Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata.(GU n.20 del 18-5-2019)
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata Speciale n. 49 del 21 novembre 2018) LA VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che nei giorni 17 e 18 novembre 2013 si seno tenute le consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali della Basilicata; Atteso che in data 18 dicembre 2013 l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Potenza ha proclamato Presidente della Basilicata il sig. Maurizio Marcello Claudio Pittella; Visto l'art. 122 della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, come modificato ad integrato con la Legge Statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1, ed in particolare: - l'art. 25, commi 1 e 2, secondo cui, il Consiglio Regionale e' composto da venti Consiglieri piu' il Presidente della Giunta regionale (comma 1); la legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilita', alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi (comma 2); - l'art. 48, comma 1, lettera c), secondo cui, il Presidente della Giunta Regionale indice le elezioni; - l'art. 48, comma 2, secondo cui, il Presidente della Giunta Regionale e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Regionale, secondo le modalita' stabilite dalla Legge elettorale regionale; - l'art. 91, commi 1 e 2, secondo cui, alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, secondo i limiti e le modalita' previsti dalla legge elettorale e dal Regolamento interno (comma 1); le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale; Vista la Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 3 ottobre 2018, n. 27, recante "Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri Regionali"; Richiamato in particolare, l'art. 5 della predetta Legge Regionale n. 20/2018, secondo cui: - le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono aver luogo decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, comma 1, della Costituzione e non oltre il termine di cui all'art. 5 della Legge 2 luglio 2004, n. 165 (comma 1); - il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione delle elezioni (comma 2); - il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'articolo 4 comma 3 sono notificati ai Sindaci della Regione (comma 3); - i Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che e' affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni (comma 4); - il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, e' comunicato ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali della Regione (comma 5); Visto l'art. 8, comma 6, della predetta Legge Regionale n. 20/2018, come sostituito dall'art. 5 della Legge Regionale n. 27/2018, secondo cui, al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta Regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'Amministrazione statale centrale e periferica; Visto altresi', l'art. 22, comma 1, della citata Legge Regionale n. 20/2018, secondo cui, il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a concludere entro tre mesi dalla data di adozione della presente legge e, comunque, in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell'interno per la gestione delle prossime elezioni regionali sulla base della presente legge e della disciplina statale e regionale; Dato atto che in data 15 ottobre 2018, Rep. n. 857, e' stata sottoscritta l'intesa con i Prefetti della Basilicata relativa alla definizione delle modalita' di collaborazione per la gestione del procedimento elettorale; Rilevato che con nota acquisita in data 14 novembre 2018, n. 191572, la Prefettura - UTG di Potenza ha trasmesso il decreto prefettizio n. 52076 del 13 novembre 2018 con il quale e' stato costituito il Gruppo di lavoro di cui all'art. 3 dell'Intesa relativa alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata sottoscritta in data 15 ottobre 2018; Visto l'art. 5 della Legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato, dapprima dall'art. 1, comma 501, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1 del Decreto Legge 17 marzo 2015, n. 27, convertito dalla Legge 8 maggio 2015, n. 59, secondo cui, "gli organi elettivi delle Regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori"; Sentito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge Regionale n. 20/2018, il Presidente del Consiglio Regionale che con nota pec acquisita in data 20 novembre 2019 prot. 195165, ha rappresentato che "il termine ultimo non oltre il quale devono svolgersi le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata e' domenica 20 gennaio 2019; Dato atto della intervenuta consultazione, in data 19 novembre 2018, dei capigruppo consiliari; Dato atto altresi', che i capigruppo di minoranza intervenuti si sono dichiarati favorevoli alla data del 20 gennaio 2019, mentre quelli di maggioranza si sono espressi favorevolmente alla data del 26 maggio 2019, formalizzando, con nota prot. 195430 del 20 novembre 2013, le ragioni di ordine giuridico per cui e' doveroso, a loro avviso, fissare l'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale, in concomitanza con dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia; Considerato che la Giunta Regionale, condividendo le motivazioni di cui al presente decreto, in data odierna ha espresso all'unanimita' dei componenti parere favorevole circa la individuazione del 26 maggio 2019 quale data per lo svolgimento delle elezioni regionali; Visto altresi', l'art. 7 del Decreto Legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111, e s.m.i., secondo cui: - a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei Sindaci, dei Presidenti delle Province e delle Regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno (comma 1); - qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui ai comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo (comma 2); - nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data (comma 2 bis); - per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ed applicarsi le disposizioni speciali ivi previste (comma 2 ter). Rilevato che nel corso della seduta della Camera dei Deputati del 10 dicembre 2013, il Vice Ministro dell'Interno, in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari, ha rappresentato, sulla base del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la disciplina di cui al citato articolo 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, "...pone un principio fondamentale del sistema elettorale in senso proprio, secondo il quale le elezioni regionali e comunali devono svolgersi in abbinamento alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Tuttavia, mentre il comma 1 dell'articolo 7, nel disciplinare l'accorpamento delle elezioni regionali e comunali con quelle nazionali, fa espressamente salva la compatibilita' con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tale limite non e' presente nel comma 2, nel quale si disciplina anche l'accorpamento delle elezioni regionali e comunali con quelle europee. Secondo l'Avvocatura dello Stato, il limite della compatibilita' con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti non opera qualora, nello stesso anno, abbiano luogo sia le elezioni regionali sia le elezioni europee, con la conseguenza che la fissazione della data delle elezioni europee che ne consegue esercita - in ragione del risparmio di spesa che ne consegue - una vis attrattiva anche sulla data di celebrazione delle elezioni regionali"; Considerato che l'art. 1, comma 501, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto, unicamente per quanto attiene il comma 1 del citato art. 7 del DL n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 (elezioni dei Sindaci, dei Presidenti delle Province e delle Regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati), che "al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa, all'art. 5, comma 1, secondo periodo della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio»", mentre nulla aggiunge in ordine alla previsione di cui al comma 2 del predetto art. 7 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, (elezioni del Parlamento europeo) che, come rappresentato, invece, stabilisce che qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni, anche regionali, si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo; Preso atto altresi', che, relativamente alla discussione sulla conversione in legge del Decreto Legge n. 27/2015, di ulteriore modifica dell'art. 5 della Legge n, 165/2004, riguardante lo svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative e regionali, il Servizio Studi della Camera dei Deputati, nel Dossier n. 297 del 27 aprile 2015, ha affermato che "La ratio della nuova norma, come gia' accennato, risiede nell'agevolare l'effettuazione del c.d. election day. L'articolo 7 del decreto-legge 98/2011 prevede che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano in un'unica data nell'arco dell'anno. Lo svolgimento delle suddette elezioni in un'unica data avviene solo laddove sia compatibile con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti'. Inoltre, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo"; Atteso che, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151 del 14 giugno 2012, al punto 6.1.2 del considerato in diritto, ha stabilito che "l'espressione «sistema di elezione» utilizzata nell'art. 122, primo comma, Cost. (secondo cui, il sistema di eiezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonche' dei Consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi) deve ritenersi comprensiva, nella sua interezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale. Essa si riferisce, quindi, non solo alla disciplina dei meccanismi che consentono di tradurre in seggi, all'interno di organi elettivi, le preferenze espresse con il voto dal corpo elettorale (sistema elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi); ma anche alla disciplina del procedimento elettorale (sentenza n. 196 del 2003), nonche' a quella che attiene, piu' in generale, allo svolgimento delle elezioni (sistema elettorale in senso ampio)"; Rilevato che, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 81 del 15 maggio 2015, al punto 4.1 delle considerazioni in diritto, ha affermato "l'istituto della prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui «coloro sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorche' scaduti, fino all'insediamento dei successori». Questa Corte ha poi chiarito, con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai Consigli regionali, che «"[l]'istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga non incide [...] sulla dorata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» e ha altresi' affermato che «E' pacifico [...] che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi puo' essere prorogatio». Il mandato del Consiglio Regionale dell'Abruzzo e' scaduto il 14 dicembre 2013, al termine del quinquennio di durata in carica dell'organo, decorrente dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 15 e 16 dicembre 2008. Successivamente, con decreto 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente della Giunta Regionale ha indetto le nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, che impone di tenere le elezioni regionali nella data stabilita per le elezioni del Parlamento Europeo, qualora nello stesso anno si svolgano entrambe le consultazioni elettorali"; Rilevato inoltre, che i suddetti principi sono ripresi dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 158 del 24 giugno 2015; Preso atto altresi', che la giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, sez. I. sent. n. 392 del 06 marzo 2014) ha ribadito che qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri di Parlamento europeo spettanti all'Italia, le elezioni regionali dovranno essere e indette, per obbligo di legge, nella data individuata per le elezioni del Parlamento europeo; Dato atto che nella Gazzetta Europea dell'Unione Europea L 129/76 del 25 maggio 2018 e' stata pubblicata la Decisione (UE, Euratom) 2018/767 del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le nuove elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale e diretto, nel periodo compreso dal 23 al 26 maggio 2019; Visto l'art. 7 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18, secondo cui, i comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed il decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione; Visto altresi', l'art. 1, comma 399, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23; Preso atto pertanto, che l'effettuazione delle elezioni regionali nella medesima data di quelle delle consultazioni europee costituisce - come evidenziato dal Ministero dell'Interno sulla base del citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato -, espressione di un principio fondamentale del sistema elettorale in senso proprio che realizza una considerevole riduzione della spesa pubblica, ed ha, quindi, una funzione di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, atteso che l'art. 7 del D.L. n. 98/2011, come convertito nella Legge n. 111/2011, risulta essere stato introdotto nell'ordinamento in considerazione della "straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni presi in sede comunitaria"; Richiamato l'art. 50 dello Statuto regionale secondo cui il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo; Visto il Decreto n, 320 del 28 dicembre 2013 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha nominato, tra l'altro, il Vice Presidente della Giunta Regionale; Decreta: 1) di convocare le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata per il giorno di domenica 26 maggio 2019; 2) di notificare, dell'art. 5, commi 3 e 4 della Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20, il presente decreto ai Sindaci della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che e' affisso quarantacinque giorni prima della data stabilite per le elezioni; 3) di comunicare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20 il presente decreto ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali della Regione; 4) di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio Regionale, al Ministero dell'Interno, alle Prefetture - UTG di Potenza e di Matera, al Presidente della Corte d'Appello di Potenza ed ai Presidenti dei Tribunali di Potenza e di Matera; 5) di disporre, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 7, la pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". Tutti gli atti ai quali e' fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso l'Ufficio di Gabinetto che ne curera' la conservazione nei modi di legge. Potenza, 20 novembre 2018 FRANCONI