Procedura per la riscossione delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. (87A10329)(GU n.273 del 21-11-1987)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio e n. 284 del 3 dicembre 1985, con i quali sono stati disciplinati i criteri e le modalita' per l'attuazione del sistema di tesoreria unica; Visto l'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526; Ritenuta l'opportunita' di integrare il secondo comma dell'art. 3 del menzionato decreto ministeriale 26 luglio 1985, nel senso di prevedere che i versamenti delle rate di ammortamento dei mutui, dovuti dagli enti soggetti al sistema di tesoreria unica, alle casse pensioni della Direzione generale degli istituti di previdenza siano effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con bollettini pre-marcati per procedure automatizzate, non rientrando le casse medesime tra gli enti previsti dall'art. 44 della citata legge n. 526/1982; Decreta: Articolo unico Dopo il secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1985 indicato nelle premesse, viene aggiunto il seguente comma: «I versamenti delle rate di ammortamento dei mutui da parte degli enti ed organismi pubblici soggetti al sistema di tesoreria unica alle casse pensioni della Direzione generale degli istituti di previdenza vengono effettuati, con procedura automatizzata, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con bollettini pre-marcati». Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 novembre 1987 Il Ministro: Amato Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1987 Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 163