N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 2017
Ordinanza del 19 ottobre 2017 del Tribunale di Benevento sull'istanza proposta da Fusco Maria. Straniero e apolide - Stranieri minori non accompagnati - Tutori volontari - Oneri a carico dello Stato per lo svolgimento della tutela - Mancata previsione. - Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), artt. 11 e 21.(GU n.5 del 31-1-2018 )
TRIBUNALE DI BENEVENTO Ufficio giudice tutelare (Proc. 1412/2016) Il giudice tutelare, dott.ssa Ida Moretti, Vista l'istanza di liquidazione di equa indennita' depositata dall'avv. Maria Fusco nell'ambito della tutela del M.S.N.A. S O, nato in ... il ..., nella quale - in particolare - si evidenziano i gravosi adempimenti assunti e le spese sostenute per accompagnare il predetto presso le amministrazioni statali e le Questure per l'espletamento degli atti necessari anche per le richieste di asilo o di protezione internazionale o per le misure sussidiarie, chiedendo espressamente di porre detta indennita' a carico della Comunita' alloggio «La Libellula», con sede in Circello (Benevento), che richiedeva la nomina del tutore, poiche' il minore tutelato non ha a disposizione fondi o beni con i quali poter far fronte a dette spese/oneri; Evidenziato che la legge n. 47/2017 del decreto legislativo n. 142/2015, nel predisporre le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al quinto comma prevede che sia l'Autorita' di pubblica sicurezza ad informare prontamente gli organi competenti per la nomina di un tutore per il MSNA, ragion per cui il fatto che il responsabile della comunita' alloggio si sia sostituito a dette autorita' nel richiedere la citata nomina del tutore, non puo' comportare a suo carico un onere economico normativamente non previsto (la circolare del Ministero dell'interno prot. n. 2255 del 30 ottobre 2015, nel disciplinare la tipologia di servizi da assicurare al minore da parte delle strutture di accoglienza, non menziona minimamente quelle relative alla nomina del tutore); Evidenziato, altresi', che nel senso di escludere qualsiasi onere economico a carico della citata struttura in ordine all'attivita' svolta dal tutore depone anche l'art. 11 della legge n. 47/2017 allorquando ha istituito un elenco di «tutori volontari», con esclusione esplicita di qualsiasi onere a carico dello Stato per tale attivita' (cfr. art. 21), oneri che - invece - vengono espressamente assunti solo per assicurare il gratuito patrocinio ai MSNA, nei casi in cui gli stessi necessitino di assistenza legale ex articoli 16 e 17 legge n. 47/2017; Ritenuto che detti articoli 11 e 21 legge n. 47/2017 siano violativi dell'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento che di fatto viene ad esistere tra i tutori di persone incapaci italiane (alle quali lo Stato riconosce una pensione di invalidita', idonea - quanto meno - a coprire le spese sostenute nella tutela) ed i tutori di MSNA, con il concreto pericolo di non avere piu' la disponibilita' di alcuno ad assumersi l'incarico di tutore per i secondi: come chiarito nell'istanza in esame, infatti, il tutore di MSNA svolge numerosi ed onerosi compiti, anticipando personalmente anche le spese necessarie per raggiungere le strutture dislocate in tutto il territorio (nel caso in esame il minore era collocato presso una struttura sita in Circello, che dista 25 km da Benevento ed il tutore, odierno istante, doveva ivi recarsi piu' volte al fine di verificare le effettive condizioni di vita del minore, come richiesto dal G.T., nonche' al fine di recarsi con il minore presso la Commissione provinciale di Caserta per presentare la domanda di Protezione internazionale, come pure richiesto dal G.T.), ragion per cui avrebbe diritto a quella equa indennita' di cui al secondo comma dell'art. 379 codice civile, con onere - quindi - a carico dello Stato (stante l'insussistenza di beni o fondi intestati al M.S.N.A.) di rimborsare almeno le spese sostenute dai tutori volontari nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni; Visto l'art. l legge costituzionale n. l del 1948;
P. Q. M. Rimette gli atti alla Corte costituzionale affinche' valuti la legittimita' costituzionale degli articoli 11 e 21 legge n. 47/2017 nella patte in cui non prevedono alcun onere a carico dello Stato per la tutela dei MSNA, cosi' escludendo di fatto che per i loro tutori possa trovare applicazione l'art. 379, secondo comma codice civile, in chiara violazione dell'art. 3 della Costituzione per quanto in epigrafe motivato. Si comunichi al tutore. Benevento, 19 ottobre 2017 Il Giudice Tutelare: Moretti --- TRIBUNALE DI BENEVENTO Ufficio giudice tutelare (Proc. 1412/2016) Il giudice tutelare, dott.ssa Ida Moretti, Ad integrazione dell'ordinanza di rimessione appena inoltrata; Visto l'art. 23 legge n. 53/1987; Ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata anche al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Benevento, 19 ottobre 2017 Il Giudice Tutelare: Moretti