Limitazione degli effetti, nei comuni della provincia di Bolzano, dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, concernente la sospensione dei termini in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1305/FPC). (87A11432)(GU n.302 del 29-12-1987)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Vista l'ordinanza n. 1235/FPC del 4 novembre 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1987 concernente l'estensione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 a taluni comuni della provincia di Bolzano colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987; Vista l'ordinanza n. 1279/FPC del 30 novembre 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1987 con cui le disposizioni della citata ordinanza n. 1142/FPC sono estese al comune di Laces (Bolzano); Considerato che con successiva comunicazione del presidente della giunta provinciale di Bolzano, nel confermare che in tutti i comuni compresi nell'elencazione fatta all'articolo unico dell'ordinanza n. 1235/FPC del 4 novembre 1987 si erano verificati, in conseguenza degli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, danni diretti ed indiretti a beni, persone ed aziende in modo rilevante ma in territori definiti e a limitato numero di persone e aziende, rappresentava l'opportunita' di limitare i benefici delle sospensioni previsti dalla predetta ordinanza n. 1142/FPC ai soli soggetti effettivamente colpiti e non estenderli all'intera popolazione residente; Ritenuto di dover aderire al parere espresso dal presidente a nome della giunta provinciale di Bolzano; Dispone: Articolo unico I benefici di cui all'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 cosi' come integrata dalle ordinanze n. 1235/FPC del 4 novembre e n. 1279/FPC del 30 novembre 1987 sono applicabili nei comuni della provincia autonoma di Bolzano ai soli soggetti che, in possesso degli altri requisiti previsti, abbiano effettivamente subito rilevanti danni in conseguenza degli eventi alluvionali del mese di luglio 1987. Tale circostanza deve essere attestata dal sindaco del comune presso cui hanno la residenza o la propria sede i soggetti beneficiari. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 18 dicembre 1987 Il Ministro: Gaspari