MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2021 

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi
della speranza di vita. (21A06556) 
(GU n.268 del 10-11-2021)

 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
            delle politiche previdenziali e assicurative 
 
  Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita; 
  Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima  della
data di decorrenza di ogni aggiornamento; 
  Visto l'art. 12,  comma  12-quater,  del  citato  decreto-legge  30
luglio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122,  che  prevede  che  con  il  medesimo  decreto
direttoriale  siano  adeguati  i   requisiti   vigenti   nei   regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2,  commi
22 e 23, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  nonche'  negli  altri
regimi  e  alle  gestioni  pensionistiche  per  cui  siano   previsti
requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  il  personale  di  cui  al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui  alla  legge  27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti; 
  Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, che prevede che gli  adeguamenti  dei  requisiti,  previsti  con
cadenza triennale fino al  1°  gennaio  2019,  siano  effettuati  con
cadenza biennale  a  partire  dall'adeguamento  successivo  a  quello
decorrente dalla predetta data; 
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge  30  luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b),  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  prevede  che,  a  decorrere
dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente  disponibile  entro  il  31
dicembre, il dato relativo alla variazione  nel  triennio  precedente
della speranza di vita all'eta' corrispondente a sessantacinque  anni
in riferimento alla media della popolazione residente in Italia; 
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato  decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso  di  frazione  di  mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale  piu'
prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la  parte
decimale dell'incremento della  speranza  di  vita  per  dodici,  con
arrotondamento all'unita'; 
  Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che ha aggiornato, con  riferimento  agli  adeguamenti  biennali,  il
criterio di computo della variazione della speranza di vita  ai  fini
dell'adeguamento  dei  requisiti   di   accesso   al   pensionamento,
integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n.  201  del
2011 e prevedendo che: 
    a) la variazione della speranza di vita relativa  al  biennio  di
riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti  di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media
dei valori registrati nei singoli anni  del  biennio  medesimo  e  la
media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; 
    b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento  decorrente
dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al
biennio  2017-2018  sia  computata,  ai  fini  dell'adeguamento   dei
requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore
registrato nell'anno 2016; 
    c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso  superare  i
tre mesi, salvo recupero in sede  di  adeguamento  o  di  adeguamenti
successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore  a
tre mesi; gli stessi adeguamenti non  sono  effettuati  nel  caso  di
diminuzione  della  speranza  di  vita   relativa   al   biennio   di
riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o  di  adeguamenti
successivi; 
  Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello  Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6
dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 289 del  13  dicembre  2011,  relativo
all'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
  Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello  Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  del
16  dicembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30  dicembre  2014,
relativo all'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  pensionamento
agli incrementi della speranza di vita a  decorrere  dal  1°  gennaio
2016; 
  Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello  Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 289 del  12  dicembre  2017,  relativo
all'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019; 
  Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello  Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 267 del  14  novembre  2019,  relativo
all'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
  Vista la nota del Presidente dell'Istituto nazionale di  statistica
(ISTAT) n 1939936/21 del 14 maggio 2021, con cui si comunica  che  la
variazione della speranza di vita all'eta' di sessantacinque  anni  e
relativa alla media della popolazione residente  in  Italia  ai  fini
dell'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  con
decorrenza 1° gennaio 2023  corrispondente  alla  differenza  tra  la
media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020  e  la  media  dei
valori registrati negli anni 2017 e 2018 e' pari a  -0,25  decimi  di
anno, considerando per l'anno 2020 il  dato  provvisorio  disponibile
relativo alla speranza di vita a  sessantacinque  anni;  il  predetto
dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad  una  variazione
di -0,30 che, a sua volta arrotondato in  mesi,  corrisponde  ad  una
variazione negativa pari a tre mesi; 
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato  decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, che prevede  che  i  valori  di  somma  di  eta'
anagrafica e  di  anzianita'  contributiva  di  cui  alla  Tabella  B
allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive
modificazioni,  siano  incrementati  in   misura   pari   al   valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta',  con
arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2023,  i  requisiti  di  accesso  ai
trattamenti  pensionistici  di  cui  all'art.  12,  commi  12-bis   e
12-quater, fermo restando quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del
predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  non  sono  ulteriormente
incrementati. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 ottobre 2021 
 
                                               Il Ragioniere generale 
                                                     dello Stato      
                                                       Mazzotta       
           Il direttore generale 
delle politiche previdenziali e assicurative 
                  Ferrari