Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico).(GU n.47 del 23-11-2019)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/Sez. Gen. del 27 giugno 2019) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione all'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 1991 e' aggiunto il seguente: «2-ter. Il medico puo' presentare, contestualmente alla comunicazione del conferimento della specializzazione prevista dal comma 2, richiesta di partecipare a percorsi di formazione di rilievo ed inerenti l'ambito specialistico frequentato per un periodo massimo di dodici mesi dalla predetta comunicazione. In tali casi l'azienda provinciale per i servizi sanitari puo' disporne l'autorizzazione, con possibilita' di informare il medico dell'interesse alla collaborazione previsto dal comma 2 entro il periodo autorizzato per la partecipazione alla formazione.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 25 giugno 2019 Il Presidente della Provincia: Fugatti