REGIONE BASILICATA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 2018, n. 260 

  Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della  Giunta
e del Consiglio Regionale della Basilicata. 
(GU n.20 del 18-5-2019)

(Pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della   Regione   Basilicata
  Speciale n. 49 del 21 novembre 2018) 
 
                          LA VICEPRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Premesso che nei giorni 17 e 18 novembre 2013  si  seno  tenute  le
consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta e
dei Consiglieri regionali della Basilicata; 
  Atteso che in data 18 dicembre 2013  l'Ufficio  Centrale  Regionale
presso la Corte d'Appello di Potenza ha proclamato  Presidente  della
Basilicata il sig. Maurizio Marcello Claudio Pittella; 
  Visto l'art. 122 della Costituzione; 
  Visto lo Statuto della  Regione  Basilicata,  approvato  con  Legge
Statutaria regionale 17 novembre  2016,  n.  1,  come  modificato  ad
integrato con la Legge Statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1,  ed
in particolare: 
  - l'art. 25, commi 1 e 2, secondo cui, il  Consiglio  Regionale  e'
composto  da  venti  Consiglieri  piu'  il  Presidente  della  Giunta
regionale  (comma  1);  la  legge  disciplina  i   criteri   per   la
presentazione delle candidature  e  promuove  un  sistema  elettorale
ispirato ai  principi  di  governabilita',  alla  rappresentanza  dei
territori e alla rappresentanza dei due generi (comma 2); 
  - l'art. 48, comma 1, lettera c), secondo cui, il Presidente  della
Giunta Regionale indice le elezioni; 
  - l'art. 48, comma 2,  secondo  cui,  il  Presidente  della  Giunta
Regionale e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del Consiglio Regionale, secondo le modalita'  stabilite
dalla Legge elettorale regionale; 
  - l'art. 91,  commi  1  e  2,  secondo  cui,  alla  scadenza  della
legislatura o  in  caso  di  scioglimento  anticipato,  il  Consiglio
Regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta sono prorogati sino
alla  proclamazione degli  eletti  nelle  nuove  elezioni, secondo  i
limiti  e  le  modalita'  previsti  dalla  legge  elettorale  e   dal
Regolamento  interno  (comma  1);  le  elezioni  sono   indette   dal
Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale; 
  Vista la Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20, come modificata  ed
integrata dalla Legge  Regionale  3  ottobre  2018,  n.  27,  recante
"Sistema di elezione del Presidente della Giunta  e  dei  Consiglieri
Regionali"; 
  Richiamato in particolare, l'art. 5 della predetta Legge  Regionale
n. 20/2018, secondo cui: 
  - le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale  possono  aver  luogo  decorrere  dalla   quarta   domenica
precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato
in base all'articolo 122, comma 1, della Costituzione e non oltre  il
termine di cui all'art. 5 della Legge 2 luglio 2004,  n.  165  (comma
1); 
  - il Presidente della Giunta regionale, sentito il  Presidente  del
Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto
di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di
celebrazione delle elezioni (comma 2); 
  - il decreto di convocazione  dei  comizi  ed  il  decreto  di  cui
all'articolo 4 comma 3  sono  notificati  ai  Sindaci  della  Regione
(comma 3); 
  - i Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori
con apposito manifesto che e'  affisso  quarantacinque  giorni  prima
della data stabilita per le elezioni (comma 4); 
  - il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, e' comunicato  ai
Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali  della  Regione
(comma 5); 
  Visto l'art. 8, comma 6, della predetta Legge Regionale n. 20/2018,
come sostituito dall'art. 5 della Legge Regionale n. 27/2018, secondo
cui, al fine  di  assicurare  l'ottimale  gestione  del  procedimento
elettorale, il Presidente della  Giunta  Regionale  assume  tutte  le
necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti  organi
dell'Amministrazione statale centrale e periferica; 
  Visto altresi', l'art. 22, comma 1, della citata Legge Regionale n.
20/2018,  secondo  cui,  il  Presidente  della  Giunta  regionale  e'
autorizzato a concludere entro tre mesi dalla data di adozione  della
presente  legge  e,  comunque,  in  tempo  utile  per   il   regolare
svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero  dell'interno
per la gestione delle prossime elezioni regionali  sulla  base  della
presente legge e della disciplina statale e regionale; 
  Dato atto che in data 15  ottobre  2018,  Rep.  n.  857,  e'  stata
sottoscritta l'intesa con i Prefetti della Basilicata  relativa  alla
definizione delle modalita' di collaborazione  per  la  gestione  del
procedimento elettorale; 
  Rilevato che con nota  acquisita  in  data  14  novembre  2018,  n.
191572, la Prefettura -  UTG  di  Potenza  ha  trasmesso  il  decreto
prefettizio n. 52076 del 13 novembre  2018  con  il  quale  e'  stato
costituito il Gruppo di lavoro di cui all'art. 3 dell'Intesa relativa
alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e  del  Consiglio
Regionale della Basilicata sottoscritta in data 15 ottobre 2018; 
  Visto l'art. 5 della Legge 2 luglio 2004, n. 165, come  modificato,
dapprima dall'art. 1, comma 501, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190
e, successivamente, dall'art. 1 del Decreto Legge 17 marzo  2015,  n.
27, convertito dalla Legge 8 maggio 2015, n. 59,  secondo  cui,  "gli
organi elettivi delle Regioni durano in carica per cinque anni, fatta
salva,  nei  casi   previsti,   l'eventualita'   dello   scioglimento
anticipato  del  Consiglio.  Il  quinquennio  decorre   per   ciascun
Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi  Consigli
hanno luogo non oltre i sessanta giorni  successivi  al  termine  del
quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori"; 
  Sentito ai sensi dell'art. 5, comma 2,  della  Legge  Regionale  n.
20/2018, il Presidente del  Consiglio  Regionale  che  con  nota  pec
acquisita in data 20 novembre 2019 prot. 195165, ha rappresentato che
"il termine ultimo non oltre il quale devono  svolgersi  le  elezioni
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della
Basilicata e' domenica 20 gennaio 2019; 
  Dato atto della intervenuta  consultazione,  in  data  19  novembre
2018, dei capigruppo consiliari; 
  Dato atto altresi', che i capigruppo di  minoranza  intervenuti  si
sono dichiarati favorevoli alla data  del  20  gennaio  2019,  mentre
quelli di maggioranza si sono espressi favorevolmente alla  data  del
26 maggio 2019, formalizzando, con nota prot. 195430 del 20  novembre
2013, le ragioni di ordine giuridico per  cui  e'  doveroso,  a  loro
avviso, fissare l'elezione del Presidente e del Consiglio  Regionale,
in concomitanza con  dei  membri  del  Parlamento  Europeo  spettanti
all'Italia; 
  Considerato che la Giunta Regionale, condividendo le motivazioni di
cui al presente decreto, in data odierna ha  espresso  all'unanimita'
dei componenti parere  favorevole  circa  la  individuazione  del  26
maggio 2019 quale data per lo svolgimento delle elezioni regionali; 
  Visto altresi', l'art. 7 del Decreto Legge 06 luglio 2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla Legge 15 Luglio 2011,  n.  111,  e
s.m.i., secondo cui: 
  - a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le  elezioni
dei Sindaci, dei Presidenti  delle  Province  e  delle  Regioni,  dei
Consigli  comunali,  provinciali  e  regionali,  del   Senato   della
Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono,  compatibilmente
con quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  in  un'unica  data
nell'arco dell'anno (comma 1); 
  - qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni  di  cui  ai
comma 1 si effettuano  nella  data  stabilita  per  le  elezioni  del
Parlamento europeo (comma 2); 
  - nel caso in cui, nel medesimo anno,  debba  tenersi  piu'  di  un
referendum  abrogativo,  la  convocazione  degli  elettori  ai  sensi
dell'articolo 34 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,  avviene  per
tutti i referendum abrogativi nella medesima data (comma 2 bis); 
  - per le elezioni degli organi sciolti ai sensi  dell'articolo  143
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni, continuano ed applicarsi le disposizioni speciali  ivi
previste (comma 2 ter). 
  Rilevato che nel corso della seduta della Camera dei  Deputati  del
10 dicembre 2013, il  Vice  Ministro  dell'Interno,  in  risposta  ad
alcune interrogazioni parlamentari, ha rappresentato, sulla base  del
parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la disciplina di cui
al citato articolo 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella  legge  n.
111/2011, "...pone un principio fondamentale del  sistema  elettorale
in senso proprio, secondo il quale le elezioni regionali  e  comunali
devono svolgersi in abbinamento alle  elezioni  per  il  rinnovo  del
Parlamento europeo. Tuttavia, mentre il comma 1 dell'articolo 7,  nel
disciplinare l'accorpamento delle elezioni regionali e  comunali  con
quelle nazionali, fa espressamente salva la compatibilita' con quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, tale limite non e' presente  nel
comma 2, nel quale si disciplina anche l'accorpamento delle  elezioni
regionali e comunali con quelle europee. Secondo  l'Avvocatura  dello
Stato,  il  limite  della  compatibilita'  con  quanto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti non opera qualora, nello stesso anno,  abbiano
luogo sia le elezioni regionali  sia  le  elezioni  europee,  con  la
conseguenza che la fissazione della data delle elezioni  europee  che
ne consegue esercita - in ragione  del  risparmio  di  spesa  che  ne
consegue - una vis attrattiva anche sulla data di celebrazione  delle
elezioni regionali"; 
  Considerato che l'art. 1, comma 501, della Legge 23 dicembre  2014,
n. 190, ha previsto, unicamente per quanto attiene  il  comma  1  del
citato art. 7 del DL n. 98/2011, convertito nella legge  n.  111/2011
(elezioni dei Sindaci, dei Presidenti delle Province e delle Regioni,
dei Consigli comunali, provinciali  e  regionali,  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati), che "al fine  di  realizzare
le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge  6
luglio 2011 n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi  di  spesa,
all'art. 5, comma 1, secondo periodo della legge 2  luglio  2004,  n.
165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le  elezioni  dei
nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi  al
termine del quinquennio»",  mentre  nulla  aggiunge  in  ordine  alla
previsione di cui al comma 2 del predetto art. 7 del Decreto Legge n.
98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, (elezioni del Parlamento
europeo) che, come rappresentato, invece, stabilisce che qualora  nel
medesimo anno si svolgano  le  elezioni  dei  membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia, le consultazioni, anche  regionali,  si
effettuano nella  data  stabilita  per  le  elezioni  del  Parlamento
europeo; 
  Preso atto altresi',  che,  relativamente  alla  discussione  sulla
conversione in legge del  Decreto  Legge  n.  27/2015,  di  ulteriore
modifica  dell'art.  5  della  Legge  n,  165/2004,  riguardante   lo
svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative e  regionali,
il Servizio Studi della Camera dei Deputati, nel Dossier n.  297  del
27 aprile 2015, ha affermato che "La ratio della  nuova  norma,  come
gia'  accennato,  risiede  nell'agevolare  l'effettuazione  del  c.d.
election day. L'articolo 7 del decreto-legge 98/2011 prevede  che,  a
decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le  elezioni  dei
sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei  consigli
comunali, provinciali e regionali,  del  Senato  della  Repubblica  e
della Camera dei deputati, si svolgano  in  un'unica  data  nell'arco
dell'anno. Lo svolgimento delle suddette elezioni  in  un'unica  data
avviene  solo  laddove  sia  compatibile  con  quanto  previsto   dai
rispettivi  ordinamenti'.  Inoltre,  qualora  nel  medesimo  anno  si
svolgano le elezioni dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
all'Italia, le consultazioni di cui sopra si  effettuano  nella  data
stabilita per le elezioni del Parlamento europeo"; 
  Atteso che, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151 del  14
giugno 2012, al punto 6.1.2 del considerato in diritto, ha  stabilito
che "l'espressione «sistema di elezione»  utilizzata  nell'art.  122,
primo comma, Cost. (secondo cui, il sistema di eiezione e i  casi  di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente  e  degli  altri
componenti della Giunta regionale, nonche' dei Consiglieri  regionali
sono disciplinati con legge della Regione  nei  limiti  dei  principi
fondamentali stabiliti con legge  della  Repubblica,  che  stabilisce
anche la durata degli organi elettivi)  deve  ritenersi  comprensiva,
nella sua interezza, di tutti gli aspetti  del  fenomeno  elettorale.
Essa si riferisce, quindi, non solo alla  disciplina  dei  meccanismi
che consentono di tradurre in seggi, all'interno di organi  elettivi,
le preferenze espresse con il  voto  dal  corpo  elettorale  (sistema
elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di voto e di formula
elettorale e il tipo e la dimensione  dei  collegi);  ma  anche  alla
disciplina del procedimento elettorale (sentenza n.  196  del  2003),
nonche' a quella che attiene,  piu'  in  generale,  allo  svolgimento
delle elezioni (sistema elettorale in senso ampio)"; 
  Rilevato che, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 81 del 15
maggio  2015,  al  punto  4.1  delle   considerazioni   in   diritto,
ha affermato  "l'istituto  della  prorogatio  riguarda,  in   termini
generali, fattispecie in cui «coloro sono nominati a tempo a  coprire
uffici rimangono in carica, ancorche' scaduti, fino  all'insediamento
dei  successori».  Questa  Corte  ha  poi  chiarito,  con   specifico
riferimento  agli  organi  elettivi,  e  segnatamente   ai   Consigli
regionali, che «"[l]'istituto della prorogatio,  a  differenza  della
vera e propria proroga non incide  [...]  sulla  dorata  del  mandato
elettivo, ma riguarda solo l'esercizio poteri nell'intervallo fra  la
scadenza, naturale o anticipata, di  tale  mandato,  e  l'entrata  in
carica del nuovo organo  eletto»  e ha  altresi'  affermato  che  «E'
pacifico [...]  che  l'istituto  in  esame  presuppone  la  scadenza,
naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di
tale scadenza,  non  vi  puo'  essere  prorogatio».  Il  mandato  del
Consiglio Regionale dell'Abruzzo e' scaduto il 14 dicembre  2013,  al
termine del quinquennio di durata in carica  dell'organo,  decorrente
dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 15  e  16
dicembre 2008. Successivamente, con decreto 14 gennaio 2014, n. 6, il
Presidente della  Giunta  Regionale  ha  indetto  le  nuove  elezioni
regionali per il giorno  25  maggio  2014,  nel  rispetto  di  quanto
previsto all'art. 7, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dall'art. 1,  comma  1  della  legge  15
luglio 2011, n. 111, che impone di tenere le elezioni regionali nella
data stabilita per le elezioni del Parlamento Europeo, qualora  nello
stesso anno si svolgano entrambe le consultazioni elettorali"; 
  Rilevato inoltre, che i suddetti principi sono ripresi dalla  Corte
Costituzionale nella successiva sentenza n. 158 del 24 giugno 2015; 
  Preso atto altresi',  che  la  giurisprudenza  amministrativa  (TAR
Piemonte, sez. I. sent. n. 392 del 06 marzo  2014)  ha  ribadito  che
qualora nel medesimo anno si  svolgano  le  elezioni  dei  membri  di
Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,  le  elezioni   regionali
dovranno  essere  e  indette,  per  obbligo  di  legge,  nella   data
individuata per le elezioni del Parlamento europeo; 
  Dato atto che nella Gazzetta Europea dell'Unione Europea  L  129/76
del 25 maggio 2018 e' stata pubblicata  la  Decisione  (UE,  Euratom)
2018/767 del Consiglio del 22 maggio 2018  relativa  alla  fissazione
del periodo in cui si terranno le nuove elezioni  dei  rappresentanti
nel Parlamento europeo a suffragio universale e diretto, nel  periodo
compreso dal 23 al 26 maggio 2019; 
  Visto l'art. 7 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18, secondo  cui,  i
comizi elettorali per la elezione dei membri del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente  della
Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed il decreto
e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  non  oltre  il  cinquantesimo
giorno antecedente quello della votazione; 
  Visto altresi', l'art. 1, comma 399, della Legge 27 dicembre  2013,
n. 147, secondo cui, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione
in  occasione  delle  consultazioni  elettorali  o  referendarie   si
svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23; 
  Preso atto pertanto, che l'effettuazione delle  elezioni  regionali
nella medesima data di quelle delle consultazioni europee costituisce
- come evidenziato dal Ministero dell'Interno sulla base  del  citato
parere dell'Avvocatura Generale dello  Stato  -,  espressione  di  un
principio fondamentale del sistema elettorale in  senso  proprio  che
realizza una considerevole riduzione della  spesa  pubblica,  ed  ha,
quindi, una funzione di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione, atteso che l'art. 7 del  D.L.
n. 98/2011, come convertito nella Legge n. 111/2011,  risulta  essere
stato   introdotto   nell'ordinamento   in    considerazione    della
"straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni  per  la
stabilizzazione  finanziaria  e  per  il  contenimento  della   spesa
pubblica, al fine di ottemperare  a  quanto  previsto  dagli  impegni
presi in sede comunitaria"; 
  Richiamato l'art. 50 dello Statuto regionale secondo  cui  il  Vice
Presidente  sostituisce  il  Presidente  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento temporaneo; 
  Visto il Decreto n, 320 del 28 dicembre 2013 con cui il  Presidente
della Giunta Regionale ha nominato, tra l'altro, il  Vice  Presidente
della Giunta Regionale; 
 
                              Decreta: 
 
  1) di convocare le ragioni indicate in premessa  che  si  intendono
integralmente richiamate e trascritte, i comizi  per  l'elezione  del
Presidente della Giunta Regionale e  del  Consiglio  Regionale  della
Basilicata per il giorno di domenica 26 maggio 2019; 
  2) di notificare, dell'art. 5, commi 3 e 4 della Legge Regionale 20
agosto 2018, n. 20, il presente decreto ai Sindaci della Regione, che
ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che e'  affisso
quarantacinque giorni prima della data stabilite per le elezioni; 
  3) di comunicare, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  5,  della  Legge
Regionale 20 agosto 2018, n. 20 il  presente  decreto  ai  Presidenti
delle Commissioni elettorali circondariali della Regione; 
  4) di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al
Presidente del Consiglio Regionale, al Ministero  dell'Interno,  alle
Prefetture - UTG di Potenza e di Matera, al  Presidente  della  Corte
d'Appello di Potenza ed ai Presidenti dei Tribunali di Potenza  e  di
Matera; 
  5) di disporre, infine, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  28
della Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 7, la  pubblicazione  e  sul
sito   istituzionale   dell'Ente   nella   sezione   "Amministrazione
Trasparente". 
  Tutti gli atti ai quali e' fatto riferimento nella premessa  e  nel
testo del presente  decreto,  sono  depositati  presso  l'Ufficio  di
Gabinetto che ne curera' la conservazione nei modi di legge. 
    Potenza, 20 novembre 2018 
 
                              FRANCONI