AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ibuprofene Dr. Reddy's». (18A08057) 
(GU n.292 del 17-12-2018)

 
        Estratto determina n. 1880/2018 del 27 novembre 2018 
 
    Medicinale: IBUPROFENE DR. REDDY'S. 
    Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., piazza S. Maria Beltrade,  1
- 20123 Milano, Italia. 
    Confezioni: 
      «400 mg soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml  -  A.I.C.
n. 045826017 (in base 10); 
      «400 mg soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml  -  A.I.C.
n. 045826029 (in base 10); 
      «600 mg soluzione per infusione» 20 sacche da 150 ml  -  A.I.C.
n. 045826031 (in base 10); 
      «600 mg soluzione per infusione» 50 sacche da 150 ml  -  A.I.C.
n. 045826043 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: ventiquattro mesi. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni ml di soluzione contiene 4 mg di ibuprofene; 
        ogni sacca da 100 ml contiene 400 mg di ibuprofene; 
        ogni sacca da 150 ml contiene 600 mg di ibuprofene; 
      eccipienti: trometamolo, sodio cloruro, acido  cloridrico  (per
l'aggiustamento del pH), sodio  idrossido  (per  l'aggiustamento  del
pH), acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore/i del principio attivo: Basf Corporation,  Highway  77
South, Bishop, Texas, 78343 Stati Uniti. 
    Produttore/i  del  prodotto  finito:  Biomendi   S.A.,   Poligono
Industrial de Bernedo s/n, Bernedo Alava, Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Ibuprofene 400 mg e' indicato negli adulti per  il  trattamento
sintomatico a breve termine del dolore acuto di intensita' moderata e
per il trattamento sintomatico a breve termine della  febbre,  quando
la somministrazione per via endovenosa e'  clinicamente  giustificata
dal fatto che non sono possibili altre vie di somministrazione. 
      Ibuprofene 600 mg e' indicato negli adulti per il trattamento a
breve termine del dolore acuto  di  intensita'  moderata,  quando  la
somministrazione per via endovenosa e' clinicamente giustificata  dal
fatto che non sono possibili altre vie di somministrazione. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Ibuprofene Dr.  Reddy's»  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  Riassunto  delle  Caratteristiche  del  Prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.