N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 settembre 2017

Ordinanza del 6 settembre 2017 della Commissione tributaria regionale
per la Lombardia sul ricorso proposto  da  Jacobacci  Filippo  contro
Regione Lombardia. 
 
Imposte  e  tasse  -  Norme   della   Regione   Lombardia   -   Tassa
  automobilistica  regionale  di  proprieta'  -  Soggetto  passivo  e
  presupposto d'imposta. 
- Legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle
  disposizioni legislative regionali in materia  tributaria  -  Testo
  unico della disciplina dei tributi regionali), art. 39, comma 2. 
(GU n.4 del 24-1-2018 )
 
          LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA 
                             Sezione 14 
 
    Riunita con l'intervento dei Signori 
        Izzi Giovanni - Presidente 
        Antonioli Marco Luigi - Relatore 
        Trinca Colonel Giovanni - Giudice 
    ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  n.   6905/2015
depositato il 08/10/2015 
    avverso la pronuncia sentenza n. 1637/2015 Sez  47  emessa  dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Milano 
    contro: Regione Lombardia 
    proposto dall'appellante: Jacobacci  Filippo  C.  Pavia  1  27029
Vigevano PV 
    difeso da: Jacobacci Filippo Corso Pavia n.1 27029 Vigevano PV 
    Atti impugnati: Avviso di accertamento n° ACC09-020902870524/2012
Tas.Automobili 2009 
 
                 Oggetto e svolgimento del processo 
 
1) L'accertamento. 
    Il dott. Filippo Jacobacci, residente a Vigevano (PV),  ha  avuto
il possesso di un'autovettura acquistata il 15 giugno 2005  e  ceduta
l'11 maggio 2009. 
    Il medesimo non ha versato la tassa sul possesso  della  suddetta
autovettura, in relazione al periodo maggio 2009-aprile 2010. 
    In data 18 dicembre 2012, gli e' stato notificato  un  avviso  di
accertamento per l'importo di € 483,45, di cui € 351,00, per  imposta
sul possesso del medesimo autoveicolo, oltre a sanzioni e interessi. 
    Tale provvedimento e' stato emesso dalla Regione  Lombardia,  che
si e' avvalsa dei poteri di accertamento e  di  riscossione  previsti
dall'art. 45 L.R. 29 giugno 2003, n. 10 («Riordino delle disposizioni
legislative regionali in  materia  tributaria  -  Testo  unico  della
disciplina dei tributi regionali», pubblicato  sul  BURL  n.  29,  1°
suppl. ord. Del 18 luglio 2003). 
2) Il quadro normativo di riferimento 
    Merita rilevare che, in base all'art. 39  della  citata  L.R.  n.
10/2003 («Soggetto passivo e presupposto d'imposta»),  «Al  pagamento
delle tasse automobilistiche regionali di cui all' articolo  38  sono
tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del  presupposto
d'imposizione, risultano essere proprietari  o  titolari  di  diritto
reale di godimento dal PRA, per i veicoli in  esso  iscritti,  e  dai
Registri di Immatricolazione per i rimanenti veicoli ...  (omissis)».
Prosegue il II alinea statuendo che:  «Il  presupposto  d'imposta  si
costituisce  il  primo  giorno  di  ciascun  periodo  d'imposta  come
stabilito all'articolo 40». 
    Quest'ultima disposizione («Scadenze»), in particolare,  prevede,
al comma 1, che: «La tassa automobilistica  regionale  di  proprieta'
deve essere corrisposta, distintamente per ciascun periodo d'imposta,
per dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo.
Il termine per il pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno
del mese in cui il  veicolo  e'  stato  immatricolato.  Tale  termine
rimane  in  vigore  fino  al  verificarsi  di  eventi  estintivi  del
veicolo». 
3) II processo di prime cure. 
    Il contribuente e' insorto avverso il suddetto  atto  impositivo,
dinanzi  alla   Commissione   tributaria   provinciale   di   Milano,
incardinando  il  contraddittorio   nei   confronti   della   Regione
Lombardia. 
    A sostegno  del  ricorso  proposto  ha  articolato  unico  mezzo,
mediante il quale ha lamentato l'illegittimita' dell'art.  39,  comma
2, della citata L.R. n. 10/2003, il quale contravverrebbe al disposto
dell'art. 5, comma 32, D.L. 30 dicembre 1982,  n.  953  (in  G.U.  31
dicembre 1982, n. 359: «Misure in  materia  tributaria»),  convertito
dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53. 
    In base alla norma di Legge invocata: «Al pagamento  delle  tasse
di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza  del
termine utile per il pagamento stabilito  con  decreto  del  Ministro
delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della  L.  21  maggio
1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari,  acquirenti
con patto di riservato  dominio,  ovvero  utilizzatori  a  titolo  di
locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico,  per  i
veicoli in esso iscritti, e dai registri di  immatricolazione  per  i
rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo
cessa con  la  cancellazione  dei  veicoli  e  degli  autoscafi'  dai
predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento  delle  stesse
tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con  patto  di'
riservato dominio, nonche' gli utilizzatori  a  titolo  di  locazione
finanziaria  dei  ciclomotori,  degli  autoscafi'  non  iscritti  nei
registri e dei motori fuoribordo applicati agli  autoscafi',  nonche'
dei veicoli e degli autoscafi' importati temporaneamente dall'estero;
per i veicoli, gli autoscafi' ed i motori fuoribordo  applicati  agli
autoscafi', l'obbligo del pagamento sussiste solo per  i  periodi  di
imposta nei quali vengono utilizzati». 
4) La norma sub-primaria la cui costituzionalita' e' posta in dubbio. 
    Il  ricorrente  ha  dubitato  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 39, comma 2, contenuto nella L.R.  lombarda,  identificando
un contrasto nel regime che identifica,  sul  piano  sostanziale,  il
soggetto passivo inciso dal tributo. 
    Occorre considerare che, in base al citato art. 39, comma  2,  e'
tenuto a  corrispondere  la  tassa  colui  che  risulta  proprietario
dell'auto nel primo mese  del  periodo  del  periodo  d'imposta;  per
converso, secondo la disposizione della Legge dello Stato, il tributo
grava su chi e' proprietario «alla scadenza del termine utile per  il
pagamento». 
    Di conseguenza, il ricorrente sarebbe tenuto al  pagamento  della
tassa in questione secondo la Legge  regionale,  ma  non  secondo  la
Legge dello Stato, risultando  proprietario  all'inizio  del  periodo
d'imposta e non gia' al momento della scadenza, il 31 maggio 2010, in
quanto risulta avere ceduto l'automezzo l'11 maggio 2009. 
5) Le difese della Regione e la sentenza di primo grado. 
    La Regione  Lombardia  si  e'  costituita  in  giudizio  mediante
controdeduzioni depositate  il  13  gennaio  2014  per  resistere  al
ricorso del quale ha richiesto il rigetto. 
    L'Amministrazione ha contestato  la  fondatezza  della  doglianza
proposta, osservando, tra l'altro, che lo Stato  ha  attribuito  alle
Regioni il gettito della tassa automobilistica  e  che,  in  caso  di
cessione dell'automezzo ad un soggetto resistente  in  altra  Regione
dello  Stato,  il  tributo  non  potrebbe  andare  a   beneficio   di
quest'ultima, realizzandosi un'elusione  dell'obbligo  tributario  da
parte di entrambi i contribuenti (cedente e cessionario). 
    Con sentenza n. 1637/47/15, depositata il 17  febbraio  2015  dal
Collegio provinciale adito, il  ricorso  e'  stato  respinto  con  la
condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. 
    Il decisum evocato ha ritenuto (verbatim) che l'art. 39  L.R.  n.
10/2004 «ha natura di norma primaria per  effetto  della  devoluzione
alle regioni di tale entrata tributaria». 
6) Il giudizio d'appello. 
    Avverso tale sentenza il contribuente ha interposto impugnazione,
ai sensi degli artt. 52 ss. D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, dinanzi
alla Commissione tributaria regionale adita. 
    A  fondamento  del  ricorso  in  appello,   nel   dolersi   della
motivazione  del  primo  dictum,  ha   riproposto   le   censure   di
incostituzionalita' contenute nel ricorso introduttivo. 
    La Regione appellata non si e' costituita in giudizio,  ai  sensi
dell'art. 54, comma 1, L.vo n. 546/1992. 
    All'udienza pubblica del  13  luglio  2017,  udito  il  relatore,
sentite le parti,  letti  gli  atti  ed  esaminati  i  documenti,  la
controversia e' stata rimessa in decisione. 
 
                               Motivi 
 
7) La terza e la quarta censura di incostituzionalita'. 
    La parte appellante ha riproposto, nei confronti della  normativa
esaminata, la questione di legittimita' costituzionale, sotto plurimi
e concorrenti  profili.  Preliminarmente,  vanno  considerati  quelli
trattati nell'impugnazione nei punti 3 e 4, con cui  il  contribuente
ha prospettato l'illegittimita': 
        - «dell'art. 2, co. 3, lett.  b),  D.P.R.  5.2.1953,  n.  39,
nonche' della tariffa, disposta dall'art.  1,  D.M.  27.12.1997,  per
contrasto  con  gli'  arti  3,  42,  co,  3,  e  53,  co.  2,   della
Costituzione»; 
        - «dell'art. 2, co. 2, lett.  b),  D.P.R.  5.2.1953,  n.  39,
nonche'  della  tariffa,  disposta  dall'art.  D.M.  27.12.1997,  per
contrasto con gli artt 3, 42, co. 2,  53,  co. 2  della  Costituzione
nella parte in cui non prevedono una riduzione dell'importo  iniziale
sulla base dell'anzianita' del veicolo, in misura  pari  al  10%  del
valore per anno». Mediante tali censure, che possono essere  trattate
congiuntamente,  l'appellante  si  duole  che  le   norme   impugnate
risulterebbero lesive dei  principi  di  capacita'  contributiva,  di
eguaglianza e di ragionevolezza, nonche' del diritto  di  proprieta',
in quanto i parametri per la determinazione del tributo,  considerati
dal legislatore al fine della tassazione, non  terrebbero  conto  del
valore economico attribuibile all'automezzo  costituente  oggetto  di
possesso, considerando unicamente la potenza del motore. 
    In disparte ogni questione  circa  la  rilevanza  delle  relative
questioni  in  esame,  mediante   le   quali   viene   lamentata   la
diseguaglianza,  la  contraddittorieta'  e  l'irragionevolezza  della
norma contestata, nonche' la  congruenza  delle  doglianze  proposte,
atteso che il principio di capacita' contributiva non  riguarda  «una
singola imposizione ispirata  a  principi  diversi  da  quello  della
progressivita'» (C. cost., 7 aprile 2016, n. 78), l'appellante  tende
a lamentare l'illegittimita' del sistema di tassazione  del  possesso
degli automezzi. 
    In particolare,  ritiene  il  Collegio  regionale  adito  che  le
censure   in   oggetto    evidenziano    preliminari    profili    di
inammissibilita' di carattere assorbente, richiamandosi, al riguardo,
la giurisprudenza del giudice delle Leggi. 
8) Ragioni a sostegno dell'inammissibilita' delle due doglianze. 
    Merita richiamare, ad esempio, C. cost., 20 ottobre 2016, n. 227,
laddove si legge: 
        « - che il rimettente  invoca  plurimi  interventi  additivi,
diretti da un lato a delineare un nuovo  assetto  dell'ordinamento  e
dell'organizzazione della giustizia tributaria, e dall'altro lato  ad
aggiungere una nuova  causa  di  astensione  del  giudice  tributaria
fondata sul difetto della  sua  apparente  indipendenza  per  ragioni
ordinamentali,  o  comunque  a   prefigurare   un   analogo   rimedio
processuale; 
        - che ... il giudice a quo omette del tutto  di  indicare  la
direzione e i contenuti dell'intervento correttivo richiesto,  tra  i
molteplici astrattamente ipotizzabili; 
        (omissis); 
        - che analoghe considerazioni valgono ... , essendo anche  in
questo caso del tutto evidente l'incertezza dell'intervento  additivo
richiesto, a fronte delle molteplici forme e graduazioni che potrebbe
assumere l'auspicata autonomia della giurisdizione tributaria; 
        - che mancano poi del tutto, nell'ordinanza, indicazioni  sul
diverso assetto che dovrebbe caratterizzare il regime ... in luogo di
quello censurato, ovvero sul diverso sistema ... che sarebbe idoneo a
superare, secondo il  giudice  a  quo,  l'attuale  inadeguatezza  dei
compensi; 
        (omissis); 
        -  che  queste  omissioni  comportano  l'indeterminatezza   e
l'ambiguita' dei  petita,  e  di  conseguenza,  secondo  la  costante
giurisprudenza costituzionale, l'inammissibilita' delle questioni (ex
plurimis, sentenze n. 220 e n. 218 del 2014, n. 220 del 2012, n.  186
e n. 117 del 2011; ordinanze n. 269 del 2015, n.  266  del  2014,  n.
335, n. 260 e n. 21 del 2011); 
        - che un'altra ragione di inammissibilita' deriva  dal  fatto
che il giudice a quo ha richiesto a questa Corte  plurimi  interventi
creativi, caratterizzati da un grado di manipolativita' tatuo elevato
da investire, non  singole  disposizioni o  il  congiunto  operare di
alcune di esse, ma  un  intero  sistema  di  norme  ...  nonche'.  in
generale, il sistema organizzativo delle risorse  umane  e  materiali
etc.; 
        - che interventi di questo tipo - manipolativi di  sistema  -
sono in linea di principio estranei  alla  giustizia  costituzionale,
poiche' eccedono i  poteri  di  intervento  della  Corte,  implicando
scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore  (ex  plurimis,
sentenze n. 248 del 2014 e n. 252 del  2012,  ordinanze  n.  269  del
2015, n. 156 del 2013, n. 182 del 2009, n. 35 del 2001 e n.  117  del
1989)». 
    Alla luce dei rilievi contenuti nella citata ordinanza, non  pare
revocabile in  dubbio  che  l'appellante  invochi,  in  sostanza,  un
intervento  additivo  e/o  manipolativo  del   vigente   sistema   di
tassazione, senza essere, neppure, in  grado  di  identificare  quali
differenti parametri dovrebbe adottare il legislatore  ordinario,  al
fine di sottrarsi alle censure di illegittimita' costituzionale,  nel
rispetto dei  principi  invocati,  dei  quali  lamenta  l'intervenuta
violazione. 
    Di conseguenza, anche in ragione della indeterminatezza e/o della
genericita' dei petita, le questioni di  costituzionalita'  sollevate
in esame vanno ritenute visibilmente inammissibili. 
9) Le norme costituzionali che si assumono violate. 
    A questo punto, si procede all'esame  delle  prime  due  censure,
involgenti i dubbi sollevati sulla  costituzionalita'  dell'art.  39,
comma 2, L.R. n. 10/2003, mediante le quali l'appellante si duole, in
buona sostanza, che la norma in esame disciplini i presupposti  della
tassa,  sul  piano  sostanziale,  in  difformita'  dalle   previsioni
contenute nella normativa dello Stato. 
    Questo perche', come si e' gia' anticipato, in base all'art.  39,
II alinea, L.R. n.  10/2003,  la  tassa  e'  dovuta  da  chi  risulta
proprietario,  acquirente  con  riservato  dominio,  usufruttuario  o
locatario nel primo mese del periodo del  periodo  d'imposta,  mentre
per la disciplina contenuta nell'art. 5, comma 32, del citato D.L. n.
953/1982, il tributo grava su chi e' proprietario «alla scadenza  del
termine utile per il pagamento». 
    Tali dubbi di costituzionalita', che  possono  essere  affrontati
congiuntamente, investono, come parametri di legittimita', gli  artt.
117, comma 2, lett. e), e 119,  lettere  e)  ed  l),  Cost.:  secondo
l'appellante,  infatti,  la  norma  impugnata   avrebbe   invaso   la
competenza   legislativa   dello   Stato,   in   quanto   la    tassa
automobilistica non sarebbe un  tributo  proprio  della  Regione,  ma
erariale, pur essendo diretto a finanziare la medesima. 
10)  Impossibilita'   di   una   interpretazione   costituzionalmente
orientala e rilevanza  delle  prime  due  eccezioni  di  legittimita'
costituzionale. 
    E' appena il caso di rilevare, in proposito, che le  obiezioni  a
cui sono andate incontro le eccezioni sopra esaminate non  investono,
per converso, le  questioni  attualmente  in  esame,  che,  pertanto,
appaiono ammissibili a questo Collegio regionale, il quale ritiene di
non potere  superare  i  dubbi  sollevati,  facendo  ricorso  ad  una
interpretazione costituzionalmente orientata. 
    Questo perche' delle due l'una: o la questione  va  ritenuta  non
fondata oppure la Regione e' incorsa  nella  violazione  delle  norme
costituzionali invocate, disciplinando,  sul  piano  sostanziale,  il
rapporto  tributario  in  modo  difforme  rispetto   al   legislatore
nazionale: tra le due  tertium  non  datur,  stante  l'impossibilita'
oggettiva di pervenirsi ad una soluzione interpretativa, in grado  di
risolvere i dubbi di costituzionalita' formulati. 
    Va soggiunto, ancora, che la questione sollevata appare rilevante
nell'ambito della presente controversia, atteso che, laddove la norma
impugnata fosse dichiarata illegittima, l'accertamento  emesso  dalla
Regione lombarda risulterebbero parimenti illegittimo e non dovuta la
tassa richiesta con  i  conseguente  accessori  di  Legge.  In  altri
termini, in riferimento all'art. 23, comma 1, Legge 11 marzo 1953, n.
87, l'organo del contenzioso tributario adito non  puo'  definire  il
presente  giudizio,   indipendentemente   dalla   risoluzione   della
questione di legittimita' dell'art. 39, comma 2, citato. 
11)  Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. Quanto sopra premesso,  il  giudice  remittente  deve
valutare la non manifesta fondatezza di  tale  questione,  sempre  in
riferimento alla norma di Legge appena richiamata. 
    Tale delibazione, ad avviso di questo Collegio regionale non puo'
non tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale,  in
relazione alla  quale  sembra  emergere  un  indirizzo  assolutamente
tetragono, ostativo alla disciplina, da parte delle Regioni a statuto
ordinario, della tassa automobilistica, sul piano sostanziale: queste
ultime, infatti, possono disporre, semmai, di una autonomia,  seppure
limitata,  per  quanto  attiene  all'attivita'  di  riscossione,   ai
rimborsi, al recupero della tassa, all'applicazione delle sanzioni  e
alla variazione dell'importo dovuto. 
    Merita richiamare, in proposito, il  grand-arret  espresso  da  C
cost., 21 dicembre 2007, n. 451, la cui parte motiva, appare in grado
di offrire utili riferimenti al giudice del procedimento  principale:
«Secondo la giurisprudenza di questa Corte in  tema  di  ripartizione
delle competenze legislative  concernenti  la  tassa  automobilistica
regionale, il legislatore statale, pur attribuendo  alle  Regioni  ad
autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitato  potere  di
variazione  dell'importo   originariamente   stabilito,   oltre   che
l'attivita' amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il
recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni,  non  ha
tuttavia devoluto a dette Regioni il potere di disciplinare gli altri
elementi costatitivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi,
la tassa automobilistica non puo'  definirsi  come  "tributo  proprio
della Regione", ai sensi del  combinato  disposto  degli  artt.  117,
quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito
della tassa e' stato "attribuito" alle Regioni, ma la  disciplina  di
detto tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle
stesse riservata dall'art. 117, quarto comma, Cost., Si  deve  quindi
confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per
cui "allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse
automobilistiche rientra nella competenza esclusiva  dello  Stato  in
materia di tributi erariali", ai sensi dell'art 117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione (sentenze n. 455 del 2005; n. 311,  n.
297 e n. 296 del 2003). 
    Sulla   base   di   tale   principio   sono   state    dichiarate
costituzionalmente  illegittime,  perche'  invasive  della  esclusiva
competenza dello Stato, norme  regionali  che  disponevano  esenzioni
dalla tassa automobilistica (sentenze n. 455 del 2005 e  n.  296  del
2003) o modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del
tributo (sentenze numeri 296, 297 e 311del 2003)». 
    Ritiene,  pertanto,  il  Collegio  adito,  mediante  la  presente
ordinanza,  di  dovere  risolvere   l'esame   della   non   manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'ari.
39, comma 2, L.R. Lombardia n.  10/2003,  in  senso  affermativo  per
violazione degli arti 117, comma 2, lett e), e 119, comma 2,  lettere
e) ed i), Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    la Commissione tributaria regionale: 
        - visto l'art. 23, comma 1, della citata Legge n. 87/1954; 
        - disattesa e/o assorbita ogni altra e/o diversa  domanda  ed
eccezione; 
    I) sospende il presente giudizio e rimette gli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
    II) solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
39, comma 2, L.R. Lombardia n.10/2003,  per  violazione  degli  artt.
117, comma 2, lett. e), e 119, comma 2, lettere e) ed i), Cost.; 
    III) ordina che la presente ordinanza di trasmissione degli  atti
alla Corte costituzionale sia notificata alle parti  in  causa  e  al
Presidente della Giunta regionale; 
    IV) ordina, infine, che la  medesima  ordinanza,  sempre  a  cura
della Segreteria, sia comunicata anche al  Presidente  del  Consiglio
regionale interessato. 
 
                         Il Presidente: Izzi 
 
 
                                               L'estensore: Antonioli