REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 4 

  Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n.  3  riguardante
«Interventi di previdenza e sanita' integrativa a sostegno dei  fondi
pensione e dei  fondi  sanitari  a  base  territoriale  regionale»  e
successive modificazioni. 
(GU n.7 del 16-2-2019)

 
(Pubblicata nel  Supplemento  n.  7  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II  del 9 agosto 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, 
                   n. 3 e successive modificazioni 
 
  1. Alla legge  regionale  27  febbraio  1997,  n.  3  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  il  titolo  e'  sostituito  dal  seguente:   «Interventi   di
promozione e sostegno al welfare complementare regionale»; 
    b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 01 (Finalita') 
  1.  In  attuazione  dell'articolo  6  dello  Statuto  speciale   di
autonomia, nonche' delle norme di attuazione  approvate  con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.  58  e  successive
modificazioni, la  Regione  promuove  il  risparmio  previdenziale  e
l'accesso alle forme di assistenza mutualistica, nonche'  di  sanita'
integrativa, che abbiano tra le proprie  finalita'  anche  la  tutela
della non autosufficienza, al fine  di  dare  sicurezza  e  serenita'
durante la vita e nella vecchiaia  a  tutti/e  i/le  cittadini/e  del
territorio. In particolare la Regione  interviene  a  sostenere  e  a
promuovere in maniera equa, sostenibile e trasparente  la  previdenza
complementare in  ogni  sua  forma  a  favore  dei/delle  cittadini/e
iscritti/e  a  Fondi  pensione,  siano  questi  negoziali  o  aperti,
territoriali o nazionali.»; 
    c) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1.1. la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Agevolazione
delle attivita' amministrativo-contabili conseguenti all'adesione  ai
Fondi pensione»; 
      1.2. il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. La Regione, tramite la societa' di  cui  all'articolo  3,
sostiene l'adesione dei soggetti residenti in  regione,  iscritti  ai
Fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252
e successive modificazioni, anche attraverso l'erogazione di  servizi
amministrativi-contabili per i Fondi stessi, secondo quanto stabilito
negli articoli seguenti e con regolamento regionale.  Il  regolamento
disciplina   altresi'   quant'altro   si   renda    necessario    per
l'applicazione della presente legge.»; 
    d) all'articolo 1-bis comma 2 le parole «Agli statuti  dei  Fondi
cosi' istituiti e  promossi  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2,  commi  1  e  2.  I  Fondi  possono  avvalersi  delle
strutture ed organismi costituiti dalla  Regione  per  assicurare  ai
Fondi  su  base  territoriale  regionale  supporto  amministrativo  e
contabile e promuovere al contempo» sono sostituite dalle parole:  «I
Fondi possono avvalersi delle strutture e degli organismi  costituiti
dalla Regione per il supporto amministrativo e contabile. I  suddetti
organismi e strutture promuovono al contempo»; 
    e) l'articolo 2 e' abrogato; 
    f) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1.1. al comma 1 le parole «, alla costituzione,  all'avviamento
ed    al    funzionamento    dei    Fondi    sotto     il     profilo
amministrativo-contabile»  sono  sostituite  dalle  parole:   «,   al
sostegno e alla promozione della previdenza complementare»; 
      1.2. dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La societa' di cui al comma 2, sulla base  degli  indirizzi
della Regione o degli enti soci nell'ambito del controllo analogo  e'
tenuta a: 
    a) offrire, tramite apposita convenzione con  i  Fondi  pensione,
servizi di carattere amministrativo-contabile ai  soggetti  residenti
in regione iscritti ai Fondi pensione stessi al fine di  abbattere  i
relativi costi; 
    b) offrire ai soggetti residenti in  regione  iscritti  ai  Fondi
pensione  non  convenzionati  con  la  societa'  stessa  un  sostegno
alternativo all'offerta dei servizi amministrativi-contabili  di  cui
alla lettera a) al fine di abbattere i relativi costi; 
    c) effettuare gli interventi di cui all'articolo 6 finalizzati ad
incentivare l'adesione alla previdenza complementare o  a  sostenerne
la contribuzione; 
    d) investire strumentalmente, utilizzando anche gestori terzi, le
risorse finanziarie ricevute dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 e
dagli altri enti pubblici territoriali per la realizzazione dei  fini
pubblicistici-istituzionali di cui alla presente legge; 
    e) offrire servizi e consulenze tecniche  connessi  alla  materia
della  previdenza  in  genere,  nonche'  connessi  con  la   gestione
amministrativa,   contabile   e   liquidativa,   a   Fondi   sanitari
integrativi, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili; 
    f) realizzare studi, ricerche e progetti volti alla  costituzione
di forme di tutela  sociale,  anche  per  il  tramite  del  risparmio
previdenziale; 
    g) realizzare progetti volti al finanziamento e/o alla  copertura
di misure in caso di non autosufficienza anche  per  il  tramite  del
risparmio  previdenziale  o  attraverso  enti  ed  organismi,   anche
associativi o mutualistici; 
    h)  attuare  un  programma  di  informazione,  promozione  e   di
educazione  finanziaria,  al  fine  di  incrementare  al  massimo  le
adesioni ai Fondi pensione e raggiungere il maggior  grado  possibile
di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del
Trentino e dell'Alto Adige, nonche' di  favorire  la  definizione  da
parte dei/delle  singoli/e  iscritti/e  di  un  volume  di  risparmio
previdenziale congruo con le  aspettative  degli/delle  stessi/e  per
quanto attiene i trattamenti pensionistici complementari; 
    i) eseguire ogni ulteriore incarico di volta in  volta  conferito
dalla Regione e dalle Province autonome.»; 
      1.3. il comma 3 e' abrogato; 
    g) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1.1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riscossione  dei
contributi tramite l'Agenzia delle Entrate»; 
      1.2. il comma 1 e' abrogato; 
    h) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1.1. nella rubrica le parole: «della Regione» sono soppresse; 
      1.2. l'alinea del comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «Con
regolamento di esecuzione della  presente  legge  sono  indicati  gli
interventi finalizzati ad incentivare l'adesione  ai  Fondi  pensione
complementare o a sostenere la  contribuzione  ai  Fondi  stessi  dei
soggetti residenti in regione, sulla base dei seguenti principi:»; 
      1.3. al comma 1 lettera a) le parole «situazioni  economiche  e
familiari degli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni
economiche, familiari e contributive degli/delle iscritti/e»; 
      1.4. al comma 1 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis)   gli   interventi   regionali   devono   incentivare
l'adesione di particolari categorie di soggetti allo  scopo  di  dare
sicurezza e serenita' alla popolazione non solo dopo  la  maturazione
del diritto  alla  pensione,  ma  anche  durante  l'arco  della  vita
dell'aderente;»; 
    i) all'articolo 8 comma 1 le parole «Il Presidente  della  Giunta
relaziona annualmente al Consiglio» sono sostituite dalle parole: «La
societa' di cui all'articolo  3  relaziona  annualmente  alla  Giunta
regionale e al Consiglio»; 
    l) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis  (Comitato  consultivo  per  lo  sviluppo  del  welfare
complementare) 
  1. La Giunta regionale puo'  nominare  con  propria  deliberazione,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative tra  i  datori
di lavoro e i sindacati dei lavoratori delle  province  di  Trento  e
Bolzano,  un  comitato  consultivo  con  il  compito  di   sviluppare
strategie nell'ambito del welfare complementare e supportare  i  soci
della  societa'  di  cui  all'articolo  3  nella   individuazione   e
realizzazione delle strategie da indicare alla stessa. 
  2. Il comitato e' composto da nove membri ed in particolare: 
    a)   dall'Assessore/a   pro-tempore   competente    in    materia
previdenziale; 
    b)    dal/dalla    Presidente     pro-tempore     e     dal/dalla
«coordinatore/trice» pro-tempore della societa'; 
    c) da due rappresentanti della Regione; 
    d) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano; 
    e) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Trento. 
  3. I/Le rappresentanti dei tre enti sono scelti  fra  personalita',
appartenenti  al  mondo  accademico  o  associativo-sociale,   aventi
particolare esperienza nell'ambito  della  previdenza  complementare,
del welfare e delle politiche sociali. 
  4.  Il  funzionamento  del  comitato   e'   disciplinato   con   la
deliberazione di nomina di cui al comma 1.»; 
    m) dopo l'articolo 8-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-ter (Comitato di sviluppo della previdenza complementare) 
  1. La Regione costituisce un comitato di sviluppo della  previdenza
complementare quale strumento di collaborazione e  coordinamento  tra
tutti i Fondi pensione  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  2-bis
dell'articolo 3, nonche'  quale  strumento  di  coinvolgimento  e  di
consultazione delle parti sociali a livello regionale. 
  2. Il comitato e' composto: 
    a) dall'Assessore/a regionale competente per materia in  qualita'
di Presidente; 
    b)    dal/dalla    Presidente     pro-tempore     e     dal/dalla
«coordinatore/trice» pro-tempore della societa' di  cui  all'articolo
3; 
    c)  dai/dalle  rappresentanti   dei   Fondi   pensione   di   cui
all'articolo 3 comma 2-bis lettera  a)  in  relazione  al  numero  di
aderenti; 
    d)  da  un/una  rappresentante  rispettivamente  della  Provincia
autonoma di Trento, della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige; 
    e) da un/una rappresentante per  ogni  provincia  indicato  dalle
associazioni  a  tutela  dei/delle   consumatori/trici   maggiormente
rappresentative nei rispettivi territori; 
    f) da due rappresentanti per ogni  provincia  degli  Istituti  di
patronato  maggiormente  rappresentativi  nei  rispettivi  territori,
uno/a dei/delle quali individuato/a tra  gli  Istituti  di  patronato
costituiti dagli organismi o dalle confederazioni  espressione  delle
categorie dei/delle lavoratori/trici autonomi/e; 
    g) da due rappresentanti per ogni provincia delle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nei rispettivi territori; 
    h) da due rappresentanti per ogni  provincia  delle  associazioni
maggiormente rappresentative delle categorie economiche operanti  nei
rispettivi territori. 
  3. Il funzionamento del comitato, i compiti e la determinazione del
numero dei/delle rappresentanti di cui al comma  1  lettera  c)  sono
stabiliti con regolamento regionale.»; 
    n) all'articolo 9 i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati. 
  2. In attesa dell'entrata in vigore delle  norme  regolamentari  di
cui al comma 1 continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Regione  7  ottobre  2015,  n.  75  e
successive modificazioni. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione 
 
    Bolzano, 7 agosto 2018 
 
                             Il Presidente della Regione: Kompatscher