LEGGE 28 febbraio 2020, n. 17 

Norme riguardanti il trasferimento al  patrimonio  disponibile  e  la
successiva cessione  a  privati  di  aree  demaniali  nel  Comune  di
Chioggia. (20G00031) 
(GU n.69 del 17-3-2020)
 
 Vigente al: 1-4-2020  
 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente legge  ha  lo  scopo  di  trasferire  al  patrimonio
disponibile del Comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato
«Ex aree  imbonite  fascia  lagunare  Sottomarina»,  individuata  dal
decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  19  luglio   1950,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  29  luglio  1950,
rettificato  con  successivi  decreti   pubblicati   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1952, n. 43 del 21 febbraio  1953  e
n. 309 del 22 novembre 1975, nonche' dal decreto del  Ministro  della
marina  mercantile  10  febbraio  1965,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 9 marzo 1965. 
  2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo,  gia'  oggetto
di richiesta di attribuzione da parte  del  Comune  di  Chioggia,  ai
sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  si
applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  177,
ad eccezione di quanto previsto  dall'articolo  6.  L'acquisto  delle
aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in
genere per  compensi  richiesti  a  qualsiasi  titolo  in  dipendenza
dell'occupazione  delle  aree.  Dalla  data  di  presentazione  della
domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio  1992,  n.  177,
sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio  delle  aree
comunque motivati. 
  3. Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutate in 800.000 euro per l'anno 2020 e in 200.000  euro
per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 28 febbraio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede