REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 26 novembre 2018, n. 64 

  Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni.
Modifiche all'articolo 4 dello Statuto. 
(GU n.16 del 20-4-2019)

 
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53  del
                          28 novembre 2018) 
 
  Approvata dal Consiglio regionale  con  prima  deliberazione  nella
seduta dell'8 maggio 2018 e con seconda  deliberazione  nella  seduta
del 1° agosto 2018. 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visti gli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 32, 41 secondo  e
terzo comma, 42 secondo e terzo comma,  43,  44,  45  e  118,  quarto
comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto; 
  Visti gli articoli 3,  10  e  11  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visti gli articoli 1,  37  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Con legge costituzionale n. 3/2001 di riforma  del  titolo  V,
parte II della Costituzione,  e'  stato  introdotto  nell'ordinamento
italiano il principio di sussidiarieta'.  In  particolare  al  quarto
comma  del  nuovo  art.  118  viene  riconosciuto  il  principio   di
sussidiarieta' orizzontale, concernente i rapporti  tra  lo  Stato  -
inteso come insieme dei pubblici poteri - e  le  formazioni  sociali,
che  si  colloca  accanto  al  generale  principio  di   solidarieta'
politica, economica e sociale di cui all'art. 2 della Costituzione  e
al principio di uguaglianza sostanziale di cui  all'art.  3,  secondo
comma, della Costituzione. Esso e' funzionale  alla  rimozione  degli
ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo  della
persona umana e l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; 
    2. La Costituzione  della  Repubblica  contiene,  sin  dalla  sua
entrata in vigore, principi e  disposizioni  atti  a  strutturare  in
senso partecipativo le relazioni tra individui,  formazioni  sociali,
poteri  pubblici  e  beni.  Detto  programma  costituzionale  risulta
evidente nel combinato disposto degli articoli 9, 32, 41,  secondo  e
terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43 e 44. L'inserimento  della
tutela del paesaggio tra i principi fondamentali si accompagna a  una
rilevanza  inedita  della  salute  nel  sistema  costituzionale.   Di
conseguenza, la «costituzione economica» prevede che la proprieta'  -
pubblica e privata - e l'iniziativa economica  siano  riconosciute  e
tutelate  non  in  se'  e  per  se',  bensi'  quali  veicoli  per  la
costruzione di «equi rapporti  sociali»  (cosi'  l'art.  44),  in  un
sistema economico misto e guidato  dal  principio  e  dal  dovere  di
solidarieta'. 
    3. Lo Statuto della Regione Toscana ha recepito il  principio  di
sussidiarieta' orizzontale con gli articoli 58 e 59,  come  principio
di sussidiarieta' sociale. In particolare con l'art.  58  lo  Statuto
prevede che la Regione conformi la propria attivita' al principio  di
sussidiarieta' ed opera, a tal fine, per avvicinare nella piu'  ampia
misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio
delle funzioni pubbliche; con l'art. 59  stabilisce  che  la  regione
favorisce  l'autonoma  iniziativa  dei   cittadini   e   delle   loro
aggregazioni per il diretto svolgimento di attivita' di  riconosciuto
interesse  generale  e   che   l'attuazione   del   principio   della
sussidiarieta' sociale e' prioritariamente diretta  al  miglioramento
del  livello  dei  servizi,  al  superamento   delle   disuguaglianze
economiche e sociali, a favorire la collaborazione  dei  cittadini  e
delle formazioni sociali, secondo le loro specificita', ai fini della
valorizzazione  della  persona  e  dello  sviluppo   solidale   delle
comunita'; 
    4. Il principio di  sussidiarieta'  orizzontale  e'  strettamente
legato a quello di cittadinanza attiva, che gia' da tempo costituisce
una finalita' perseguita dal  legislatore  regionale  toscano,  e  si
riferisce alle attivita' concrete promosse autonomamente dagli attori
sociali configurandosi, in particolare, quale capacita' delle persone
di organizzarsi in modo  multiforme,  di  mobilitare  risorse  umane,
tecniche  e  finanziarie,  e  di  agire  con  modalita'  e  strategie
differenziate per lo svolgimento di attivita' di interesse generale; 
    5. L'attuazione della  cittadinanza  attiva  e  la  tutela  e  lo
sviluppo di equi rapporti  sociali  e  dell'equilibrio  ecologico  si
compiono mediante  la  promozione  di  forme  di  collaborazione  tra
amministrazione  e  cittadini  per  la  gestione,  la   cura   e   la
rigenerazione dei cosiddetti «beni comuni». Questi ultimi  sono  quei
beni che si pongono al di fuori  dell'ordinaria  dicotomia  tra  beni
pubblici  e  beni  privati,  individuati  tra   i   beni   materiali,
immateriali e  digitali,  e  le  cui  utilita'  risultano  funzionali
all'esercizio dei diritti fondamentali della  persona,  al  benessere
individuale e collettivo e alla vita delle generazioni future; 
    6. I beni  comuni  rappresentano  pertanto  una  risorsa  per  le
esigenze e per i bisogni della comunita' e l'attivita' di cura  degli
stessi da parte dei cittadini, applicando a  pieno  il  principio  di
sussidiarieta' orizzontale e di cittadinanza attiva, contribuisce  al
perseguimento dell'interesse generale, al  miglioramento  della  vita
della  collettivita'  nonche'  al  rafforzamento  del  legame  tra  i
cittadini medesimi e l'amministrazione; 
    7. A tal fine e' opportuno che le politiche regionali favoriscano
l'attuazione dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione, e degli
articoli 58 e 59 dello Statuto  e  parallelamente  perseguano,  quale
finalita' prioritaria, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni; 
  Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei  beni  comuni.
  Modifiche all'art. 4 dello Statuto 
 
  1. Dopo la lettera m) del comma 1  dell'art.  4  dello  Statuto  e'
inserita la seguente: 
    «m-bis) la tutela e la valorizzazione  dei  beni  comuni,  intesi
quali beni materiali, immateriali e digitali che  esprimono  utilita'
funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della  persona,  al
benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita
delle  generazioni  future  e  la  promozione  di  forme  diffuse  di
partecipazione  nella  gestione  condivisa  e  nella  fruizione   dei
medesimi;». 
  La presente legge statutaria e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 26 novembre 2018 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 123, secondo  comma  della  Costituzione,  con  prima
deliberazione in data 8 maggio 2018 e con  seconda  deliberazione  in
data 1° agosto 2018, e' promulgata ai sensi dell'art. 3  della  legge
regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso  governativo
e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato
in data 14 agosto 2018. 
 
  (Omissis).