BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Modifiche della  disciplina  in  materia  di  processo  di  controllo
prudenziale e grandi esposizioni (18A00748) 
(GU n.32 del 8-2-2018)

 
 
1. Premessa. 
    Con la presente comunicazione  si  modifica  e  integra,  secondo
quanto previsto al  paragrafo  successivo,  la  disciplina  contenuta
nella comunicazione del 31 marzo 2014 (1) concernente  l'applicazione
alle SIM e gruppi di  SIM  delle  norme  CRDIV/CRR  (2)  ,  che  deve
intendersi  integrata  e  parzialmente  sostituita   dalla   presente
comunicazione. Cio' risponde all'esigenza di  adeguare  la  normativa
applicabile alle SIM all'evoluzione del quadro normativo europeo e di
mantenerla allineata a quella delle  banche,  la  cui  disciplina  e'
stata oggetto di un intervento analogo. 
2. Modifiche alla disciplina. 
    Con il 20° aggiornamento della circolare n. 285 («Disposizioni di
vigilanza per le banche») sono stati modificati i capitoli in materia
di «Processo di controllo  prudenziale»  (Parte  prima,  titolo  III,
capitolo 1) e «Grandi esposizioni» (Parte seconda, capitolo 10). 
    Le modifiche sono volte ad adeguare la  normativa  all'evoluzione
del quadro normativo europeo, ivi inclusi  gli  orientamenti  emanati
dall'Autorita' bancaria europea (European Banking Authority, EBA). 
    Gli interventi piu' rilevanti  riguardano,  per  il  processo  di
controllo  prudenziale,  le  misure  di  intervento  precoce  («early
intervention») (3) e il rischio di tasso  di  interesse  sul  banking
book (4) ; per le grandi esposizioni, gli  specifici  limiti  per  le
esposizioni verso il sistema bancario ombra (shadow banking entities)
(5) . 
    Inoltre,  in  coerenza  con  gli  orientamenti  interpretativi  a
livello europeo (6) e a fini di  semplificazione  amministrativa,  il
procedimento di autorizzazione per il riconoscimento degli accordi di
compensazione contrattuale ai fini dell'attenuazione del  rischio  di
controparte (art. 296 CRR) e' stato  sostituito  con  un  obbligo  di
informativa degli accordi stipulati (cfr.  circolare  n.  285,  Parte
seconda, capitolo 7, sezione II). L'Autorita' competente  si  riserva
di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli  altri  dati  e
notizie disponibili, ai fini dell'eventuale avvio, ove ne ricorrano i
presupposti, di un procedimento d'ufficio che puo' concludersi con un
provvedimento di divieto. 
    Per assicurare l'allineamento della disciplina prudenziale  delle
SIM a quella  delle  banche,  in  linea  con  quanto  previsto  dalla
comunicazione del 2014 richiamata in precedenza, si dispone che siano
applicate anche alle SIM le modifiche di seguito elencate: 
      Parte prima: 
        titolo III - capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale; 
      Parte seconda: 
        capitolo  7  -  Rischio   di   controparte   e   rischio   di
aggiustamento della valutazione del credito;  capitolo  10  -  Grandi
esposizioni. 
3. Entrata in vigore. 
    La presente modifica normativa entra  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    La presente comunicazione e' stata emanata  previo  parere  della
CONSOB, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF. 

(1) Cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 pubblicata nel Bollettino di
    vigilanza n. 3/2014. 

(2) Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) e regolamento 575/2013/UE (CRR). 

(3) Tali modifiche, gia' presenti a livello primario (TUB, TUF), sono
    state  introdotte  dalla  BRRD  (Bank  Recovery  and   Resolution
    Directive, direttiva 2014/59/CE). 

(4) Cfr. Guidelines EBA (2015/08). 

(5) Cfr. Guidelines EBA (2015/20). 

(6) Cfr. Q&A EBA question ID 2014_1424.