DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2018 

Passaggio dell'Ente  strumentale  alla  Croce  Rossa  italiana  dalla
tabella B alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
(18A02970) 
(GU n.99 del 30-4-2018)

 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 31 marzo 1981, n. 119, recante «Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981)»; 
  Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge  n.  119  del
1981, per il quale il regime di tesoreria unica si applica agli  enti
ed  organismi  pubblici  che   gestiscono   fondi   che   interessano
direttamente o indirettamente la finanza pubblica; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n.  720,  riguardante  «Istituzione
del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici»; 
  Visto l'art. 2, quarto comma, della predetta legge n. 720 del 1984,
in base al quale  «Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri su proposta  del  Ministro  del  tesoro,  si  provvede  alle
occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, che ha previsto il passaggio della Croce Rossa italiana
(CRI) dalla tabella A alla tabella B della legge n. 720 del 1984; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre  2012,  n.  178,  recante
«Riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della   Croce   Rossa
(C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010,  n.  183»,
che prevede la trasformazione dell'Associazione in «Ente  strumentale
alla Croce Rossa italiana»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1-bis,  comma  1,  del  sopra  citato
decreto legislativo  n.  178  del  2012,  per  il  quale  i  Comitati
provinciali e locali dell'Associazione  italiana  della  Croce  Rossa
assumono la personalita' giuridica di diritto privato; 
  Considerato che, a seguito della privatizzazione di tali  comitati,
non e' piu' necessario per l'Ente detenere disponibilita' liquide, di
cui all'art. 40 della menzionata legge n. 119  del  1981,  presso  il
sistema bancario e che le regole  di  funzionamento  della  tesoreria
unica che si applicano agli enti inseriti nella tabella  A,  allegata
alla legge n. 720  del  1984,  risultano  piu'  confacenti  al  nuovo
assetto organizzativo; 
  Vista la nota prot. n. 239 del 18 gennaio 2017,  con  la  quale  il
Capo  dell'Ufficio  del  coordinamento  legislativo   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, d'ordine del Ministro, ha proposto  di
procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri relativo al passaggio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa
italiana dalla tabella B alla tabella A, allegata alla legge  n.  720
del 1984; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma
di decreti, atti e provvedimenti di  competenza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Ente strumentale alla Croce  Rossa  italiana  e'  spostato  dalla
tabella B alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 marzo 2018 
 
                                               p. Il Presidente       
                                          del Consiglio dei ministri  
                                          La Sottosegretaria di Stato 
                                                    Boschi            

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