N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 2017

Ordinanza del 19 ottobre 2017 del Tribunale di Benevento sull'istanza
proposta da Fusco Maria. 
 
Straniero e apolide - Stranieri  minori  non  accompagnati  -  Tutori
  volontari - Oneri a carico dello Stato  per  lo  svolgimento  della
  tutela - Mancata previsione. 
- Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia  di  misure  di
  protezione dei minori stranieri non accompagnati), artt. 11 e 21. 
(GU n.5 del 31-1-2018 )
 
                       TRIBUNALE DI BENEVENTO 
                      Ufficio giudice tutelare 
                          (Proc. 1412/2016) 
 
    Il giudice tutelare, dott.ssa Ida Moretti, 
    Vista l'istanza di liquidazione  di  equa  indennita'  depositata
dall'avv. Maria Fusco nell'ambito della tutela del M.S.N.A. S O, nato
in ... il ..., nella quale  -  in  particolare  -  si  evidenziano  i
gravosi adempimenti assunti e le spese sostenute per accompagnare  il
predetto  presso  le  amministrazioni  statali  e  le  Questure   per
l'espletamento degli atti necessari anche per le richieste di asilo o
di protezione internazionale o per le misure  sussidiarie,  chiedendo
espressamente di porre detta  indennita'  a  carico  della  Comunita'
alloggio «La  Libellula»,  con  sede  in  Circello  (Benevento),  che
richiedeva la nomina del tutore, poiche' il minore tutelato non ha  a
disposizione fondi o beni con  i  quali  poter  far  fronte  a  dette
spese/oneri; 
    Evidenziato che la legge n. 47/2017 del  decreto  legislativo  n.
142/2015, nel predisporre le  modalita'  di  accoglienza  dei  minori
stranieri  non  accompagnati,  al  quinto  comma  prevede   che   sia
l'Autorita' di pubblica sicurezza ad informare prontamente gli organi
competenti per la nomina di un tutore per il MSNA, ragion per cui  il
fatto che il responsabile della comunita' alloggio si sia  sostituito
a dette autorita' nel richiedere la citata  nomina  del  tutore,  non
puo' comportare a suo carico un onere  economico  normativamente  non
previsto (la circolare del Ministero dell'interno prot. n.  2255  del
30  ottobre  2015,  nel  disciplinare  la  tipologia  di  servizi  da
assicurare al minore da parte delle  strutture  di  accoglienza,  non
menziona minimamente quelle relative alla nomina del tutore); 
    Evidenziato, altresi', che nel senso di escludere qualsiasi onere
economico a carico della citata  struttura  in  ordine  all'attivita'
svolta dal tutore depone anche  l'art.  11  della  legge  n.  47/2017
allorquando  ha  istituito  un  elenco  di  «tutori  volontari»,  con
esclusione esplicita di qualsiasi onere a carico dello Stato per tale
attivita' (cfr. art. 21), oneri che - invece - vengono  espressamente
assunti solo per assicurare il gratuito patrocinio ai MSNA, nei  casi
in cui gli stessi necessitino di assistenza legale ex articoli  16  e
17 legge n. 47/2017; 
    Ritenuto che detti articoli  11  e  21  legge  n.  47/2017  siano
violativi  dell'art.  3  della  Costituzione  per  la  disparita'  di
trattamento che di fatto viene ad esistere tra i  tutori  di  persone
incapaci italiane (alle quali lo  Stato  riconosce  una  pensione  di
invalidita', idonea - quanto meno -  a  coprire  le  spese  sostenute
nella tutela) ed i tutori di MSNA, con il concreto  pericolo  di  non
avere piu' la disponibilita' di alcuno  ad  assumersi  l'incarico  di
tutore per i secondi: come chiarito nell'istanza in  esame,  infatti,
il tutore di MSNA svolge numerosi  ed  onerosi  compiti,  anticipando
personalmente anche le spese necessarie per raggiungere le  strutture
dislocate in tutto il territorio (nel caso in  esame  il  minore  era
collocato presso una struttura sita in Circello, che dista 25  km  da
Benevento ed il tutore, odierno  istante,  doveva  ivi  recarsi  piu'
volte al fine di verificare  le  effettive  condizioni  di  vita  del
minore, come richiesto dal G.T., nonche' al fine di  recarsi  con  il
minore presso la Commissione provinciale di Caserta per presentare la
domanda di Protezione internazionale, come pure richiesto dal  G.T.),
ragion per cui avrebbe diritto a quella equa  indennita'  di  cui  al
secondo comma dell'art. 379 codice civile, con onere  -  quindi  -  a
carico dello Stato (stante l'insussistenza di beni o fondi  intestati
al M.S.N.A.) di rimborsare  almeno  le  spese  sostenute  dai  tutori
volontari nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni; 
    Visto l'art. l legge costituzionale n. l del 1948; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Rimette gli atti alla Corte costituzionale  affinche'  valuti  la
legittimita' costituzionale degli articoli 11 e 21 legge  n.  47/2017
nella patte in cui non prevedono alcun onere a carico dello Stato per
la tutela dei MSNA, cosi' escludendo di fatto che per i  loro  tutori
possa trovare applicazione l'art. 379, secondo comma  codice  civile,
in chiara violazione dell'art. 3 della  Costituzione  per  quanto  in
epigrafe motivato. 
    Si comunichi al tutore. 
        Benevento, 19 ottobre 2017 
 
                    Il Giudice Tutelare: Moretti 
 
 
                                 --- 
 
 
                       TRIBUNALE DI BENEVENTO 
                      Ufficio giudice tutelare 
                          (Proc. 1412/2016) 
 
    Il giudice tutelare, dott.ssa Ida Moretti, 
    Ad integrazione dell'ordinanza di rimessione appena inoltrata; 
    Visto l'art. 23 legge n. 53/1987; 
    Ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza  di  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale sia notificata anche al pubblico
ministero, nonche' al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  sia
comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. 
        Benevento, 19 ottobre 2017 
 
                    Il Giudice Tutelare: Moretti