N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2023
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2023 (della Regione Puglia). Istruzione - Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2023 - Organizzazione scolastica - Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni - Definizione dei predetti criteri, su base triennale, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente l'anno scolastico di riferimento - Previsione che, ai fini dell'accordo, lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza unificata entro il 15 aprile - Previsione che, decorso inutilmente il termine del 31 maggio, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti, sulla base di criteri specificamente individuati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno - Previsione che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal predetto decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno e che gli uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato - Norma transitoria per l'anno scolastico 2023-2024 e criteri di determinazione del contingente organico per i successivi anni scolastici - Destinazione dei risparmi di spesa in un fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi 557 e 558.(GU n.12 del 22-3-2023 )
Ricorso nell'interesse della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 16 febbraio 2023, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (c.f.: CCCIVICL65E02HSO1Q), con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini n. 12 (studio legale Marcello Cecchetti e associati), pec: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it - contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 557 e 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 29 dicembre 2022, n. 303, per violazione degli articoli 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonche' per violazione del principio di leale collaborazione. Premessa. L'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il biennio 2023-2025), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022, ai commi 557 e 558, stabilisce quanto segue: ‹557. All'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, art. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' della necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di' compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della ragione puo' essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessita' di salvaguardare le specialita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al due per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.». 558. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennita' destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o piu' decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.». Come si vede, tali disposizioni legislative riguardano, in estrema sintesi: a) la definizione del contingente del personale dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi ad opera di un decreto ministeriale; b) la ripartizione del predetto contingente tra, le Regioni, per mezzo, anch'essa, di decreto ministeriale; c) le funzioni di dimensionamento della rete scolastica cui le Regioni dovranno provvedere a valle di tale ripartizione e sulla base della stessa; d) infine, l'istituzione, il finanziamento e la disciplina operativa di un fondo finalizzato a finanziare vari aspetti dell'attivita' delle istituzioni scolastiche. La Regione Puglia ritiene che le previsioni di cui ai richiamati commi 557 e 558 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 siano affette da plurimi profili di illegittimita' costituzionale che saranno analiticamente illustrati nel prosieguo del presente ricorso. Prima dell'esposizione delle singole censure, tuttavia, e' opportuno premettere una breve disamina dell'assetto delle competenze legislative inerenti agli oggetti delle disposizioni, impugnate, cosi' come sopra sommariamente indicati. Al riguardo, in particolare, deve essere presa in considerazione la sentenza n. 284 del 2016 di questa Ecc.ma Corte, la quale - anche sulla scorta della precedente sent. n. 279 del 2005 - ha affermato che la disciplina del personale scolastico rientra nell'ambito della materia dell'«organizzazione amministrativa dello Stato» che l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. affida alla competenza legislativa esclusiva statale, la quale deve essere ritenuta prevalente sulla materia dell'«istruzione» contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost., pure insistente sul settore considerato (par. 8.2 del Cons. in dir.; in proposito, si v. anche la sentenza n. 147 del 2012). Da cio' si deduce che gli oggetti sopra indicati alle lettere a) e b) dovrebbero essere ricondotti, alla stregua di un giudizio di prevalenza, nell'ambito della richiamata competenza legislativa, statale di cui alla lettera g) dell'art. 117, secondo comma, Cost. Viceversa, risulta chiaramente dalla giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte che gli oggetti di cui alle lettere c) e rientrano senz'altro nella competenza legislativa regionale concorrente in materia di «istruzione» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Per giungere a tale approdo, e' sufficiente la considerazione di quanto ha avuto modo di chiarire proprio la sentenza 284 del 2016. In tale pronuncia, infatti, richiamando la precedente sentenza n. 200 del 2009, si evidenzia come «"proprio alla luce del fatto che gia' la normativa antecedente alla riforma del titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita", sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo». E se pure nel giudizio definito con la sentenza in parola le prerogative regionali non sono state ritenute lese, cio' nondimeno e' stata riaffermata espressamente resistenza di una chiara «competenza delle Regioni a disciplinare l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica sul territorio». Si tratta, del resto, di un approdo coerente con varie altre pronunce di questa Ecc.ma Corte in tema di programmazione della rete scolastica (cfr. sentt. nn. 13 del 2004 e 34 del 2005). Piu' in generale - e in tal modo e' possibile anche evidenziare la collocazione dell'oggetto sub. d) nell'ambito della materia «istruzione - si puo' affermare che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, tale materia attiene principalmente ai profili di organizzazione del sistema scolastico e delle prestazioni del medesimo, con particolare riferimento a quelli che richiedono valutazioni legate a specifiche esigenze territoriali (cfr., al riguardo, le sentt. nn. 307 del 2003 e 120 del 2005, in tema di' gestione e organizzazione degli asili; n. 279 del 2005, in tema di organizzazione scolastica; n. 200 del 2009, in tema di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni; n. 334 del 2010, in tema di disciplina sull'obbligo di istruzione. Ebbene, sulla base di tali premesse e gia' possibile anticipare che con il presente ricorso si mostrera' come le disposizioni legislative statali sopra riportate con specifico riferimento agli oggetti sub. a) e b), per quanto adottate dallo Stato in una materia di propria competenza legislativa esclusiva, debbano ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione di importanti norme costituzionali sostantive, potendo altresi' tale illegittimita' costituzionale essere denunciata nella sede del presente giudizio in via diretta ai sensi dell'art. 127 Cost. in quanto le predette disposizioni legislative conformano in modo profondo e pervasivo le competenze regionali in materia di «istruzione sia di' tipo legislativo che amministrativo, competenze che la Regione si trovera' «costretta» a esercitare in modo contrario alla Costituzione, in tal modo subendo una, lesione indiretta delle proprie attribuzioni costituzionali che la rende pienamente legittimata a promuovere l'impugnativa davanti a questa Ecc.ma Corte. Si mostrera', inoltre, che le medesime norme - proprio in quanto in grado di determinare autentici «pregiudizi», nel senso etimologico di «valutazioni consolidatesi precedentemente», incidenti sulle funzioni legislative e amministrative regionali in tema di «istruzione» - sono in grado di arrecare anche lesioni dirette delle prerogative costituzionali della Regione, determinando altresi' una chiara violazione del principio di leale collaborazione. Ancora, si mostrera' come le norme riferite all'oggetto sub. d), sopra richiamato, proprio in quanto vertenti su ambiti affidati alla competenza legislativa regionale concorrente, sono in grado di determinare una lesione diretta di quest'ultima, nonche' della connessa autonomia finanziaria regionale. I. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui introduce il comma 5-quater nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione. I.1. - Il contenuto della disposizione e il quadro normativa rilevante. Come si e' visto piu' sopra, l'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 introduce nell'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011 un nuovo comma 5-quater, ai sensi del quale, al fine di procedere alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista dal PNRR, e' affidato a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previo accordo in sede di Conferenza unificata, compito di individuare criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e di procedere alla distribuzione di tale contingente tra le Regioni. Nel procedere in tal senso - su base triennale, e con eventuali aggiornamenti annuali - il sopra citato decreto e' chiamato a tenere conto di alcuni criteri, sui quali ci si soffermera' subito appresso. Si precisa, inoltre, che il decreto dovra', necessariamente essere adottato entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, previa trasmissione alla Conferenza unificata entro il precedente 15 aprile. A seguito della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del suo riparto tra le Regioni, queste ultime sono chiamate dalla disposizione in esame a procedere, entro il 30 novembre, al ridimensionamento della rete scolastica nell'ambito del proprio territorio, nei limiti del contingente a ciascuna spettante. Infine, le previsioni normative qui contestate affidano agli Uffici scolastici regionali, previo parere delle Regioni, il compito di ripartire il contingente dei dirigenti scolastici, assegnato. La normativa appena richiamata si colloca in un quadro normativo che gia' vedeva, per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2104, il divieto di assegnare dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, nonche' posti in via esclusiva di direttore dei servizi generali ed amministrativi, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a seicento unita', con una deroga prevista per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, in relazione alle quali il numero minimo era fissato in quattrocento unita' (art. 19, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011). Tali numeri erano stati poi rideterminati rispettivamente in cinquecento e trecento dall'art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020. Per gli anni scolastici successivi si affidava invece a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, il compito di fissare i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali amministrativi, nonche' per la distribuzione di tali contingenti tra le Regioni (art. 19, comma 5-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011). Rispetto a tale assetto, la disposizione in questa sede contestata introduce, per quanto di' piu' prossimo interesse, i seguenti elementi di novita': a) prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, in attuazione della Riforma 1.3 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito: «PNRR»), i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'istruzione tengono conto «del parametro della popolazione scolastica regionale», nonche' «della necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da, specificita' linguistiche, anche prevedendo firme di compensazione interregionale»; b) affida agli uffici scolastici regionali, «sentite le regioni», il compito di provvedere «alla ripartizione del contingente dei diligenti scolastici assegnato». Sia l'uno che l'altro dei profili di novita' sono da ritenere incostituzionali, per le ragioni che si passa di seguito a illustrare. 1.2. - Il contrasto con gli articoli 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. 1.2.1. - Sul merito. Il primo profilo di incostituzionalita' del nuovo comma 5-quater introdotto nell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 riguarda i criteri ai quali, per effetto di tale disposizione, si deve attenete il decreto ministeriale nella definizione del contingente dei dirigenti scolastici e del contingente dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Come si e' visto, la disposizione de qua prevede che tali criteri siano esclusivamente i seguenti: a) la considerazione del «parametro della popolazione scolastica»; b) la «necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani; nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche»; c) la predisposizione di «forme di compensazione interregionale». Tale previsione e' da ritenere incostituzionale per violazione degli articoli 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede, a fianco di tali criteri, anche quello della necessita' di tenere conto delle peculiarita' delle aree interne, nonche' quello di tenere conto del contesto socio-economico svantaggiato in cui si collocano gli istituti scolastici. E' senz'altro vero che, ipoteticamente, tali criteri potrebbero comunque essere previsti e concretamente seguiti dal decreto ministeriale cui rinvia la disposizione legislativa in esame. E, tuttavia, quest'ultima rende senz'altro legittima l'adozione di un decreto che non si attenga ai criteri menzionata ne si puo' dire che i suddetti criteri potrebbero comunque essere introdotti nel decreto ministeriale a seguito dell'intervento della Conferenza unificata, sede nella quale deve essere raggiunto l'accordo sullo stesso, ai sensi della disposizione in questione. Cio' in quanto - come si vedra' piu' avanti - il decreto puo' essere adottato anche in mancanza di tale accordo, per effetto del mero scorrere del tempo, anche a seguito di un atteggiamento di parte governativa che si limiti, ad acquisire formalmente i rilievi regionali, senza in alcun modo prenderli, in considerazione e senza interloquire autenticamente con le amministrazioni territoriali. Da qui la conseguenza secondo la quale la disposizione in discussione consente senz'altro l'adozione di un decreto ministeriale che non contenga ne' segua i criteri sopra menzionati, inerenti alla necessita' di tenere conto delle peculiarita' delle aree interne, nonche' alla necessita' di considerare il contesto socio-economico svantaggiato in cui si collocano gli istituti scolastici. Tale circostanza, come si accennava piu' sopra, determina la violazione degli articoli 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., per le seguenti ragioni. I.2.1.a. - Con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., e al principio di eguaglianza-ragionevolezza nello stesso contenuto, la violazione dipende dalla circostanza secondo la quale la disposizione in parola determina evidentemente un trattamento differente per situazioni, ai fini qui considerati, del tutto equivalenti. In particolare, non vi e' chi non veda come la situazione dei comuni montani e delle piccole isole sia del tutto assimilabile, per quel che in questa sede e' di piu' prossimo interesse, a quella delle aree interne e delle zone caratterizzate da un contesto socio-economico svantaggiato. Sia nelle aree del primo tipo che in quelle del secondo tipo, infatti, si versa in situazioni di particolare difficolta', che rendono allo stesso modo necessario un investimento supplementare, rispetto all'ordinario, nella rete scolastica. Il caso delle aree interne, per di piu', e' evidentemente sovrapponibile a quello dei comuni montani e delle piccole isole, posto che nelle prime, cosi' come nei secondi, si versa sovente in situazione di isolamento che rendono oggettivamente difficile la fruizione di servizi scolastici non prossimali. I.2.1.b. - Con riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., e al principio di eguaglianza sostanziale ivi contenuto, la violazione dipende invece dalla circostanza secondo la quale la distanza rispetto alla sede in cui e' prestato il servizio scolastico, per i residenti in aree interne, solitamente isolate e (percio') svantaggiate, rappresenta evidentemente un «ostacolo» di «ordine economico e sociale» che impedisce «il pieno sviluppo della persona umana», e che, pertanto, compito inderogabile della Repubblica «rimuovere». Parimenti e' necessario ragionare in relazione alle zone svantaggiate da un punto di vista socio-economico, le quali - proprio in ragione di tale svantaggio - richiedono un investimento supplementare (anche) con riferimento alla rete scolastica al fine di consentire a chi vi risiede il pieno sviluppo della propria personalita' e l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese. La possibilita' di adottare un decreto ministeriale che non contempli anche i criteri, sopra menzionati, dunque, rappresenta una evidente abdicazione delle istituzioni della Repubblica a un dovere al cui adempimento sono costituzionalmente tenute. L2.1.c. - Con riferimento all'art. 34, primo comma, Cost., si deve invece osservare come il principio secondo cui «la scuola e' aperta a tutti» sarebbe consegnato alla ineffettivita' se nelle aree interne, sovente caratterizzate da un significativo isolamento, nonche' da collegamenti non agevoli anche con le aree urbane piu' vicine, non fosse disponibile un servizio scolastico di prossimita', poiche' evidentemente alla dichiarazione formale di cui alla citata disposizione costituzionale non, corrisponderebbe la concreta possibilita', per i discenti, di fruire del servizio in condizioni pratiche non proibitive da un punto di vista economico e organizzativo. Allo stesso modo il principio de quo sarebbe senz'altro ineffettivo se non si tenesse conto, nel dimensionamento della rete scolastica, di quei contesti caratterizzati da particolari difficolta' di ordine socio-economico i quali necessitano, proprio in ragione di tali difficolta', di una presenza delle istituzioni scolastiche maggiormente radicata nel territorio. A riprova delle argomentazioni appena esposte, e con riserva di successivi approfondimenti, si puo' peraltro evocare l'approdo che questa Ecc.ma Corte ha raggiunto, ad es., nella sentenza n. 215 del 1987, nella quale si legge quanto segue: «Statuendo che "la scuola e' aperta a tutti", e con cio' riconoscendo in via generale l'istruzione come diritto di tutti i cittadini, l'art. 34, primo comma, Cost. pone un principio nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo "nelle firmazioni sociali ove si svolge la sua personalita'" apprestata dall'art. 2 Cost. trova pressione in riferimento a quella formazione sociale che e' la comunita' scolastica. L'art. 2 poi, si raccorda e si integra con l'altra norma, pure fondamentale, di cui all'art. 3, secondo comma, che richiede il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini. Lette alla luce di questi principi fondamentali, le successive disposizioni contenute nell'art. 34 palesano il significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona». Come si vede, il combinato disposto delle previsioni costituzionali che qui si invocano quali parametri della questione sollevata impone chiaramente alle istituzioni della Repubblica l'obbligo di predisporre una rete di istruzione tale da rimuovere ogni ostacolo che si frappone all'effettiva fruizione del servizio scolastico, da cui dipende anche il pieno sviluppo della persona umana. 1.2.1.d. - Con riferimento all'art. 34, secondo comma, Cost., occorre invece evidenziare come l'obbligatorieta' dell'istruzione scolastica inferiore ivi imposta per otto anni comporta evidentemente il correlativo obbligo, per le istituzioni pubbliche, di predisporre una rete scolastica che consenta senza eccessivi sacrifici a tutte le famiglie, in qualunque condizione, di garantite la frequenza ai propri figli. In particolare, evidentemente, cio' vale per le famiglie residenti in aree interne caratterizzate da isolamento e da collegamenti non agevoli, nonche' per quei nuclei familiari residenti in zone particolarmente svantaggiate dal punto di vista socio-economico, che richiedono innegabilmente una presenza delle istituzioni scolastiche maggiormente radicata sul territorio. La possibilita' di adottare un decreto ministeriale che non tenga necessariamente conto anche dei criteri sopra, menzionati rappresenta dunque una chiara violazione di tale obbligo. 1.2.1.e. - Infine, e' evidente che la mancata considerazione delle necessita' delle zone economicamente svantaggiate e delle aree interne nelle determinazioni finalizzate a definire il contingente organico del personale e che influiscono direttamente sul dimensionamento della rete scolastica determina una violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost., e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa ivi sancito, poiche' tale mancata considerazione impedirebbe evidentemente, all'amministrazione scolastica di raggiungere i propri fini. I fini dei servizi scolastici, infatti, consistono innanzi tutto nel garantire la piena attuazione dell'art. 34 Cost., in tutti i suoi aspetti, e - piu' in generale - nel consentire a tutti i discenti di avere l'opportunita' di sviluppare in pieno la propria personalita': obiettivi i quali, evidentemente, non possono che rimanere frustrati. 1.2.2. - Sulla «ridondanza» dei vizi denunciati in lesione indiretta delle attribuzioni costituzionali della Regione. Come si accennava in premessa, l'odierna ricorrente e' ben consapevole che, secondo la giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, la disciplina del personale scolastico - e dunque, per quel che in questa sede interessa, dei dirigenti scolastici e dei direttori generali e amministrativi - deve considerarsi riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. Tuttavia, non vi e' chi non veda come la, definizione da parte dello Stato del contingente degli uni e degli altri che viene poi «affidato» a ciascuna Regione e' in grado di conformare prepotentemente le competenze - senz'altro regionali e fondate su norme costituzionali, come si e visto in piu' sopra - aventi a oggetto il dimensionamento e l'organizzazione della rete scolastica. Piu' in generale, si e' visto come l'organizzazione del servizio scolastico e delle sue prestazioni sul territorio, con particolare riferimento alla cura delle esigenze specifiche di quest'ultimo, rappresentino il quid proprium della competenza legislativa che la Regione ha nel settore in base all'art. 117, terzo comma, Cost., con evidenti ricadute, altresi', sulle competenze amministrative la cui titolarita' trova fondamento nei principi stabiliti dall'art. 118, primo comma, Cost. Ebbene, e' del tutto evidente che la definizione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori generali e amministrativi di ciascuna Regione determini, non gia' una generica «incidenza» delle funzioni statali su, tali compiti regionali, bensi' un vero e proprio «pre-giudizio» sull'espletamento dei secondi. In altre parole, nell'esercizio delle proprie funzioni inerenti all'organizzazione e al dimensionamento della rete scolastica la Regione si trova dinanzi a una situazione ampiamente vincolata proprio per effetto delle funzioni statali inerenti alla definizione del suddetto contingente nel senso che ovviamente il dimensionamento della rete scolastica sara' largamente predeterminato proprio da tale definizione. Gia' basterebbe tale considerazione per evidenziare come, nel presente caso, la lesione dei parametri costituzionali «extracompetenziali» sopra richiamati, da parte della normativa che in questa sede si contesta, e' in grado di ridondare in danno - quale lesione indiretta - delle competenze legislative e amministrative che la Costituzione attribuisce alla Regione. A cio' si aggiunga, peraltro, che tale «ridondanza» appare, nella vicenda che in questa sede si porta all'attenzione di questa Ecc.ma Corte, vieppiu' evidente, solo che si consideri che le norme oggetto di impugnazione «costringono» la Regione a esercitare le proprie funzioni, amministrative e legislative, in modo evidentemente difforme dai precetti costituzionali, sopra richiamati, di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. Di talche', suo malgrado, la Regione, odierna ricorrente dovra', con propri atti amministrativi, procedere a un dimensionamento della rete scolastica tale da determinare una violazione del principio di eguaglianza (in senso formale e sostanziale), del principio della «apertura a tutti» della scuola, nonche' della previsione costituzionale inerente all'obbligo scolastico e di quella sul buon andamento dell'azione amministrativa, ne' potra' esercitare la propria funzione legislativa in modo tale da assicurare il rispetto degli importanti principi costituzionali menzionati. 1.3. - Il contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione. L'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge n. 98 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 557, della legge n, 197 del 2022, nella parte in cui - all'ultimo periodo - affida agli uffici scolastici regionali «sentite le regioni», il compito di provvedere «alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnata», e' incostituzionale anche per violazione diretta degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, per le seguenti ragioni. I.3.a. - L'art. 117, terzo comma, Cost., risulta violato in quanto la previsione de qua introduce nell'ordinamento una disposizione evidentemente di dettaglio in una materia di legislazione concorrente quale e' quella della «istruzione». Che la «distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche» rientri in tale materia, con conseguente pertinenza di un simile oggetto alla competenza regionale, del resto, e' gia' stato affermato con chiarezza dalla giurisprudenza, costituzionale (cfr. le sentt. nn. 13 del 2004 e 284 del 2016): viceversa, la disposizione in esame disciplina analiticamente, senza alcun residuo spazio di manovra, l'oggetto de quo, estromettendo cosi' del tutto la Regione dall'esercizio della funzione legislativa in un ambito di propria competenza. I.3.b. - L'art. 118, secondo comma, Cost., risulta violato in quanto la disposizione de qua alloca una funzione amministrativa in una materia di competenza legislativa concorrente (l'«istruzione»), ossia in un ambito materiale in cui l'unica fonte costituzionalmente abilitata ad attribuire funzioni amministrative e' la legge regionale. 1.3.c. - L'art. 118, primo comma, Cost., risulta violato in quanto la norma in esame alloca la funzione amministrativa consistente nel ripartire il contingente dei dirigenti scolatici assegnato a ciascuna Regione tra le istituzioni scolastiche a una amministrazione statale senza che, all'evidenza, sussista nel caso di specie alcuna esigenza unitaria, disponendo ovviamente l'amministrazione regionale dell'ambito valutativo pienamente adeguato all'esercizio della funzione in questione. La stessa giurisprudenza costituzionale, d'altra parte, fin dagli anni immediatamente successivi alla riforma costituzionale, del 2001, e giunta espressamente a tale approdo, affermando con chiarezza che quello della distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche e' un «compito del quale le Regioni non possono essere private» (cosi' la sentenza n. 13 del 2004). 1.3.d. - In subordine ove per assurdo si volesse ritenere inadeguato il livello regionale all'esercizio della funzione amministrativa consistente nel ripartire il contingente dei dirigenti scolatici tra le istituzioni scolastiche - la norma de qua dovrebbe comunque essere considerata incostituzionale perche', in violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, effettuerebbe una «chiamata in sussidiarieta'» in una materia non rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale prevedendo che le Regioni intervengano nell'esercizio di tale funzione con un semplice parere, anziche' con una intesa, come prescritto invece dalla consolidata giurisprudenza costituzionale sul tema, a partire dalle notissime sentenze nn. 303 del 2003 e 6 del 2004. II. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui introduce il comma 5-quinquies nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione. II.1. - Il contenuto normativo della disposizione. Come si e' visto, l'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 introduce nell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 il nuovo comma 5-quinquies dal seguente tenore testuale «Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al due per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato». La disposizione appena riportata disciplina dunque l'ipotesi in cui, con riferimento: al decreto ministeriale disciplinato dall'art. 19, comma 5-quater, del d.l. n. 98 del 2011, su cui piu' sopra ci si e' soffermati, non si addivenga a un accordo nella sede della Conferenza unificata. Per tale evenienza la norma qui contestata prevede che - quale semplice effetto del decorso del termine indicato nella medesima disposizione - il decreto venga comunque adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma de qua ribadisce inoltre, per l'adozione del citato decreto ministeriale, i criteri indicati nel precedente comma 5-quater. Prevede infine, anche in questo caso, che la ripartizione del contingente dei, dirigenti scolastici assegnato a ciascuna Regione venga effettuata dagli uffici scolastici regionali. Le previsioni appena richiamate devono ritenersi incostituzionali da piu' punti di' vista e per i seguenti motivi. II.2. - Il contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione. L'art. 19, comma 5-quinquies, del d.l. n. 98 del 2011, introdotto nell'ordinamento dall'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, viola innanzi tutto gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, nonche' il principio di leale collaborazione. Al riguardo, deve essere osservato come la disposizione qui contestata, pur venendo in un ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale - come gia' segnalato, si tratta, della «organizzazione amministrativa dello Stato», di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost. - conforma in termini vincolanti e in modo particolarmente evidente le funzioni legislative e amministrative che la Costituzione garantisce alla Regione nella materia dell'«istruzione». Come anticipato sinteticamente in premessa e come sopra ricordato anche nel par. I.2.2., infatti, e' evidente che la definizione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori generali e amministrativi destinato a ciascuna Regione determina un vero e proprio «pre-giudizio» delle funzioni regionali in materia di istruzione e, in particolare, di quelle attinenti all'organizzazione e al dimensionamento della rete scolastica, nell'esercizio delle quali la regione si trova dinanzi a una situazione ampiamente vincolata proprio per effetto delle funzioni statali inerenti alla definizione del detto contingente. Evidentemente consapevole di tale circostanza, il legislatore nazionale ha predisposto un procedimento di adozione del decreto ministeriale de quo che, almeno apparentemente, e' ispirato al principio di leale collaborazione, prevedendo addirittura la necessarieta' dell'intesa da acquisire della sede della Conferenza unificata, salva, come si e' visto, la possibilita' di adottare comunque il decreto ove tale intesa non intervenga entro il 31 maggio. Tuttavia, cio' che rende tale previsione normativa incostituzionale e' che l'ossequio prestato al principio di leale collaborazione e' solo ed esclusivamente formale e - a ben guardare - non riesce a nascondere un assetto procedimentale gravemente e manifestamente sbilanciato in favore dello Stato. Ora, il principio di leale collaborazione, per l'appunto, e' un principio, che in quanto tale richiede la massimizzazione della collaborazione compatibilmente con le possibilita' di diritto e di fatto. Richiede dunque la ricerca delle migliori soluzioni possibili nella situazione di volta in volta sussistente. Ebbene, nel caso di specie, l'odierna ricorrente non contesta certo l'esistenza di ragioni di esercizio unitario che impongono rigorose scadenze temporali nell'esercizio della funzione statale: scadenze temporali evidentemente legate anche alla possibilita' di pianificare l'organizzazione e la rete scolastica in tempo utile per il successivo anno scolastico, che dunque interessano, ovviamente, anche il buon esito delle funzioni propriamente regionali. Non e' qui dunque in discussione, di per se' stessa, la previsione legislativa che impone, comunque, l'adozione del decreto anche in assenza dell'intesa in Conferenza unificata allo spirare del termine sopra richiamato: quel che qui si contesta e' il modo in cui, in base alla norma legislativa de qua, e' possibile giungere alla predisposizione dell'atto governativo e alla sua trasmissione alla Conferenza. In particolare, come si e' visto, la disciplina oggetto dei presenti rilievi si limita a stabilire che lo schema di decreto sia trasmesso alla Conferenza entro il 15 aprile, senza prevedere in alcun modo che tale invio sia preceduto da interlocuzioni volte ad acquisire i punti di vista, le esigenze e le valutazioni delle amministrazioni territoriali che sono costituzionalmente chiamate a conformare il dimensionamento della rete scolastica. In altre parole, proprio perche' nella presente situazione e' giocoforza indispensabile prevedere tempi contingentati per lo svolgimento delle attivita' collaborative e per l'adozione finale del decreto, e' assolutamente necessario che, ai fini del rispetto del principio di leale collaborazione, la stessa predisposizione del decreto sia legislativamente incanalata verso moduli procedimentali che consentano il confronto reale ed effettivo con le amministrazioni territoriali e l'acquisizione preliminare delle loro esigenze e dei loro punti di vista. In sintesi, nella parte in cui prevede che il decreto di cui al precedente comma 5-quater del decreto-legge n. 98 del 2011 venga adottato, scaduto il termine del 31 maggio, dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza intesa in Conferenza unificata, la norma in esame viola le disposizioni costituzionali sopra richiamate, in quanto prevede la possibilita' che una funzione amministrativa - ancorche' vertente in un ambito di competenza esclusiva dello Stato («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»), di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., ma inestricabilmente intrecciata con le funzioni di competenza regionale inerenti al dimensionamento della rete scolastica (riconducibili invece alla materia «istruzione» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.), e comunque determinante un chiaro effetto di conformazione vincolante su queste ultime - sia esercitata tramite un procedimento che prevede solo un ossequio meramente formale alla leale collaborazione, non prefigurando invece un procedimento tale da agevolare, se non l'accordo tra le istituzioni coinvolte, almeno il progressivo ed effettivo avvicinamento dei punti di vista e, comunque, che risulti in grado di garantire che le posizioni delle amministrazioni regionali concernenti le esigenze circa il dimensionamento della rete scolastica possano essere effettivamente e autenticamente prese in considerazione. II.3. - Il contrasto con gli articoli 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. II.3.1. - Sul merito. L'art. 19, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui ribadisce, per l'adozione del citato decreto ministeriale di cui al precedente comma 5-quater, i criteri ivi indicati, non prevedendo tra i medesimi quello della necessita' di tenere conto delle peculiarita' delle aree interne, nonche' quello di tenere conto del contesto socio-economico svantaggiato in cui si collocano gli istituti scolastici, viola gli articoli 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., per le medesime ragioni gia' sopra illustrate al par. I.2.1. ss. La disposizione in questione, dunque: i) viola l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto determina un trattamento differente per situazioni del tutto equivalenti, non considerando le aree interne e le zone svantaggiate dal punto di vista socio-economico meritevoli della medesima considerazione riservata ai comuni montani, alle piccole isole e alle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche; ii) viola l'art. 3, secondo comma, Cost., in quanto rinuncia alla rimozione di un «ostacolo» di «ordine economico e sociale» che impedisce «il pieno sviluppo della persona umana» per i discenti che risiedono nelle aree interne e nelle zone svantaggiate dal punto di vista socio-economico; iii) viola l'art. 34, primo comma, Cost., in quanto rende del tutto ineffettivo il principio di «apertura» della scuola ivi previsto, con particolare riferimento ai discenti che risiedono nelle aree interne e nelle zone svantaggiate dal punto di vista socio-economico; iv) viola l'art. 34, secondo comma, Cost., in quanto non consente alle famiglie residenti in aree interne e in zone svantaggiate dal punto di vista socio-economico di adempiere all'obbligo ivi previsto per l'istruzione inferiore senza eccessivi sacrifici; v) infine, viola l'art. 97, secondo comma, Cost., e il principio di buon andamento dell'amministrazione ivi sancito, in quanto non consente all'amministrazione scolastica di raggiungere i propri obiettivi consistenti nel garantire la piena attuazione dell'art. 34 Cost., e - piu' in generale - nel consentire a tutti i discenti di avere l'opportunita' di sviluppare in pieno la propria personalita'. II.3.2. - Sulla «ridondanza» dei vizi denunciati in lesione indiretta delle attribuzioni costituzionali della Regione. Anche in questo caso e' opportuno precisare che la Regione odierna ricorrente e' pienamente legittimata a proporre, con il presente ricorso, le censure appena esposte, in ragione della sicura lesione indiretta che essa subisce per effetto della incostituzionalita' delle norme impugnate. Sul punto non si puo' che rinviare alle medesime considerazioni gia' esposte al par. I.2.2, poiche' anche le previsioni contenute nel nuovo comma 5-quinquies dell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 conformano prepotentemente le funzioni legislative e amministrative regionali in tema di dimensionamento della rete scolastica, «costringendo» la Regione, suo malgrado, a violare i principi costituzionali piu' sopra invocati a parametro tramite l'esercizio di dette funzioni. II.4. - Il contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione. L'art. 19, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui - all'ultimo periodo - affida agli uffici scolastici regionali, «sentite le Regioni», il compito di provvedere «alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato», e' incostituzionale anche per violazione diretta degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, per le medesime ragioni gia' piu' sopra illustrate nel paragrafo I.3 a proposito dell'identica previsione contenuta nel comma 5-quater, ossia in quanto: i) pone una disciplina di dettaglio in un ambito evidentemente rientrante nella materia di competenza legislativa concorrente della «istruzione»; ii) alloca una funzione amministrativa in una materia di legislazione concorrente quando invece cio' competerebbe alla legge regionale; iii) alloca la funzione amministrativa de qua in capo a un'amministrazione statale senza che sussista nel caso di specie alcuna esigenza unitaria, dunque in violazione del principio di sussidiarieta'; iv) in subordine, nel caso in cui si volesse invece ritenere sussistente una esigenza unitaria di livello statale, effettua una «chiamata in sussidiarieta'» in una materia non rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, prevedendo che le Regioni intervengano nell'esercizio di tale funzione con un semplice parere, anziche' con una intesa, come prescritto invece dalla consolidata giurisprudenza costituzionale sul tema. III. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui introduce il comma 5-sexies nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., e del principio di ragionevolezza, nonche' dell'art. 34, primo comma, Cost. III.1. - Il contenuto normativo della disposizione. Come si e' visto piu' sopra, l'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 introduce nell'ambito dell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 un nuovo comma 5-sexies, il quale prevede che «in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». La norma oggetto del presente giudizio dispone inoltre che «per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis», e che «a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente». Al riguardo, deve essere evidenziato che i precedenti commi 5 e 5-bis del medesimo art. 19, con riferimento agli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, pur prevedendo per «le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche», l'impossibilita' di essere assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, disponevano che le stesse fossero «conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome» (comma 5); e pur prevedendo che alle medesime istituzioni scolastiche sopra richiamate non potessero essere assegnati posti di direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva, disponevano che il posto fosse comunque assegnato «in comune con altre istituzioni scolastiche» (comma 5-bis). Nello stesso senso, del resto, dispone per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, l'art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020, limitandosi a rimodulare il numero di studenti minimo che le istituzioni scolastiche autonome devono possedere per poter essere assegnatarie di dirigenti scolastici titolari e di direttori dei servizi generali e amministrativi in esclusiva. Ebbene, deve subito essere messo in evidenza che la disposizione che in questa sede si contesta, al contrario, non prevede, per gli anni scolastici successivi al 2023/2024, la perdurante applicabilita' delle sopra richiamate previsioni inerenti alla «reggenza» delle istituzioni scolastiche per i dirigenti scolastici e alla condivisione dei direttori dei servizi generali e amministrativi; come si vedra', l'art. 19, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 98 del 2011, risulta costituzionalmente illegittimo anche (ma non solo) in ragione di tale omissione, per le ragioni che di seguito si espongono. III.2. - La violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., e del principio di ragionevolezza. La disciplina piu' sopra richiamata determina, innanzi tutto, una evidente violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., e del principio di ragionevolezza. Al riguardo, deve essere evidenziato come il meccanismo predisposto dalla normativa che in questa sede si contesta sia volto essenzialmente a perseguire - «a regime», per cosi' dire, ossia in generale per l'avvenire e senza alcuna limitazione temporale - l'obiettivo della progressiva riduzione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e dunque della progressiva contrazione della rete scolastica. E' bene precisare come tale obiettivo sia perseguito prescindendo del tutto dalle esigenze sostanziali di servizio cui la stessa e' destinata e, in particolare, dall'andamento della popolazione scolastica: cio' risulta palese dalla circostanza secondo la quale, in base alla disposizione che qui si censura, il dimensionamento del contingente di personale e (dunque) della rete scolastica puo' essere modificato solo, per cosi' dire, «verso il basso», ossia nel senso di una sua contrazione, o al massimo restare uguale a se stesso. Viceversa, non e' previsto alcun meccanismo per adeguare «verso l'alto» il dimensionamento del contingente di personale e della rete, e cio' anche nell'ipotesi di crescita della popolazione scolastica o comunque di un diverso apprezzamento delle esigenze da tenere in considerazione nella definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dei precedenti commi 5-quater e 5-quinquies. L'assenza di un meccanismo di tal genere e', evidentemente, del tutto irragionevole, poiche' non consente di tenere in alcun conto le esigenze del territorio, al cui soddisfacimento il servizio di istruzione e' finalizzato. L'irragionevolezza che qui si denunzia, peraltro, e' vieppiu' aggravata dalla circostanza secondo la quale, come piu' sopra si e' rilevato, la disciplina in questione non prevede - a mo' di bilanciamento rispetto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, cui evidentemente e' ispirata la previsione che qui si contesta - la possibilita', anche per gli anni scolastici successivi al 2023-2024, di fare uso dell'istituto della «reggenza» dei dirigenti scolastici, e di affidare le istituzioni scolastiche di minori dimensioni a direttori dei servizi generali e amministrativi «in comune» con altre istituzioni scolastiche. In tal modo anche quelle residue chanches di fronteggiare le esigenze di servizio che emergono dal territorio vengono evidentemente poste nel nulla, non consentendosi alle Regioni la possibilita' di dimensionare la rete scolastica con alcuni margini di flessibilita', la' dove i bisogni sono particolarmente pressanti. In sintesi, la disciplina posta dall'art. 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 98 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, deve ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., e del principio di ragionevolezza, nella parte in cui e' gravata da un duplice ordine di omissioni: a) innanzi tutto, nella parte in cui non prevede alcun meccanismo per adeguare «verso l'alto» il dimensionamento della rete degli istituti scolastici pur nei casi in cui cio' si dovesse invece rendere necessario per effetto dell'incremento delle esigenze di erogazione del servizio; b) in secondo luogo, nella parte in cui non prevede la perdurante applicabilita' anche agli anni scolastici successivi al 2023/2024 delle disposizioni inerenti alla reggenza delle istituzioni scolastiche e alla condivisione dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui ai precedenti commi 5 e 5-bis, nonche' all'art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020. III.3. - La violazione dell'art. 34, primo comma, Cost. Ragioni analoghe a quelle appena evocate depongono chiaramente anche nel senso della violazione, da parte della disposizione legislativa de qua, dell'art. 34, primo comma, Cost., e del principio costituzionale secondo il quale «fa scuola e' aperta a tutti». E' infatti evidente che tale principio sarebbe del tutto privo di una garanzia di effettivita', ove si consentisse l'introduzione di un meccanismo, quale quello piu' sopra descritto, volto realizzare una contrazione del contingente di personale e della rete scolastica prescindendo del tutto dalle esigenze di servizio cui la stessa e' destinata e, in particolare, dall'andamento della popolazione scolastica. Un meccanismo che - lo si ripete - contempla soltanto la possibilita' che il contingente di personale e la rete scolastica subiscano variazioni «in riduzione», o che al massimo restino uguali a se stessi, non prevedendo invece in alcun modo l'ipotesi di variazioni «in aumento», neppure ove si verifichi una crescita della popolazione scolastica o comunque si proceda a un diverso apprezzamento delle esigenze da tenere in considerazione nella definizione del contingente organico di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dei precedenti commi 5-quater e 5-quinquies. Anche in questo caso, peraltro, la violazione del parametro costituzionale invocato e' aggravata dalla mancata estensione, anche agli anni scolastici successivi al 2023-2024, della possibilita' di assegnare gli istituti scolastici di minori dimensioni a dirigenti scolastici «reggenti» e a direttori dei servizi generali e amministrativi in condivisione. Le norme che fino ad oggi hanno consentito tale ipotesi sono invece di particolare importanza, perche' permettono di bilanciare, almeno in parte, l'esigenza di contenimento della finanza pubblica con quella, costituzionalmente fondata (anche) sull'art. 34 Cost., di assicurare la predisposizione di una rete scolastica che consenta effettivamente a tutti di usufruire del relativo servizio senza dover far fronte a ostacoli insormontabili sia dal punto di vista economico che sotto il profilo organizzativo. La disposizione che qui si contesta, nella parte in cui non prevede un meccanismo in grado di tenere conto degli effettivi andamenti della popolazione scolastica e nella parte in cui non consente di utilizzare anche per gli anni scolastici successivi al 2023-2024 gli istituti della reggenza del dirigente scolastico e della condivisione del direttore dei servizi generali e amministrativi, priva quindi di effettivita' il principio costituzionale secondo il quale «la scuola e' aperta a tutti», ben potendo avere l'esito di rendere del tutto inadeguata la rete rispetto alle concrete esigenze dell'utenza e della popolazione scolastica. Anche da questa prospettiva, dunque, la disposizione censurata appare gravata dai due evocati ordini di lacune, le quali dovranno necessariamente essere colmate per consentire l'adeguamento della stessa alle previsioni costituzionali. III.4. - Sulla «ridondanza» dei vizi denunciati in lesione indiretta delle attribuzioni costituzionali della Regione. Da ultimo, anche con riferimento alle censure appena esposte, e' necessario evidenziare come, nonostante le stesse lamentino la violazione di parametri costituzionali estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, tale violazione e' assolutamente in grado di «ridondare» in danno - quale lesione indiretta - delle prerogative costituzionali della Regione. In particolare, come gia' si e' argomentato nel par. I.2.2., tramite la definizione del contingente di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi, e il suo riparto tra le Regioni, lo Stato predetermina quasi integralmente - e in termini comunque vincolanti - la funzione regionale di dimensionamento della rete scolastica. Da cio', dunque, emerge chiaramente come la lamentata violazione di parametri costituzionali extracompetenziali si ripercuota negativamente sull'esercizio di prerogative costituzionali delle Regioni, le quali risultano quindi indirettamente lese. Per di piu', anche in questo caso, gli specifici vizi che affliggono la normativa qui contestata sono tali da «obbligare» le Regioni a esercitare le proprie funzioni legislative, e soprattutto amministrative, in modo tale da perpetuare e anzi approfondire la violazione dei sopra richiamati parametri costituzionali: in modo tale, cioe', da configurare in modo evidentemente irragionevole la rete scolastica, condannandola a una progressiva e continua contrazione, senza tenere conto in alcun modo delle esigenze dell'utenza e, in particolare, di eventuali futuri incrementi della popolazione scolastica. IV. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per violazione degli articoli 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione. IV.1. - Il contenuto normativo della disposizione. L'art. 1, comma 558, della legge n. 197 del 2022, prevede quanto segue: «I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennita' destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o piu' decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione sopra riportata istituisce un fondo nel bilancio dello Stato, nell'ambito della materia «istruzione», affidata alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost., prevedendo pero' che le risorse di tale fondo siano ripartite ad opera di un decreto ministeriale in totale assenza di qualunque meccanismo collaborativo con il sistema delle Regioni. IV.2. - Il contrasto con gli articoli 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione. La disciplina piu' sopra sommariamente richiamata e' incostituzionale per violazione degli articoli 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, infatti, l'art. 119 Cost., non consente alla legge statale di istituire fondi con vincolo di destinazione riconducibili a materie di competenza regionale (cfr., di recente, sentenza n. 155 del 2020), salvo che essa non preveda, in ossequio al c.d. «paradigma della sussidiarieta' legislativa», l'intesa nella piu' appropriata sede individuata all'interno del «sistema delle Conferenze» ai fini delle scelte concernenti il trasferimento delle risorse (cfr., ad es., le sentt. n. 71, n. 78 e n. 87 del 2018, nonche' n. 56 del 2019). L'art. 1, comma 558, della legge n. 197 del 2022, dunque, deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dei parametri sopra richiamati, «nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si provvede al riparto delle risorse esistenti nel fondo istituito dal medesimo comma 558, sia adottato previa intesa acquisita nella sede della Conferenza unificata». V. - Sintesi delle questioni di legittimita' costituzionale proposte con il presente ricorso. In chiusura del presente ricorso, la Regione Puglia ritiene opportuno, per maggiore chiarezza e per agevolare la trattazione della causa, offrire una sintetica ricapitolazione delle questioni di legittimita' costituzionale sottoposte al giudizio di questa Ecc.ma Corte. Questione n. 1 (supra, par. I). Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui introduce il comma 5-quater nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, non prevedendo, tra i criteri per l'adozione del decreto ministeriale di definizione e riparto del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, anche quello della necessita' di tenere conto delle peculiarita' delle aree interne e del contesto socio-economico svantaggiato in cui si collocano gli istituti scolastici, per violazione: dell'art. 3, primo comma, Cost., e del principio di eguaglianza-ragionevolezza ivi sancito, in quanto determina un trattamento differente per situazioni del tutto equivalenti; dell'art. 3, secondo comma, Cost., e del principio di eguaglianza sostanziale ivi sancito, in quanto determina una evidente abdicazione della Repubblica al dovere di rimuovere gli ostacoli di «ordine economico e sociale» che impediscono «il pieno sviluppo della persona umana» cui la stessa e' costituzionalmente tenuta; dell'art. 34, primo comma, Cost., e del principio di «apertura a tutti» della scuola ivi sancito, in quanto condanna tale principio alla ineffettivita' nelle aree interne e nelle aree caratterizzate da un contesto socio-economico svantaggiato; dell'art. 34, secondo comma, Cost., in quanto determina l'inadempimento del dovere - derivante dall'obbligatorieta' dell'istruzione scolastica inferiore - di predisporre una rete scolastica che consenta senza eccessivi sacrifici a tutte le famiglie, in qualunque condizione, di garantire la frequenza della scuola inferiore ai propri figli; dell'art. 97, secondo comma, Cost., in quanto la mancata considerazione dei criteri sopra richiamati impedisce all'amministrazione scolastica di raggiungere i propri fini istituzionali, consistenti nel garantire la piena attuazione dell'art. 34 Cost., e - piu' in generale - nel consentire a tutti i discenti di avere l'opportunita' di sviluppare in pieno la propria personalita'. Questione n. 2 (supra, par. I). Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui introduce il comma 5-quater nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, affidando agli uffici scolastici regionali, «sentite le Regioni», il compito di provvedere «alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato», per violazione: dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto introduce nell'ordinamento una disposizione di dettaglio in una materia di legislazione concorrente quale e' quella della «istruzione»; dell'art. 118, secondo comma, Cost., in quanto alloca una funzione amministrativa in una materia di competenza legislativa concorrente (l'«istruzione»), quando invece cio' competerebbe alla legge regionale; dell'art. 118, primo comma, Cost., in quanto alloca una funzione amministrativa all'amministrazione statale senza che sussista alcuna esigenza unitaria, disponendo ovviamente l'amministrazione regionale dell'ambito valutativo adeguato all'esercizio della funzione in questione; in subordine, degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, in quanto determina una «chiamata in sussidiarieta'» in una materia non rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale (l'«istruzione»), prevedendo che le Regioni intervengano nell'esercizio di tale funzione con un semplice parere, anziche' con una intesa, come prescritto invece dalla giurisprudenza costituzionale sul tema. Questione n. 3 (supra, par. II). Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui introduce il comma 5-quinquies nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevedendo che il decreto di cui al precedente comma 5-quater venga adottato, scaduto il termine del 31 maggio, dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza intesa in Conferenza unificata, per violazione: degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, in quanto prevede la possibilita' che una funzione amministrativa - ancorche' riconducibile a un ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., ma inestricabilmente intrecciata con le funzioni di competenza regionale inerenti al dimensionamento della rete scolastica (riconducibili invece alla materia «istruzione» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.), e comunque determinante un chiaro effetto di conformazione vincolante sulle stesse - sia esercitata tramite un procedimento che contempla solo un ossequio meramente formale alla leale collaborazione, non prefigurando invece alcun meccanismo tale da agevolare, se non l'accordo tra le istituzioni coinvolte, almeno il progressivo ed effettivo avvicinamento dei punti di vista, e che comunque risulti in grado di garantire che le posizioni delle amministrazioni regionali concernenti le esigenze circa il dimensionamento della rete scolastica possano essere effettivamente e autenticamente prese in considerazione dalle amministrazioni dello Stato gia' nella fase istruttoria, antecedente alla trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza unificata. Questione n. 4 (supra, par. II). Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui introduce il comma 5-quinquies nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, non prevedendo, tra i criteri per l'adozione del decreto ministeriale di definizione e riparto del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, anche quello della necessita' di tenere conto delle peculiarita' delle aree interne e del contesto socio-economico svantaggiato in cui si collocano gli istituti scolastici, per violazione: dell'art. 3, primo comma, Cost., e del principio di eguaglianza-ragionevolezza ivi sancito, in quanto determina un trattamento differente per situazioni del tutto equivalenti; dell'art. 3, secondo comma, Cost., e del principio di eguaglianza sostanziale ivi sancito, in quanto determina una evidente abdicazione della Repubblica al dovere di rimuovere gli ostacoli di «ordine economico e sociale» che impediscono «il pieno sviluppo della persona umana» cui la stessa e' costituzionalmente tenuta; dell'art. 34, primo comma, Cost., e del principio di «apertura a tutti» della scuola ivi sancito, in quanto condanna tale principio alla ineffettivita' nelle aree interne e nelle aree caratterizzate da un contesto socio-economico svantaggiato; dell'art. 34, secondo comma, Cost., in quanto determina l'inadempimento del dovere derivante dall'obbligatorieta' dell'istruzione scolastica inferiore - di predisporre una rete scolastica che consenta senza eccessivi sacrifici a tutte le famiglie, in qualunque condizione, di garantire la frequenza della scuola inferiore ai propri figli; dell'art. 97, secondo comma, Cost., in quanto la mancata considerazione dei criteri sopra richiamati impedisce all'amministrazione scolastica di raggiungere i propri fini istituzionali, consistenti nel garantire la piena attuazione dell'art. 34 Cost., e - piu' in generale - nel consentire a tutti i discenti di avere l'opportunita' di sviluppare in pieno la propria personalita'. Questione n. 5 (supra, par. II). Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui introduce il comma 5-quinquies nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, affidando agli uffici scolastici regionali, «sentite le regioni», il compito di provvedere «alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato», per violazione: dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto introduce nell'ordinamento una disposizione di dettaglio in una materia di legislazione concorrente quale e' quella della «istruzione»; dell'art. 118, secondo comma, Cost., in quanto alloca una funzione amministrativa in una materia di competenza legislativa concorrente l'«istruzione»), quando invece cio' competerebbe alla legge regionale; dell'art. 118, primo comma, Cost., in quanto alloca una funzione amministrativa all'amministrazione statale senza che sussista alcuna esigenza unitaria, disponendo ovviamente l'amministrazione regionale dell'ambito valutativo adeguato all'esercizio della funzione in questione; in subordine, degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, in quanto determina una «chiamata in sussidiarieta'» in una materia non rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale (l'«istruzione»), prevedendo che le Regioni intervengano nell'esercizio di tale funzione con un semplice parere, anziche' con una intesa, come prescritto invece dalla giurisprudenza costituzionale sul tema. Questione n. 6 (supra, par. III). Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, laddove introduce il comma 5-sexies nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, disponendo che «per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis», e che «a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente», nella parte in cui non prevede: a) alcun meccanismo per adeguare «verso l'alto» il dimensionamento del contingente di personale e della rete scolastica pur nei casi in cui cio' si dovesse invece rendere necessario per effetto dell'incremento della relativa popolazione, e b) la perdurante applicabilita' anche agli anni scolastici successivi al 2023/2024 delle previsioni inerenti alla reggenza delle istituzioni scolastiche e alla condivisione dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cm ai precedenti commi 5 e 5-bis, nonche' all'art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020, per violazione: dell'art. 3, primo comma, Cost., a causa dell'assoluta irragionevolezza di un meccanismo che, a regime, e in generale per l'avvenire, senza alcuna limitazione temporale, punta a realizzare una contrazione del contingente di personale e della rete scolastica prescindendo del tutto dalle esigenze sostanziali di servizio cui quest'ultima e' destinata e, in particolare, dall'andamento della popolazione scolastica, per di piu' senza alcuno strumento che consenta il dimensionamento della rete scolastica con alcuni margini di flessibilita', la' dove i bisogni sono particolarmente pressanti; dell'art. 34, primo comma, Cost., in quanto, introducendo un meccanismo volto realizzare una contrazione del contingente di personale e della rete scolastica prescindendo del tutto dalle esigenze sostanziali di servizio cui quest'ultima e' destinata e, in particolare, dall'andamento della popolazione scolastica, per di piu' senza alcuno strumento di flessibilizzazione del dimensionamento della rete, priva di effettivita' il principio costituzionale secondo il quale «la scuola e' aperta a tutti», ben potendo avere l'esito di rendere del tutto inadeguata la suddetta rete rispetto alle esigenze dell'utenza nel caso di crescita della popolazione scolastica. Questione n. 7 (supra, par. IV). Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si provvede al riparto delle risorse esistenti nel fondo istituito dal medesimo comma 558, sia adottato previa intesa acquisita nella sede della Conferenza unificata, per violazione: degli articoli 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, in quanto non e' consentito alla legge statale di istituire fondi con vincolo di destinazione riconducibili a materie di competenza regionale (quale e' l'«istruzione», nella quale l'intervento normativo de quo si colloca), salvo che essa non preveda, in ossequio al c.d. «paradigma della sussidiarieta' legislativa», l'intesa nella piu' appropriata sede individuata all'interno del «sistema delle Conferenze» ai fini delle scelte concernenti il trasferimento delle risorse.
P.Q.M. La Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che questa Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 557 e 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nei limiti e nei termini sopra esposti. Bari-Roma, 27 febbraio 2023 L'avv. prof.: Cecchetti