MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2024 

Modifiche al decreto 23  giugno  2023,  recante:  «Definizione  delle
tariffe dell'assistenza  specialistica  ambulatoriale  e  protesica».
(24A02162) 
(GU n.101 del 2-5-2024)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996,  recante
«Prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale  e  relative  tariffe»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  14
settembre 1996, n. 216; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n.  332,
recante «Regolamento recante norme per le prestazioni  di  assistenza
protesica erogabili nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale:
modalita'  di  erogazione  e  tariffe»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27 settembre 1999, n. 227; 
  Visto l'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,
come modificato dall'art. 1, comma 578, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208; 
  Visto l'accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano del 23 marzo 2011 (Rep. atti n. 61/CSR); 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, recante
«Remunerazione  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  per  acuti,
assistenza ospedaliera  di  riabilitazione  e  di  lungodegenza  post
acuzie  e  di  assistenza  specialistica   ambulatoriale»,   che   ha
provveduto a determinare,  in  attuazione  dell'art.  15  del  citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe nazionali  massime  di
riferimento per la  remunerazione  delle  prestazioni  di  assistenza
ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale,  valide  per
gli anni 2012-2014, nonche' ad individuare, in applicazione dell'art.
8-sexies, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, i  criteri
generali in base ai quali le  regioni  adottano  il  proprio  sistema
tariffario,  nel  rispetto  dei  principi  di  appropriatezza  e   di
efficienza; 
  Considerato che il sopracitato decreto  18  ottobre  2012  conferma
l'erogabilita'  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale  contenute  nel
decreto ministeriale 22 luglio 1996 e ridefinisce,  nell'allegato  3,
le relative tariffe, nonche' prevede che le regioni,  per  l'adozione
dei propri tariffari ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi
criteri individuati  per  la  determinazione  delle  tariffe  massime
nazionali, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8-sexies,  comma
5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e
successive modificazioni; 
  Vista l'intesa sancita il 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente  il  «Patto
per la salute per gli anni 2014-2016» (Rep. atti n. 82/CSR), all'art.
9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie); 
  Visti i decreti del Ministro  della  salute  18  gennaio  2016,  26
maggio 2022 e 21 giugno 2022, concernenti la  commissione  permanente
di cui all'art. 9 del Patto per la salute 2014-2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA)  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
  Considerato che con decreto del Ministro della salute  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023 e' stato
definito   il   nuovo   nomenclatore    tariffario    dell'assistenza
specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-sexies,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
  Visto, in particolare, l'art. 5,  comma  1,  del  predetto  decreto
interministeriale 23 giugno 2023, che stabilisce le date  di  entrata
in vigore, rispettivamente, delle tariffe di assistenza specialistica
ambulatoriale dal 1° gennaio  2024  e  delle  tariffe  di  assistenza
protesica dal 1° aprile 2024; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  31  dicembre  2023,  recante
proroga della data di entrata in vigore delle tariffe dell'assistenza
specialistica ambulatoriale, di cui al predetto art. 5, comma  1,  al
1° aprile 2024; 
  Vista  la  convocazione  inviata  al  Ministero  della  salute  dal
coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle
regioni e delle province autonome,  avente  quale  allegato  la  nota
prot.  n.  0311534  del  22  marzo  2024,   riguardante   la   seduta
straordinaria della medesima commissione per il giorno 25 marzo 2024; 
  Preso atto degli esiti della menzionata riunione della  Commissione
salute tenutasi alla  presenza  degli  assessori  alla  salute  delle
regioni e province autonome e di rappresentanti del  Ministero  della
salute, a fronte dell'espressa richiesta di  un  cospicuo  numero  di
regioni di prorogare l'entrata in vigore delle tariffe di  assistenza
specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al  1°  gennaio
2025 e della  correlata  disponibilita'  delle  restanti  regioni  al
riguardo; 
  Considerata la posizione unanime raggiunta dalle regioni e province
autonome in merito alla disponibilita' ad  assecondare  la  succitata
richiesta di rinviare l'entrata in vigore delle predette  tariffe  di
assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza  protesica  al
1° gennaio 2025, anche al fine di valutare una piu'  ampia  revisione
delle  medesime  tariffe,  assicurando  nel  contempo  una   graduale
transizione al nuovo tariffario; 
  Ritenuto pertanto di prorogare la data di entrata in  vigore  delle
tariffe di assistenza specialistica  ambulatoriale  e  di  assistenza
protesica di cui all'art. 5, comma 1 del decreto interministeriale 23
giugno 2023, e successive modificazioni, anche al fine  delle  citate
valutazioni di revisione delle suddette tariffe; 
  Vista la nota prot. n. 4494 del 27 marzo 2024 del  Ministero  della
salute, con la quale e' stato richiesto al Ministero dell'economia  e
delle finanze il previsto concerto; 
  Vista la nota prot. n. 14739 del 29 marzo 2024,  con  la  quale  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nel   trasmettere   il
competente parere della Ragioneria generale dello Stato,  ha  rimesso
alle valutazioni di merito e di opportunita', di  stretta  competenza
dell'amministrazione proponente, le definitive determinazioni; 
  Considerato che il citato parere della  Ragioneria  generale  dello
Stato per le sue risultanze negative non ha  consentito  l'invio,  da
parte del Ministero della salute, al fine dell'inserimento all'ordine
del giorno della seduta della conferenza stato-regioni  straordinaria
fissata per il giorno 29 marzo  2024,  ore  12,00,  dello  schema  di
provvedimento recante il differimento dell'entrata  in  vigore  delle
tariffe di assistenza specialistica  ambulatoriale  e  di  assistenza
protesica al 1° gennaio 2025; 
  Considerato che,  nell'ambito  della  citata  seduta  straordinaria
della Conferenza, alla quale il Ministero della  salute  ha  comunque
partecipato ai fini del previsto  esame  di  altro  provvedimento  di
competenza,  le  regioni  e  province  autonome   hanno   aperto   la
discussione volta ad addivenire  al  rinvio  dell'entrata  in  vigore
delle  tariffe  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale   e   di
assistenza protesica al 1° gennaio 2025, conformemente alla posizione
unanime dalle stesse raggiunta nella citata  riunione  del  25  marzo
2025, richiedendo ai rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero della salute di rivalutare  le  proprie
posizioni al riguardo, tenuto  conto  delle  difficolta'  piu'  volte
rappresentate e ribadite; 
  Considerato che a  seguito  di  tale  richiesta  delle  regioni  il
Ministero della salute ha chiesto l'esame  dello  schema  di  decreto
recante il differimento  dell'entrata  in  vigore  delle  tariffe  di
assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza  protesica  al
1° gennaio 2025, precedentemente non iscritto all'ordine del giorno; 
  Tenuto conto che il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  a
seguito di quanto ribadito dalle regioni e dell'ampio e  approfondito
dibattito al riguardo,  ha  espresso  il  concerto  sullo  schema  di
provvedimento in questione; 
  Vista la comunicazione del 29 marzo 2024, con la quale il Ministero
della salute, tenuto conto degli esiti  della  seduta  in  pari  data
della  conferenza  stato-regioni  straordinaria,  ha  successivamente
trasmesso alla medesima conferenza il citato provvedimento,  ai  fini
della prescritta diramazione; 
  Vista la nota prot. DAR n. 005439 del 29 marzo 2024, con  la  quale
il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie ha diramato  lo
schema di decreto recante  il  differimento  dell'entrata  in  vigore
delle  tariffe  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale   e   di
assistenza protesica al 1° gennaio 2025; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta straordinaria del 29 marzo 2024 (Re. atti n. 50/CSR  del
29 marzo 2024); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
  Ministro dell'economia e delle  finanze  23  giugno  2023,  recante
  definizione    delle    tariffe    dell'assistenza    specialistica
  ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 5 e 7
  del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992) 
 
  1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  23  giugno
2023, come successivamente modificato dal  decreto  interministeriale
31 dicembre 2023, le parole «1° aprile 2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2025». 
  Il presente  decreto  viene  trasmesso  agli  organi  di  controllo
secondo la normativa vigente e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2024 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                    Schillaci         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 1141