REGIONE BASILICATA

AVVISO DI RETTIFICA

Avviso di rettifica agli articoli 3, 5 e 38 della legge regionale  29
  giugno  2018,  n.  11,  della   Regione   Basilicata,   concernente
  «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2018», pubblicato nel
  Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 31  del  3  agosto
  2018.  
(GU n.2 del 12-1-2019)

    Avendo riscontrato alcuni errori materiali nella legge  regionale
29 giugno 2018 n. 11 «Collegato alla legge  di  stabilita'  regionale
2018», pubblicata nel Bollettino Speciale n. 26 del 29  giugno  2018,
pagine 11, 13 e 46, si provvede alla ripubblicazione  degli  articoli
3, 5 e 38. 
 
                             Articolo 3 
       Modifiche  alla Legge Regionale 6 dicembre 2017, n. 35 
«Promozione  delle  terapie,  dell'educazione   e   delle   attivita'
                     assistite con gli animali». 
 
    1. Alla L.R. 6 dicembre 2017, n. 35 sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) Al  comma  1  dell'art.  2  l'espressione  «ne  esercita  la
potesta'» e' sostituita con l'espressione «ne ha la responsabilita'»; 
      b) Al comma 3 lett. b) dell'art. 2 l'espressione «rivolto sia a
soggetti sani che diversamente abili e a persone affette da  disturbi
del comportamento» e' sostituita con l'espressione «rivolto a persone
in difficolta'»; 
      c) Al comma 2 dell'art. 3, lettera c)  punto  2  e  lettera  d)
punto 1, l'espressione «specializzata in IAA» e' soppressa; 
      d) Al comma 13 dell'art. 4, la parola «se» e' soppressa; 
      e) All'art. 10 comma 2, la lettera c) e' cosi' sostituita: 
        «c) un fisioterapista;» 
      f) All'art. 10 comma 2, l'espressione «specializzato in  TAA  e
AAA»  di  cui  alla  lettera  g)  e  l'espressione  «con   comprovata
esperienza in TAA e AAA» di cui alla lettera j) sono  sostituite  con
l'espressione «specializzato in IAA»; 
      g) All'art. 12 comma 1 lettera a),  l'espressione  «servizi  di
TAA e AAA» e' sostituita con l'espressione «servizi  di  TAA,  AAA  e
EAA»; 
      h) All'art. 12 comma 1 lettera b), l'espressione «operatori  di
TAA e AAA» e' sostituita con l'espressione «operatori di TAA,  AAA  e
EAA». 
    2. Sono fatte salve le procedure in corso per le  nomine  di  cui
all'articolo 10 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 35. 
 
                             Articolo 5 
Modifiche all'art. 5 della Legge regionale 8 settembre  1998,  n.  35
          «Disciplina delle professioni di guida turistica, 
guida   escursionistica   ed   ambientale,   interprete    turistico,
               accompagnatore ed animatore turistico, 
                 guida esclusiva di parco nazionale» 
 
    1. All'articolo 5, comma 1 «Esenzione dall'obbligo di  iscrizione
nell'elenco regionale» della Legge Regionale 8 settembre 1998, n.  35
«Disciplina   delle   professioni   di   guida    turistica,    guida
escursionistica ed ambientale, interprete  turistico,  accompagnatore
ed animatore turistico,  guida  esclusiva  di  parco  nazionale»,  si
aggiunge la seguente lettera c): 
    «c)  le  Guide  Ambientali  ed  Escursionistiche,   iscritte   in
associazioni di categoria appartenenti all'elenco delle  associazioni
professionali pubblicato  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,
secondo  quanto  previsto  dalla  Legge  14  gennaio   2013,   n.   4
"Liberalizzazione delle professioni"». 
 
                             Articolo 38 
Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di
                      acque minerali  e termali 
 
    1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 39 del  30
dicembre 2017 e' differito al 31 dicembre 2018.