AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Multibic» (18A01105) 
(GU n.41 del 19-2-2018)

 
 
 
      Estratto determina AAM/PPA n. 35/2018 del 23 gennaio 2018 
 
    A.1,  B.II.a.3.b.2),  B.II.d.2.d),  B.II.f.1.b.1),   B.II.f.1.d),
C.I.4), C.I.6.a) C.I.z) aggiunta di  un'indicazione  terapeutica  con
conseguenti modifiche nella forma farmaceutica e nella  modalita'  di
somministrazione. Test di leggibilita'. Modifica stampati  a  seguito
di nuovo dati clinici e di qualita'.  Adeguamento  al  QRD  template.
Modifiche degli eccipienti. Modifiche delle  procedure  test  per  il
prodotto finito. Modifiche della shelf life  e  delle  condizioni  di
conservazione del prodotto finito. 
    Modifica  dell'indirizzo  del   Marketing   Autorization   Holder
relativamente  al  medicinale  «MULTIBIC»  nelle  seguenti  forme   e
confezioni: 
    A.I.C.  n.  036166054  -  «soluzione  per  emofiltrazione   senza
potassio» 2 sacche da 5000 ml; 
    A.I.C. n. 036166066 - «soluzione per emofiltrazione con potassio»
2 mmol 2 sacche da 5000 ml; 
    A.I.C. n. 036166078 - «soluzione per emofiltrazione con potassio»
3 mmol 2 sacche da 5000 ml; 
    A.I.C. n. 036166080 - «soluzione per emofiltrazione con potassio»
4 mmol 2 sacche da 5000 ml. 
    Procedure:              DE/H/0388/001-004/II/030/G              -
DE/H/0388/001-004/II/031/G - DE/H/0388/001-004/II/032/G. 
    Titolare AIC: Fresenius Medical Care Deutschland GMBH. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che  intende  avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 1, commi 1, 2, 3  della  determina  a  firma  del  direttore
generale  AIFA  concernente   «Criteri   per   l'applicazione   delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei  medicinali»,
n. 371 del 14 aprile 2014,  non  recanti  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale  indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono  tenuti   a
consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere
dal termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione. Il titolare AIC rende accessibile  al  farmacista  il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.