N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2018
Ordinanza del 26 gennaio 2018 della Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Montaguti Giampaolo contro Regione Emilia-Romagna. Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali ad uso privato destinati al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.). - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), art. 7, comma 2.(GU n.28 del 11-7-2018 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA Sezione 3 riunita con l'intervento dei signori: Marulli Marco, Presidente e relatore; Buccelli Morris, giudice; Giorgi Giovanni, giudice; Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1192/2016 depositato il 20 dicembre 2016 avverso cartella di pagamento n. 02020160019558336 000 Tas.Automobili 2013; Contro Regione Emilia Romagna; Proposto dal ricorrente: Montaguti Giampaolo, via Campaiaio 14 - Granaglione 40046 Alto Reno Terme (BO). Rilevato in fatto che, impugnando l'estratto di ruolo in atti, comprovante l'iscrizione a ruolo della somma di euro 640,75 a fronte della mancata corresponsione della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2013 in relazione al veicolo tg BOE52419, ne ha chiesto l'annullamento sul presupposto che il veicolo in questione, essendo stato immatricolato nell'anno 1990, godeva dell'esenzione prevista dall'art. 63, comma 2, legge n. 342/2000; che si e' costituita la Regione Emilia-Romagna chiedendo respingersi il ricorso, giacche' la specie risulta regolata dall'art. 7, comma 2, legge regionale n. 15/2012 che esenta i veicoli ultraventennali, come quello del ricorrente - che, peraltro non soddisfa le altre condizioni ivi prescritte - dal pagamento della tassa in questione a condizione che siano classificati d'interesse storico o collezionistico e siano iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo; Considerato in diritto che in relazione alla vicenda in decisione occorre sollevare d'ufficio in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma regionale dianzi richiamata; che, invero, quanto alla rilevanza, mette conto osservare che la Regione, come dalla stessa espressamente enunciato nelle proprie controdeduzioni, ha inteso procedere alla riscossione del tributo evaso sul presupposto che l'autoveicolo di che trattasi ricade nella fascia di anzianita' compresa tra i 20 ed i 30 anni, sicche', non essendone attestato l'interesse storico o collezionistico in ragione della pregressa iscrizione in uno dei registri a cio' deputati, non gode dell'esenzione prevista dall'art. 7 in parola ed e' percio' assoggettato al pagamento della tassa dovuta in via ordinaria; che e' dunque evidente che, malgrado l'anzianita' comprovata dalla data di immatricolazione, la tassa e' qui pretesa in quanto l'art. 7, prescrivendo a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai fini del riconoscimento dell'interesse storico o collezionistico del veicolo e, dunque, dell'esenzione dalla tassa, l'iscrizione in uno dei predetti registri, ne prevede in difetto - come accade nel caso dell'odierno ricorrente il cui veicolo non e' in possesso di alcuna delle predette iscrizioni - l'esazione in via ordinaria, onde e' del tutto conseguente che la definizione della controversia dipenda dalla regolazione o meno di essa alla luce della norma richiamata, non trovando cio' ostacolo nella considerazione che, in disparte dalla sua applicabilita', il ricorrente non ne trarrebbe comunque beneficio, restando per vero soggetto alla riscossione della tassa ordinariamente dovuta; che, al contrario, la considerazione teste' declinata porta invece ad evidenziare che la questione, oltre che rilevante, non e' neppure manifestamente infondata violando la norma citata i parametri indicati dagli articoli 117, comma 4 e 119, comma 2 Cost.; che occorre invero rimarcare come gia' altrove precisato (sent. n. 288 del 2012) che alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 7, legge n. 42/1999, circa la distinzione dei tributi di competenza regionale tra i tributi derivati dallo Stato e tributi propri e dall'art. 8, decreto legislativo n. 68/2011, che ne ha devoluto alle Regioni la disciplina, la tassa automobilistica resta pur sempre un tributo derivato, di modo che la Regione, con riferimento ad essa «a) non puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale», tanto piu' che il comma 2 dell'art. 8 citato ne affida la disciplina alle Regioni «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale»; che occorre poi ancora evidenziare che la materia di che trattasi era regolata dall'art. 63, legge n. 342/2000, il cui comma 2 stabiliva che l'esenzione dal pagamento della tassa prevista dal comma l per i veicoli ultratrentennali «e' altresi estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti anni», affidando, al comma 3, il compito di procedere alla loro individuazione «con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI»; che cio' premesso ne discende che, siccome l'art. 63 anzidetto e' stato abrogato con decorrenza dal l° gennaio 2015 dall'art. l, comma 666, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190, al tempo in cui la Regione, valendosi dei poteri devolutile dall'art. 8, decreto legislativo n. 68/2011, procedeva con l'art. 7, legge regionale n. 15/2012 a disciplinare la tassa automobilistica non avrebbe potuto eccedere i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale - e neppure secondo la lettura di costituzionalita' sopra ricordata escludere esenzioni, gia' previste dalla legge statale - e non avrebbe appunto potuto - se non appunto violando l'art. 117, comma 4 e l'art. 119, comma 2, Cost. - dettare una disciplina che in palese obliterazione della norma statale e del beneficio da essa testualmente prevista in favore di tali categorie di veicolo restringesse il campo di fruibilita' dell'esenzione, prevedendo che non lo fossero i veicoli ultraventennali privi dell'iscrizione ad uno dei registri tenuti dagli enti riconosciuti; che risultando percio' la sollevata di questione legittimita' costituzionale rilevante e non manifestamente infondata ne va investita per la sua soluzione la Corte costituzionale.
P.Q.M. Visto l'art. 23, comma 1, della citata legge n. 87/1954; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 per violazione dell'art. 117, comma 4 e 119, comma 2, Cost.; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente della giunta della Regione Emilia-Romagna e che sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna. Bologna, 22 settembre 2017 Il Presidente relatore: Marulli