COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 marzo 2018 

Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.a. e  garantibili  dallo
Stato  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  9-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge  24
novembre 2003, n. 326. (Delibera n. 34/2018). (18A03310) 
(GU n.112 del 16-5-2018)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5  dicembre  1997,  n.  430,
recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione
economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma  dell'art.  7
della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le  funzioni  svolte
dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo,  sulla  base
di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e  che,  in
particolare, al comma  1,  lettera  a),  prevede  che  il  CIPE,  tra
l'altro, definisce le linee di politica economica  da  perseguire  in
ambito nazionale, comunitario e internazionale; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
143, recante «Disposizioni in materia di commercio  con  l'estero,  a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il  compito  di  definire
con delibera le operazioni e le categorie di rischi  assicurabili  da
parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del  commercio  estero
(ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle
finanze), di concerto con il Ministero  del  commercio  con  l'estero
(ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche  conto  degli
accordi internazionali, nonche' della  normativa  e  degli  indirizzi
dell'Unione europea in  materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di
mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari  di  assicurazione
dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato; 
  Visto, altresi', l'art. 8, comma 1, secondo periodo,  del  predetto
decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale dispone che la legge di
approvazione del bilancio dello  Stato  definisce  i  limiti  globali
degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del  predetto  art.  2,
distintamente per le garanzie  di  durata  inferiore  e  superiore  a
ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che  prevede,
tra l'altro, che le attivita' che beneficiano  della  garanzia  dello
Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2,
comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998; 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite  con
delibera del  CIPE  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 143 del 1998; 
  Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede,  tra
l'altro, che gli impegni assunti da SACE  S.p.A.,  nello  svolgimento
dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma, sono  garantiti
dallo Stato nei limiti  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio  dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di   durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo
sviluppo  economico,  sociale   e   territoriale»,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una
quota parte dei limiti degli  impegni  assicurativi  assistiti  dalla
garanzia  dello  Stato  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato possa essere  riservata  all'attivita'  indicata
nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture  assicurative
in relazione a  finanziamenti,  prestiti  obbligazionari,  titoli  di
debito  ed  altri  strumenti  finanziari  connessi  al  processo   di
internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il Regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  Regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Visto l'art. 6, comma 9-bis, del citato decreto-legge  n.  269  del
2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non
di mercato  puo'  operare  in  favore  di  SACE  S.p.A.  rispetto  ad
operazioni riguardanti settori  strategici  per  l'economia  italiana
ovvero societa'  di  rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di
livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute  per  il
sistema economico produttivo del Paese in  grado  di  determinare  in
capo a SACE S.p.A. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole
controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di  destinazione;
(ii) che in tal caso la garanzia dello Stato  opera  a  copertura  di
eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare
massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli  impegni
assumibili in  garanzia;  (iii)  che  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  fondo  a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi  del  predetto
comma 9-bis (di seguito: «Fondo»); 
  Visto, altresi', l'art. 6, comma 9-ter, del predetto  decreto-legge
n. 269 del 2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del  decreto-legge
n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (i) che  il  Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno  schema  di
convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa
per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente
il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi  i
parametri per la determinazione della concentrazione del rischio,  la
ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri  di
quantificazione  del  premio  riconosciuto  allo  Stato,  nonche'  il
livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. e'  tenuta  ad
assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi  criteri  di
misurazione; (ii) che la convenzione ha una  durata  di  dieci  anni;
(iii) che lo schema di  convenzione  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la  delibera  di  questo  Comitato  20  luglio  2007,  n.  62
(Gazzetta Ufficiale n. 243/2007) concernente le operazioni  e  rischi
assicurabili da SACE S.p.A.; 
  Vista la delibera di  questo  Comitato  14  febbraio  2014,  n.  17
(Gazzetta Ufficiale n. 190/2014),  concernente  le  operazioni  e  le
categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla  quale,
fermo restando quanto stabilito  nella  delibera  n.  62/2007  e  nel
rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con  la
legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonche' degli accordi
internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, SACE S.p.A.
puo' intervenire  nei  settori  caratterizzati,  per  la  natura  del
mercato di riferimento, da un esiguo  numero  di  controparti  e  dai
conseguenti rischi; 
  Vista la delibera di  questo  Comitato  10  novembre  2014,  n.  52
(Gazzetta Ufficiale  n.  3/2015),  concernente  le  operazioni  e  le
categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla  quale,
nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, commi
9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003,  tenuto  conto  del
carattere  strategico  per  l'economia  italiana  del  Settore  della
cantieristica, SACE S.p.A., nel rispetto  dei  limiti  globali  degli
impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato, nonche' degli accordi internazionali e  della  normativa
comunitaria  e  nazionale,  puo'  assumere  in   garanzia   ulteriori
operazioni a supporto del Settore strategico della cantieristica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
novembre 2014, che ha, per le finalita' di cui al  predetto  art.  6,
comma 9-bis: (i) individuato  i  settori  strategici  per  l'economia
italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati
e/o integrati  con  delibere  assunte  dal  CIPE;  (ii)  definito  la
disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato  con  compiti,  tra
l'altro, di analisi  delle  risultanze  relative  al  portafoglio  in
essere di SACE S.p.A.,  di  proposta  e  di  controllo  (di  seguito:
«Comitato di monitoraggio»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
novembre 2014 di approvazione della convenzione stipulata ai sensi  e
per  gli  effetti  dell'art.  6,  commi  9,  9-bis   e   9-ter,   del
decreto-legge tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A.  (di  seguito:  «Convenzione»),
che disciplina  lo  svolgimento  dell'attivita'  assicurativa  per  i
rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il
funzionamento della garanzia di cui al comma  9-bis,  ivi  inclusi  i
parametri per la determinazione della concentrazione del rischio,  la
ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri  di
quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonche' il livello
minimo  di  patrimonializzazione  che  SACE  S.p.A.  e'   tenuta   ad
assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi  criteri  di
misurazione; 
  Visto l'art. 1, comma 879, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,   che   ha
incrementato la dotazione del Fondo di 150  (centocinquanta)  milioni
di euro per l'anno 2016; 
  Visto l'art. 3, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che, al comma 3,  ha
fissato con riferimento agli impegni assumibili da  SACE  S.p.A.  per
l'anno finanziario 2018 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di
euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e  in  18.000
(diciottomila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore  a
ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato e,  al
comma 4, ha disposto che  SACE  S.p.A.  e'  autorizzata,  per  l'anno
finanziario 2018, a  rilasciare  garanzie  e  coperture  assicurative
relativamente alle attivita' di cui al  predetto  art.  11-quinquies,
comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2005, entro  una  quota  massima
del 30% (trenta  per  cento)  di  ciascuno  dei  limiti  indicati  al
medesimo comma 3; 
  Visto l'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che
istituisce il fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul
bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato; 
  Visto il  parere  dell'Avvocatura  Generale  dello  Stato  reso  al
Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile  2016,  n.
188938, relativamente a «Garanzia  dello  Stato  per  rischi  non  di
mercato in favore di SACE S.p.A. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter,  del
decreto-legge n. 269/2003 -  innalzamento  della  portata  massima  a
carico dello Stato (c.d.  limite  speciale)  previsto  dall'art.  7.8
della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014»,  secondo
cui, tra l'altro: 
    (i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla  luce  della
previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.  143  del
1998, che lo prescrive in via generale per tutte le  operazioni  e  i
rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento e'
contemplato altresi' dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
95  del  2000  attuativo  della  direttiva  29/98   in   materia   di
assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a  medio
e lungo termine; 
    (ii)   occorre   valutare   rigorosamente    la    compatibilita'
dell'innalzamento della predetta portata massima  cumulata  a  carico
dello Stato con i meccanismi  di  funzionamento  e  salvaguardia  del
Fondo al  fine  di  non  superare  i  limiti  globali  degli  impegni
assumibili in garanzia; 
    (iii) il presupposto per  poter  aumentare  la  predetta  portata
massima e' l'esistenza nel Fondo di un idoneo  accantonamento,  fermo
restando  che  nel  Fondo  dovrebbero  residuare  ulteriori   risorse
finanziarie disponibili a fronte di future istanze  per  il  rilascio
della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in  caso  di
esaurimento delle stesse; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 9  novembre  2016,  n,  51
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre  2016),  che
ha, tra l'altro stabilito: 
    a) di individuare i settori strategici  per  l'economia  italiana
con maggiore impatto  economico-sociale  per  i  quali  e'  possibile
l'attivazione del «limite speciale»  ai  sensi  dell'art.  7.8  della
Convenzione, fissandone criteri e modalita'; 
    b) di  approvare  le  singole  operazioni  riferite  ai  predetti
settori  strategici  con  attivazione  del  «limite  speciale»,   con
eventuali indicazioni in termini  di  priorita'  tra  le  operazioni,
previa verifica istruttoria, da parte dei ministeri  dell'Economia  e
delle finanze e dello Sviluppo economico, della compatibilita'  delle
operazioni  medesime  con:  (i)  i  limiti  globali   degli   impegni
assumibili in garanzia  da  SACE  S.p.A.;  (ii)  il  principio  della
condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A.; (iii) la  dotazione
del Fondo; (iv) i limiti di esposizione definiti per ciascun Settore; 
    c) che per  il  Settore  croceristico  puo'  essere  attivato  il
menzionato «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione
per operazioni nella pipeline 2016-2017 di SACE, fissandone i  limiti
(25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE +  Stato;  40%  del
portafoglio complessivo; garanzia statale pari al  massimo  400%  del
trattenuto da SACE),  approvando  alcune  specifiche  operazioni  nel
settore, disponendo, altresi',  un  incremento  della  dotazione  del
Fondo fino a un importo massimo di 500 (cinquecento) milioni di euro,
mediante utilizzo delle risorse del citato fondo di cui all'art.  37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 10  luglio  2017,  n.  57,
(Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del  23  ottobre  2017),   concernente
l'approvazione, al sensi della delibera CIPE n. 51/2016,  di  quattro
operazioni di supporto all'export con controparte  «Norvegian  Cruise
Lines Corporation ltd.», nel Settore  della  cantieristica,  al  fine
della concessione della garanzia dello  Stato  con  applicazione  del
«limite speciale»; 
  Viste  le  osservazioni  della  Corte  dei   conti   in   sede   di
registrazione  della   citata   delibera   n.   51/2016   in   ordine
all'opportunita'  di  aggiornare  la   Convenzione,   prevedendo   un
accantonamento aggiuntivo che tenga conto, oltre  che  della  perdita
attesa,  anche  delle  perdite  inattese,  della  concentrazione  del
rischio, della differenza tra premio commerciale  e  premio  tecnico,
del  rating  dell'impresa,  e  soprattutto,  che  SACE  conservi  una
percentuale adeguata del rischio su ciascuna nuova operazione; 
  Considerata l'esigenza di rafforzare ulteriormente,  in  un  quadro
stabile   ed   organico,   l'azione   di   supporto   all'export    e
all'internazionalizzazione delle  imprese,  in  relazione  al  mutato
contesto di mercato e alla crescente richiesta di  assicurazione  dei
crediti all'esportazione, anche attraverso il ricorso  alla  garanzia
dello Stato in favore di SACE S.p.A. per rischi non di mercato di cui
al menzionato art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Visto il verbale della riunione del  Comitato  di  monitoraggio  in
data 16 marzo  2018,  nel  quale,  tra  l'altro,  detto  Comitato  di
monitoraggio,  in   considerazioni   dei   favorevoli   impatti   per
l'economia, si e' espresso positivamente sul  documento  «Ipotesi  di
rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia  statale  -  Piano
Annuale 2018» (ivi compresi:  (i)  il  quadro  delle  operazioni  per
ciascuno dei settori e Paesi per i quali si  prevede  la  concessione
del c.d. «limite speciale»; (ii) le ipotesi di definizione dei limiti
di  operativita'  della  garanzia  dello  Stato  e  delle  Soglie  di
attivazione), indicando l'opportunita' di  un'estensione  dell'ambito
di  operativita'  della  delibera  CIPE  n.  51/2016  ai  fini  della
concessione del cd. «limite speciale» nel 2018 a: 
    a) ulteriori  operazioni  nella  pipeline  di  SACE  nel  Settore
Crocieristico,  con  i  medesimi  limiti  (25  miliardi  di  euro  di
esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del  portafoglio  complessivo;
garanzia statale pari al massimo 400% del trattenuto da SACE); 
    b) il Settore della Difesa,  esclusivamente  per  operazioni  con
controparte sovrana; 
    c)  operazioni  con  controparte  sovrana   riferite   ai   Paesi
Argentina, Kenya ed Egitto, coerentemente con  le  indicazioni  della
Cabina di Regia per l'internazionalizzazione; 
  Considerato che il predetto documento indica gli impatti potenziali
sull'economia italiana del complesso  di  quei  progetti,  ricompresi
nella pipeline di SACE S.p.A. per il 2018  e  realizzabili  solo  con
applicazione del «limite speciale», nei Settore crocieristico e della
difesa nonche' nei Paesi Argentina, Kenya ed Egitto,  in  termini  di
maggiore: (i) valore  della  produzione  (complessivamente  circa  83
miliardi di euro); (ii) PIL (complessivamente circa  29  miliardi  di
euro); (iii) livello occupazionale (complessivamente  396.500  Unita'
Lavorative Annue - ULA); 
  Vista la proposta congiunta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico del  21  marzo  2018,
illustrata  nel  corso  della  presente  seduta  dal  Ministro  dello
sviluppo economico; 
  Ritenuto necessario  che  questo  Comitato  confermi  la  possibile
attivazione  del  «limite  speciale»  per  ulteriori  operazioni  nel
Settore  Crocieristico,  ed  autorizzi  la  attivazione  del  «limite
speciale» anche per operazioni nel Settore della difesa,  nonche'  in
riferimento ad operazioni  con  controparte  sovrana  in  determinati
Paesi e, in particolare, Argentina, Kenya ed Egitto, sulla base della
proposta congiunta presentata, in considerazione dei citati  positivi
impatti sull'economia italiana e sul sistema produttivo del Paese; 
  Su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Anche per il 2018 restano  confermate  le  previsioni  contenute
nell'art. 2  della  Delibera  di  questo  Comitato  n.  51  del  2016
relativamente alle  operazioni  e  rischi  assicurabili  nel  Settore
Crocieristico; 
  2. Ai sensi dell'art. 1 della  medesima  delibera  n.  51/2016,  in
considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle  ricadute
sul sistema produttivo del Paese, per operazioni  nel  Settore  della
difesa con  controparte  sovrana  puo'  essere  attivato  il  «limite
speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione. In relazione a  tale
Settore: 
    a)  l'esposizione  cumulata  detenuta  complessivamente  da  SACE
S.p.A. e dallo Stato non  puo'  in  alcun  caso  superare  il  valore
massimo di 18 miliardi di euro e non puo' eccedere la  quota  massima
del 29% dell'intero portafoglio  rischi  in  essere  complessivamente
detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; 
    b) la portata massima  percentuale  dell'esposizione  cumulata  a
carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da  SACE  S.p.A.  con
riferimento al medesimo  Settore,  Paese,  Controparte  o  Gruppo  di
controparti connesse, non puo' in ogni caso superare  il  400%  della
quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto  alla  medesima
variabile. 
  3. Ai sensi dell'art. 1 della  medesima  delibera  n.  51/2016,  in
considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle  ricadute
sul sistema produttivo nazionale, per  operazioni  in  Argentina  con
controparte sovrana puo' essere attivato il «limite speciale» di  cui
all'art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale Paese: 
    a)  l'esposizione  cumulata  detenuta  complessivamente  da  SACE
S.p.A. e dallo Stato non  puo'  in  alcun  caso  superare  il  valore
massimo di 2 miliardi di euro e non puo' eccedere  la  quota  massima
del 4% dell'intero  portafoglio  rischi  in  essere  complessivamente
detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; 
    b) la portata massima  percentuale  dell'esposizione  cumulata  a
carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da  SACE  S.p.A.  con
riferimento al medesimo  Settore,  Paese,  Controparte  o  Gruppo  di
controparti connesse, non puo' in ogni caso superare  il  300%  della
quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto  alla  medesima
variabile. 
  4. Ai sensi dell'art. 1 della  medesima  delibera  n.  51/2016,  in
considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle  ricadute
sul sistema produttivo nazionale, per le  operazioni  in  Egitto  con
controparte sovrana puo' essere attivato il «limite speciale» di  cui
all'art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale Paese: 
    a)  l'esposizione  cumulata  detenuta  complessivamente  da  SACE
S.p.A. e dallo Stato non  puo'  in  alcun  caso  superare  il  valore
massimo di 6 miliardi di euro e non puo' eccedere  la  quota  massima
del 10% dell'intero portafoglio  rischi  in  essere  complessivamente
detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; 
    b) la portata massima  percentuale  dell'esposizione  cumulata  a
carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da  SACE  S.p.A.  con
riferimento al medesimo  Settore,  Paese,  Controparte  o  Gruppo  di
controparti connesse, non puo' in ogni caso superare  il  400%  della
quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto  alla  medesima
variabile. 
  5. Ai sensi dell'art. 1 della  medesima  delibera  n.  51/2016,  in
considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle  ricadute
sul sistema produttivo nazionale, per  le  operazioni  in  Kenya  con
controparte sovrana puo' essere attivato il «limite speciale» di  cui
all'art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale Paese: 
    a)  l'esposizione  cumulata  detenuta  complessivamente  da  SACE
S.p.A. e dallo Stato non  puo'  in  alcun  caso  superare  il  valore
massimo di 2 miliardi di euro e non puo' eccedere  la  quota  massima
del 4% dell'intero  portafoglio  rischi  in  essere  complessivamente
detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; 
    b) la portata massima  percentuale  dell'esposizione  cumulata  a
carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da  SACE  S.p.A.  con
riferimento al medesimo  Settore,  Paese,  Controparte  o  Gruppo  di
controparti connesse, non puo' in ogni caso superare  il  300%  della
quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto  alla  medesima
variabile. 
  6. Le operazioni riferite ai  Settori  e  Paesi  di  cui  ai  commi
precedenti saranno approvate da questo Comitato ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della precedente delibera n. 51/2016. 
 
      Roma, 21 marzo 2018 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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