AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Lasonil Antinfiammatorio e  Antireumatico».
(18A01632) 
(GU n.58 del 10-3-2018)

 
 
     Estratto determina AAM/PPA n. 130/2018 del 16 febbraio 2018 
 
    Si  autorizza  la  seguente  variazione:   tipo   II,   C.I.4   -
Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.5 e, per il solo dosaggio da  660
mg, del paragrafo 5.2 dell'RCP e dei relativi  paragrafi  del  foglio
illustrativo per aggiornamento del Company  Core  Data  Sheet  (CCDS)
alla versione 5.0, relativamente alla specialita' medicinale  LASONIL
ANTINFIAMMATORIO E ANTIREUMATICO, nelle seguenti forme  e  confezioni
autorizzate all'immissione  in  commercio  in  Italia  a  seguito  di
procedura nazionale: 
      A.I.C. n. 032790014 - «220 mg compresse rivestite con film»  10
compresse; 
      A.I.C. n. 032790026 - «220 mg compresse rivestite con film»  20
compresse; 
      A.I.C. n. 032790038 - «220 mg compresse rivestite con film»  12
compresse; 
      A.I.C. n. 032790040 - «220 mg compresse rivestite con film»  24
compresse; 
      A.I.C. n. 032790053 - «660 mg compressa a rilascio  modificato»
4 compresse; 
      A.I.C. n. 032790065 - «660 mg compressa a rilascio  modificato»
8 compresse; 
      A.I.C. n. 032790077 - «660 mg compressa a rilascio  modificato»
12 compresse. 
    Gli  stampati  corretti   ed   approvati   sono   allegati   alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., codice fiscale n. 05849130157. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione   al    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 1, comma 2, della determina n. 371 del 14 aprile  2014,  non
recanti  le  modifiche  autorizzate,  possono  essere  mantenuti   in
commercio fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta.  I  farmacisti  sono  tenuti  a   consegnare   il   foglio
illustrativo aggiornato agli  utenti,  a  decorrere  dal  termine  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.