AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

  Comunicazione  della  costituzione   dell'Osservatorio  dei  lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 4, comma  10, lettera c), della legge 11
febbraio 1994, n. 109.
(GU n.293 del 15-12-1999 - Suppl. Ordinario n. 219)

   L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici da' comunicazione
che,  con  propria  delibera del 19 ottobre 1999, in esecuzione delle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, lett. c),  della  legge
11  febbraio  1994,  n.  109  e  successive  modificazioni,  e' stato
costituito ed opera alle  proprie  dipendenze:
   1. Ai sensi dell'art. 1, comma 10 del D.L. 3 aprile 1995  n.  101,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  2/06/1995  n.  216, dal
sessantesimo  giorno,  successivo  all'avvenuta   pubblicazione   del
presente  avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
e' fatto obbligo di inviare all'Osservatorio dei lavori  pubblici  le
comunicazioni  prescritte dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e suc-
cessive modificazioni, secondo  le modalita' e le scadenze  temporali
di seguito specificate.
   2.    Sono   tenute   all'invio   delle   comunicazioni   previste
dall'articolo 4, comma 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, tutte le stazioni appaltanti lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 ECU.
   3. Si intendono per stazioni appaltanti lavori  pubblici  tutti  i
soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), nonche'
le  Regioni,  le  Province autonome   di Trento e Bolzano e gli  enti
infraregionali da queste finanziati per i lavori di loro competenza.
   4. Le informazioni da comunicare,   per ciascun  intervento,  sono
quelle  elencate  dall'articolo  4, comma 17, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni. In sede di  prima
applicazione  le  comunicazioni  relative al punto 5 lettera b) vanno
integrate da tutte  le informazioni indicate nella precedente lettera
dello stesso punto.
   5. I termini di invio  delle informazioni di cui  alla  successiva
lettera  a)  decorrono  dalla  data  di sottoscrizione del verbale di
aggiudicazione. Per le informazioni  di cui alla  successiva  lettera
b),  i termini decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o
di effettuazione dell'adempimento di cui e' richiesto  l'invio  delle
informazioni.
   Pertanto, devono essere inviati:
   a)  entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione
o di affidamento a trattativa privata, i dati concernenti:
   1. la denominazione dei lavori;
   2. il contenuto dei bandi e dei verbali di gara;
   3. l'elenco dei soggetti partecipanti o invitati;
   4. l'importo di aggiudicazione;
   5. il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario;
   6. il nominativo del progettista.
   b)  entro  trenta  giorni  dalla  data  del  loro  compimento   ed
effettuazione, i dati concernenti:
   1. l'inizio dei lavori;
   2. gli stati di avanzamento;
   3. le varianti;
   4. l'ultimazione dei lavori;
   5. l'effettuazione del collaudo;
   6. l'importo finale dei lavori.
   6  I  dati    relativi  alle  trattative private ed alle varianti,
derivanti da errore od omissione del  progetto  esecutivo,  ai  sensi
degli  articoli  24, comma 2 e 25 comma 1, lettera d), debbono essere
corredati dalla documentazione giustificativa.
   7 Ai sensi del comma 16, lettera a), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modifiche e integrazioni, entro il 31 gennaio  di
ciascun  anno   devono essere inviate informazioni riassuntive  rela-
tive   ai lavori di  importo  inferiore  a  150.000    ECU  dell'anno
precedente e concernenti:
   1. l'elenco dei lavori affidati e relativa denominazione;
   2. l'importo di aggiudicazione;
   3. le procedure di aggiudicazione;
   4. la data  di ultimazione dei lavori;
   5. il maggior tempo impiegato e i maggiori oneri sostenuti.
   8  L'invio  delle informazioni dovra' avvenire, con decorrenza del
termine  indicato   al   punto   1,      esclusivamente   avvalendosi
dell'apposita modulistica, attualmente in via di predisposizione, che
sara'  pubblicata  successivamente  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana del 15 dicembre 1999.
   9 Nelle more  della  definizione  dell'articolazione,  sull'intero
territorio   nazionale,   dell'Osservatorio  dei  lavori  pubblici  -
prevista e disciplinata dall'articolo 4,  punto 10, lett.  c),  della
legge  11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni
- tutte le informazioni di cui ai precedenti punti  5,  6  e  7,  ivi
comprese quelle relative ai lavori di competenza delle Regioni, delle
province  autonome   di Trento e Bolzano e  degli enti infraregionali
da queste finanziati,dovranno essere inviati nelle  forme  e  con  le
modalita' di cui al punto 8, alla Sezione  centrale dell'Osservatorio
dei  lavori pubblici.
   10 Con ulteriori comunicazioni saranno resi noti:
   a.)  gli  indirizzi  delle Sezioni regionali dell'Osservatorio dei
lavori pubblici ai quali inviare le informazioni concernenti i lavori
di interesse regionale, provinciale e comunale,  quali  definite  dal
protocollo  d'intesa tra l'Autorita' e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano;
   b.)   le   modalita'  di  invio  "telematico"  delle  informazioni
richieste  all'entrata  in   funzione   del   "Sistema   informativo"
dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
   c.)  le  ulteriori informazioni e i dati, dei quali sara' previsto
l'invio dagli atti regolamentari, adottati ai sensi  della  legge  11
febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni;
   11 La presente comunicazione vale anche ai fini di quanto disposto
dall'art. 29, comma 1  lettera f - ter), della legge 11 febbraio 1994
n.109  e  successive  modificazioni,  relativamente alla trasmissione
all'Osservatorio dei lavori pubblici dei dispositivi delle sentenze e
delle pronunce emesse  dagli organi giudicanti.
   12   Ai sensi dell'articolo 4, comma 7  e  17,  della  legge    11
febbraio  1994,  n.  109  e successive modificazioni, il soggetto che
ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazione di  cui
ai  precedenti  punti 5, 6 e 7 o che non rispetti  i termini di invio
e'  sottoposto,  con  provvedimento  dell'Autorita',  alla   sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La
sanzione e' elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati  non
veritieri.
   Roma 19 ottobre 1999
                                                 Il Presidente: Garri