PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 giugno 2018 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  delle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al
30 giugno 2016 nel territorio delle province di Bergamo e di Sondrio.
(Ordinanza n. 528). (18A04566) 
(GU n.154 del 5-7-2018)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  24  maggio  2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle province  di
Bergamo e di Sondrio, prorogato di ulteriori 180 giorni con  delibera
del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2017; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 461 del 23 giugno 2017, con  cui  sono  state  adottate  le  prime
misure urgenti di  protezione  civile  per  fronteggiare  gli  eventi
calamitosi in rassegna; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 517 del 19 aprile 2018 con cui la Regione Lombardia ha  provveduto
al versamento delle risorse rese disponibili  e  ammontanti  ad  euro
400.000,00, allocate sul capitolo  di  bilancio  regionale  n.  11159
(contributi  in  capitale  ad   amministrazioni   centrali   per   il
cofinanziamento interventi rispristino  danni  a  seguito  di  eventi
calamitosi)  -  esercizio  finanziario  2018  -  nella   contabilita'
speciale n. 6061 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  461  del  23
giugno 2017; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Lombardia con nota  del  6  giugno
2018; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
  1.  La  Regione  Lombardia  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore generale  della
direzione territorio e protezione civile della Regione Lombardia,  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in  rassegna.  Il  predetto  dirigente   provvede,   altresi',   alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 461 del 23 giugno 2017 provvede ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il direttore generale della direzione  territorio  e  protezione
civile della Regione Lombardia, di cui al comma 2, che opera a titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Lombardia, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  dirigente  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 2, comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
461 del 23 giugno 2017, che viene al medesimo intestata  fino  al  30
novembre 2019, salvo proroga da disporsi con  apposito  provvedimento
previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare
della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il  cronoprogramma
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto
soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente
di cui al comma 2, puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa, di cui al comma 5
dell'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Tale piano
deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del  Dipartimento
della  protezione  civile,  che  ne  verifica  la  rispondenza   alle
finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 giugno 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli