MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 6 dicembre 2018 

Diniego  dell'abilitazione  al   Centro   studi   Gestalt-Scuola   di
specializzazione in psicoterapia della  Gestalt  ad  istituire  e  ad
attivare nella sede di Ascoli Piceno un corso di specializzazione  in
psicoterapia. (18A08328) 
(GU n.297 del 22-12-2018)

 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista l'istanza e le successive integrazioni  con  cui  il  «Centro
studi Gestalt - Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  della
Gestalt» ha chiesto l'abilitazione ad  istituire  e  ad  attivare  un
corso di specializzazione in psicoterapia  in  Ascoli  Piceno  -  via
Urbino, 5 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun
anno di corso pari a 12 unita' e, per l'intero corso, a 48 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella
riunione  del  29  novembre  2018,  ha   espresso   parere   negativo
sull'istanza  di   riconoscimento,   rilevando   che   la   validita'
scientifica dell'indirizzo teorico metodologico  (psicoterapia  della
Gestalt) non risulta adeguatamente  documentata  nella  relazione  da
letteratura recente (che pure esiste,  p.es.  Stevens  et  al.  2014;
Mullings et al 2017). Invece, nella relazione si da' un preponderante
rilievo a nozioni e considerazioni, come quelle  relative  all'infant
research e agli sviluppi delle neuroscienze sociali, tipicamente gia'
acquisite dagli allievi ed  espresse  in  termini  piu'  adatti  alla
divulgazione e alle mode culturali che non alla  dimostrazione  delle
capacita' critiche e della considerazione delle evidenze scientifiche
necessarie  ad  assicurare  una  qualifica   formazione   ai   futuri
psicoterapeuti. Non risulta, inoltre,  adeguatamente  prospettato  il
razionale e il carattere esperienziale  del  percorso  formativo.  Si
rileva, inoltre,  che  la  denominazione  proposta  confonde  i  nomi
dell'ente erogante e del corso. L'audizione ha ampiamente  confermato
i limiti rilevati; 
  Ritenuto  che,   per   i   motivi   sopraindicati,   l'istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dal «Centro  Studi  Gestalt  -
Scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt»,  con  sede
in Ascoli Piceno - via Urbino, 5 - per i fini di cui all'art.  4  del
regolamento  adottato  con  decreto  11  dicembre  1998,  n.  509  e'
respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 dicembre 2018 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara