PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 gennaio 2022 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate  al  superamento
della  situazione  di  criticita'  nel   territorio   dell'isola   di
Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di  Messina,
in  relazione  allo  stato  di  attivita'  del   vulcano   Stromboli,
conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio
e 28 agosto 2019. (Ordinanza n. 823). (22A00205) 
(GU n.12 del 17-1-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza nel territorio  dell'isola  di  Stromboli,  ricompresa  nel
Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di
attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici
verificatisi nei giorni  3  luglio  e  28  agosto  2019,  nonche'  la
successiva delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2020 con
cui il predetto stato d'emergenza e' stato  prorogato  per  ulteriori
dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 608 del 15 ottobre  2019  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in relazione allo stato di  attivita'  del  vulcano
Stromboli, conseguente  agli  eventi  parossistici  verificatisi  nei
giorni 3 luglio  e  28  agosto  2019  nel  territorio  dell'isola  di
Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  29  luglio  2020,
con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma  2,  del
decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  sono  state  stanziate
ulteriori risorse per il completamento delle attivita'  di  cui  alle
lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera d)
del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 762 del 1° aprile 2021 recante «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in relazione allo stato di  attivita'  del  vulcano
Stromboli, conseguente  agli  eventi  parossistici  verificatisi  nei
giorni 3 luglio  e  28  agosto  2019  nel  territorio  dell'isola  di
Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Siciliana  e'  individuata  quale  amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
608  del  15  ottobre  2019,  nel  coordinamento  degli   interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  dirigente  generale  del
Dipartimento della  protezione  civile  della  Regione  Siciliana  e'
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative  finalizzate
al  completamento  degli  interventi   integralmente   finanziati   e
contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1  della  citata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
608/2019  e  nelle  eventuali  rimodulazioni   degli   stessi,   gia'
formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
Il  predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla  ricognizione   ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti  ordinariamente  competenti.  Il  soggetto  responsabile  e'
autorizzato,  per  ulteriori   sei   mesi,   ferma   in   ogni   caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle
disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici
e di acquisizione di beni e  servizi  nonche'  per  la  riduzione  di
termini analiticamente  individuati  specificate  nell'art.  3  della
citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
608/2019. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
commissario delegato ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  della  citata
ordinanza n. 608/2019, provvede  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Siciliana, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6162,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 608/2019, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  19
settembre  2023.  Le  eventuali   somme   giacenti   sulla   predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6.  Il  soggetto   responsabile   e'   autorizzato   a   presentare
rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui
al  comma  2,  da  sottoporre  alla   preventiva   approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, nell'ambito  delle  quali  puo'
disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla
scadenza dello stato  di  emergenza,  le  cui  somme  possono  essere
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente  connessi
al superamento dell'emergenza di  che  trattasi  e  ricompresi  nelle
fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto
legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma
6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' predisporre
un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a  cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei  soggetti
di cui al comma 4, nei modi  ivi  indicati,  al  completamento  degli
stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di  detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 gennaio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio