MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (24A02037) 
(GU n.96 del 24-4-2024)

 
    Con decreto ministeriale n.  5329/2024  dell'8  aprile  2024,  le
polveri  propellenti  denominate  «PSBG  20»   e   «PSBG   30»   sono
classificate nella I categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6
maggio 1940,  n.  635  ed  iscritte  nell'allegato  «A»  al  medesimo
regio-decreto, ai sensi  dell'art.  19,  comma  3,  lettera  a),  del
decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272,  con  il  numero  ONU
0161 1.3C assegnato dal Ministero per la transizione ecologica  e  la
sfida demografica (Spagna). 
    Per i citati esplosivi il sig. Stefano  Fiocchi,  titolare  delle
licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto  della
«Fiocchi Munizioni S.p.a.» con sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4,
ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo  LOM  22EXP1231  del  13
ottobre 2022 ed il  modulo  a  scelta  basato  sulla  garanzia  della
qualita' del processo di produzione (Modulo «D») LOM 22EXP9360 del 16
dicembre 2022, rilasciati dall'organismo notificato «LOM» (Spagna). 
    Dalla documentazione presentata  risulta  che  gli  esplosivi  in
argomento sono prodotti dalla  «Fabrica  de  Municiones  de  Granada,
S.L.U.» presso il proprio stabilimento sito in Granada - (Spagna). 
    Tali prodotti  sono  sottoposti  agli  obblighi  del  sistema  di
identificazione e di tracciabilita' degli  esplosivi  previsti  dagli
articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele. 
    Sugli imballaggi degli  stessi  deve  essere,  altresi',  apposta
l'etichetta riportante  anche  i  seguenti  dati:  denominazione  del
prodotto,  numero   ONU   e   codice   di   classificazione,   numero
dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo
il  T.U.L.P.S.,  nome  dell'importatore  titolare  delle  licenze  di
polizia  ed  indicazione  di  eventuali  pericoli  nel   maneggio   e
trasporto,  nonche'  gli  estremi  del  presente   provvedimento   di
classificazione. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.