REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 57 

  Disposizioni in merito alle  piscine  private  ad  uso  collettivo.
Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, e  dell'articolo
19, comma 1, della legge regionale 9  marzo  2006,  n.  8  (Norme  in
materia  di  requisiti  igienico-sanitari  delle   piscine   ad   uso
natatorio). 
(GU n.14 del 6-4-2019)

 
                (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 47 del 19 ottobre 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme  in  materia  di
requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La legge regionale n. 8/2006, recante le norme in  materia  di
requisiti  igienico-sanitari  delle  piscine  ad  uso  natatorio,  ha
definito i requisiti per la costruzione, la  manutenzione  e  per  le
specifiche attivita' di vigilanza delle piscine, al fine di  tutelare
la sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e la sicurezza  dei
bagnanti, disciplinando anche, con l'art. 14, la presentazione  della
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)  per  le  piscine
private ad uso collettivo; 
    2. In particolare, l'art. 14 della legge regionale n.  8/2006  ha
inteso disporre che, per avviare l'attivita' delle piscine private ad
uso collettivo, il titolare e' tenuto  a  presentare  allo  sportello
unico per le attivita' produttive (SUAP)  una  SCIA,  non  prevedendo
invece la necessita' di  inviare  la  medesima  segnalazione  per  le
piscine gia' in esercizio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, alla  data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5  della  stessa
legge regionale n. 8/2006; 
    3. Tuttavia, in fase applicativa, sono emerse delle criticita' in
relazione all'interpretazione delle predette disposizioni: in  taluni
casi  sono  state  infatti  irrogate,  da   parte   delle   autorita'
competenti, le sanzioni previste per  l'assenza  della  SCIA  di  cui
all'art. 14,  anche  nei  confronti  delle  piscine  private  ad  uso
collettivo, gia' in esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
sopracitato regolamento; 
    4. Appare pertanto opportuno, al fine di  tutelare  le  attivita'
gia' in esercizio avviate in conformita' alla normativa vigente prima
dell'entrata in vigore delle disposizioni  regolamentari  conseguenti
alla  citata  legge  regionale  n.  8/2006,  confermare  in  via   di
interpretazione autentica che, per le piscine gia' in  esercizio,  il
titolare non  e'  soggetto  alla  presentazione  della  SCIA  di  cui
all'art. 14, comma 1; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
            Segnalazione certificata di inizio attivita'. 
          Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 1, 
      e dell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 8/2006. 
 
  1. In via  di  interpretazione  autentica  del  combinato  disposto
dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 19, comma 1, della legge regionale
9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di  requisiti  igienico-sanitari
delle piscine ad uso natatorio), i titolari delle piscine private  ad
uso collettivo di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  a),  numero  2),
della legge regionale n. 8/2006 in esercizio alla data di entrata  in
vigore del  regolamento  di  cui  all'art.  5  della  medesima  legge
regionale n. 8/2006, non sono soggetti all'obbligo  di  presentazione
della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA). 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 16 ottobre 2018 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).