REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2018, n. 67 

  Disposizioni in materia  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei
rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi. Modifiche  alla  l.r.
25/1998. 
(GU n.17 del 27-4-2019)

 
         (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Toscana n. 54 del 5 dicembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), commi terzo e  quarto,
della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
  Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n.  61  (Modifiche  alla
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25  «Norme  per  la  gestione  dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e  norme  per  la  gestione
integrata dei rifiuti); 
  Vista la legge regionale  28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale
n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale  n.
20/2006, alla legge regionale n. 30/2005,  alla  legge  regionale  n.
91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla  legge  regionale  n.
14/2007); 
  Vista la legge regionale 28 ottobre  2014,  n.  61  (Norme  per  la
programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998  e
alla legge regionale n. 10/2010); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 28 giugno 2018; 
  Considerato che: 
    1) nelle more della definizione di una  nuova  organizzazione  in
materia di gestione dei rifiuti urbani  e  di  quanto  derivante  dal
trattamento degli stessi  che  preveda  una  pianificazione  su  base
regionale ed una maggiore autonomia operativa su base locale, nonche'
nel rispetto del principio di prossimita' di  cui  all'art.  182-bis)
del decreto legislativo n. 152/2006, si rende  necessario  modificare
l'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 che contiene la  specifica
disciplina; 
    2) si rende necessario prevedere specifiche disposizioni al  fine
di verificare e monitorare  l'attuazione  delle  convenzioni  tra  le
autorita' per il servizio di gestione integrata  dei  rifiuti  urbani
mediante l'istituzione di un comitato regionale di coordinamento; 
    3) conseguentemente, si rende necessario prevedere che la  Giunta
regionale, in seguito alle sopra  richiamate  azioni  di  verifica  e
monitoraggio, possa approvare specifiche disposizioni  operative  con
riferimento  alla  gestione  dei  flussi  di  rifiuti  oggetto  della
convenzione, che sono recepite dalle autorita' di gestione  integrata
dei rifiuti urbani interessate entro trenta giorni; 
    4) si rende  altresi'  necessario  prevedere  l'applicazione  dei
poteri sostitutivi da parte della Regione qualora l'autorita' per  il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  rimanga  inerte  o
comunque non dia piena attuazione a  quanto  stabilito  dalla  Giunta
regionale; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Comitato regionale di coordinamento. 
       Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della  legge  regionale  18  maggio
1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati), e' inserito il seguente: 
    «2.1 Presso la direzione competente  della  Giunta  regionale  e'
istituito  un  Comitato  regionale  di  coordinamento,  il  quale  e'
composto: 
      a)  dal  direttore  della  direzione  della  Giunta   regionale
competente in materia di rifiuti o suo delegato; 
      b) dal dirigente dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.
o suo delegato; 
      c) dai direttori generali delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani interessate o loro delegati.». 
  2. Dopo il comma 2.1 dell'art. 25 della legge regionale n.  25/1998
e' inserito il seguente: 
    «2.2.  Il  Comitato  monitora  e  verifica   l'attuazione   della
convenzione di cui  al  comma  2  con  particolare  riferimento  alla
gestione dei flussi dei rifiuti destinati a impianti  di  trattamento
fuori dall'ambito ottimale di produzione.». 
  3. Dopo il comma 2.2 dell'art. 25 della legge regionale n.  25/1998
e' inserito il seguente: 
    «2.3. In esito alle verifiche condotte dal Comitato regionale  di
coordinamento di cui al comma 2.1, la Giunta regionale puo' approvare
con propria deliberazione, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio
regionale di cui al comma 1 e sentite le autorita' per il servizio di
gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani   interessate,   specifiche
disposizioni operative con riferimento alla gestione  dei  flussi  di
rifiuti oggetto della convenzione di cui al comma 2.». 
  4. Dopo il comma 2.3 dell'art. 25 della legge regionale n.  25/1998
e' inserito il seguente: 
    «2.4. Entro trenta giorni dall'approvazione  della  deliberazione
della Giunta regionale di cui al  comma  2.3,  le  autorita'  per  il
servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani   interessate
adeguano le convenzioni  sottoscritte  ai  sensi  del  comma  2  alle
disposizioni operative di cui al comma 2.3.». 
  5. Dopo il comma 2.4 dell'art. 25 della legge regionale n.  25/1998
e' inserito il seguente: 
    «2.5. Qualora l'autorita' per il servizio di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione
a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di  cui
al comma 2.3, la Regione si  sostituisce  con  le  modalita'  di  cui
all'art.  44  della  legge  regionale  28  dicembre   2011,   n.   69
(Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita'  per  il
servizio di gestione integrata dei  rifiuti  urbani.  Modifiche  alle
leggi regionali  n.  25/1998,  61/2007,  20/2006,  30/2005,  91/1998,
35/2011 e 14/2007).». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 28 novembre 2018 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).