MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 dicembre 1987 

Limitazione degli effetti, nei comuni  della  provincia  di  Bolzano,
dell'ordinanza n. 1142/FPC  dell'8  settembre  1987,  concernente  la
sospensione dei termini in favore  delle  popolazioni  colpite  dagli
eventi  alluvionali  del  luglio  1987.  (Ordinanza   n.   1305/FPC).
(87A11432) 
(GU n.302 del 29-12-1987)

 
                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; 
  Vista l'ordinanza n. 1235/FPC del 4 novembre 1987 pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  263  del  10   novembre   1987   concernente
l'estensione delle disposizioni  di  cui  all'ordinanza  n.  1142/FPC
dell'8 settembre 1987 a taluni  comuni  della  provincia  di  Bolzano
colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987; 
  Vista l'ordinanza n. 1279/FPC del 30 novembre 1987 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  290  del  12  dicembre  1987  con   cui   le
disposizioni della citata ordinanza n. 1142/FPC sono estese al comune
di Laces (Bolzano); 
  Considerato che con successiva comunicazione del  presidente  della
giunta provinciale di Bolzano, nel confermare che in tutti  i  comuni
compresi nell'elencazione fatta all'articolo unico dell'ordinanza  n.
1235/FPC del 4 novembre 1987  si  erano  verificati,  in  conseguenza
degli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, danni  diretti  ed
indiretti a  beni,  persone  ed  aziende  in  modo  rilevante  ma  in
territori  definiti  e  a  limitato  numero  di  persone  e  aziende,
rappresentava l'opportunita' di limitare i benefici delle sospensioni
previsti dalla  predetta  ordinanza  n.  1142/FPC  ai  soli  soggetti
effettivamente  colpiti  e  non  estenderli  all'intera   popolazione
residente; 
  Ritenuto di dover aderire al parere espresso dal presidente a  nome
della giunta provinciale di Bolzano; 
 
                              Dispone: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  I benefici di cui all'ordinanza n. 1142/FPC dell'8  settembre  1987
cosi' come integrata dalle ordinanze n. 1235/FPC del 4 novembre e  n.
1279/FPC del 30 novembre  1987  sono  applicabili  nei  comuni  della
provincia autonoma di Bolzano ai soli soggetti che, in possesso degli
altri requisiti previsti,  abbiano  effettivamente  subito  rilevanti
danni in conseguenza degli eventi  alluvionali  del  mese  di  luglio
1987. 
  Tale circostanza deve  essere  attestata  dal  sindaco  del  comune
presso  cui  hanno  la  residenza  o  la  propria  sede  i   soggetti
beneficiari. 
 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 18 dicembre 1987 
 
                                                 Il Ministro: Gaspari