AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'importazione  parallela  del  medicinale  per  uso
umano «Yellox» (18A04783) 
(GU n.165 del 18-7-2018)

 
           Estratto determina IP n. 471 del 12 giugno 2018 
 
    Al medicinale YELLOX «0.9 mg/ml - Eye drops, solution - 1 bottle»
autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e  identificato  con
n. EU/1/11/692/001, sono assegnati  i  seguenti  dati  identificativi
nazionali. 
    Importatore: General Pharma Solutions SPA con sede legale in  Via
Vasil Levski, 103 - 1000 Sofia - Bulgaria. 
    Confezione: «Yellox» «0.9  mg/ml  -  collirio,  soluzione  -  uso
oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone. 
    Codice A.I.C.: 045839014 (in base 10) 1CQWP6 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
    Un ml di soluzione contiene  0,9  mg  di  Bromfenac  (come  sodio
sesquidrato). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «Yellox» «0.9  mg/ml  -  collirio,  soluzione  -  uso
oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone. 
    Codice A.I.C.: 045839014. 
    Classe di rimborsabilita': «C (nn)». 
    La confezione sopradescritta e' collocata in  «apposita  sezione»
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
«C (nn)», nelle  more  della  presentazione  da  parte  del  titolare
dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «Yellox» «0.9  mg/ml  -  collirio,  soluzione  -  uso
oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone. 
    Codice A.I.C.: 045839014. 
    RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi  al  testo  in
italiano allegato e con  le  sole  modifiche  di  cui  alla  presente
determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   AIP   effettua   il
confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'
industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare del
l'autorizzazione all'immissione in commercio. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.