AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Alprazolam Aurobindo» (18A02450) 
(GU n.89 del 17-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 19)

 
 
         Estratto determina AAM/PPA n. 249 del 15 marzo 2018 
 
    Codice pratica: C1B/2017/1602. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
ALPRAZOLAM  AUROBINDO  anche  nelle  forme  farmaceutiche/dosaggi   e
confezioni di seguito indicate: 
    Confezioni: 
      «0,25 mg compresse» 20 compresse in flacone HDPE  -  A.I.C.  n.
041884077 (base 10) 17Y6FF (base 32); 
      «0,25 mg compresse» 60 compresse in flacone HDPE  -  A.I.C.  n.
041884089 (base 10) 17Y6FT (base 32); 
      «0,5 mg compresse» 20 compresse in flacone  HDPE  -  A.I.C.  n.
041884091 (base 10) 17Y6FV (base 32); 
      «0,5 mg compresse» 60 compresse in flacone  HDPE  -  A.I.C.  n.
041884103 (base 10) 17Y6G7 (base 32); 
      «1 mg compresse» 20 compresse  in  flacone  HDPE  -  A.I.C.  n.
041884115 (base 10) 17Y6GM (base 32); 
      «1 mg  compresse»  60  compresse  in  flacone  HDPE  -  AIC  n.
041884127 (base 10) 17Y6GZ (base 32). 
    Principio attivo: alprazolam. 
    Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e
domicilio fiscale in Saronno - Varese,  via  San  Giuseppe  102,  cap
21047, codice fiscale 06058020964. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni  sopraindicate  e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
Cnn. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni  sopraindicate  e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR: medicinali soggetti a prescrizione medica. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.