Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.(GU n.16 del 20-4-2019)
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 28 novembre 2018) Approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione nella seduta dell'8 maggio 2018 e con seconda deliberazione nella seduta del 1° agosto 2018. (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visti gli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 32, 41 secondo e terzo comma, 42 secondo e terzo comma, 43, 44, 45 e 118, quarto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto; Visti gli articoli 3, 10 e 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visti gli articoli 1, 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Considerato quanto segue: 1. Con legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V, parte II della Costituzione, e' stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio di sussidiarieta'. In particolare al quarto comma del nuovo art. 118 viene riconosciuto il principio di sussidiarieta' orizzontale, concernente i rapporti tra lo Stato - inteso come insieme dei pubblici poteri - e le formazioni sociali, che si colloca accanto al generale principio di solidarieta' politica, economica e sociale di cui all'art. 2 della Costituzione e al principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione. Esso e' funzionale alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; 2. La Costituzione della Repubblica contiene, sin dalla sua entrata in vigore, principi e disposizioni atti a strutturare in senso partecipativo le relazioni tra individui, formazioni sociali, poteri pubblici e beni. Detto programma costituzionale risulta evidente nel combinato disposto degli articoli 9, 32, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43 e 44. L'inserimento della tutela del paesaggio tra i principi fondamentali si accompagna a una rilevanza inedita della salute nel sistema costituzionale. Di conseguenza, la «costituzione economica» prevede che la proprieta' - pubblica e privata - e l'iniziativa economica siano riconosciute e tutelate non in se' e per se', bensi' quali veicoli per la costruzione di «equi rapporti sociali» (cosi' l'art. 44), in un sistema economico misto e guidato dal principio e dal dovere di solidarieta'. 3. Lo Statuto della Regione Toscana ha recepito il principio di sussidiarieta' orizzontale con gli articoli 58 e 59, come principio di sussidiarieta' sociale. In particolare con l'art. 58 lo Statuto prevede che la Regione conformi la propria attivita' al principio di sussidiarieta' ed opera, a tal fine, per avvicinare nella piu' ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche; con l'art. 59 stabilisce che la regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attivita' di riconosciuto interesse generale e che l'attuazione del principio della sussidiarieta' sociale e' prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificita', ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunita'; 4. Il principio di sussidiarieta' orizzontale e' strettamente legato a quello di cittadinanza attiva, che gia' da tempo costituisce una finalita' perseguita dal legislatore regionale toscano, e si riferisce alle attivita' concrete promosse autonomamente dagli attori sociali configurandosi, in particolare, quale capacita' delle persone di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalita' e strategie differenziate per lo svolgimento di attivita' di interesse generale; 5. L'attuazione della cittadinanza attiva e la tutela e lo sviluppo di equi rapporti sociali e dell'equilibrio ecologico si compiono mediante la promozione di forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la gestione, la cura e la rigenerazione dei cosiddetti «beni comuni». Questi ultimi sono quei beni che si pongono al di fuori dell'ordinaria dicotomia tra beni pubblici e beni privati, individuati tra i beni materiali, immateriali e digitali, e le cui utilita' risultano funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla vita delle generazioni future; 6. I beni comuni rappresentano pertanto una risorsa per le esigenze e per i bisogni della comunita' e l'attivita' di cura degli stessi da parte dei cittadini, applicando a pieno il principio di sussidiarieta' orizzontale e di cittadinanza attiva, contribuisce al perseguimento dell'interesse generale, al miglioramento della vita della collettivita' nonche' al rafforzamento del legame tra i cittadini medesimi e l'amministrazione; 7. A tal fine e' opportuno che le politiche regionali favoriscano l'attuazione dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto e parallelamente perseguano, quale finalita' prioritaria, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni; Approva la presente legge Art. 1 Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'art. 4 dello Statuto 1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 4 dello Statuto e' inserita la seguente: «m-bis) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilita' funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi;». La presente legge statutaria e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana. Firenze, 26 novembre 2018 ROSSI La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 8 maggio 2018 e con seconda deliberazione in data 1° agosto 2018, e' promulgata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 14 agosto 2018. (Omissis).