N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 novembre 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 novembre 2018 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente  -  Fauna  selvatica  -  Norme  della  Regione   Liguria   -
  Regolamentazione dell'attivita' di tassidermia e di  imbalsamazione
  -  Nullaosta  della  Regione  per  la  preparazione  di   esemplari
  appartenenti a specie  particolarmente  protette  -  Detenzione  di
  preparati tassidermici realizzati antecedentemente  al  25  gennaio
  1984 - Sanzioni amministrative. 
- Legge della Regione Liguria 12 settembre 2018,  n.  17  ("Modifiche
  alla  legge  regionale  25  gennaio  1984,  n.  7  (Norme  per   la
  regolamentazione    dell'attivita'    di    tassidermia    e     di
  imbalsamazione)"), artt. 4, 9 e 10. 
(GU n.50 del 19-12-2018 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge contro la Regione Liguria, in persona
del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in  Genova,
via  Fieschi  n.  15   per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale degli articoli 4, 9 e 10 della legge  Regione  Liguria
12 settembre 2018, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale  25
gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione  dell'attivita'  di
tassidermia  e  di  imbalsamazione)»,   pubblicata   nel   Bollettino
Ufficiale della  Liguria 19 settembre 2018, n. 13, parte  prima,  per
violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma lettere 1)  ed
s) della Costituzione, in riferimento alla  legge  n.  157  del  1992
(articoli 6, 18, 21 e 30). 
    E cio' a seguito  ed  in  forza  della  delibera  di  impugnativa
assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 8 novembre 2018. 
    In data 19 settembre 2018, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 13, e' stata pubblicata la legge regionale n.  17  del  12
settembre 2018 recante «Modifiche alla  legge  regionale  25  gennaio
1984,  n.  7  (Norme  per  la  regolamentazione   dell'attivita'   di
tassidermia e di imbalsamnione)». 
    La legge regionale in esame disciplina l'attivita' di tassidermia
e di  imbalsamazione  in  attuazione  del  combinato  disposto  degli
articoli 6 della legge  11  febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio) che dispone in capo alle regioni, sulla base  di  apposito
regolamento,  la  disciplina   dell'attivita'   di   tassidermia   ed
imbalsamazione  e  la  detenzione  o  il  possesso  di   preparazioni
tassidermiche e trofei, e  dell'art.  46  della  legge  regionale  1°
luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per  la  protezione  della  fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio). 
    Tale  legge  regionale   presenta   aspetti   di   illegittimita'
costituzionale con riferimento agli articoli 4, 9 e 10 che, andando a
violare le  norme  di  riferimento,  comprese  quelle  sanzionatorie,
contenute nella legge 11 febbraio 1992, n.  157,  risultano  invasive
della competenza esclusiva riconosciuta  allo  Stato  dall'art.  117,
primo comma, e secondo comma lettere 1) ed s) della  Costituzione  in
materia di ordinamento e civile e penale e di tutela dell'ambiente  e
dell'ecosistema. 
    Pertanto, le disposizioni  della  legge  regionale  summenzionate
sono costituzionalmente illegittime e, giusta determinazione  assunta
dal Consiglio dei Ministri nella seduta del  8  novembre  2018,  sono
impugnate per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge  Regione
Liguria n. 17 del 2018 per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera 1) della Costituzione, in riferimento alla legge n.  157  del
1992 art. 30. 
    L'art. 4 della  legge  regionale  in  esame  contiene  specifiche
disposizioni sul procedimento  di  autorizzazione  dell'attivita'  di
imbalsamazione o di preparazione tassidermica. 
    In particolare  il  comma  3  dispone:  «dopo  il  secondo  comma
dell'art.  4  della legge  regionale  n. 7  /1984,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
       «2-bis. i tassiderrnisti o imbalsamatori devono chiedere  alla
Regione il nullaosta alla preparazione di  esemplari  appartenenti  a
specie: 
        particolarmente protette ai sensi dell'art. 2 della legge  n.
157/1992 e successive moddicazioni e integrazioni; 
        non cacciabili; 
        cacciabili per i quali la richiesta di preparazione sia stata
avanzata al di fiori dei periodi in cui ne e' consentita la cavia». 
    La  disposizione  prevede  la  facolta'   per   tassidermisti   o
imbalsamatori  di  richiedere  alla   Regione   il   nullaosta   alla
preparazione  di  esemplari  appartenenti  a  specie  particolarmente
protette (ex art. 2  della legge  regionale n.  157  del  1992),  non
cacciabili e cacciabili per i quali la richiesta di preparazione  sia
stata avanzata al di fuori dei periodi in cui  ne  e'  consentita  la
caccia. 
    Al riguardo l'art. 30 della legge n. 157 del 1992, nel  prevedere
al comma primo, lettere a), b), c), g), h) e l), sanzioni  penalmente
rilevanti per  l'abbattimento,  la  cattura  o  la  detenzione  delle
diverse tipologie di esemplari di specie particolarmente protette (ex
art. 2 della  stessa  legge)  e/o  non  cacciabili,  nonche'  per  il
commercio  o  la  detenzione  per  il  commercio  degli  stessi,   al
successivo comma secondo stabilisce che:  «Per  la  violazione  delle
disposizioni della presente legge  in  materia  di  imbalsamazione  e
tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate  per
l'abbattimento  degli  animali  le  cui  spoglie  sono  oggetto   del
trattamento descritto.». 
    L'art. 4 comporta, pertanto, una illegittima depenalizzazione  di
divieti statali sanzionati penalmente  a  norma  dell'art.  30  della
legge n. 157 del 1992, comma 1, lettere a), b), c), g), h) e l). 
    Ne consegue l'evidente contrasto con l'art. 117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione, che attribuisce allo  Stato  potesta'
legislativa esclusiva in materia di «ordinamento penale»  andando  di
fatto ad  incidere  su  fatrispecie  penali  vigenti,  modificando  i
presupposti per l'applicazione di tali  norme  e  introducendo  nuove
cause di esenzione dalla responsabilita' penale. 
    Come noto, l'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.  riserva
infatti  allo  Stato  la  materia   dell'«ordinamento   penale»,   da
intendersi come sistema normativo riguardante il diritto sostanziale,
giacche' la disciplina processuale e'  enumerata  nel  primo  periodo
della stessa lettera l). 
    «La riserva allo Stato di tale  competenza  non  e'  una  novita'
introdotta in sede di revisione del Titolo V Nella giutisprudenza  di
questa Corte era infatti ricorrente  l'affermazione  secondo  cui  la
sola fonte del potere punitivo e' la legge statale e le  Regioni  non
dispongono  di  alcuna  competenza  che  le  abiliti  a   introdurre,
rimuovere o variare con proprie leggi le pene  previste  dalle  leggi
dello Stato in tale materia,- non possono in particolare  considerare
lecita un'attivita' penalmente sanzionata nell'ordinamento  nazionale
(tra le altre, si vedano le sentenze n. 234  del  1995,  n.  117  del
1991, n. 309 del 1990, n. 487 del 1989). Dalla riforma costituzionale
del 2001,  quesio  orientamento  giurisprudenziale  ha  ricevuto  una
esplicita conferma, giacche' e' oggi positivamente  previsto  che  la
materia dell'ordinamento penale di cui all'art. 117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., e' di esclusiva competenza dello Stato» (cfr., tra
le tante, sentenza n. 185 del 2004). 
    2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge  Regione
Liguria n. 17 del 2018 per violazione dell'art. 117, primo  comma,  e
secondo comma, lettere l) e s)  della  Costituzione,  in  riferimento
alla legge n. 157 del 1992 art. 18, 21 e 30 . 
    L'art. 9 della legge n. 17 in esame sostituisce  l'art.  9  della
legge regionale n. 7 del 1984 stabilendo che «Coloro che detengono  a
qualsiasi titolo  preparati  tassidermici  (animali  «imbalsamati»  a
«impagliati») realizzali antecedentemente al 25 gennaio  1984  e  non
dichiarati alle amministrazioni provinciali sono  tenuti  a  fornirne
l'elenco dettagliato alla Regione, con  lettera  raccomandata  o  con
posta elettronica certificata (PEC)». 
    Tale nuova formulazione,  abrogando  il  termine  di  centottanta
giorni dall'entrata in vigore della n. 7  del  1984,  ai  fini  della
presentazione  dell'elenco  all'Ente  territoriale   competente,   ed
introducendo il termine  del  25  gennaio  1984  entro  il  quale  il
preparato tassidermico detenuto  e'  stato  realizzato,  prevede,  di
fatto, un  meccanismo  condonatorio  a  favore  di  chiunque  detenga
animali   «imbalsamati»   o   «impagliati»   tassidermizzati   (senza
distinzione tra specie protette o cacciabili e realizzati  prima  del
25 gennaio 1984), attivabile nei rapporti con la  Regione  attraverso
modalita' comunicative standardizzate (raccomandata o PEC) e tale  da
consentire di legittimare impropriamente  sine  die  il  possesso  di
esemplari, anche di specie protette, di cui non si  potrebbe  nemmeno
documentare la datazione, in assenza della  previsione  di  specifici
accertamenti/perizie. 
    Detto quadro normativo si pone in contrasto con i divieti posti a
carico di chiunque detenga specie protette  a  vario  titolo  e/o  le
prepara con trattamento tassidermico e delle  correlate  sanzioni  di
natura penale  previste  dagli  art.  21,  comma  1,  lettera  ee)  e
dall'art. 30, comma 1, lettere b), c), g), h), l)  e  comma  secondo,
della legge 157 del 1992 la  cui  perdurante  vigenza  preclude  alle
Regioni  la  facolta'  di   poter   ad   essi   derogare   attraverso
l'introduzione di meccanismi regolarizzativi di qualsivoglia natura. 
    Le leggi statali rappresentano, infatti, limiti invalicabili  per
l'attivita' legislativa della Regione, dettando norme imperative  che
devono  essere  rispettate  sull'intero  territorio   nazionale   per
primarie esigenze di tutela ambientale. 
    Cio' e' ulteriormente sancito dall'art. 18 della legge n. 157 del
1992, che garantisce nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti
nella direttiva 70/409/CEE, standard minimi  ed  uniformi  di  tutela
della fauna sull'intero  territorio  nazionale,  e  che  pertanto  ha
natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in  quanto
implica il nucleo minimo di salvaguardia della  fauna  selvatica,  il
cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio  nazionale
(Corte costituzionale sentenze numeri 227 del 2003, 536 del 2002, 233
del 2010). 
    Ne deriva il contrasto della norma regionale con l'art. 117 primo
comma e secondo comma,  lettere  l)  ed  s)  della  Costituzione,  in
riferimento alla legge n. 157 del 1992 art. 18, 21 e 30. 
    Tale articolo, infatti,  oltre  a  violare  i  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, tende a ridurre in peius il livello  di
tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione  nazionale,
invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva  dello
Stato in materia penale e di tutela dell'ambiente e dell'ecosis tema. 
    3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge Regione
Liguria n. 17 del 2018 per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera s) della Costituzione, in riferimento alla legge n.  157  del
1992 art. 6, commi 2 e 3. 
    L'art.  10  della  legge   regionale   in   esame   modifica   il
corrispondente art. 10 della legge regionale n. 7/1984  adeguando  in
curo le sanzioni previste per le violazioni alle  disposizioni  della
legge regionale in esame. 
    In particolare  il  comma  1,  lettera  d),  nel  riformulare  la
sanzione amministrativa (ora espressa in euro) per l'imbalsamatore  o
tassidermista che ometta di comunicare alla Regione i dati di clienti
o le circostanze  di  apprensione/consegna  di  esemplari  faunistici
protetti, non menziona la sanzione della revoca dell'autorizzazione a
svolgere l'attivita', fattispecie che  pertanto  risulta  non  essere
piu' sanzionata, risultando in contrasto con  il  combinato  disposto
dei commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge statale n. 157 del 1992. 
    L'art. 6 della citata legge statale,  comma  2  e  3,  intitolato
«Tassidermia»  dispone,  infatti,  espressamente   «i   tassidermisti
autorivati devono segnalare all'autorita' competente le richieste  di
impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette  o  comunque  non
cacciabili  ovvero  le  richieste  relative  a  spoglie   di   specie
cacciabili  avanzate  in  periodi  diversi  da  quelli  previsti  nel
calendario venatorio per la caccia della specie in questione. 
    3. L'inadempienza alle disposizioni di cui' al comma  2  comporta
la   revoca   dell'autorizzazione   a   svolgere    l'attivita'    di
tassidermista,  oltre  alle  sanzioni  previste   per   chi   detiene
illecitamente  esemplari  di  specie  protette  o  per  chi   cattura
esemplari cacciabili al di fuori dei' periodi fissati nel  calendario
venatorio». 
    L'art. 10 della legge regionale impugnata viola  pertanto  l'art.
117, comma 2, lettera s), della Costituzione rilevato che , come gia'
detto, la legge statale n. 157 del 1992  dispone  in  materia  limiti
invalicabili per  l'attivita'  legislativa  della  Regione,  dettando
norme imperative che devono essere rispettate sull'intero  territorio
nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale. 
 
                             P. Q. M.    
 
    Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, come sopra rappresentato e  difeso  -  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  la  illegittimita'
costituzionale degli articoli 4 , 9 e 10 della legge Regione  Liguria
12 settembre 2018, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale  25
gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione  dell'attivita'  di
tassidermia  e  di  imbalsamazione)»,   pubblicata   nel   Bollettino
Ufficiale Liguria 19 settembre 2018, n. 13, per  violazione  dell'art
117,  primo  comma,  e  secondo  comma  lettere  l)   ed   s)   della
Costituzione, in riferimento alla legge n. 157 del 1992 (articoli  6,
18, 21 e 30). 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
      1. Estratto della determinazione del  Consiglio  dei  Ministri,
assunta nella seduta dell'8 novembre 2018 e della relazione  allegata
al verbale; 
      2.  Copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata   nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.  13  del  19  settembre
2018. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, 14 novembre  2018 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Mangia