AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 19 dicembre 2018 

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative alle campagne per le  elezioni  del  presidente
della giunta  regionale  e  del  Consiglio  regionale  delle  Regioni
Abruzzo e Sardegna. (Delibera n. 615/18/CONS). (18A08456) 
(GU n.300 del 28-12-2018)

 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2018; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito
Testo unico; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Vista la delibera n.  256/10/CSP,  del  9  dicembre  2010,  recante
«Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la delibera n.  22/06/CSP,  del  1°  febbraio  2006,  recante
«Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali»; 
  Vista la delibera n. 243/10/CSP,  del  15  novembre  2010,  recante
«Criteri per la vigilanza sul  rispetto  del  pluralismo  politico  e
istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti   televisive
nazionali»; 
  Vista la delibera n.  223/12/CONS,  del  27  aprile  2012,  recante
«Adozione del nuovo Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»; 
  Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la
elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante il Testo unico delle leggi  per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali  pubblicato  nel
Supplemento  ordinario  n.  1520  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui  disposizioni
rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1,  comma  6,  della  legge  17
febbraio 1968, n. 108; 
  Vista la legge 17 febbraio 1968, n.  108,  recante  «Norme  per  la
elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale» e la
legge 2 luglio 2004, n.  165,  recante  «Disposizioni  di  attuazione
dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; 
  Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lett. f), della legge 5 giugno  2003,
n. 131,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; 
  Visto lo statuto della Regione Abruzzo approvato in data 28  giugno
2006 e 12 settembre 2006 e successive modificazioni  e  integrazioni,
da ultimo modificato con legge regionale 15 ottobre 2015, n. 2; 
  Vista la legge  regionale  dell'Abruzzo  2  aprile  2013,  n.  9  e
successive  modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Norme   per
l'elezione del Consiglio regionale  e  del  Presidente  della  Giunta
regionale»; 
  Visto il decreto n. 24 del 16 agosto 2018, pubblicato sul Burat  n.
32 del 22 agosto seguente, con il quale il Presidente  del  Consiglio
regionale ha dichiarato, per effetto delle dimissioni dalla  relativa
carica del Presidente della Giunta  regionale,  lo  scioglimento  del
Consiglio  regionale  ai  sensi  dell'art.  126,   comma   3,   della
Costituzione e dell'art. 44, comma 5, dello statuto regionale; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n.  702,
del 18 settembre 2018, recante «Elezione del Presidente della  Giunta
regionale e del  Consiglio  regionale  della  Regione  Abruzzo  -  XI
legislatura -  ratifica  dell'Intesa  con  la  Corte  di  Appello  di
L'Aquila»,  pubblicata  sul  Burat  numero  speciale  n.  91  del  21
settembre seguente, con la quale e' stata ratificata  l'intesa  circa
la data delle elezioni fissata per il giorno 10 febbraio 2019; 
  Visto il successivo decreto del  Presidente  vicario  della  Giunta
regionale n. 71, del 21 settembre 2018, pubblicato sul Burat edizione
speciale n. 92, del 26  settembre  2018,  con  il  quale  sono  stati
convocati  i  comizi  per  l'elezione  del  Presidente  della  Giunta
regionale e per il rinnovo del Consiglio della regione Abruzzo per il
giorno 10 febbraio 2019; 
  Visto lo statuto speciale di autonomia per la Sardegna,  nel  testo
modificato dalle leggi costituzionali 31 gennaio  2001,  n.  2  e  18
ottobre 2001, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge regionale della Sardegna 12  novembre  2013,  n.  1,
recante «Legge statutaria elettorale  ai  sensi  dell'art.  15  dello
statuto speciale per la Sardegna», come da  ultimo  modificata  dalla
legge regionale 21 marzo 2018, n. 1  recante  «Modifiche  alla  legge
statutaria n. 1 del 2013 in materia di rappresentanza di genere»; 
  Considerato che la naturale scadenza del mandato amministrativo del
Presidente della Giunta regionale e  del  Consiglio  regionale  della
Sardegna cade in data 16 febbraio 2019 e che «Il Consiglio  regionale
e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre  dalla  data  delle
elezioni» e che «Le elezioni del nuovo  consiglio  sono  indette  dal
Presidente della Regione e potranno  aver  luogo  a  decorrere  dalla
quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva
al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il  decreto  di
indizione  delle  elezioni  deve  essere  pubblicato  non  oltre   il
quarantacinquesimo  giorno  antecedente  la  data  stabilita  per  la
votazione» (art. 18, commi 1 e 2, dello statuto regionale); 
  Considerato che, per effetto, sara' prossima  la  convocazione  dei
comizi per l'elezione del Presidente della  Giunta  regionale  e  del
Consiglio  regionale  della  Sardegna   e   che   risulta   opportuno
predisporre in tempo utile la disciplina di attuazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di garantire imparzialita' e parita'  di  trattamento  a
tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni elettorali, si
applicano alla campagna per le elezioni del Presidente  della  Giunta
regionale e del Consiglio regionale dell'Abruzzo e della Sardegna, in
quanto compatibili, le disposizioni  di  attuazione  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.
313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di  disciplina
dell'accesso ai mezzi  di  informazione,  di  cui  alla  delibera  n.
2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante «Disposizioni  di  attuazione
della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di
accesso ai mezzi  di  informazione  relative  alle  campagne  per  le
elezioni del  Presidente  della  Giunta  regionale  e  del  Consiglio
regionale delle regioni Lazio e Lombardia indette  per  il  giorno  4
marzo 2018». 
  2. L'art. 2, comma 2, della delibera n. 2/18/CONS, del  10  gennaio
2018, e' cosi' sostituito: 
    La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere  garantita
nei due distinti periodi in cui si articola  la  campagna  elettorale
tra i seguenti soggetti politici: 
      I) nel periodo intercorrente tra la data  di  convocazione  dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle  candidature,  nei
confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo  gruppo
o  una  componente  del  gruppo  misto  nel  Consiglio  regionale  da
rinnovare. 
  Il tempo disponibile e' ripartito in proporzione  alla  consistenza
dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale. 
      II) Nel periodo intercorrente  tra  la  data  di  presentazione
delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: 
        a) nei confronti dei  candidati  alla  carica  di  Presidente
della Regione; 
        b) nei confronti delle forze politiche che  presentano  liste
di candidati per l'elezione del Consiglio regionale. 
  Il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario fra  tutti
i soggetti concorrenti. 
  3. I termini di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, e  12,  comma  1,
della delibera n. 2/18/CONS del 10 gennaio 2018 decorrono dalla  data
di inizio delle campagne elettorali. 
  4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge
22  febbraio  2000,  n.  28,  ai  sondaggi  relativi  alle   elezioni
disciplinate dal presente provvedimento si applicano gli articoli  da
6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione  e  diffusione  di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 
  5. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche
parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con
altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni  di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative  a  ciascun
tipo di consultazione. 
  6. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 
  La presente delibera entra in vigore  il  giorno  di  inizio  delle
campagne elettorali. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed resa disponibile nel sito web dell'Autorita'. 
 
    Roma, 19 dicembre 2018 
 
                       Il Presidente: Cardani 
 
                 Il commissario relatore: Posteraro 
 
                  Il segretario generale: Capecchi