AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Fulvestrant Sun» (19A00325) 
(GU n.17 del 21-1-2019)

 
 
           Estratto determina n. 9/2019 del 3 gennaio 2019 
 
    Medicinale: FULVESTRANT SUN. 
    Titolare  A.I.C.:  Sun  Pharmaceutical  Industries  Europe  B.V.,
Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, Paesi Bassi. 
    Confezioni: 
      «250 mg/5 ml soluzione iniettabile in  siringa  preriempita»  1
siringa preriempita da  5  ml  con  ago  di  sicurezza  -  A.I.C.  n.
045649011 (in base 10); 
      «250 mg/5 ml soluzione iniettabile in  siringa  preriempita»  2
siringhe preriempite da 5  ml  con  ago  di  sicurezza  -  A.I.C.  n.
045649023 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      conservare e trasportare in frigorifero (2°C - 8°C); 
      devono essere limitate le escursioni di temperatura al di fuori
dei  2°C  -  8°C.  Questo  include  l'evitare  la   conservazione   a
temperature superiori a 30°C, e il non  superare  un  periodo  di  28
giorni  ad  una  temperatura  media  di  conservazione  del  prodotto
inferiore  a  25°C  (ma  superiore  ai  2-8°C).  Dopo  le  escursioni
termiche, il  prodotto  deve  essere  riportato  immediatamente  alle
condizioni di conservazione raccomandate (conservare e trasportare in
frigorifero 2°C - 8°C).  Le  escursioni  termiche  hanno  un  effetto
cumulativo sulla qualita' del prodotto e il periodo di  tempo  di  28
giorni non deve essere superato nella durata dei due anni del periodo
di validita' di fulvestrant (vedere paragrafo 6.3).  L'esposizione  a
temperature inferiori a 2°C non danneggia  il  prodotto  purche'  non
venga conservato a temperature inferiori a - 20°C; 
      conservare la siringa preriempita  nella  confezione  originale
per proteggere il medicinale dalla luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: fulvestrant; 
      eccipienti: etanolo (96%),  alcool  benzilico  (E1519),  benzil
benzoato, olio di ricino raffinato. 
    Produttori del principio attivo: 
      Sun Pharmaceutical Industries Ltd_A-7/A-8  M.I.D.C,  Industrial
Area, Ahmednagar, Maharashtra State 414111-India; 
      Sun Pharmaceutical Industries Limited_Plot 24/2, 25, Phase  IV,
GIDC Industrial Estate, Panoli, Bharuch, 394116 Gujarat-India. 
    Produttori del prodotto finito: 
      produzione e  confezionamento:  Sun  Pharmaceutical  Industries
Limited_Halol Baroda Highway, 389350 halol-Gujarat-India; 
      confezionamento primario e secondario: 
        Prestige   Promotion   Verkaufsforderung    &    Werbeservice
GmbH_Lindigstrasse 6,  63801  Kleinostheim-Germania  (confezionamento
secondario); 
        PKL Service GmbH &_Co.  KG_Haasstrasse  8,  64293  Darmstadt-
Germania (confezionamento secondario); 
        Biokanol  Pharma  GmbH_Kehler  Strasse  7,   76437   Rastatt-
Germania (confezionamento secondario); 
      controllo dei lotti: Alkaloida Chemical company_Kabai Janos  ut
29, 4440 Tiszavasvari-Ungheria; 
      rilascio dei lotti: Sun Pharmaceutical Industries Europe  B.V.,
Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp-Paesi Bassi. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Fulvestrant» e' indicato: 
        in  monoterapia  per  il  trattamento  del  carcinoma   della
mammella localmente avanzato o  metastatico  con  recettori  per  gli
estrogeni positivi nelle donne in postmenopausa: 
          non precedentemente trattate con terapia endocrina, o 
          con  ricaduta  di   malattia   durante   o   dopo   terapia
antiestrogenica adiuvante, o progressione di malattia durante terapia
antiestrogenica; 
        in  associazione  a  palbociclib  per  il   trattamento   del
carcinoma mammario localmente  avanzato  o  metastatico  positivo  ai
recettori ormonali (HR)  e  negativo  al  recettore  del  fattore  di
crescita epidermico umano 2 (HER2) in donne che  hanno  ricevuto  una
terapia endocrina precedente. 
    In donne in pre o perimenopausa, la terapia di  associazione  con
palbociclib deve essere  associata  ad  un  agonista  dell'ormone  di
rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Fulvestrant Sun» e' la seguente: medicinale soggetto a  prescrizione
medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per  volta,  vendibile  al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti  -
oncologo (RNRL). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.