MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 novembre 1999 

  Autorizzazione  alla  acidificazione  dei prodotti  vinicoli  della
vendemmia 1999-2000 per la provincia autonoma di Trento.
(GU n.283 del 2-12-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            delle politiche comunitarie e internazionali
  Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  21 del  regolamento  CEEil  quale
prevede  che   negli  anni  caratterizzati   da  condizioniclimatiche
eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei
prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb, CII e CIII;
  Tenuto  conto che  la provincia  autonoma di  Trento -  Assessorato
all'agricoltura  e  foreste  e  cooperazione, ha  segnalato  che  nel
territorio  della provincia  medesima si  sono verificate  condizioni
climatiche  tali  da  rendere  necessario,  nella  corrente  campagna
vitivinicola,  acidificare tutti  i prodotti  vinicoli, mosto  di uve
parzialmente  fermentato, vino  nuovo ancora  in fermentazione  ed il
vino che  verra' prodotto nella  campagna 1999-2000, nel  rispetto di
quanto previsto ai  paragrafi 2 e 3 dell'art. 21  del regolamento CEE
n. 822/87;
  Tenuto  conto del  parere  espresso  dalla commissione  dell'Unione
europea con la  nota interpretativa n. 40923 del 28  ottobre 1998 che
recita: "E' lecito, alla luce  deldisposto dell'art. 21, paragrafo 3,
praticare  l'arricchimento  per  aumentare  il  titolo  alcolometrico
naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodottidi
cui al paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso articoloe sottoporre
ulteriormente ad acidificazione il  vino ottenuto dalla fermentazione
di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21";
                            Articolo unico
  1. Nella  campagna 1999-2000  e' consentito acidificare  i prodotti
citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della
provincia autonoma di Trento.
  2.  Le  operazioni  di  acidificazione  debbono  essere  effettuate
secondo   le   modalita'  ed   i   limiti   massimi  previsti   dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 novembre 1999
                                  p. Il direttore reggente: Lo Piparo