Disposizioni in merito alle piscine private ad uso collettivo. Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).(GU n.14 del 6-4-2019)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 19 ottobre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio); Considerato quanto segue: 1. La legge regionale n. 8/2006, recante le norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, ha definito i requisiti per la costruzione, la manutenzione e per le specifiche attivita' di vigilanza delle piscine, al fine di tutelare la sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e la sicurezza dei bagnanti, disciplinando anche, con l'art. 14, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per le piscine private ad uso collettivo; 2. In particolare, l'art. 14 della legge regionale n. 8/2006 ha inteso disporre che, per avviare l'attivita' delle piscine private ad uso collettivo, il titolare e' tenuto a presentare allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) una SCIA, non prevedendo invece la necessita' di inviare la medesima segnalazione per le piscine gia' in esercizio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 della stessa legge regionale n. 8/2006; 3. Tuttavia, in fase applicativa, sono emerse delle criticita' in relazione all'interpretazione delle predette disposizioni: in taluni casi sono state infatti irrogate, da parte delle autorita' competenti, le sanzioni previste per l'assenza della SCIA di cui all'art. 14, anche nei confronti delle piscine private ad uso collettivo, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del sopracitato regolamento; 4. Appare pertanto opportuno, al fine di tutelare le attivita' gia' in esercizio avviate in conformita' alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari conseguenti alla citata legge regionale n. 8/2006, confermare in via di interpretazione autentica che, per le piscine gia' in esercizio, il titolare non e' soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'art. 14, comma 1; Approva la presente legge: Art. 1 Segnalazione certificata di inizio attivita'. Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 8/2006. 1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), i titolari delle piscine private ad uso collettivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale n. 8/2006 in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 della medesima legge regionale n. 8/2006, non sono soggetti all'obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 16 ottobre 2018 ROSSI (Omissis).