      Foro delle parti sociali 
 
    1.  I  rappresentanti  delle  tre  commissioni   sopra   indicate
costituiscono insieme il «Foro delle parti sociali». 
    2. E' compito di questo foro coordinare le  attivita'  in  comune
delle singole commissioni ed elaborare per la  direzione  provinciale
del partito delle proposte di soluzioni per i problemi comuni a  piu'
settori. 
    3. L'attivita' del foro delle parti sociali si svolge sulla  base
del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del partito. 
 
                      F) Commissioni consultive 
 
                                § 120 
 
                       Commissioni consultive 
 
    1)  La  Südtiroler  Volkspartei   puo'   insediare,   a   livello
provinciale, delle commissioni consultive. 
    2) L'attivita' delle commissioni  consultive  si  svolge  secondo
l'ordinamento approvato dall'esecutivo del partito. 
 
                   V. NORME SPECIALI PER I LADINI 
 
                                § 121 
 
   Zone specifiche nei circondari della Val Pusteria e di Bolzano 
 
    1. La Val  Badia  costituisce  all'interno  del  circondario  Val
Pusteria, Gardena all'interno del circondario di Bolzano, una propria
zona. Gli esecutivi locali di  tali  zone  costituiscono  l'esecutivo
zonale ed eleggono al loro interno, in base ai diritti di voto  delle
sezioni locali, il rispettivo presidente territoriale e il suo  vice,
nonche'  il  rappresentante  di   questi   territori   nell'esecutivo
provinciale. 
    2.  I  presidenti  zonali  hanno  seggio  e   diritto   di   voto
nell'esecutivo provinciale. 
 
                                § 122 
 
                  Vicepresidente provinciale ladino 
 
    Il vicepresidente ladino  viene  proposto  dai  presidenti  delle
sezioni ladine e dai delegati degli esecutivi di  sezione  in  seduta
comune sulla base dei diritti di voto,  e  confermato  dal  Congresso
provinciale. 
 
                                § 123 
 
                      Esecutivo di collegamento 
 
    1. Per trattare i  problemi  in  comune  e  per  consultazioni  e
deliberazioni su  questioni  politiche  rilevanti,  i  due  territori
ladini costituiscono un esecutivo di collegamento. 
    2. Fanno parte dell'esecutivo di collegamento: 
      a)  il  vicepresidente  ladino  provinciale  in   qualita'   di
presidente; 
      b) due presidenti di sezione e due sindaci SVP per ciascuno dei
due territori; 
      c) i membri ladini dell'esecutivo provinciale; 
      d) i rappresentanti ladini nelle organizzazioni e negli  organi
della Südtiroler Volkspartei a livello provinciale. 
 
                                § 124 
 
                  Candidati propri per le elezioni 
 
    1. Nelle elezioni per il consiglio provinciale, per il Parlamento
e per il Parlamento europeo, i ladini hanno il  diritto  di  proporre
propri candidati. 
    2. Le proposte vengono elaborate dall'esecutivo di collegamento e
presentate in seduta comune di tutti gli esecutivi di sezione ladini,
sotto la presidenza del vicepresidente provinciale ladino, sulla base
dei relativi diritti di voto. 
    3. Le proposte presentate  vengono  quindi  inoltrate,  da  parte
dell'esecutivo  di  collegamento,   all'esecutivo   provinciale   del
partito. 
 
                                § 125 
 
                    Assessore provinciale ladino 
 
    I candidati per la carica di assessore  SVP  ladino,  scelti  per
chiamata esterna,  vengono  proposti  all'esecutivo  provinciale  del
partito dai presidenti di sezione dei due territori ladini sulla base
dei diritti di voto delle rispettive sezioni locali e d'intesa con il
presidente della Giunta provinciale secondo il paragrafo 25, punto 2,
lettera b). 
 
                                § 126 
 
          Rappresentante ladino nella direzione del partito 
 
    Oltre  al  vicepresidente  ladino,  ai  consiglieri  ladini   nel
consiglio provinciale e nella giunta  provinciale  un  rappresentante
nominato dall'esecutivo di collegamento ha seggio e diritto  di  voto
nella direzione del partito. 
 
                            VI. MANDATARI 
 
                          1. Norme generali 
 
                                § 127 
 
                             Definizione 
 
    Per mandatari ai  sensi  del  presente  statuto  si  intendono  i
consiglieri comunali, provinciali,  i  parlamentari,  i  parlamentari
europei nonche' i membri di governo a qualsiasi livello. 
 
                                § 128 
 
                          Elezioni primarie 
 
    1) Tutti i  candidati  per  le  elezioni  politiche  a  qualunque
livello possono essere individuati attraverso elezioni primarie. 
    2) Per  l'effettuazione  di  elezioni  primarie  l'esecutivo  del
partito fissa le direttive ai sensi del § 90, lettera f) e g). 
    3) Per rafforzare la base e sostenere la partecipazione di  tutti
gli iscritti, di norma, per la nomina dei candidati di punta  per  le
elezioni europee nonche' per  tutte  le  candidature  per  i  mandati
politici a qualunque livello che  non  vengono  determinati  mediante
voti di preferenza, vengono effettate le elezioni  primarie  tra  gli
iscritti. 
 
                                § 129 
 
                         Campagna elettorale 
 
    Ciascun  candidato  e'  tenuto  a  gestire  la  propria  campagna
elettorale secondo le direttive e secondo il  regolamento  elettorale
del partito, in modo da non recare danno ne' all'immagine del partito
ne' agli altri candidati in lizza. 
 
              2. Presentazione candidati per Parlamento 
                        e Parlamento europeo 
 
                                § 130 
 
                           Norme generali 
 
    L'esecutivo provinciale del partito approva la  lista  definitiva
dei candidati e ne decide l'ordine di successione. 
 
                                § 131 
 
                        Proposta di candidati 
 
    La presentazione  dei  candidati  per  il  Parlamento  e  per  il
Parlamento europeo viene decisa in base ad  un  apposito  regolamento
elettorale approvato dall'esecutivo provinciale del partito ai  sensi
del paragrafo 90, lettera g). 
 
                   3. Presentazione dei candidati 
                    per il Consiglio provinciale 
 
                                § 132 
 
                           Norme generali 
 
    1.  L'esecutivo  provinciale  del  partito  determina  la   lista
definitiva dei candidati secondo il § 133 e ne decide l'ordine. 
    2. Per  l'elezione  del  consiglio  provinciale  di  norma  viene
presentata una lista composta dal massimo numero di candidati ammessi
dalla legge. 
    3. Sulla lista dei  candidati  almeno  uno  deve  appartenere  al
gruppo ladino. 
 
                                § 133 
 
                         Procedura di nomina 
 
    1. Ciascun  circondario  determina,  secondo  le  proposte  degli
esecutivi di sezione e i  rispettivi  diritti  di  voto,  i  2/3  dei
candidati che gli competono, in rapporto ai complessivi voti ottenuti
dalla SVP nelle ultime elezioni precedenti identiche, nel cui  ambito
ogni singolo  circondario  deve  garantire  che  un  terzo  dei  suoi
candidati appartiene al sesso meno rappresentato. 
    2. I candidati del circondario possono essere  individuati  anche
mediante elezioni primarie tra gli iscritti in base al § 128. 
    3. Anche le associazioni e le organizzazioni possono proporre dei
candidati che pero' non sono vincolanti per l'esecutivo del partito. 
    4. Vincolanti per l'esecutivo  del  partito  sono  due  candidati
proposti dal movimento giovanile. Il relativo ordinamento  elettorale
viene approvato dall'esecutivo del partito ai sensi del § 90, lettera
g), su proposta della direzione provinciale giovanile. 
    5. Per i candidati non determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4  e
dell' articolo 137, il  Presidente  del  partito,  d'accordo  con  il
candidato  di  punta  designato  e  con  la  Direzione  del  partito,
sottopone all'esecutivo provinciale una proposta complessiva  incluso
l'ordine, che deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dagli
aventi diritto al voto  presenti.  Se  la  proposta  complessiva  non
dovesse  ottenere  la  maggioranza  richiesta,  i  candidati  vengono
nominati dall'esecutivo provinciale sulla base del § 25, comma 1. 
    6. A prescindere dai punti sopra  menzionati  il  Presidente  del
partito, d'accordo con il candidato  di  punta  designato  e  con  la
Direzione del partito puo', per gravi e motivate ragioni, impedire  a
priori una candidatura. 
 
                                § 134 
 
                   Presentazione candidati ladini 
 
    1.  I  candidati  ladini  vengono  proposti   dall'esecutivo   di
collegamento ai sensi del paragrafo 127, punti 2 e 3. 
    2. Se viene presentato un solo candidato, esso e' vincolante  per
l'esecutivo  provinciale.  Se  vi  sono  piu'  proposte,  allora   e'
vincolante per l'esecutivo provinciale il candidato che  ha  ottenuto
il maggior numero di voti. 
 
                                § 135 
 
                          Comizi elettorali 
 
    1) Il piano di presenza dei candidati nei comizi elettorali viene
deciso da una commissione insediata dalla direzione del  partito;  la
commissione deve rispettare,  quanto  possibile,  le  proposte  degli
esecutivi di sezione. 
    2) La Südtiroler Volkspartei e'  pure  un  partito  online  e  di
partecipazione. Per quanto possibile,  le  manifestazioni  dovrebbero
essere completate anche con elementi  partecipativi  online  (p.  es.
domande per E-mail, Facebook o Twitter, Livestream). 
    3) Nelle manifestazioni pubbliche come anche nella partecipazione
a tavole rotonde va dato rilievo all'adeguata presenza di  ambedue  i
sessi. 
 
                4. Doveri dei mandatari in provincia, 
                   Parlamento e Parlamento europeo 
 
                                § 136 
 
                           Norme generali 
 
    1. L'elezione del mandatario richiede a  quest'ultimo  impegno  e
massimo senso di responsabilita'. 
    2. I mandatari sono tenuti a dedicarsi al mandato e di ridurre al
minimo un'eventuale attivita' professionale che non  deve  essere  in
contrasto con il mandato o ostacolarlo. 
 
                                § 137 
 
                      Dichiarazione di impegno 
 
    I candidati, con l'accettazione del  mandato,  sottoscrivono  una
dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare la disciplina di
partito e di gruppo e le delibere del partito. 
 
                                § 138 
 
                        Contributi al partito 
 
    Con la candidatura su una lista della  Südtiroler  Volkspartei  i
mandatari assumono l'impegno  di  contribuire  al  finanziamento  del
partito. Forma e misura sono fissate  dalla  direzione  del  partito,
sentito  il  gruppo  consiliare   provinciale,   il   portavoce   dei
parlamentari e il Presidente della conferenza dei Sindaci. 
    I mandatari che non ottemperano in pieno a tale impegno,  perdono
il diritto alla candidatura  per  la  Südtiroler  Volkspartei  e  non
possono svolgere nessuna ulteriore funzione di partito. 
 
                                § 139 
 
                     Impegni politici di partito 
 
    I mandatari devono stare a disposizione del partito per riunioni,
assemblee civiche, appuntamenti con singoli elettori e supplenze e si
impegnano di tenere stretti contatti con le sezioni locali. 
    I mandatari si impegnano inoltre di  tener  conto  nelle  proprie
decisioni dei pareri espressi dai  competenti  organi  di  partito  a
tutti i livelli. 
 
                                § 140 
 
                     Appartenenza ai circondari 
 
    Ciascun mandatario puo' far parte di un solo circondario e  cioe'
di quello, nel quale e' iscritto a una sezione locale. 
 
                                § 141 
 
       Presidenti di gruppi in Provincia, Regione e Parlamento 
 
    1. I parlamentari eleggono al proprio interno,  su  proposta  dei
deputati un presidente del gruppo nella Camera  dei  Deputati,  e  su
proposta dei Senatori un presidente del gruppo nel Senato. 
    2. I consiglieri provinciali  eleggono  al  proprio  interno,  il
presidente del gruppo consiliare in Provincia  e  il  presidente  del
gruppo consiliare in Regione. 
    3. Essi hanno il compito  di  riferire  agli  organi  di  partito
sull'attivita' del gruppo in Provincia, Regione e Parlamento. 
 
                                § 142 
 
                   Assessore per chiamata esterna 
 
    Gli impegni  elencati  in  questa  sezione  valgono,  per  quanto
applicabili, anche per gli assessori della SVP assegnati per chiamata
esterna. 
 
                       5. Mandatari nei Comuni 
 
                                § 143 
 
             Presentazione candidati a livello comunale 
 
    1. La presentazione della lista SVP oppure di piu' liste SVP,  la
nomina dei candidati  per  la  carica  di  sindaco  e  del  consiglio
comunale,  viene  effettuata  dall'esecutivo  di   sezione   rispett.
all'esecutivo  di   coordinamento   secondo   le   direttive   emesse
dall'esecutivo provinciale del partito ai  sensi  del  paragrafo  50,
lettera f). 
    2. Contro tali delibere puo'  essere  inoltrato  ricorso  ad  una
commissione  composta  dal  presidente  di  sezione,  dal  competente
presidente dell'esecutivo di coordinamento, dal competente presidente
del  circondario,  dal  presidente  del  partito  e  dal   segretario
provinciale. Il presidente  del  partito  convoca  la  commissione  e
presiede i lavori. 
    3. La commissione, sentite le parti interessate, prende decisione
definitiva. 
 
                                § 144 
 
                        Elezione del sindaco 
 
    1. Nella presentazione delle liste comunali nei  comuni,  in  cui
l'elezione  di  un  sindaco  SVP  non  appare   a   rischio,   appare
desiderabile la nomina di piu' candidati per la carica di sindaco. 
    2. Nei comuni etnicamente sensibili va rispettato  il  pluralismo
dei candidati in fase di costituzione della lista, anche se poi viene
messo in lista un solo candidato. 
 
                                § 145 
 
                Dovere di informazione e di audizione 
 
    1.  I  mandatari  SVP  nei  comuni  sono   tenuti   a   informare
regolarmente l'esecutivo  locale  o/e  l'esecutivo  di  coordinamento
sulla politica comunale e di mettere a sua disposizione le rispettive
documentazioni. 
    2. Prima di trattare importanti punti all'ordine  del  giorno,  e
tra di essi il bilancio comunale e il piano regolatore,  questi  temi
vanno deliberati  in  seduta  comune  del  gruppo  SVP  in  consiglio
comunale  e  dell'esecutivo  di   sezione   o/e   dell'esecutivo   di
coordinamento. 
 
                                § 146 
 
                        Contributi al partito 
 
    1. I mandatari SVP nel comune  devolvono  una  quota  delle  loro
diete al partito, eccetto i gettoni di presenza. 
    2. L'ammontare di questa quota viene fissato dalla direzione  del
partito, sentita la Conferenza dei Sindaci. 
 
                                § 147 
 
                 Altri doveri dei mandatari comunali 
 
    Tutti gli altri doveri dei mandatari nel Comune  vengono  fissati
nelle direttive emanate dall'esecutivo provinciale del partito e  nel
regolamento elettorale. 
 
                      VII. PATRIMONIO E FINANZE 
 
                                § 148 
 
                          Principi generali 
 
    1. Il patrimonio della Südtiroler Volkspartei e' indivisibile. 
    2. La SVP adotta regolare contabilita' secondo gli  standard  del
diritto civile generalmente riconosciuti. La contabilita' si  estende
a tutto il partito. La gestione  delle  sezioni  locali  puo'  essere
separata dalla contabilita' del partito. In questo caso e' la sezione
locale a tenere  la  contabilita'  adeguata  delle  finanze  da  essa
amministrate. 
    3. Nel caso di scioglimento  di  sezione  locale  e'  la  sezione
locale stessa a essere responsabile di eventuali perdite. 
    4. Nel caso di scioglimento di un  circondario  l'amministrazione
di eventuali beni patrimoniali, dopo aver coperto tutte le perdite  e
i debiti, passa alla direzione provinciale del partito. 
 
                                § 149 
 
                               Entrate 
 
    1. I mezzi  necessari  all'adempimento  dei  doveri  del  partito
vengono reperiti da: 
      a) quote degli iscritti; 
      b) contributi  dei  mandatari  a  livello  europeo,  nazionale,
provinciale, comunale e di altri enti; 
      c) contributi degli ex-mandatari a livello europeo,  nazionale,
provinciale, comunale e di altri enti; 
      d) offerte e donazioni; 
      e) proventi patrimoniali 
      f) attribuzioni previste per legge. 
 
                                § 150 
 
                         Commissione finanze 
 
    1. Per la valutazione corrente delle finanze  di  partito  e  per
l'approvazione del bilancio di previsione, per  il  finanziamento  di
grandi progetti e  per  le  spese  straordinarie,  la  Direzione  del
partito insedia una propria commissione delle finanze. 
    2. La commissione delle finanze e' composta  di  tre  membri  che
vengono  proposti  dal  presidente  del  partito  ed   eletti   dalla
Direzione. 
 
                                § 151 
 
                         Rendiconto annuale 
 
    1. La segreteria provinciale elabora il rendiconto annuale  entro
i termini di legge previsti. 
    2. Il rendiconto viene esaminato da almeno due revisori dei conti
nominati dall'esecutivo provinciale del partito e  presentato  quindi
alla direzione del partito per l'approvazione. 
 
                                § 152 
 
             Rendicontazione degli uffici circondariali 
 
    Gli  uffici  circondariali   rendono   conto   mensilmente   alla
segreteria provinciale. 
 
                                § 153 
 
              Determinazione delle quote associative e 
               delle quote degli iscritti sostenitori 
 
    L'ammontare delle quote per gli iscritti  e  delle  quote  minime
degli iscritti sostenitori  viene  determinato  dalla  Direzione  del
partito. 
 
                                § 154 
 
                        Raccolta delle quote 
 
    1. Le quote associative vengono raccolte annualmente  dai  membri
dell'esecutivo di sezione, dai funzionari  e  dai  mandatari  nonche'
dagli  incaricati  degli  esecutivi  di  sezione.  La  tessera  viene
consegnata  direttamente  all'iscritto  oppure  ad  un  membro  della
famiglia. 
    2. Il presidente di sezione consegna  le  quote  all'ufficio  del
circondario competente. 
    3. La conferma dell'avvenuta consegna  costituisce  la  base  per
l'assegnazione  dei  diritti  di  voto.  La  data  di  scadenza   per
l'assegnazione viene fissata dalla Direzione provinciale del partito. 
 
                                § 155 
 
               Contributi spese per le sezioni locali 
 
    1. L'esecutivo di sezione puo' trattenere una parte  delle  quote
associative per le spese da sostenere da parte della sezione. 
    2. In piu', la sezione riceve una parte delle  quote  pagate  dai
mandatari SVP nel consiglio comunale. 
    3. L'ammontare di tali contributi viene  unitariamente  stabilito
dalla Direzione del partito. 
 
                   VIII. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 
                                § 156 
 
                     Definizione e composizione 
 
    1. Il Collegio dei probiviri e' un  organo  interno  del  partito
che, oltre ai compiti di cui al  §  158,  in  caso  di  comportamento
dannoso di iscritti o  funzionari  del  partito  puo'  infliggere  le
sanzioni di cui al § 159. 
    2. Il Collegio dei probiviri e' composto da tre membri ordinari e
tre membri supplenti. 
    3. Il membro ordinario viene sostituito, in casi di  impedimento,
da un membro supplente. 
    4. Tutti i  membri  del  Collegio  dei  probiviri  devono  essere
iscritti al partito, ma non possono ricoprire altre cariche  in  seno
al partito. 
    5. Tutti i membri devono inoltre possedere i necessari  requisiti
morali  e  umani,  per  poter  decidere  in  modo  imparziale  e  non
influenzato. 
 
                                § 157 
 
                Nomina, durata in carica, presidenza 
 
    1.  Il  Collegio  dei  probiviri  viene   eletto   dall'esecutivo
provinciale su proposta della direzione del partito. 
    2.  Altrettanto  l'assegnazione  dei  membri  supplenti   avviene
mediante elezione da parte dell'esecutivo provinciale del partito. 
    3. Il Collegio dei probiviri resta in carica per cinque anni. 
    4. I membri della corte d'onore eleggono al  proprio  interno  il
presidente e il suo sostituto. 
 
                                § 158 
 
                               Compiti 
 
    Il Collegio dei probiviri decide su: 
      a)   controversie    sull'interpretazione,    applicazione    e
osservazione dello statuto del partito e dei regolamenti interni. 
      b) controversie concernenti il comportamento dei mandatari, dei
candidati nelle  elezioni,  dei  funzionari  nonche'  dei  fatti  che
possono danneggiare il buon nome del partito; 
      c) controversie riguardanti l'assunzione e  la  permanenza  nel
partito; 
      d) controversie  tra  gli  iscritti  se  queste  investono  gli
interessi del partito. 
 
                                § 159 
 
                              Sanzioni 
 
    Il Collegio  dei  probiviri  puo'  deliberare,  tra  l'altro,  le
seguenti sanzioni: 
      a) ammonimento e rimprovero interno; 
      b) ammonimento e rimprovero pubblico; 
      c) destituzione dalle funzioni di partito; 
      d) sospensione dell'iscrizione; 
      e) annullamento di elezioni di partito interne 
      f) dichiarazione di perdita del diritto di candidatura  per  la
SVP; 
      g) dichiarazione di decadenza del mandato sulla lista SVP; 
      h) esclusione dal partito. 
 
                                § 160 
 
                        Durata delle sanzioni 
 
    1. Le sanzioni possono essere deliberate limitate nel tempo  o  a
tempo illimitato. 
    2. Nel caso di sanzioni  limitate  nel  tempo  la  corte  d'onore
decide la durata delle stesse. 
 
                                § 161 
 
                        Decisioni interinali 
 
    Il  Collegio  dei  probiviri  puo'  prendere,  nell'ambito  delle
proprie  competenze,   anche   dei   provvedimenti   interinali,   in
particolare la sospensione dei diritti derivanti dall'iscrizione  e/o
riguardante incarichi di partito nonche' delle  delibere  oggetto  di
contestazione. 
 
                                § 162 
 
                        Principio di istanza 
 
    1. Il Collegio dei probiviri agisce solo su istanza. 
    2.Hanno  diritto  di   istanza   tutti   gli   iscritti   e   gli
organi/esecutivi del partito. 
 
                                § 163 
 
                   Termini per istanze e decisioni 
 
    1. Le istanze indirizzate al Collegio dei probiviri devono essere
presentate per iscritto, anche mediante fax o e-mail, alla  sede  del
partito entro un  termine  di  scadenza  di  trenta  giorni  dopo  il
verificarsi del fatto. 
    2. Il Collegio dei probiviri deve prendere la  propria  decisione
entro novanta giorni dalla data della presentazione dell'istanza.  Se
si rende necessaria l'assunzione delle prove,  questo  termine  viene
prolungato di altri sessanta giorni. 
 
                                § 164 
 
                       Ordinamento procedurale 
 
    1. Il procedimento davanti al Collegio dei  probiviri  si  svolge
secondo il regolamento  approvato  dall'  esecutivo  provinciale  del
partito. In caso di irrogazione  di  sanzioni  queste  devono  essere
preventivamente  contestate  all'interessato  al  quale  deve  essere
garantito un congruo termine per il contraddittorio. 
    2. Le riunioni del Collegio dei probiviri non sono pubbliche. 
 
                              § 164-bis 
 
                  Collegio dei probiviri d'appello 
 
    1. Il Collegio dei probiviri d'appello decide in sede di  appello
sui ricorsi contro i provvedimenti del Collegio dei probiviri nonche'
contro le sanzioni comminate dalla direzione del partito ai sensi del
§ 97 lett. f). 
    2. Il Collegio dei probiviri d'appello si  compone  di  3  membri
effettivi  e  di  3  membri  supplenti.  Il  Collegio  dei  probiviri
d'appello viene eletto dall'esecutivo provinciale su  proposta  della
direzione del partito. Il Collegio dei probiviri d'appello  resta  in
carica per cinque anni. I membri del Collegio dei probiviri d'appello
eleggono al proprio interno il presidente e il suo sostituto. 
    3.  La  funzione  di  membro  del  Collegio  dei   probiviri   e'
incompatibile  con  quella  di  membro  del  Collegio  dei  probiviri
d'appello. 
    4.  Al  Collegio  dei  probiviri  d'appello   si   applicano   le
disposizioni di cui agli § 156- § 164, in quanto compatibili. 
 
                 IX. CARICHE ONORARIE E ONORIFICENZE 
 
                         A) Cariche onorarie 
 
                                § 165 
 
                         Presidente onorario 
 
    Su proposta dell'esecutivo provinciale del partito, il  Congresso
puo' nominare per acclamazione, un Presidente onorario con  seggio  e
diritto di voto nella  direzione  e  nell'esecutivo  provinciale  del
partito. 
 
                           B) Onorificenze 
 
                                § 166 
 
                         Iscrizione onoraria 
 
    L'esecutivo provinciale del partito puo' assegnare a  funzionari,
collaboratori meritevoli e sostenitori della  Südtiroler  Volkspartei
all'interno e all'estero la qualita' di socio onorario. 
 
                                § 167 
 
                   Regolamento delle onorificenze 
 
    Il regolamento delle onorificenze viene deliberato  all'esecutivo
provinciale del partito. 
 
                       X. DISPOSIZIONI FINALI 
 
                                § 168 
 
                      Scioglimento del partito 
 
    1. Lo scioglimento del  partito  avviene  mediante  delibera  del
Congresso provinciale, il quale deve decidere anche del patrimonio. 
    2. La delibera deve essere presa  a  maggioranza  dei  due  terzi
degli aventi diritto di voto. 
    3. In caso di scioglimento d'ufficio le decisioni sul  patrimonio
vengono prese dalle persone che per ultime hanno  fatto  parte  della
direzione provinciale del partito. 
 
                                § 169 
 
           Approvazione ed entrata in vigore dello statuto 
 
    1. Il presente statuto e' stato approvato dal Congresso ordinario
del 7 maggio 2016 ed entra immediatamente in vigore. 
    2.  Il  Congresso   incarica   la   Direzione   provinciale   del
coordinamento del testo, ivi inclusi gli  adeguamenti  tecnici  dello
statuto alle modifiche approvate in data odierna. 
    3. Con l'entrata in vigore del nuovo statuto il  vecchio  statuto
non ha piu' validita'. 
    4. Per la prima applicazione dei nuovi paragrafi § 9 e §  20,  la
Direzione  provinciale  del  partito  fissa  i  relativi  ordinamenti
transitori a livello locale, circondariale e provinciale fino a nuove
elezioni, anche in deroga dei termini fissati dal presente statuto. 
    5. Le organizzazioni e gli organi delle parti sociali presentano,
entro 6 mesi, il  loro  regolamento  interno  adeguato  all'esecutivo
provinciale del partito per l'approvazione. 
    6.  La  prima  applicazione  del  nuovo  paragrafo  §  3  avviene
nell'ambito della raccolta delle quote per il 2017. 
    7. Al fine del finanziamento dei partiti  politici  il  Congresso
provinciale approva una  traduzione  dello  statuto  del  partito  in
lingua italiana. Permane l'applicazione prioritaria nella versione in
lingua tedesca. 
 
                                § 170 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Per la particolare situazione politica  nel  circondario  Alta
Valle  d'Isarco  l'esecutivo  circondariale  puo'  eleggere  i   suoi
rappresentanti nell'esecutivo provinciale del  partito  entro  e  non
oltre il 31 dicembre  2017,  in  deroga  al  principio  dell'elezione
contestuale ai sensi del  §  76  e  sulla  base  degli  iscritti  del
circondario accertati trenta giorni prima dell'elezione. Gli  attuali
rappresentanti dell'Alta Valle  d'Isarco  nell'esecutivo  provinciale
del partito restano in carica fino all'elezione dei nuovi, in  nessun
caso pero' oltre il 31 dicembre 2017. 
f.to-Gez. Achammer Philipp 
f.to-Gez. Elena Lanzi, notaio-Notar L.S